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Bollettino Ufficiale n. 05 del 3 / 02 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2004, n. 26-14329

Disposizioni per la gestione ed il controllo della popolazione di cinghiali (Sus scrofa) nelle Aree protette della Regione Piemonte. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di approvare il documento, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, che detta “Disposizioni per la gestione ed il controllo della popolazione di cinghiale (Sus scrofa) nelle Aree protette della Regione Piemonte”.

Le iniziative assunte in attuazione ed in coerenza con tali “Disposizioni” sono efficaci ed esplicano i loro effetti ai sensi delle leggi regionali 8 giugno 1989, n. 36 e 27 gennaio 2000, n. 9 e delle disposizioni in materia di salvaguardia della biodiversità di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n, 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

Gli Enti di gestione delle Aree protette della Regione Piemonte sono tenuti ad adottare nella programmazione e nella attuazione degli interventi per la gestione ed il controllo del cinghiale tali Disposizioni; a tal fine essi adeguano gli eventuali Programmi di controllo (legge regionale 9/2000, articolo 2, comma 2) o i Piani di abbattimento selettivo (legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, articoli 3 e 4) predisposti o in corso di attuazione.

Gli Enti di gestione delle Aree protette della Regione Piemonte entro 30 giorni dalla approvazione della presente deliberazione valutano la necessità di redigere il “Piano di gestione di controllo” di cui all’articolo 4 del Provvedimento allegato e ne danno comunicazione al Settore pianificazione Aree protette.

In caso di inerzia, di inadempienza, ovvero di non corretta applicazione delle tecniche e delle modalità per la realizzazione degli interventi di gestione e di controllo dei cinghiali da parte dell’Ente di gestione o del personale addetto agli interventi od al loro coordinamento o controllo, la Giunta Regionale, previo invito a procedere, provvede al commissariamento ad acta dell’Ente stesso.

Gli Enti di gestione delle Aree protette possono in ogni caso avvalersi delle Province per stabilire forme di collaborazione, ovvero per delegare in tutto o in parte l’attuazione dei “Piani di controllo e di gestione”; in tali casi saranno sottoscritti specifici protocolli che definiranno i compiti e le responsabilità delle parti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Regione Piemonte - Assessorato Ambiente, Agricoltura, Pianificazione e Vigilanza Parchi - Settore pianificazione Aree protette

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE (Sus scrofa) NELLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE PIEMONTE

1 - PREMESSA

Nel corso degli ultimi decenni il cinghiale ha ampliato notevolmente il proprio areale, sia in Italia che in Europa, dimostrando una grande adattabilità alle condizioni ecologiche più varie ed assumendo un crescente interesse venatorio.

L’abbandono di vaste aree da parte dell’agricoltura, le immissioni a scopo venatorio (ora ufficialmente vietate dalla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9), il permanere di allevamenti a scopo alimentare, le caratteristiche biologiche della specie che presenta elevati tassi di accrescimento numerico, una gestione faunistica e venatoria della specie nei vari istituti faunistici non coordinata se non inadeguata e contraddittoria, hanno comportato un incremento abnorme delle popolazioni ed impatti rilevanti sulle produzioni agricole che hanno anche disincentivato la loro conservazione e sviluppo nelle aree più svantaggiate.

Anche nelle Aree protette la gestione delle popolazioni di cinghiale è stata spesso contraddittoria, oscillando tra atteggiamenti consapevoli della complessità del problema e quindi capaci di avviare iniziative esemplari, in quanto efficaci, tecnicamente corrette, coordinate e attivate con la partecipazione delle realtà locali portatrici di vari interessi, e atteggiamenti di negazione o di sottovalutazione del problema che hanno prodotto azioni poco più che dimostrative.

La situazione di emergenza ha alimentato localmente tensioni e conflitti nei rapporti tra le categorie sociali coinvolte (agricoltori, abitanti, cacciatori, associazioni conservazioniste, fruitori, ecc.), nonché tra le istituzioni variamente competenti in materia ed ha creato il pretesto e le condizioni per la nascita di squadre di caccia al cinghiale che hanno assunto connotati di blocco sociale capaci di condizionare le scelte di gestione faunistica delle istituzioni locali.

Considerato che solo una strategia su vasta scala, estesa quanto meno a tutto il territorio regionale, basata sull’armonizzazione e sul coordinamento degli interventi e sul coinvolgimento degli operatori e della popolazione, può garantire un controllo efficace del cinghiale, con questo Provvedimento si intende definire un modello gestionale di riferimento per l’azione che le Aree protette dovranno intraprendere riguardo alla specie. La strategia proposta intende nel breve e medio periodo far si che il cinghiale venga considerato un ungulato che, per le sue caratteristiche eco-etologiche, necessita di una attenta gestione programmata, mutando l’immagine allarmistica e problematica e di esclusivo interesse venatorio che lo ha caratterizzato fino ad oggi in Piemonte e in Italia.

