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Bollettino Ufficiale n. 05 del 3 / 02 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 24 gennaio 2005, n. 6-14585

Legge Regionale 8/7/1999 n. 18 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica” Programma annuale degli interventi 2004 - Approvazione della graduatoria n. 1 - Graduatoria olimpica anticipata “prioritaria” e della graduatoria 2 - Graduatoria olimpica anticipata “secondaria”

A relazione del Presidente Ghigo:

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-11456 del 23.12.2003, pubblicata sul B.U.R. n. 4 dell’29/1/2004, con la quale è stato approvato il “Programma annuale degli interventi 2004", definito in attuazione dell’art. 5 della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 18 ”Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica";

atteso che, secondo quanto stabilito al paragrafo 1.5 del citato “Programma annuale degli interventi 2004", la Regione, nel rispetto dei criteri di valutazione indicati nel medesimo Programma, deve provvedere alla definizione di apposite ”Procedure di valutazione" che stabiliscano l’entità e le modalità di applicazione dei punteggi assegnabili a ciascun indicatore, al fine della formazione delle graduatorie d’idoneità dei progetti;

vista la D.G.R. n. 39-11887 del 2/3/2004 con la quale sono state approvate le procedure di valutazione con la griglia di valutazione ed i relativi punteggi da utilizzare per l’esame delle istanze presentate ai sensi del “Programma annuale degli interventi 2004;

preso atto che, allo scadere del termine di presentazione delle istanze di contribuzione (23 aprile 2004) sono pervenute, secondo le modalità previste dal Programma 2004, n.805 domande, successivamente iscritte al protocollo e catalogate secondo apposita procedura informatica;

considerato che l’Assessore regionale al Turismo Sport e Olimpiadi 2006, a seguito dell’Accomodation Working Group che ha avuto luogo tra Comitato Internazionale Olimpico e TOROC il 23 luglio u.s. alla presenza dell’Assessore stesso, nella seduta della Giunta del 26 luglio successivo ha formulato la proposta di sopperire al fabbisogno ricettivo olimpico, almeno parzialmente, accelerando la valutazione delle istanze progettuali presentate ai sensi del Programma annuale degli interventi 2004/L.R. 18/99, inerenti gli interventi interessanti l’area olimpica e che comportino un potenziamento della ricettività;

considerato altresì che la verifica preistruttoria conseguente alla proposta di cui sopra è stata svolta dagli uffici regionali incaricati con l’esame delle istanze inerenti progetti per la realizzazione e l’ampliamento ricettivo di alberghi e CAV/residence, riferite in un primo tempo ai Comuni Sedi dei Giochi Olimpici -area olimpica ristretta- e successivamente a ai Comuni distanti 30 minuti dalle Sedi dei Giochi -area olimpica allargata- ( individuati nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S. approvata con D.G.R. n.45-2741 del 9/4/2001) e che tale esame ha portato all’individuazione di n.109 domande, delle quali n.48 ricadenti nell’ area olimpica ristretta e n.61 nell’ area olimpica allargata;

ritenuto, sia in relazione ai fabbisogni ricettivi correlati all’evento olimpico, sia in funzione del rafforzamento dell’offerta turistico-ricettiva dell’area interessata - al fine di consentire che le ricadute positive generate dal medesimo evento possano concretizzarsi nell’incremento e nel consolidamento, nel tempo, delle presenze turistiche e dello sviluppo locale - di ottimizzare le potenzialità di incremento ricettivo discendenti dal Programma 2004 della L.R. 18/99 dandone rapida e anticipata attuazione nell’area olimpica, in particolare per quanto concerne le istanze inerenti la realizzazione di nuove camere/unità abitative relative ad alberghi, CAV/residence nell’ area olimpica ristretta (Comuni Sedi dei Giochi Olimpici) e nell’ area olimpica allargata (Comuni distanti 30 minuti dalle Sedi dei Giochi);

preso atto che, a seguito di quanto sopra richiamato, la Giunta regionale, con deliberazione n. 52-14292 del 6/12/2004, ha stabilito:

la definizione e l’approvazione anticipata di una graduatoria di idoneità (graduatoria olimpica anticipata) delle domande presentate a valere sul Programma annuale degli interventi 2004, ex L.R.n.18/1999 riferite:

