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Bollettino Ufficiale n. 05 del 3 / 02 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2004, n. 14-14317

L.R. 4 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i.. Conferma, per l’anno 2005, dei finanziamenti assegnati nel corso del 2003, e ripetuti nel 2004, a favore degli Enti locali per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. Prenotazione di Euro 248.038.615,54 sul cap. 14331/05 del Bilancio a favore della Direzione regionale Trasporti

A relazione dell’Assessore Ferrero:

La Regione Piemonte ai sensi della L. R. 4 gennaio 2000 n° 1 svolge le funzioni di indirizzo e programmazione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale attraverso la elaborazione del piano regionale dei trasporti e del programma triennale dei servizi.

A tal fine ai sensi dell’art. 4 della L.R. 4 gennaio 2000 n.1 con D.G.R. n° 78-10244 del 1 agosto 2003 è stato adottato il Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale per il triennio 2004-2006.

Il predetto programma è stato sottoposto in data 8 ottobre 2003, ai sensi dell’art. 4, comma 6 della L.R. n° 1/2000, all’esame della conferenza permanente Regione - Autonomie locali istituita ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 34/98 che si è espressa favorevolmente al testo emendato in considerazione delle osservazioni in merito pervenute dagli Enti locali.

Ai sensi dell’art. 4 comma 7 della stessa L.R. n° 1/2000, il Programma triennale approvato dalla Conferenza permanente è stato, previa consultazione delle OO.SS. confederali, delle Associazioni delle aziende di trasporto e delle Associazioni dei Consumatori svoltosi in data 23 ottobre 2003, inviato al Presidente del Consiglio regionale in data 18 novembre 2003 per l’acquisizione del parere.

L’approvazione definitiva da parte della Giunta regionale del Programma triennale potrà avvenire solo dopo l’acquisizione del parere della commissione consiliare competente; prima dell’approvazione del Programma gli impegni finanziari previsti dallo stesso devono trovare copertura finanziaria.

Gli Enti locali soggetti di delega devono predisporre il rispettivo Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale in conformità dell’assetto dei servizi e dei criteri definiti dalla regione attraverso il proprio programma triennale dei servizi.

Ai sensi dell’art.9, comma 2 della stessa legge la Regione stipula con gli enti soggetti di delega Accordi di programma di validità triennale per l’assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti.

Il programma triennale regionale dei servizi redatto ai sensi dell’art. 4, comma 5 della L.R. n°1/2000 definisce tra l’altro le risorse da destinare all’esercizio e agli investimenti nel trasporto pubblico locale specificando l’entità per modalità di trasporto e la ripartizione delle stesse fra gli enti soggetti di delega.

L’art. 10 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 17 “Modifiche alla legge regionale 4 gennaio, n. 1" ha differito il termine del periodo transitorio al 31 dicembre 2005, per cui per tutto il 2005 vige la procedura semplificata di cui all’art. 21 della stessa L.R. 1/2000.

Tenuto conto che per il 2005 rispetto al finanziamento regionale dei servizi di TPL su gomma è prevedibile una spesa almeno pari a quella sostenuta nel corso del 2004, pari a circa 255 milioni di Euro, e che l’attuale stanziamento sul Bilancio prevede per il 2005 solo euro 248.038.615,54, in attesa dell’approvazione del Bilancio di previsione per il 2005, al fine di garantire la copertura finanziaria dei servizi ad essi conferiti, si ritiene opportuno:

- assegnare agli Enti locali soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000, per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale per l’anno 2005, risorse regionali in misura pari a euro 238.505.490,99, corrispondenti a quelle accantonate nell’anno 2003, e confermate nel corso del 2004, a favore degli stessi Enti per gli stessi fini;

- assegnare, agli stessi Enti di cui sopra, ulteriori euro 9.533.124,55, pari alla differenza tra le risorse previste sull’apposito capitolo di Bilancio e quelle assegnate ai sensi di cui al precedente punto, per il finanziamento dei maggiori oneri dovuti al CCNL 2000 - 2003, 1° biennio economico nella stessa misura massima per addetto prevista per il 2004, euro 723,00, e per il ristoro di una quota dell’IVA non riconosciuta dallo Stato ai sensi della L. 472/99 per l’anno 2005 da erogarsi a titolo di anticipazione;