Il Provvedimento è stato elaborato in collaborazione con l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, con esperti del settore e con personale di alcune Aree protette regionali che hanno affrontato e gestito l’emergenza cinghiali con particolare efficacia, correttezza tecnico-scientifica ed attenzione al coinvolgimento degli operatori locali e delle popolazioni.

Le indicazione del Piano si basano su di un’ampia e solida documentazione tecnico-scientifica e tutte le tipologie di intervento descritte sono state ampiamente sperimentate.

2 - DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

Con la legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 “Misure straordinarie, ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, per il controllo dei cinghiali” sono state introdotte, in considerazione della situazione di emergenza determinatasi per l’abnorme sviluppo delle popolazioni di cinghiale sul territorio piemontese, misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, per la gestione e il controllo della specie cinghiale sul territorio regionale. In questo ambito sono state disposte specifiche procedure per attuare, ad integrazione ed in deroga a quanto previsto dalla stessa legge regionale 70/1996 e dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 “Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate”, piani e programmi per il contenimento della specie da effettuarsi in un processo coordinato tra i soggetti istituzionali coinvolti.

Per quanto riguarda le Aree protette, l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 9/2000, prevede che gli Enti di gestione predispongano annualmente, per i territori di competenza, “motivati programmi di controllo”; tali programmi devono essere coordinati con i Piani di gestione e controllo predisposti dalle Province e devono essere coerenti con le indicazioni fornite in merito dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Gli interventi sono finalizzati alla riduzione della specie fino a livelli compatibili con le caratteristiche ambientali, con le esigenze di tutela del patrimonio zootecnico ed agro forestale e con la necessità di prevenire i danni alle persone ed ai mezzi derivanti dagli incidenti stradali.

La legge regionale 36/1989, che norma gli interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle Aree protette classificate come Parco naturale, Riserva naturale ed Area attrezzata, prevede in proposito l’attuazione di Piani di abbattimento selettivo (articoli 3 e 4) finalizzati a contenere i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole, alla copertura forestale ed ai pascoli e mantenere condizioni sanitarie ottimali evitando l’insorgere e la diffusione di patologie; i piani devono altresì garantire il raggiungimento o il recupero di condizioni di equilibrio faunistico proprie ad ogni habitat ed ecosistema.

Il Piano, accompagnato da una relazione scientifica redatta da esperti a livello universitario o da istituti pubblici specializzati, è approvato dalla regione visto il parere favorevole dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e il parere del Comitato Tecnico Scientifico Regionale di supporto alla politica regionale delle Aree protette.

Agli abbattimenti possono partecipare il personale di vigilanza delle Aree protette e delle Amministrazioni provinciali e persone autorizzate con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente di gestione dando priorita’ ai residenti nei Comuni dell’area naturale protetta. Tali soggetti intervengono sotto il diretto controllo dell’Ente e possono effettuare gli abbattimenti soltanto in presenza del personale di vigilanza delle Aree protette o di personale di vigilanza delle Amministrazioni Provinciali interessate.

Gli interventi per la gestione e il controllo attuati ai sensi e secondo le procedure, le modalità e le tecniche stabiliti dal presente provvedimento hanno come riferimento tecnico operativo le “Linee guida per la gestione del cinghiale (Sus scrofa) nella Aree protette” a cura di Silvano Toso e Luca Pedrotti, Quaderni di Conservazione della Natura n. 3, Ministero dell’Ambiente - Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (2001); essi sono inoltre coerenti con le disposizioni dell’articolo 22, comma 6 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”.

3 - CONTENUTI ED EFFICACIA

Il presente Provvedimento definisce gli strumenti, le modalità, le tecniche, le procedure, le competenze e le responsabilità per la realizzazione degli interventi di gestione e di controllo del cinghiale (Sus scrofa) nelle Aree protette regionali.

Le iniziative assunte in attuazione ed in coerenza con le disposizioni del presente provvedimento esplicano i loro effetti ai sensi delle leggi regionali 8 giugno 1989, n. 36 e 27 gennaio 2000, n. 9 e delle disposizioni in materia di salvaguardia della biodiversità di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n, 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

4 - PIANO DI GESTIONE E CONTROLLO

La gestione e il controllo della popolazione di cinghiali nelle Aree protette regionali è perseguita attraverso l’attuazione di appositi “Piani” predisposti dagli Enti di gestione competenti per territorio ed aventi come riferimento le disposizioni di cui all’articolo 5 e seguenti del presente provvedimento.

Il Piano di gestione e controllo dopo una sezione introduttiva che inquadra e descrive la situazione ambientale, sociale ed economica dell’Area protetta, sviluppa i seguenti contenuti:

- situazione, dinamica e impatto della popolazione di cinghiale;

- obiettivi del Piano;

- modalità, tempistica, tecniche e strumenti di intervento;

- entità e qualità del prelievo;

- modalità di smaltimento delle carcasse;

- personale impiegato;

- responsabilità;

- misure per il monitoraggio e la prevenzione dei danni;

- iniziative per la ricerca;

- periodo di validità del Piano.