alle tipologie di intervento di cui alle lettere a, c, d, del paragrafo 1.4 del Programma 2004 (per le lettere c, e d, esclusivamente i casi che determinano l’incremento delle camere/unità abitative esistenti) e relative categorie di beneficiari;

ai progetti realizzati nei Comuni ricadenti nell’area olimpica ristretta (Comuni sedi dei Giochi) e nell’area olimpica allargata (Comuni a 30’ dalle sedi dei Giochi) individuate ai sensi della Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S. (D.G.R.n.45-2741 del 9/4/2001);

di valutare, in via eccezionale e straordinaria e ai fini della definizione e dell’approvazione della graduatoria olimpica anticipata, l’idoneità dei progetti selezionati secondo le tipologie e le aree olimpiche di cui sopra, sulla base:

delle modalità di valutazione e di attuazione del Programma 2004 e delle relative “Procedure di valutazione”;

della verificata possibilità di essere realizzati e fruibili in tempo utile per l’evento olimpico (orientativamente dicembre 2005/gennaio 2006) in relazione alla cantierabilità urbanistica e autorizzativa (ovvero con riferimento alle “Procedure di valutazione”, punto 1."Fattibilità del progetto", lett. a. “cantierabilità”, risulti soddisfatto almeno uno degli indicatori specificati ai nn. 1, 2, 3);

di subordinare l’efficacia della graduatoria olimpica anticipata per quanto concerne l’effettiva concessione del contributo alle seguenti condizioni:

sottoscrizione da parte dei beneficiari dell’impegno a realizzare e rendere fruibile l’opera in tempo utile per l’evento olimpico (secondo uno specifico cronoprogramma dei lavori aggiornato rispetto a quello presentato al momento della domanda e da sottoporre periodicamente a monitoraggio da parte degli uffici regionali), pena la perdita del finanziamento nel caso in cui ciò non si realizzi anche per ragioni indipendenti dai medesimi, in considerazione dell’esigenza straordinaria e tassativa di disporre della nuova ricettività in tempo utile per l’evento olimpico secondo le finalità della graduatoria olimpica anticipata;

sottoscrizione da parte dei beneficiari dell’impegno a rendere disponibili le nuove camere al TOROC per le necessità ricettive dell’evento olimpico mediante contratto con quest’ultimo, pena la perdita del finanziamento nel caso in cui il beneficiario receda da tale obbligo anche per motivi di forza maggiore, sempre in considerazione delle finalità eccezionali e straordinarie che motivano l’approvazione della graduatoria olimpica anticipata;

preso atto che, con la medesima D.G.R. n. 52-14292 del 6/12/2004, è stato stabilito inoltre che:

la graduatoria olimpica anticipata, definita secondo le modalità sopra descritte, venga affiancata da un’analoga “graduatoria olimpica anticipata ”secondaria“ - da utilizzarsi in modo residuale e composta da quei progetti (istanze appartenenti alle tipologie e aree di interesse olimpico sopra definite) per i quali sia accertata l’idoneità rispetto alle modalità di valutazione e di attuazione del Programma 2004 e delle relative ”Procedure di valutazione" ma la cui verifica della cantierabilità urbanistica e autorizzativa risulti soddisfatta unicamente dagli indicatori nn. 4 o 5 delle “Procedure di valutazione”, punto 1."Fattibilità del progetto", lett. a. “cantierabilità”;

nel caso in cui i progetti ritenuti idonei nell’ambito della graduatoria olimpica anticipata “prioritaria” non esauriscano l’intero ammontare delle risorse disponibili per il loro finanziamento, o ciò si determini a seguito della decadenza di progetti da tale graduatoria a causa della mancata sottoscrizione degli impegni di cui sopra, si proceda ad estendere l’assegnazione del contributo anche alle istanze comprese nella “graduatoria olimpica anticipata ”secondaria" “- nei limiti delle risorse disponibili e secondo l’ordine determinato dal punteggio di idoneità ottenuto - e che, anche in questi casi, l’efficacia ai fini dell’effettiva concessione, sia subordinata alle medesime condizioni previste per i progetti immediatamente inseriti nella graduatoria olimpica anticipata e ”prioritaria";

