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Bollettino Ufficiale n. 06 del 10 / 02 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Asigliano Vercellese (Vercelli)

Statuto comunale (Approvato con Deliberazione consiliare n. 41 del 22.12.2004)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Asigliano Vercellese è Ente Locale autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.

2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto nell’ambito della normativa statale e regionale.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all’attività amministrativa dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, del volontariato e della cooperazione.

Art. 3
Funzioni proprie

1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede:

a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;

b) alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.

2. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione;

b) coopera con altri Enti Locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con leggi regionali;

c) concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;

d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri Enti Locali, secondo la normativa regionale;

e) si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti con legge regionale, nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.

Art. 4
Funzioni delegate

1. Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge statale o regionale può demandare al Comune l’esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega all’esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con regolamento comunale.

Art. 5
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 26,34 e confina con quello dei Comuni di Costanzana, Desana, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Stroppiana e Vercelli.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo, Via G. Marconi n. 29.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 6
Albo pretorio e notificazioni atti

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico, o anche in altro luogo pubblico idoneo, apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità e la facilità di lettura.

3. L’affissione degli atti di cui al primo comma viene effettuata avvalendosi di un dipendente comunale, e, su attestazione di quest’ultimo, il Segretario Comunale o l’eventuale Responsabile di Servizio, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Il servizio di notificazione atti viene svolto in forma diretta, attraverso l’individuazione di apposito dipendente, e/o in una delle forme associative previste dalla legge.

5. L’individuazione del dipendente da adibire al servizio di pubblicazione ed a quello di notificazione, e’ rimessa al Segretario Comunale o al Direttore Generale, qualora nominato.

Art. 7
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Comune di Asigliano Vercellese” e con uno stemma e gonfalone così blasonato: <troncato: al primo di azzurro, alla stella di otto raggi d’oro; al secondo di nero, al reticolato d’oro, dal fondo di sei file e in ogni fila dieci stelle del primo di sei raggi; motto: “Auxilium a Domino”; segni esterni di Comune>.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere opportunamente autorizzati dal Sindaco.

Art. 8
Legale rappresentanza

1. La rappresentanza legale del Comune è assegnata al Sindaco.

2. In materia contrattuale, compresi gli atti di alienazione o acquisti immobiliari, tale rappresentanza e’ attribuita a uno o più Responsabili di Servizio, individuati, nominati e gestiti secondo le procedure, le modalità e le forme previste dalla legge e dagli atti di organizzazione interni all’Ente, privilegiando, per quanto possibile, la gestione in forma associata.

3. Spetta al Sindaco, quale rappresentante legale del Comune e previa deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in qualsiasi tipo e grado di giudizio, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello.

4. Ove necessario, la difesa può essere affidata anche a professionisti esterni.

5. Nelle cerimonie, nelle manifestazioni ed in ogni altra occasione diversa da quanto riportato nei precedenti commi, la rappresentanza del Comune è riservata esclusivamente al Sindaco o ad un suo delegato.

Art. 9
Pari opportunità

1. Il Comune, nella sua azione, non discrimina la partecipazione alle proprie attivita’ in ragione del sesso di appartenenza, garantendo che uomo e donna godano delle stesse opportunità.

2. In ordine alla presenza di entrambi i sessi negli organi comunali, di norma, sia nella composizione delle liste per le elezioni del Consiglio Comunale, sia nella composizione della Giunta Comunale, o altri organi collegiali anche a carattere consultivo, deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i sessi.

3. Nel caso in cui cio’ costituisse motivo paralizzante, e’ consentita la composizione con rappresentanti di un unico sesso, previa esposizione delle motivazioni circa le difficolta’ riscontrate, da rendere da parte di chi e’ deputato alla formazione o alla nomina.

4. Si afferma comunque il principio, ed a cio’ questo Comune si ispira, che la maggior discriminazione tra i sessi e’ rappresentata dalla presenza di norme garantiste, che di fatto ne sottolineano la differenza, anziche’ un naturale piano paritetico, nell’ambito del quale ogni scelta e’ ispirata da dati e qualita’ personali completamente avulsi dall’appartenenza ad uno dei sessi.