Il Piano di gestione e controllo è approvato dal Settore Pianificazione Aree protette della Regione Piemonte, visto il parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e della Provincia competente per territorio; esso esplica gli effetti e l’efficacia del Piano di abbattimento selettivo di cui all’articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 e delle disposizioni in materia di salvaguardia della biodiversità di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n, 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. Ha inoltre significato di “Programma per il controllo del cinghiale” di cui all’articolo 2, comma 2 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9.

Il Piano di gestione e controllo è di norma attuato dall’Ente di gestione dell’Area protetta competente per territorio. L’Ente per garantire la massima efficacia degli interventi collabora con la Provincia interessata per integrare le rispettive azioni e può delegare alla stessa, in tutto o in parte, l’attuazione del Piano; in tal caso sarà sottoscritto uno specifico protocollo che definirà i compiti e le responsabilità delle parti.

5 - MODALITA’ DI GESTIONE E CONTROLLO

Vocazionalità dell’area e obiettivi

In considerazione della specifica vocazionalità del territorio in esame per la specie cinghiale, tenuto conto delle esigenze socio-economiche proprie del contesto dell’Area protetta, l’Ente di gestione può prevedere ed attuare due tipologie di intervento:

- per le aree vocate: interventi di controllo che non alterino la struttura della popolazione garantendo, attraverso una gestione continuamente adattativa, il mantenimento di una densità-obbiettivo corrispondente ad una soglia accettabile di impatto della specie;

- per le aree non vocate: interventi che limitano fortemente la popolazione in quanto prevedono un prelievo in grado di deprimerne fortemente la dinamica, anche attraverso la manipolazione della struttura (prelievo differenziale nelle classi di sesso e di età); questa modalità di intervento tende a ridurre il più possibile la consistenza della popolazione al fine di determinarne la tendenziale eradicazione da un determinato territorio.

Tecniche per il controllo diretto della popolazione

Le scelte delle metodologie più appropriate tra quelle di seguito indicate, così come i tempi di intervento, sono stabiliti dai Tecnici dell’Ente (personale di ruolo e/o consulenti), valutando sia le caratteristiche dell’ambiente in cui sono svolte le operazioni, sia il grado di preparazione del personale impiegato.

Sono ammesse le seguenti tecniche per la cattura e l’abbattimento dei capi di cinghiale:

A) interventi di controllo individuale da appostamento fisso o temporaneo, anche tramite l’utilizzo di siti di alimentazione degli animali

Gli appostamenti fissi possono consistere in schermi montati a livello del terreno o in altane. Al fine di ottimizzare lo sforzo e massimizzarne l’efficacia, occorre operare una regolare attività di foraggiamento del sito nel medio - lungo periodo anche avvalendosi di alimentatori automatici a tempo.

B) Interventi di controllo attuati tramite cattura dei cinghiali con gabbie-trappola a scatto azionate dagli animali e/o con recinti di cattura (chiusini)

Le gabbie-trappola e i chiusini sono realizzati e messi in opera a cura dell’Ente di gestione, secondo le indicazioni e i disegni forniti dal personale tecnico che opera nell’Area protetta e gestiti secondo precise procedure, da indicarsi nei Piani di contenimento. La gestione delle strutture di cattura può essere affidata dall’Ente di gestione al personale di cui all’articolo 6 ed ai proprietari od ai conduttori dei fondi.

C) Interventi di controllo tramite abbattimento con la tecnica della girata. Nelle Aree protette è escluso l’impiego della braccata o della battuta

La tecnica della girata prevede che i cinghiali vengano forzati verso le poste per l’azione di un unico cane, detto “limiere”, portato da un conduttore ad un guinzaglio detto “lunga” di 8 - 10 metri di lunghezza.

Nel suo svolgimento, la girata risulta composta da tre fasi:

1) Tracciatura. Il “limiere” cerca le tracce recenti dei cinghiali che dopo la pastura notturna hanno raggiunto i quartieri di rifugio e riposo e le segue sino ad individuare la presenza degli animali

2) Posizionamento delle poste. In caso di ricerca fruttuosa il conduttore del limiere, che ha anche la funzione di coordinamento dell’operazione di prelievo, dispone le poste.

3) Forzatura dei cinghiali da parte del cane condotto alla lunga o liberato

Di grande importanza è la selezione e l’addestramento del personale impiegato che deve procedere lentamente e silenzioso; se la vegetazione lo permette, si può seguire il “limiere” tenendolo alla lunga, con metodo e tranquillità. Il “limiere” deve essere “ben in mano” (perfettamente controllato) al conduttore, deve essere selettivo e rientrare rapidamente senza inutili inseguimenti una volta che gli animali mossi hanno superato le poste.