la mancata sottoscrizione degli impegni di cui sopra, indipendentemente dalla ragione, determini per le istanze relative ai progetti compresi sia nella graduatoria olimpica anticipata, sia in quella “secondaria”, la decadenza da queste ultime e l’inserimento delle medesime, con uguale punteggio di idoneità, nella graduatoria ordinaria relativa alle restanti istanze presentate sul Programma 2004/L.R.18/99 riferita alle medesime tipologie, da approvarsi successivamente una volta completata la relativa istruttoria, nell’ambito della quale l’eventuale finanziamento sarà determinato dall’ammontare delle risorse disponibili assegnabili nel rispetto dell’ordine di graduatoria;

considerato che, nella fase di verifica preistruttoria, sono state individuate n. 48 istanze i cui progetti interessavano il territorio dell’area olimpica ristretta - Comuni sedi dei Giochi - e n. 61 istanze i cui progetti interessavano il territorio dell’area olimpica allargata - Comuni distanti fino a 30’ dai Comuni sedi dei Giochi - e che presentavano le caratteristiche già individuate come prioritarie dalla D.G.R. n. 52-14292 del 6/12/2004 ai fini dell’inserimento nella graduatoria olimpica anticipata - ricettività alberghiera e in CAV/residence in cui la realizzazione di nuove camere/unità abitative è ottenibile sia mediante la realizzazione di nuove attività/strutture (lett. a ), sia mediante il potenziamento (inteso esclusivamente come aumento delle camere/unità abitative) delle attività/strutture esistenti (lett.c) e, per quanto concerne la lettera d, limitatamente ai casi che prevedono oltre al miglioramento della struttura esistente anche la realizzazione di nuove camere -;

preso atto che le ditte Hotel Sud Ovest di Roux Enrico & C. snc e Sestrières Holidays di Guiot Alessandro, i cui progetti ricadono all’interno dell’area olimpica ristretta - Comune di Sestrière -, hanno manifestato nel periodo in cui si è svolta la verifica preistruttoria l’intenzione di rinunciare alla propria candidatura - così come hanno formalmente fatto in un secondo tempo - e non sono stati quindi inclusi nel numero delle pratiche sopra conteggiate e successivamente istruite;

considerato pertanto che, al termine della procedura istruttoria delle istanze individuate secondo i criteri stabiliti dalla, D.G.R. n. 52-14292 del 6/12/2004 sopra citata e condotta adottando le modalità di valutazione e di attuazione del Programma 2004 e delle relative “Procedure di valutazione”, modificate dalla stessa D.G.R. n. 52 -14292, per quanto concerne l’applicazione del criterio di “cantierabilità urbanistico e autorizzativa”, secondo quanto in precedenza precisato, sono risultate idonee:

* n. 27 istanze inerenti interventi da realizzarsi nell’area olimpica ristretta - Comuni sedi dei Giochi - e n.32 istanze relative a progetti da realizzarsi nell’area olimpica allargata - Comuni distanti fino a 30 minuti dai Comuni sedi dei Giochi - che rispondono agli indicatori nn. 1, 2 o 3 delle “Procedure di valutazione”, punto 1."Fattibilità del progetto", lett. a. “cantierabilità” e possono pertanto essere comprese nella graduatoria olimpica anticipata “prioritaria”;

* n. 9 istanze inerenti interventi da realizzarsi nell’area olimpica ristretta - Comuni sedi dei Giochi - e n. 7 istanze relative a progetti da realizzarsi nell’area olimpica allargata - Comuni distanti fino a 30 minuti dai Comuni sedi dei Giochi - che rispondono agli indicatori nn. 4 o 5 delle “Procedure di valutazione”, punto 1."Fattibilità del progetto", lett. a. “cantierabilità”; e possono pertanto essere comprese nella graduatoria olimpica anticipata “secondaria”;

considerato che n. 6 dei progetti, valutati come idonei, sono risultati non prevedere la realizzazione di nuove camere/unità abitative - trattandosi di interventi indicati come miglioramento/potenziamento di strutture già operanti che non comportano però creazione di nuove camere/unità abitative rispetto a quelle esistenti, come era stato invece erroneamente segnalato in domanda - e che le ditte :

