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Bollettino Ufficiale n. 05 del 3 / 02 / 2005

Comunicato dell’Assessore Regionale all’Urbanistica, Pianificazione Territoriale e dell’area metropolitana, Edilizia Residenziale

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e legge 27 febbraio 1989, n. 62. Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Trasmissione del fabbisogno relativo all’anno 2005 da parte dei Comuni

Ai Sigg. Sindaci dei
Comuni del Piemonte
Loro Sedi

In occasione della prossima scadenza (1 marzo 2005) del termine di presentazione delle domande di finanziamento, ai sensi della legge 13/89, da parte delle persone disabili per la realizzazione delle opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, si ritiene utile ribadire gli aspetti essenziali connessi alla procedura di determinazione del fabbisogno regionale.

A tal fine si ricorda che con le leggi indicate in oggetto sono state emanate disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Per il raggiungimento di tale scopo, sono previsti contributi a fondo perduto a favore di:

- persone disabili, che sostengono direttamente le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

- coloro che hanno a carico soggetti disabili in quanto genitori o tutori;

- persone che sostengono le spese in qualità di proprietario dell’immobile o parente o altro soggetto allo scopo di adattare l’alloggio o facilitare l’accesso all’edificio in cui risiede una persona disabile;

- condominii ove risiedono gli stessi soggetti, per le spese di adeguamento relative a parti comuni;

- centri o istituti residenziali per l’assistenza a persone disabili.

Le domande di contributo, in carta da bollo, su apposito modulo allegato al presente comunicato, devono essere presentate dalla persona disabile (ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al Titolo IX del libro 1° del codice civile) per l’immobile nel quale egli ha la residenza abituale, per opere che eliminano ostacoli alla sua mobilità.

Non sono invece legittimati alla presentazione della domanda altri soggetti, neanche quelli (quali il proprietario dell’immobile o l’amministratore del condominio) che, affrontando le spese, possono essere titolari del diritto al contributo. In questi casi la domanda, presentata dalla persona disabile, deve essere sottoscritta dai soggetti sopra citati, per conferma del contributo e per adesione.

Le domande di contributo dovranno essere corredate da:

1) certificato medico in carta semplice attestante l’handicap;

2) certificato o fotocopia autenticata del certificato dell’Azienda Sanitaria Locale attestante la condizione di portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione, da allegare unicamente qualora il richiedente voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell’art. 10. Ai fini della precedenza sono inoltre considerate valide le seguenti certificazioni: per gli invalidi del lavoro quelle rilasciate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) e, per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio quelle rilasciate dalle Commissioni mediche territoriali ospedaliere;

3) preventivo di spesa contenente la descrizione delle opere. Non è necessario un progetto dettagliato di un professionista;

4) copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;

5) dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sottoscritta dal richiedente;

6) fotocopia del verbale dell’assemblea del condominio (da allegare solo nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del condominio);

7) benestare del proprietario dell’immobile in carta semplice (da allegare solo nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario).

Per l’anno in corso, i Comuni dovranno definire e trasmettere entro il 31 marzo 2005 ai Settori Decentrati Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico, operanti presso le sedi provinciali di:

- Alessandria, Piazza Turati n. 4 -Tel. 0131/52766 - Fax 0131/232801;

- Asti, Corso Dante n. 163 - Tel. 0141/413451 - Fax 0141/413447;

- Biella, Via Tripoli n. 33 - Tel. 015/8551557 - Fax 015/8551560;

- Cuneo, Corso Kennedy n. 7 bis - Tel. 0171/321911 - Fax 0171/602084;

- Domodossola, (VB) Via Romita n. 13 bis - Tel. 0324/226857 per la provincia del Verbano-Cusio Ossola - Fax 0324/226811;

- Novara, Via Mora e Gibin n. 4 - Tel. 0321/666111 - Fax 0321/666121;

- Torino, via Belfiore n.23 - Tel. 011/4323115 - 011/4323116 - Fax 011/4322826;

- Vercelli, Largo Brigata Cagliari n. 11 - Tel. 0161/283111 - Fax 0161/215785

quanto segue:

1) il proprio fabbisogno complessivo sulla base delle domande ritenute ammissibili. La verifica di ammissibilità compete al Sindaco, ai sensi dell’art. 11, IV comma, della legge 13/89. Per il calcolo del fabbisogno occorre riferirsi all’ammontare delle opere e/o forniture necessarie al netto dell’I.V.A.;

2) l’elenco delle domande, compilato con riferimento ai criteri di priorità prevista dal IV comma dell’art. 10 della citata legge13/89, con indicazione sia del grado di invalidità sia della data di presentazione della domanda. Significa che a parità di grado di invalidità avrà la precedenza, qualora le risorse risultino insufficienti, l’ordine cronologico di presentazione delle domande;

3) le domande ritenute ammissibili, sulle quali dovrà risultare evidente la data relativa al protocollo di ricezione del Comune, complete della documentazione sopra indicata;

4) le schede A/2 e B/2, debitamente compilate e sottoscritte dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e dal Sindaco riportate sulla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato Generale del C.E.R. n. 462 dell’8 luglio 1989, allegate al presente comunicato.

5) la scheda “D” di ammissibilità al contributo, debitamente compilata per ciascuna domanda ritenuta ammissibile e sottoscritta dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e dal Sindaco, allegata al presente comunicato.

Per l’invio di quanto riportato ai punti precedenti, il termine di scadenza del 31 marzo 2005 è da considerarsi perentorio e a tal fine farà fede la data del protocollo del Comune unitamente al timbro postale di trasmissione.

Si ricorda infine alle SS.LL. la necessità di dare ampia e tempestiva informazione alla cittadinanza dei disposti della legge 13/89, nei modi e nelle forme ritenute più opportune, anche mediante affissione del manifesto informativo allegato al presente bollettino.

Per una migliore comprensione delle disposizioni delle leggi in oggetto si rammenta che sul supplemento della G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, è stata pubblicata la circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13, il testo aggiornato della legge stessa nonché il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, recante prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Inoltre, per l’assegnazione dei contributi ai portatori di limitazioni funzionali è opportuno fare riferimento ai criteri approvati con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-23314 del 1.12.1997, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 24.12.1997.

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento, le SS.LL. potranno rivolgersi sia ai Settori Decentrati Opere Pubbliche, in sede provinciale, sia alla Direzione dell’Edilizia, Via Lagrange, n. 24 - 10123 Torino (tel. 4323172 - 4323203).

L’Assessore Regionale all’Urbanistica
Pianificazione Territoriale
e dell’Area Metropolitana
Edilizia Residenziale
Franco Maria Botta

Allegati:

* schede A/2 e B/2

* scheda “D” di ammissibilità al contributo

* moduli di domanda

* manifesto informativo inviato tramite B.U.R. (1)

(1) Il manifesto è pubblicato in allegato a questo Bollettino Ufficiale (Ndr)