In genere la girata presuppone l’adozione di un numero ridotto di poste, da quattro o cinque ad un massimo di otto o dieci, collocate presso i punti di passaggio degli animali.

L’azione copre una porzione di territorio relativamente limitata (generalmente qualche decina di ettari) e si svolge in un tempo breve, in modo che in una giornata possono essere svolte più “chiuse” anche in parcelle relativamente distanti tra loro.

Durante la girata è possibile alternare più cani limieri a condizione di aver recuperato il soggetto precedentemente impiegato.

La girata è una tecnica di prelievo che presuppone un’ottima conoscenza dei luoghi in cui si applica e delle abitudini dei cinghiali e che, rispetto alla braccata, ha il vantaggio di arrecare scarso disturbo alle altre specie selvatiche e, più in generale, all’ambiente in cui si svolge.

Per garantire le massime condizioni di sicurezza durante le operazioni svolte con la tecnica della girata è prevista la presenza di almeno due agenti di vigilanza dell’Area protetta interessata.

La girata può avere luogo solamente in situazioni meteorologiche e stagionali favorevoli per visibilità e copertura della vegetazione ed in periodi di scarso afflusso di visitatori.

Il numero dei partecipanti alla girata è deciso dal Responsabile per la gestione ed il controllo del cinghiale, di cui al successivo articolo 6; in ogni caso il numero massimo di partecipanti non può superare i dieci (10) selecontrollori.

Il Responsabile per la gestione ed il controllo del cinghiale potrà, qualora motivi tecnici, meteorologici o di sicurezza lo rendessero necessario, annullare le girate in programma, rinviandole, se possibile, alla prima giornata utile.

Cani da impiegare nelle girate

Gli abbattimenti in girata avverranno con l’impiego di un cane limiere, scelto preferenzialmente tra le razze Alpenlaendische Dachsbracke, Jagdterrier, Bassotto Tedesco, Hannoverscher Schweisshund, Bayrischer Gebirg schweisshund.

I cani, al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle operazioni, devono essere abilitati in prove di lavoro per cane limiere valutate da un giudice dell’Ente nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abilitato per prove di lavoro per cane “limiere”; i cani abilitati sono in grado di limitare al minimo il disturbo arrecato alla fauna selvatica, e garantiscono massimi standard di sicurezza. Si potrà prevedere l’organizzazione di corsi pilota di abilitazione dei cani limieri, dei conduttori di limiere e del personale interessato alla tecnica della girata presso alcune Aree protette.

Le prove di lavoro per cani limieri e/o da traccia potranno essere organizzate dagli Enti di gestione delle Aree protette nell’ambito delle attività di formazione del personale interno e del personale ausiliario esterno (selecontrollori).

I cani limieri abilitati possono essere forniti da personale tecnico e da consulenti dell’Ente di gestione dell’Area protetta interessata, ovvero da personale delle Amministrazioni Provinciali o da personale ausiliario esterno (selecontrollori dell’Area protetta) che abbiano ottenuto l’abilitazione alla conduzione di cane “limiere”.

Cani da impiegare nel recupero dei cinghiali feriti

Il recupero di cinghiali feriti durante gli interventi di controllo effettuati con la tecnica della girata, potrà essere effettuato con cani “limieri” abilitati o con cani da traccia abilitati, appartenenti a razze per le quali è prevista la prova di lavoro su traccia di sangue (Es Hannoverscher Schweisshund, Bayrischer Gebirg schweisshund, Alpenlaendische Dachsbracke, Bassotto Tedesco, Drathaar ecc.)

Nel caso di ferimenti avvenuti durante interventi effettuati con la tecnica dell’ appostamento si dovrà procedere con cani da traccia abilitati in prove di lavoro su traccia di sangue.

Corsi di abilitazione per aspiranti conduttori di cane limiere e/o da traccia

L’abilitazione di Conduttore di cane limiere e/o da traccia è ottenuta a seguito della partecipazione a corsi per “Aspiranti conduttori” tenuti da un esperto giudice E.N.C.I. di prove su traccia in superficie e riporto; al termine del corso ed a seguito del superamento delle prove d’esame può essere conseguita la qualifica di “conduttore abilitato di cane da traccia e/o cane limiere”. Il Programma dei corsi e delle prove d’esame è definito negli Allegati 2 e 3.

D) Modalità per il controllo indiretto dei danni da cinghiale

Con l’obiettivo di ottimizzare l’efficacia delle azioni di controllo svolte sul cinghiale e per una migliore difesa delle colture agricole o di ambienti potenzialmente a rischio, gli Enti di gestione delle Aree protette possono dotarsi di recinzioni elettrificate o di reti metalliche per impedire il passaggio degli animali. Tali materiali potranno essere ceduti in prestito d’uso a proprietari o conduttori di fondi danneggiati o potenzialmente a rischio. L’Ente di gestione dell’Area protetta può inoltre prevedere incentivi economici per sostenere l’acquisto da parte dei proprietari o dei conduttori dei fondi di materiali ed attrezzature atti al contenimento indiretto dei danni.