Hotel Belvedere srl - localizzazione dell’intervento Comune di Sestrière,

Euro Motel di Bertone Mario - localizzazione dell’intervento Comune di Nichelino,

Horizzonti sas - localizzazione dell’intervento Comune di Villafranca Piemonte,

Chalet del Lago di Balagna A. & C. sas - localizzazione dell’intervento Comune di Avigliana,

B.E.S. Benessere e Salute Hotel srl - localizzazione dell’intervento Comune di Clavière

titolari delle domande di contribuzione incluse nel numero delle istanze istruite, hanno formalmente comunicato di voler ritirare le rispettive domande;

visto l’allegato A) del presente atto di cui è parte integrante, nel quale sono indicate le istanze progettuali facenti parte della graduatoria n. 1 - graduatoria olimpica anticipata “prioritaria” riferite alle tipologie di intervento di cui al paragrafo 1.4 lett. a) c) d) del Programma annuale degli interventi 2004/L.R. 18/99 (per le lettere c, e d, esclusivamente i casi che determinano l’incremento delle camere/unità abitative esistenti) e che soddisfano i criteri di cantierabilità secondo uno degli indicatori specificati al punto 1. “Fattibilità del progetto”, lett.a nn.1,2,3 delle Procedure di valutazione approvate con D.G.R. n. 39-11887 del 2/3/2004, secondo l’ordine decrescente di punteggio, con a fianco di ciascuna di esse indicato la denominazione del beneficiario, la spesa ammissibile e l’entità del contributo teoricamente concedibile;

visto l’allegato B) del presente atto di cui è parte integrante, nel quale sono indicate le istanze progettuali più sopra conteggiate, facenti parte della graduatoria n. 2 - graduatoria olimpica anticipata “secondaria” riferite alle tipologie di intervento di cui al paragrafo 1.4 lett. a) c) d) del Programma annuale degli interventi 2004/L.R. 18/99 (per le lettere c, e d, esclusivamente i casi che determinano l’incremento delle camere/unità abitative esistenti) e che soddisfano i criteri di cantierabilità secondo uno degli indicatori specificati al punto 1. “Fattibilità del progetto”, lett.a nn.4, 5 delle Procedure di valutazione approvate con D.G.R. n. 39-11887 del 2/3/2004, secondo l’ordine decrescente di punteggio, con a fianco di ciascuna di esse indicato la denominazione del beneficiario, la spesa ammissibile e l’entità del contributo teoricamente concedibile;

visto l’allegato C), parte integrante del presente atto, nel quale sono elencate le proposte progettuali presentate ai sensi del Programma 2004, facenti parte delle graduatorie n.1 e 2- graduatoria olimpica anticipata “prioritaria” e graduatoria olimpica anticipata “secondaria” che sono risultate “non accettabili” sotto il profilo della correttezza formale o di merito e per le quali a fianco di ciascuna di esse è indicata sinteticamente la motivazione dell’esclusione;

dato atto che con la D.G.R. n. 52-14292 del 6/12/2004 la Giunta ha inoltre stabilito che per il finanziamento della graduatoria olimpica anticipata “prioritaria” e della connessa graduatoria olimpica anticipata “secondaria” vengano utilizzate le risorse destinate all’attuazione del Programma annuale degli interventi 2004 - “Fondo regionale per la qualificazione turistica” L.R.n.18/1999, disponibili sul Bilancio regionale 2004 (Capitolo 25810) pari a euro 25.000.000,00= nei limiti di tale massimale e che, in caso di parziale utilizzo di tale stanziamento, le risorse residuali siano utilizzate a favore delle graduatorie - da approvarsi successivamente - relative alle restanti istanze presentate sul Programma 2004;

preso atto inoltre che con precedente D.G.R. n. 18-14019 del 22/11/2004 è stata accantonata la somma di euro 25.000.000,00= disponibile sul Capitolo 25810/2004 a favore della Direzione Turismo, Sport, Parchi in applicazione dei criteri programmatici definiti con il Programma annuale degli interventi 2004 attuativo della L. R. 18/99 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica”;

vista la determinazione dirigenziale Direzione Turismo, Sport, Parchi n.782 assunta in data 25/11/2004 di costituzione del fondo di qualificazione dell’offerta turistica per la gestione degli interventi del Programma annuale 2004 - L.R. 18/99 con impegno della somma di euro 25.000.000,00 sul Capitolo 25810/2004 del Bilancio regionale;

tutto quanto sopra premesso,

vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la L.R. n. 10 del 14/5/2004 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006";

vista la L.R. n.30 del 4/11/2004 “Assestamento al Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004, nonché disposizioni finanziarie per l’anno 2005";

la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

di approvare la graduatoria n. 1 - graduatoria olimpica anticipata “prioritaria” di cui all’allegato A) del presente atto del quale è parte integrante, riferita alle istanze progettuali che presentano i requisiti qui di seguito elencati:

- l’ intervento previsto interessa il territorio dei comuni compresi nell’ area olimpica - Comuni sedi dei Giochi e Comuni distanti fino a 30 minuti dai Comuni sedi dei Giochi (individuati ai sensi della Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S. approvata con D.G.R. n.45-2741 del 9/4/2001);

- la tipologia dell’intervento rientra in quelle previste al paragrafo 1.4 lett. a) c) d) del Programma annuale degli interventi 2004/L.R. 18/99 (per le lettere c, e d, esclusivamente i casi che determinano l’incremento delle camere/unità abitative esistenti);

- in riferimento ai criteri di cantierabilità, l’intervento risponde a uno degli indicatori specificati al punto 1. “Fattibilità del progetto”, lett.a nn.1,2,3 delle Procedure di valutazione approvate con D.G.R. n. 39-11887 del 2/3/2004.

Le istanze sono elencate secondo l’ordine decrescente di punteggio, con a fianco di ciascuna di esse indicato la denominazione del beneficiario, la spesa ammissibile e l’entità del contributo teoricamente concedibile;

di approvare la graduatoria n. 2 - graduatoria olimpica anticipata “secondaria” di cui all’ allegato B) del presente atto del quale è parte integrante. La graduatoria è riferita alle istanze progettuali che presentano tutti i requisiti qui di seguito elencati:

- l’ intervento previsto interessa il territorio dei comuni compresi nell’ area olimpica - Comuni sedi dei Giochi e Comuni distanti fino a 30 minuti dai Comuni sedi dei Giochi (individuata ai sensi della Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S. approvata con D.G.R. n.45-2741 del 9/4/2001);

- la tipologia dell’intervento rientra in quelle previste al paragrafo 1.4 lett. a) c) d) del Programma annuale degli interventi 2004/L.R. 18/99 (per le lettere c, e d, esclusivamente i casi che determinano l’incremento delle camere/unità abitative esistenti);

- in riferimento ai criteri di cantierabilità, l’intervento risponde a uno degli indicatori specificati al punto 1. “Fattibilità del progetto”, lett.a nn.4, 5 delle Procedure di valutazione approvate con D.G.R. n. 39-11887 del 2/3/2004.

Le istanze sono elencate secondo l’ordine decrescente di punteggio, con a fianco di ciascuna di esse indicato la denominazione del beneficiario, la spesa ammissibile e l’entità del contributo teoricamente concedibile;

di approvare l’allegato C), parte integrante del presente atto, nel quale sono elencate le proposte progettuali presentate ai sensi del Programma 2004, facenti parte delle graduatorie n.1 e 2- graduatoria olimpica anticipata “prioritaria” e graduatoria olimpica anticipata “secondaria”, come sopra definite, che sono risultate “non accettabili” sotto il profilo della correttezza formale o di merito e per le quali a fianco di ciascuna di esse è indicata sinteticamente la motivazione dell’esclusione;

di dare atto che le ditte le ditte Hotel Sud Ovest di Roux Enrico & C. snc e Sestrières Holidays di Guiot Alessandro - che già avevano manifestato l’intenzione di rinunciare alla propria candidatura in fase precedente alla procedura istruttoria - così come le ditte Hotel Belvedere srl, Euro Motel di Bertone Mario, Horizzonti sas, Chalet del Lago di Balagna A. & C. sas, B.E.S. Benessere e Salute Hotel srl, titolari delle domande di contribuzione comprese nel numero delle istanze istruite, hanno comunicato di voler ritirare le rispettive domande e che le medesime non sono state di conseguenza valutate e inserite in graduatoria;

di subordinare l’efficacia delle graduatorie n. 1 - graduatoria olimpica anticipata “prioritaria” e n. 2 - graduatoria olimpica anticipata “secondaria” sopra definite, per quanto concerne l’effettiva concessione dl contributo, così come già stabilito con D.G.R. n. 52-14292 del 6/12/2004, alle seguenti condizioni:

- sottoscrizione da parte dei beneficiari dell’impegno a realizzare e rendere fruibile l’opera in tempo utile per l’evento olimpico, secondo uno specifico cronoprogramma dei lavori da sottoporre periodicamente a monitoraggio da parte degli uffici regionali, pena la perdita del finanziamento nel caso in cui ciò non si realizzi anche per ragioni indipendenti dai medesimi;

- sottoscrizione da parte dei beneficiari dell’impegno a rendere disponibili le nuove camere al TOROC per le necessità ricettive dell’evento olimpico mediante contratto con quest’ultimo, pena la perdita del finanziamento nel caso in cui il beneficiario receda da tale obbligo anche per motivi indipendenti dalla propria volontà;

La mancata sottoscrizione degli impegni di cui sopra, indipendentemente dalle motivazioni che l’hanno prodotta, determina per le istanze relative ai progetti compresi sia nella graduatoria n.1 - graduatoria olimpica anticipata “prioritaria”, sia nella graduatoria n.2 - graduatoria olimpica anticipata “secondaria”, la decadenza da queste ultime e l’inserimento delle medesime, con uguale punteggio di idoneità, nella graduatoria ordinaria relativa alle restanti istanze presentate sul Programma 2004/L.R.18/99 riferita alle medesime tipologie, da approvare successivamente;

di stabilire che gli impegni dei beneficiari di cui sopra dovranno essere sottoscritti a norma di legge e pervenire alla Direzione Turismo Sport Parchi - Settore Offerta Turistica Interventi comunitari in materia turistica entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento dell’apposita comunicazione regionale relativa all’ammissione al contributo. Il mancato rispetto del termine comporterà, come per la mancata sottoscrizione, la decadenza dalla graduatoria di appartenenza;

di assegnare i contributi in conto capitale previsti al Paragrafo 1.8 lett. A) e C) del Programma annuale degli interventi 2004 attuativo della L.R. 18/99 ai beneficiari ammessi indicati nell’Allegato A), per farne parte integrante, seguendo l’ordine decrescente della graduatoria n.1 - graduatoria olimpica anticipata “prioritaria” approvata con il presente atto e, a parità di punteggio, seguendo l’ordine temporale di presentazione dei relativi dossier di candidatura, sulla base della percentuale di intervento e nel limite massimo delle risorse riservate per la graduatoria olimpica anticipata “prioritaria” e la connessa graduatoria olimpica anticipata “secondaria”, fino a esaurimento dello stanziamento deliberato con D.G.R. n. 52-14292 del 6/12/2004 disponibile sul Bilancio regionale 2004 - Capitolo 25810 - “Fondo regionale per la qualificazione turistica” L.R.n.18/1999 che ammonta a euro 25.000.000, già accantonato a favore della Direzione Turismo, Sport, Parchi con D.G.R. n. 18-14019 del 22/11/2004; in caso di parziale utilizzo di tale stanziamento, le risorse residuali verranno utilizzate a favore delle graduatorie - da approvarsi successivamente - relative alle restanti istanze presentate sul Programma 2004;

di stabilire inoltre che:

qualora, i beneficiari ammessi indicati nell’Allegato A) della graduatoria n.1 - graduatoria olimpica anticipata “prioritaria”

non sottoscrivessero l’impegno a realizzare e rendere fruibile l’opera in tempo utile per l’evento olimpico, secondo uno specifico cronoprogramma dei lavori da sottoporre periodicamente a monitoraggio da parte degli uffici regionali, pena la perdita del finanziamento nel caso in cui ciò non si realizzi anche per ragioni indipendenti dai medesimi e l’impegno a rendere disponibili le nuove camere al TOROC per le necessità ricettive dell’evento olimpico mediante contratto con quest’ultimo, pena la perdita del finanziamento nel caso in cui il beneficiario receda da tale obbligo anche per motivi indipendenti dalla propria volontà,