TITOLO II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 10
Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

Art. 11
Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità ed e’ organo d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

4. Il Consiglio rimane in carica sino all’elezione del nuovo limitandosi, dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il Consiglio Comunale e’ presieduto dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco o altro Assessore individuato secondo il senso di anzianità previsto dall’art. 24, comma 2, del presente statuto, sempre che questi non siano membri esterni. Laddove ciò dovesse verificarsi la presidenza verrà assunta dal Consigliere piu’ anziano di eta’ presente alla seduta. Nel caso di piu’ Consiglieri di pari età, si procederà mediante estrazione a sorte tra gli stessi.

Art. 12
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.

Art. 13
Attività del Consiglio Comunale

1. L’attività del Consiglio si svolge in osservanza di quanto disposto dal Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, le cui norme devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle iniziative delle Comune e degli Enti da questi dipendenti.

2. Il Consiglio Comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti o speciali, le cui caratteristiche e funzionamento sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente.

3. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, permanenti e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite.

4. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, convoca il Consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il Consiglio Comunale, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente e, comunque, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

7. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 14
Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell’ente per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio nel caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell’Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

5. Sono motivi giustificativi dell’assenza di un Consigliere Comunale da una seduta consiliare, problemi di lavoro, di salute e/o di famiglia.

6. I Consiglieri devono presentare per iscritto al protocollo del Comune la causa dell’assenza per essere giustificati.

7. Il Sindaco, qualora ravvisi i presupposti per procedere alla dichiarazione di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al Consigliere interessato l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio può deliberare in ordine alla decadenza del Consigliere.

Art. 15
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l’esercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento comunale sull’accesso.

3. I Consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano. Le relative modalità sono disciplinate dal regolamento di cui al precedente comma 1.

4. I Consiglieri sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.

Art. 16
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, i quali nominano nel proprio seno un Capogruppo, secondo quanto previsto dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco.

Art. 17
La Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un minimo di due ed un massimo di quattro Assessori, tra cui uno da individuarsi come Vicesindaco. Entro i predetti limiti, la scelta in concreto del numero degli Assessori è lasciata al Sindaco che la esercita al momento dell’adozione del provvedimento di nomina.

2. Possono essere nominati Assessori sia Consiglieri Comunali che cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè in possesso, questi ultimi, dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e dotati di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. La carica di Assessore e’ compatibile con quella di Consigliere Comunale.

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al 3° grado del Sindaco non possono far parte della rispettiva Giunta né essere nominati rappresentanti del Comune.

5. Le condizioni di eleggibilità e compatibilita’ dei propri componenti sono esaminati dalla Giunta all’atto dell’insediamento.

Art. 18
Nomina, revoca e dimissioni degli Assessori

1. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o da quella in cui si e’ verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni.

2. La nomina operata dal Sindaco e’ comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. L’atto di nomina della Giunta e’ notificato agli interessati i quali lo controfirmano per accettazione.

4. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall’incarico uno o più Assessori, compreso il Vicesindaco, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

5. La revoca e’ sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed e’ comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

6. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e non necessitano di presa d’atto.

7. La sostituzione dei dimissionari e’ effettuata dal Sindaco ed e’ comunicata al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Art. 19
Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta e’ convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione ed ogni altro aspetto del suo funzionamento sono stabiliti con atto organizzativo proprio della Giunta.

3. L’Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui all’art. 25 del presente statuto. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non e’ computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 20
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che, ai sensi della legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore generale, qualora nominato, e dei Responsabili degli uffici e servizi comunali.

3. La Giunta nello svolgimento della propria attivita’ si uniforma al principio della collegialità. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l’unita’ d’indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilita’ delle decisioni.

4. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti dei lavori pubblici;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) fissa e modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) delibera l’erogazione dei contributi, ferma restando la possibilità di delegare tale funzione ai Responsabili di Servizio;

g) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

h) si esprime in ordine alla nomina ed alla revoca del Direttore generale e sul conferimento delle relative funzioni al Segretario Comunale;

i) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata e ne autorizza la sottoscrizione;

n) decide, quale ultima istanza, in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’Ente;

o) determina, su proposta del nucleo di valutazione, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;

p) approva il piano esecutivo di gestione;

q) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;

r) delibera in materia di toponomastica stradale;

s) nomina le commissioni di gara, di concorso, consultive e tecniche previste dalla legge o dai regolamenti interni all’Ente.

Art. 21
Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l’intervento almeno della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

2. Il Consiglio Comunale in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno rispetto alla prima, delibera validamente purché intervengano alla seduta almeno un terzo dei membri assegnati al Consiglio.

3. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

4. Ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni, i componenti l’Organo che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. I componenti che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l’adunanza.

5. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

6. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

7. Nel caso di parita’ di voti, eventualmente controprovabile per escludere che vi sia stata una votazione confusa o perplessa, la proposta di deliberazione oggetto di votazione si ritiene come non approvata. In tal caso, si fa luogo alla reiscrizione della proposta di deliberazione all’ordine del giorno di altra seduta, con la conseguente nuova discussione e nuova votazione della stessa.

8. Le sedute del Consiglio e delle sue eventuali Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta segreta.

9. Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico. Alle stesse possono partecipare i Responsabili di Servizio per fornire informazioni o effettuare relazioni.

10. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento.

11. I verbali delle sedute sia di Consiglio che di Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

12. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta.

13. Ogni Consigliere o Assessore ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 22
Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Nella seduta consiliare di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

3. Nomina e impartisce direttive al Segretario Comunale e al Direttore Generale, se nominato.

4. Nomina e impartisce direttive ai Responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

5. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio. Inoltre ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7. Il Sindaco è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

8. Il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; inoltre, allo stesso competono le funzioni assegnategli dal presente statuto e dai regolamenti quale organo di amministrazione e di vigilanza, nonche’ i poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 23
Attribuzioni del Sindaco dei servizi di competenza statale.

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica;

b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

3. Ove il Sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai compiti di cui all’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l’Ente è tenuto a rimborsare le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l’adempimento delle funzioni stesse.

Art. 24
Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l’Assessore che viene nominato dal Sindaco per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia quale capo dell’amministrazione comunale sia quale ufficiale di governo.

2. Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall’Assessore più anziano, risultando l’anzianità degli Assessori dall’ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.

3. Il Vicesindaco o, in sua assenza altro Assessore in ordine di anzianità, provvedono alla sostituzione del Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale solo nel caso in cui gli stessi siano membri di tale Organo. In caso contrario, per l’individuazione del Presidente si procede ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 5, del presente statuto.

Art. 25
Deleghe ed incarichi conferiti dal Sindaco

1. Il Sindaco ha facolta’ di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco non puo’ delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell’Amministrazione o ricomprendere nelle delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4. La delega puo’ essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

5. L’atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

6. La potesta’ del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, puo’ continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

7. La delega puo’ comprendere la potesta’ di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potesta’ delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

8. La delega puo’ essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione.

9. Le deleghe conferite, come le eventuali revoche o modiche, sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile e trasmesse al Prefetto.

10. Il Sindaco puo’ attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attivita’ di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione.

11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

12. Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 26
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. La mozione va presentata al Segretario Comunale affinché ne disponga l’immediata acquisizione al protocollo, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2.

Art. 27
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali e’ vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonche’ presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. E’ fatto, altresì, divieto, ai medesimi soggetti di cui al primo comma, di effettuare a favore del Comune donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilita’ per tutto il periodo di espletamento del mandato.

3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attivita’ professionale in materia edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale.

4. Tutti gli amministratori hanno, altresì, l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, ovvero del coniuge, di loro parenti od affini fino al 4° grado.

5. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.

6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste, inoltre, nei confronti del Direttore generale, qualora nominato, e dei Responsabili di Servizio in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi e sugli atti di gestione di propria competenza.

7. Il Segretario Comunale, infine, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni che coinvolgano suoi interessi, ovvero del coniuge o di suoi parenti od affini entro il 4° grado; in tali casi le relative funzioni sono svolte da un componente dell’organo collegiale designato dal Presidente.

TITOLO III
UFFICI E PERSONALE

Art. 28
Struttura

1. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità e responsabilità e secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se ed in quanto nominato, e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta Comunale approva il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, individuando forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 29
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

1. Il Comune attraverso il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, redatto in applicazione delle disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa.

2. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 30
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo dell’Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.

3. Il Consiglio Comunale può approvare convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell’Ufficio del Segretario Comunale.

Art. 31
Attribuzioni

1. Il Segretario Comunale è un funzionario pubblico, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l’attività, salvo quando il Sindaco abbia provveduto a nominare il Direttore Generale.

3. Il Segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

4. Può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco, purche’ inerenti la propria professionalita’ e previa consultazione.