6 - PERSONALE

Individuazione del personale

Gli interventi di controllo del cinghiale, di cui al presente provvedimento, sono gestiti dall’Ente di gestione dell’Area protetta e possono essere attuati da:

- Personale di vigilanza dell’Ente (Guardiaparco) espressamente incaricato.

- Personale tecnico-faunistico dipendente dell’Ente o consulenti tecnico-faunistici incaricati e loro collaboratori.

- Personale di vigilanza delle Province.

- Corpo Forestale dello Stato.

- Personale ausiliario esterno (“selecontrollori”) ammesso a seguito della partecipazione ad uno specifico corso ed al superamento di un esame finale. I “selecontrollori” sono individualmente nominati con provvedimento del dirigente responsabile dell’Ente e, nello svolgimento delle attività, sono coordinati dal “Responsabile per le attività di gestione e controllo del cinghiale” di cui al paragrafo successivo.

Gli abbattimenti affidati ai selecontrollori sono di norma effettuati in presenza del “Responsabile per le attività di gestione e controllo del cinghiale” il quale, previa comunicazione all’Ente di gestione, può incaricare allo scopo altro personale tecnico o di vigilanza dell’Ente ovvero esperti tecnico-faunistici. In particolari casi il “Responsabile per le attività di gestione e controllo del cinghiale” può autorizzare interventii con la presenza di soli selecontrollori individuando tra essi un responsabile delle operazioni.

I selecontrollori iscritti nell’apposito Albo di un’Area protetta regionale possono essere impiegati da un altro Ente di gestione previo inserimento nel proprio Albo.

Gli Enti di gestione possono altresì inserire nel proprio albo selecontrollori che abbiano partecipato a corsi organizzati da altre istituzioni alla condizione che il programma dei corsi e delle prove siano compatibili con quello definito dall’Allegato 1 alle presenti Linee Guida.

Responsabile delle attività di gestione e controllo del cinghiale

Ogni Ente di gestione individua, con apposito atto amministrativo, un “Responsabile per la gestione ed il controllo del cinghiale”; il Responsabile svolge funzioni di referente nei confronti della popolazione, del Settore regionale competente, di coordinamento per la raccolta dei dati e per le attività di campo; in particolare ad esso spetta l’organizzazione, la gestione e l’individuazione delle tecniche e metodologie di controllo del cinghiale più appropriate, la scelta del personale e dei cani da impiegare, l’individuazione delle zone e dei periodi nei quali effettuare gli interventi, la definizione del programma delle uscite e delle operazioni.

Il ruolo di Responsabile può essere svolto da personale tecnico o di vigilanza dell’Ente ovvero da esperti tecnico-faunistici con comprovata esperienza nel controllo della specie cinghiale individuati dall’Ente stesso.

Nello svolgimento delle sue attività il Responsabile può delegare specifiche sue funzioni ed attività a personale tecnico o di vigilanza dell’Ente o ad esperti tecnico-faunistici da egli formalmente individuati.

Formazione e impiego

Al fine di aggiornare la preparazione in merito alle tecniche di gestione e controllo del cinghiale, il personale tecnico e di vigilanza delle Aree protette incaricato delle operazioni di controllo, partecipa a corsi di preparazione e aggiornamento organizzati dall’Ente di appartenenza e svolti da tecnici faunistici esperti nella gestione del cinghiale secondo le metodologie descritte nel presente provvedimento.

Nell’ambito del corso sono da prevedersi prove di tiro per il personale in possesso di abilitazione all’uso delle armi.

Il Personale di vigilanza delle Province e del Corpo Forestale dello Stato opera in collaborazione con il personale dell’Ente di gestione dell’Area protetta, secondo le disposizioni del presente provvedimento e dei Piani di gestione e controllo predisposti dall’Ente e può partecipare ai corsi di preparazione e aggiornamento organizzati per il personale delle Aree protette.

I soggetti esterni con qualifica di selecontrollore, addetti a coadiuvare l’Ente di gestione nelle attività di gestione e di controllo, ove previsti, sono nominati dal Consiglio Direttivo dell’Ente a seguito della frequentazione obbligatoria di un corso e del superamento dell’esame finale.

I soggetti ammessi potranno essere chiamati ad effettuare gli interventi inerenti i Piani di gestione e controllo ed altre attività di gestione, monitoraggio e studio della popolazione di cinghiali. I selecontrollori, qualificatisi secondo le modalità stabilite nel presente provvedimento, possono operare in Aree protette differenti da quella in cui normalmente prestano servizio, previo accordo tra gli Enti di gestione interessati.