le istanze relative decadranno dalla citata graduatoria e le risorse rese così disponibili, esaurita la graduatoria stessa, verranno assegnate ai soggetti indicati nell’Allegato B) della graduatoria n.2 - graduatoria olimpica anticipata “secondaria” seguendo l’ordine decrescente della graduatoria approvata con il presente atto e, a parità di punteggio, seguendo l’ordine temporale di presentazione dei relativi dossier di candidatura, sulla base della percentuale di intervento e nel limite massimo delle risorse riservate per la graduatoria olimpica anticipata “prioritaria” e la connessa graduatoria olimpica anticipata “secondaria”, fino a esaurimento dello stanziamento deliberato con D.G.R. n.52-14292 del 6/12/2004 disponibile sul Bilancio regionale 2004 - Capitolo 25810 - “Fondo regionale per la qualificazione turistica” L.R.n.18/1999 che ammonta a euro 25.000.000;

qualora, i beneficiari ammessi indicati nell’Allegato A) della graduatoria n.1 - graduatoria olimpica anticipata “prioritaria”

non ottemperassero agli impegni relativi ai tempi di attuazione degli interventi e alla messa a disposizione delle nuove camere al TOROC di cui sopra,

le istanze relative decadranno dalla citata graduatoria e le risorse rese così disponibili, esaurita la graduatoria stessa, verranno assegnate ai soggetti indicati nell’Allegato B) della graduatoria n.2 - graduatoria olimpica anticipata “secondaria” seguendo l’ordine decrescente della graduatoria approvata con il presente atto e, a parità di punteggio, seguendo l’ordine temporale di presentazione dei relativi dossier di candidatura, sulla base della percentuale di intervento e nel limite massimo delle risorse riservate per la graduatoria olimpica anticipata “prioritaria” e la connessa graduatoria olimpica anticipata “secondaria”, fino a esaurimento dello stanziamento deliberato con D.G.R. n.52-14292 del 6/12/2004 disponibile sul Bilancio regionale 2004 - Capitolo 25810 - “Fondo regionale per la qualificazione turistica” L.R.n.18/1999 che ammonta a euro 25.000.000;

qualora, i beneficiari ammessi indicati nell’Allegato B) della graduatoria n.2 - graduatoria olimpica anticipata “secondaria”

non ottemperassero agli impegni relativi ai tempi di attuazione degli interventi e alla messa a disposizione delle nuove camere al TOROC,

le risorse rese così disponibili dalla decadenza dei progetti dalla graduatoria 2, esaurita la graduatoria stessa, verranno destinate all’attuazione del Programma annuale degli interventi 2004 - “Fondo regionale per la qualificazione turistica” L.R.n.18/1999 per il finanziamento della graduatoria ordinaria relativa alle restanti istanze presentate sul Programma 2004/L.R.18/99 riferita alle medesime tipologie, che verrà approvata al termine della relativa istruttoria e nell’ambito della quale l’eventuale finanziamento sarà determinato dall’ammontare delle risorse disponibili assegnabili nel rispetto dell’ordine di graduatoria.

Con successivo atto del Settore Offerta Turistica Interventi comunitari in materia turistica, sulla base delle disponibilità del Fondo di riqualificazione dell’offerta turistica nonché di quanto stabilito con il presente atto verranno formalmente concessi i contributi ai Soggetti beneficiari inseriti nelle graduatorie n. 1 graduatoria olimpica anticipata “prioritaria” e n. 2 graduatoria olimpica anticipata “secondaria” che avranno ottemperato agli impegni previsti e vincolanti in termini di concessione, fino alla concorrenza delle disponibilità assegnate a tali graduatorie, così come stabilito con la D.G.R. n. 52-14292 del 6/12/200.

Con il medesimo atto verranno inoltre definite le modalità di attuazione dei progetti in relazione agli impegni assunti e di rendicontazione della spesa.

Eventuali rettifiche di carattere meramente formale conseguenti a errori materiali di trascrizione o a modifiche della denominazione della ragione sociale di beneficiari o a errata definizione di spese ammissibili o entità di contributi, che comunque non modifichino il punteggio e l’ordine della graduatoria approvata con il presente atto, potranno essere apportate con atto dirigenziale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettno Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

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