Art. 32
Il Vicesegretario

1. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi potrà prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo tra gli impiegati che hanno gli stessi requisiti previsti per l’accesso alla carriera di Segretario Comunale. Tale figura potra’ essere individuata anche a livello associativo.

2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 33
Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Art. 34
Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale e’ responsabile dell’andamento complessivo dell’attivita’ gestionale, dell’efficienza ed efficacia dell’azione di governo dell’Ente.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

4. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. Esercita, poi, ogni altra funzione demandatagli dalla legge o dai regolamenti interni all’Ente.

Art. 35
I Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai Responsabili di servizio spettano tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge o il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’Ente.

2. Sono, altresì, attribuiti ai Responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali quelli elencati all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

3. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4. La copertura dei posti di Responsabile di servizio, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o privato, così come disciplinato nel Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 36
Forme di gestione

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di Consorzio o di Societa’ per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di Istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero Consorzio.

5. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il comune può stipulare contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

6. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 37
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia, sono disciplinati da appositi regolamenti. La gestione in economia viene scelta, di norma, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- modesta dimensione qualitativa e quantitativa del servizio;

- inopportunità tecnica ed economica del ricorso ad altre forme di gestione consentite dalla legge.

Art. 38
Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall’apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione o tecniche per studi, compiti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

Art. 39
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’Istituzione, previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al comma precedente determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’Istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornamenti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’Istituzione.

5. Gli organi dell’Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

6. Nella disciplina dell’Istituzione, il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.

Art. 40
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell’Istituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo.

3. Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 41
Il Presidente

1. Il Presidente dell’Istituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessita’ ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 42
Il Direttore

1. Il Direttore dell’Istituzione e’ nominato dal Sindaco tra coloro che abbiano specifica preparazione professionale. Dirige tutta l’attività dell’Istituzione, e’ il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

Art. 43
Nomina e revoca

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 44
Società

1. Il Comune, in relazione alla natura del servizio da erogare, può costituire società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Nella costituzione di dette società dovrà essere valutata la possibilità della partecipazione di società cooperative e imprese senza fini di speculazione privata.

3. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

4. Il Comune, per l’erogazione di servizi, può altresì costituire società per azioni miste con la partecipazione della proprietà pubblica non maggioritaria, disciplinate con apposito regolamento.

Art. 45
Controllo e vigilanza degli enti

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali, secondo le modalità previste dalla legge e dagli statuti e regolamenti degli Enti in questione.

2. La Giunta Comunale, cui spetta la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all’attività svolta ed ai risultati conseguiti da tali Enti.

3. Il Revisore dei Conti dell’Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell’Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

TITOLO V
CONTROLLO INTERNO E FINANZA COMUNALE

Art. 46
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell’Ente.

Art. 47
Revisore del Conto

1. Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza.

3. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 48
Controllo di gestione

1. Al fine di verificare lo stato d’attuazione degli obiettivi programmati, nonché l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate dal regolamento.

2. Per l’esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all’ente o di società ed organismi specializzati.

Art. 49
Ordinamento finanziario

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. La potesta’ impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27.07.2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l’Organo competente a rispondere all’istituto dell’interpello e’ individuato nel funzionario responsabile del tributo.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 50
Principi generali

1. Il Comune nell’esercizio delle funzioni e nell’espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.

2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché preordinate, attraverso l’esercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri Comuni.

Art. 51
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite Convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri Enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.

2. Le Convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le Convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 52
Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni può costituire Consorzi secondo le norme previste per le Aziende Speciali.

2. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane e quelle collinari, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti e la trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del Consorzio che deve disciplinare, in conformità alla convenzione stessa, l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

5. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

6. Ai Consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e a quelli creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste per le Aziende Speciali. Agli altri Consorzi si applicano le norme dettate per gli Enti Locali.

Art. 53
Unione di Comuni

1. In considerazione delle condizioni territoriali e sociali dell’area territoriale di cui è parte, il Comune si fa promotore di iniziative tese all’Unione con uno o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. Le Unioni di Comuni sono Enti Locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni, ed in particolare le norme in materia di composizione degli organi dei comuni stessi. Il numero dei componenti degli organi non può eccedere i limiti previsti per gli organi dei Comuni aventi una popolazione pari a quella complessiva dell’Unione. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

3. L’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione sono approvati dal Consiglio Comunale dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

4. Con la costituzione dell’Unione, alla stessa viene trasferita ogni competenza in ordine alle materie ad essa statutariamente ascritte, delle quali il Comune, con i relativi organi decisionali, viene completamente spogliato.