Il corso per selecontrollori dovrà essere strutturato secondo quanto previsto nel documento dell’I.N.F.S. e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio “Linee guida per la gestione del cinghiale (Sus scrofa) nelle Aree protette” di Silvano Toso e Luca Pedrotti (2001) e svolto da docenti qualificati nelle materie specifiche.

Al termine del corso i candidati sosterranno un esame finale consistente in una prova scritta, in una prova orale ed in una prova di tiro con armi a canna liscia e rigata.

La prova scritta consiste in n. 25 quesiti a risposta multipla da compilarsi nel tempo massimo di 30 minuti. I candidati che daranno almeno 20 risposte esatte saranno ammessi all’orale. Chi avrà superato le precedenti prove potrà sostenere la prova di tiro.

Al Corso sono ammissibili un massimo di venticinque allievi a sessione. A discrezione dell’Ente di gestione dell’Area protetta, il Corso potrà prevedere ulteriori materie e attività pratiche riguardanti altre componenti faunistiche oggetto di gestione e controllo.

L’attività dei collaboratori esterni qualificati come “selecontrollori” è regolata dal disciplinare allegato al presente provvedimento, che dovrà essere sottoscritto dai soggetti risultati idonei ad operare nelle Aree protette.

7 - MEZZI PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE

Armi da impiegare nelle tecniche di controllo:

- Per l’abbattimento dei cinghiali catturati nelle gabbie-trappola e nei chiusini il personale impegnato nel controllo potrà intervenire utilizzando l’arma in dotazione.

- L’abbattimento in girata potrà avvenire con l’impiego di fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore a 12 con munizione a palla asciutta, e di carabina a canna rigata di calibro non inferiore a 7 mm o a 270 millesimi di pollice, con palla di peso non inferiore a 150 grs.

- L’abbattimento da appostamento potrà avvenire con l’impiego di arma a canna rigata a ripetizione manuale munita di ottica di puntamento, di calibro non inferiore a 7 mm o a 270 millesimi di pollice, con palla di peso non inferiore a 150 grs.

- L’abbattimento da parte del personale di vigilanza, potrà avvenire per mezzo dell’arma in dotazione.

- Gli abbattimenti nelle gabbie e nei chiusini ad opera del personale ausiliario potrà avvenire soltanto attraverso esplicito consenso del Responsabile per la gestione e il controllo del cinghiale.

- Durante gli interventi di controllo, possono essere impiegati apparecchi radiotrasmittenti dotati, ove previsto, di regolari concessioni di legge.

8 - ABBATTIMENTO E DESTINAZIONE DEI CAPI DI CINGHIALE

Di ogni singolo abbattimento di cinghiale è stilato un apposito verbale, riportante ogni utile indicazione per la classificazione dell’animale abbattuto. Di tale documento, sottoscritto dal personale addetto alla sorveglianza e dall’abbattitore, una copia sarà rilasciata all’abbattitore mentre l’originale verrà trattenuto e protocollato dall’Ente Parco.

All’atto dell’abbattimento o del successivo recupero di animali feriti, il personale di vigilanza dell’Ente e gli esperti tecnico-faunistici apporranno un contrassegno inamovibile sulla carcassa, il cui numero sarà riportato sul verbale di abbattimento.

Di ogni esemplare verrà redatta una apposita scheda biometrica finalizzata alla raccolta dei dati sulla popolazione di cinghiali presenti nell’ Area protetta.

Tutti i capi abbattuti sono di proprietà dell’Ente che ne destinerà l’uso.

Il selecontrollore è tenuto in proprio ad eviscerare e a consegnare tassativamente il capo abbattuto al personale di vigilanza che, in base alle indicazioni espresse dall’Amministrazione del Parco, potrà essere ceduto gratuitamente o venduto allo stesso abbattitore o ad esercizi di trasformazione (macelli) autorizzati , o smaltito secondo altre modalità.

Ove previsto dalle vigenti normative o da accordi con le locali ASR, Istituti Universitari ed Istituti Zooprofilattici, parti anatomiche conservate nelle migliori condizioni possibili, possono essere consegnate al fine di permettere analisi sanitarie o studi di carattere scientifico. Durante il trasporto degli animali abbattuti devono essere rispettate le norme sanitarie che regolamentano tali attività.

Nel caso in cui, nel corso della girata o dell’appostamento, un cinghiale venga ferito, si dovrà intraprendere la ricerca avvalendosi di un cane limiere o da traccia abilitati con relativo Conduttore. Si potrà continuare la ricerca, a insindacabile giudizio del Conduttore abilitato, anche nei giorni successivi. L’eventuale abbattimento del capo ferito sarà effettuato dal conduttore del cane da traccia o da una persona nominativamente autorizzata dal conduttore del cane ed abilitato ad operare nel Parco. Qualora fossero recuperati individui, il cui decesso non risalirebbe al momento stesso del ritrovamento, si rende necessaria la consegna degli stessi alle autorità sanitarie locali per la raccolta e lo smaltimento delle carcasse.