- autorizzare, gli stessi Enti, ad utilizzare le risorse erogate dallo Stato a titolo di ristoro IVA per l’anno 2001, in attuazione della legge finanziaria 2004 (art.3, comma 25, L. 350/2003), nella loro totalità quantificabili in circa euro 7.663.708,86, per gli stessi fini previsti al precedente punto. Si ricorda che tale quota, comprensiva della quota UE è stata già erogata dalla Regione a titolo di anticipazione con precedenti provvedimenti. Gli Enti soggetti di delega che hanno aderito all’Agenzia per la Mobilità metropolitana, di cui all’art. 8 della L.R. 1/2000, devono versare i trasferimenti erariali di cui alla L. 350/2003 a favore della stessa Agenzia che li utilizzerà per gli stessi fini previsti per gli altri soggetti di delega e sopra illustrati. Gli Enti non sono autorizzati a coprire, con le risorse derivanti dal ristoro in argomento, i costi derivanti da maggiori servizi o da maggiori costi non corrispondenti a quelli per cui si concede l’autorizzazione.

Agli Enti che, in attuazione della D.G.R. n° 78-10244 del 1 agosto 2003, affideranno entro il 30 giugno 2005 i servizi ad Aziende di trasporto pubblico a seguito di espletamento di gare, sarà assegnato, a seguito di stipula di apposito Accordo di Programma, un finanziamento annuo in linea con quello previsto per il 2004 nella tavola 2 “ripartizione del F.R.T. agli EE.LL. soggetti di delega” del citato Programma triennale. Questi ultimi Enti, in attesa della sottoscrizione del citato Accordo, sono autorizzati a computare, per la copertura dei Contratti stipulati a seguito di procedura di gara, una quota delle risorse derivanti dal ristoro Iva sopra citato per l’anno 2002.

Gli Enti dovranno certificare entro il 30 aprile 2006 la spesa effettivamente sostenuta nel 2005 e il totale delle risorse trasferite dallo Stato in attuazione del disposto della Legge finanziaria 2004 in materia di ristoro IVA.

Per quanto sopra

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di confermare, per le motivazioni in premessa, rispetto al 2005, agli Enti locali soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000, gli stessi finanziamenti assegnati nel corso del 2003, e ripetuti nel 2004, per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale ;

2. di destinare, relativamente all’anno 2005, in applicazione di quanto al precedente punto, risorse regionali per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma nella misura di euro 248.038.615,54, pari a quelle attualmente iscritte sul cap. 14331/05;

3. di autorizzare, gli Enti locali che gestiscono servizi di trasporto pubblico, ad utilizzare le risorse erogate dallo Stato a titolo di ristoro IVA per l’anno 2001, in attuazione della legge finanziaria 2004 (art.3, comma 25, L. 350/2003), per gli stessi fini previsti al punto 1);

4. di rinviare all’acquisizione delle certificazioni degli Enti soggetti di delega, di cui in premessa, il conguaglio delle risorse per l’anno 2005;

5. di assicurare agli Enti che, in attuazione della D.G.R. n° 78-10244 del 1 agosto 2003, affideranno entro il 30 giugno 2005 i servizi ad Aziende di trasporto pubblico a seguito di espletamento di gare, un’assegnazione, a seguito di stipula di apposito Accordo di Programma, in linea con quella prevista per il 2004 nella tavola 2 “ripartizione del F.R.T. agli EE.LL. soggetti di delega” del citato Programma triennale; questi ultimi Enti, in attesa della sottoscrizione del citato Accordo, sono autorizzati a computare, per la copertura dei Contratti stipulati a seguito di procedura di gara, anche una quota delle risorse derivanti dal ristoro Iva sopra citato per l’anno 2002;

6. di prenotare euro 248.038.615,54 sul cap. 14331/05 del Bilancio a favore della Direzione regionale Trasporti; (n. 100242/p)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’ art.14 della D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)