Art. 54
Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e delle Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sulla opera, sugli interventi o sui programmi d’intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Si applicano per l’attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni previste dalla legge.

TITOLO VII
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere formazioni associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Il Consiglio Comunale può approvare un regolamento nel quale vengono definite le modalità organizzative e le funzioni delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

Art. 56
Istanze

1. Chiunque, singolo e associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’istanza viene fornita entro il termine stabilito dall’apposito Regolamento comunale e comunque entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione al protocollo dell’istanza stessa.

Art. 57
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell’Amministrazione, in forma collettiva, per sollecitare l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’Amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che la assegna in esame all’ufficio competente, il quale procede all’istruttoria e propone le modalità d’intervento del Comune sulla questione sollevata o propone l’archiviazione qualora ritenga che la richiesta contenuta nella petizione non possa essere accolta.

Art. 58
Proposte

1. L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di elettori del Comune pari ad almeno il 20% della popolazione legale del Comune stesso, risultante dall’ultimo censimento e con arrotondamento all’unita’ per eccesso.

3. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;

b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

d) bilancio e contabilità finanziaria;

e) espropriazione per pubblica utilità;

f) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.

5. La sottoscrizione della proposta deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.

6. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 59
Referendum

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge e disciplinato dal presente Statuto e da apposito Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo comma 4, relativi all’amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinchè, gli organi, ai quali compete decidere, assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell’orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

3. I referendum sono indetti, inoltre, su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da un numero di elettori pari ad almeno il 20% della popolazione legale risultante dall’ultimo censimento e con arrotondamento all’unita’ per eccesso. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone l’indizione del referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

a) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio;

b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

d) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune;

e) bilancio comunale;

f) espropriazione per pubblica utilità.

5. I referendum devono tenersi entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di indizione e si svolgono con l’osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L’esito dei referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinchè tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l’attuazione dell’esito della consultazione.

8. Le consultazioni per i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Art. 60
Interventi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale sul diritto all’accesso e sul procedimento amministrativo.

Art. 61
Diritto d’accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento comunale sull’accesso ai documenti amministrativi.

Art. 62
Diritto d’informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

TITOLO VIII
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 63
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.

2. A tale fine il Comune:

a) sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalita’ riconosciute di interesse dell’intera comunita’, attraverso l’erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, e l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione, quali la messa a disposizione di strutture, beni o servizi in modo anche gratuito;

b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all’attivita’ di programmazione dell’Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi eventualmente istituiti;

c) puo’ affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attivita’ promozionali, culturali, sportive, ricreative e in generale attivita’ di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente;

d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attivita’ di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attivita’ alle finalita’ previste dalla presente norma, garantire la liberta’ di iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l’elettività delle cariche, nonche’ la pubblicita’ degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Art. 64
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonchè per la tutela dell’ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista su bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite nell’apposito albo regionale.

4. Il Comune può erogare alle associazioni di volontariato contributi economici o in natura secondo quanto previsto nel precedente art. 63, comma 2, lett. a).

TITOLO IX
MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Art. 65
Mancata approvazione del bilancio nei termini. Commissariamento.

1. Qualora nei termini fissati dal D.lgs n. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue.

2. Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio, nell’ipotesi di cui all’art. 141, comma 2, del D.lgs n. 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l’incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all’art. 53 del D.lgs n. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario comunale informa dell’accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

5. Il commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d’ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l’avviso di convocazione della seduta, con l’avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l’approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l’approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell’avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell’art. 141, comma 2, del D.lgs n. 267/2000.

TITOLO X
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 66
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa, da parte di un numero di elettori pari ad almeno il 20% della popolazione legale risultante all’ultimo censimento con arrotondamento all’unita’ per eccesso, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 67
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

5. I regolamenti comunali, se non diversamente previsto dalla legge, entrano in vigore dalla data di esecutività delle relative deliberazioni di approvazione o da quella con queste ultime eventualmente fissata.

Art. 68
Norme transitorie e finali

1. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio, lo statuto è affisso all’Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo pretorio del Comune.