L’animale giudicato dal personale tecnico del Parco e dal conduttore del cane, come colpito gravemente, in base ai “segni” rinvenuti sul luogo del ferimento o sulla traccia, verrà conteggiato fra gli animali abbattuti anche se non ritrovato. Al termine delle operazioni il conduttore dovrà compilare apposito verbale di recupero.

9 - RICERCA SCIENTIFICA E GESTIONE

Al fine di contribuire alla conoscenza dell’ecologia e del comportamento delle popolazioni di cinghiale, in particolare relativamente alla scelta dell’habitat ed alla mobilità individuale, nonché allo scopo di compiere studi per l’ottenimento di attendibili stime di produttività e di mortalità della popolazione, ogni Area protetta ha facoltà di compiere studi funzionali al miglioramento degli interventi gestionali sulla specie ed ai rapporti con le categorie sociali coinvolte nelle problematiche relative alla presenza di questo ungulato.

10 - MONITORAGGIO E PREVENZIONE DEI DANNI

10.1 Il monitoraggio dei danni

Il monitoraggio costante della distribuzione geografica e dell’entità dell’impatto del cinghiale sulle colture costituisce uno degli aspetti essenziali di una strategia di gestione finalizzata alla riduzione del conflitto tra i diversi soggetti coinvolti. La conoscenza accurata del fenomeno “danno” permette, infatti, di effettuare interventi mirati di prevenzione e, nel contempo, se abbinata al monitoraggio della dinamica delle popolazioni, consente di definire le densità - obiettivo compatibili con le attività agricole.

Alcuni criteri generali devono essere tenuti in considerazione durante la fase di impostazione della raccolta dei dati sui danni. Innanzitutto, poiché è di notevole importanza lavorare in un contesto di gestione unitaria dei dati, risulta necessario prevedere un coordinamento tra i diversi soggetti preposti ai risarcimenti ed alla raccolta delle relative informazioni, al fine di assicurare l’omogeneità dei diversi archivi di dati. Quest’obiettivo è facilmente raggiungibile attraverso l’adozione di una scheda unica di rilevamento, da compilarsi in ogni sua parte, a partire dalla quale verranno costruiti i diversi archivi, omogenei tra di loro, gestibili singolarmente e, all’occorrenza, riunibili un unico archivio contenente le informazioni relative a tutti gli eventi di danno.

Un altro aspetto importante riguarda la regolarità della raccolta dei dati che non deve subire interruzioni o mostrare lacune, al fine di rendere possibile il confronto di quelli raccolti in anni diversi, valutare l’efficacia delle scelte gestionali adottate e permettere la costruzione delle serie storiche, indispensabili per evidenziare le tendenze evolutive dell’impatto della specie sulle colture.

La scheda approntata per il rilievo deve essere compilata in modo da assicurare la completezza e l’accuratezza dei dati raccolti, così da rendere massima l’efficacia della successiva fase di analisi. In particolare, è molto importante che vengano raccolti i dati relativi a tutti gli eventi di danno e che ciascun evento venga localizzato in modo preciso e puntuale (“georeferenziazione”). Ciò può essere ottenuto tramite il rilievo delle coordinate geografiche mediante un GPS (tecnologia economica e di facile utilizzo, ormai entrata nell’uso comune), oppure attraverso l’impiego di una carta topografica (in scala non superiore a 1:25.000) sulla quale riportare la località esatta del danno, per poi risalire alle coordinate geografiche.

10.2 La raccolta dei dati sui danni

Buona parte delle informazioni da raccogliere risultano normalmente presenti all’interno delle pratiche di risarcimento o nei verbali dei periti che rilevano la natura e l’entità dei danni; questi dati, tuttavia, si presentano spesso in una forma non idonea o cumulativa. Con un limitato sforzo di riorganizzazione è possibile realizzare una raccolta dati più adeguata alle esigenze di analisi e, quindi, più funzionale alla pratica gestionale.

Informazioni generali sull’evento dannoso

E’ innanzi tutto necessario disporre di dati scorporati; si deve quindi evitare di cumulare eventi distinti (magari relativi allo stesso agricoltore, ma avvenuti in tempi diversi) in un’unica pratica di risarcimento. Oltre alle informazioni relative alle generalità del denunciante e del fondo danneggiato (località, comune e coordinate geografiche), è molto importante, ai fini della ricostruzione della frequenza mensile di danneggiamento, che sulla scheda di rilevamento venga riportata la data in cui è avvenuto il danno e non quella della perizia, spesso ampiamente posticipata.

Informazioni relative alle colture danneggiate

Nei casi di denunce “multiple”, che cumulano cioè danni arrecati contemporaneamente a più colture, è importante tenere suddivise le informazioni relative a ciascuna tipologia colturale interessata. Per ciascuna di esse va definita la natura del danno e la quantità in peso di raccolto perso; va inoltre indicata l’eventuale presenza di strumenti di prevenzione. In particolare, la raccolta del dato quantitativo sul raccolto perso permette di confrontare l’entità dei danni negli anni, in quanto il confronto in termini economici può risultare fuorviante a causa del variare dei prezzi dei prodotti agricoli.

Informazioni relative al risarcimento

Una volta avvenuto il risarcimento, ciascuna pratica andrà completata con il dato relativo alla cifra erogata, anche in questo caso mantenendo la necessaria distinzione per le singole colture nel caso di denunce multiple. Risulta utile indicare la data del risarcimento, in modo da poter risalire per ogni pratica al numero di giorni intercorsi tra la denuncia e la liquidazione del danno. Quest’ultimo dato, analizzato in termini di valore medio, è un buon indicatore dell’efficienza della macchina amministrativa e potrebbe risultare interessante il suo monitoraggio.

10.3 L’analisi dei dati

Fatti salvi tutti i criteri di omogeneità, accuratezza e completezza dei dati raccolti appena ricordati, prima di procedere all’analisi delle informazioni ottenute è necessario preparare l’archivio di dati (soprattutto nei casi in cui si debbano riunire dati di diversa provenienza) in modo da rendere più veloci ed efficaci le elaborazioni che si intendono condurre. Un aspetto importante, legato soprattutto alla necessità di consentire la piena confrontabilità dei risultati fra anni diversi, consiste nella scelta di una scansione temporale idonea per l’indagine. Una possibilità in tal senso potrebbe essere quella di delimitare le annualità a partire dal giorno di apertura della caccia al cinghiale, in modo da mettere in relazione l’andamento dei danni con l’entità dei prelievi effettuati nel corso della stagione venatoria precedente.

Un’accurata georeferenziazione dei danni permette di raggiungere un elevato grado di approfondimento nelle successive analisi mediante lo sfruttamento delle possibilità offerte dai Sistemi Informativi Territoriali (SIT). In questo modo è possibile disporre di una rappresentazione sintetica della distribuzione geografica dei danni dalla quale partire per creare vere e proprie mappe del rischio di danneggiamento, per evidenziare eventuali correlazioni esistenti tra comparsa del danno e parametri ambientali o per mettere localmente in relazione l’entità dei danneggiamenti con quella dei prelievi di cinghiale (caccia e controllo di popolazione) o dell’attività di prevenzione.

Una quantificazione del numero di denunce complessivo e delle cifre totali erogate annualmente per il risarcimento dei danni è l’informazione che maggiormente sintetizza una data situazione. Essa, tuttavia, può dar luogo a valutazioni erronee nei casi in cui si intendano effettuare confronti fra ambiti territoriali caratterizzati da superfici differenti. In tali situazioni è necessario effettuare un trattamento dei dati non in termini assoluti, ma relativi, arrivando ad ottenere indici di danno per unità di superficie (in genere per km2). Nell’ambito del calcolo degli indici relativi, un ulteriore affinamento dell’analisi consiste nel rapportare l’entità del danneggiamento alle superfici agricole piuttosto che a quelle complessive, in modo da ottenere un quadro ancora più realistico, in quanto riferito all’effettiva superficie danneggiabile.

10.4 Il risarcimento dei danni

Il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alla “produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo” non è a carico di un unico soggetto preposto, ma si differenzia in relazione al tipo di istituto di gestione in cui ricade l’appezzamento agricolo danneggiato.

La legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 per quanto riguarda le aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e le aree attrezzate attribuisce alle province la competenza dell’accertamento e del risarcimento dei danni a fronte di stanziamenti regionali.

La legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 attribuisce alle Province, ai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. la competenza per l’accertamento ed il risarcimento dei danni rispettivamente nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica e nei territori a gestione programmata della caccia; le risorse sono reperite attraverso un fondo destinato alla prevenzione ed al risarcimento dei danni a cui affluiscono risorse della Regione Piemonte. Il risarcimento dei danni nei terreni utilizzati per centri privati di produzione di fauna selvatica, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, zone per addestramento cani e gare cinofile è a carico dei soggetti che ne hanno la gestione.

Nelle Aree protette nazionali l’accertamento ed il risarcimento dei danni è competenza dei relativi Enti di gestione.

La mancanza di criteri omogenei e oggettivi inerenti il rilevamento e la quantificazione dei danni comporta inevitabilmente disparità nella attribuzione dei risarcimenti e difficoltà nel controllo di tali attività; è importante a tal fine la messa a punto di una metodologia per il rilevamento e di un prontuario per la quantificazione dei danni arrecati dalla fauna selvatica che, aggiornati periodicamente, siano in grado di fornire ai rilevatori i parametri tecnici ed economici necessari ed alle autorità competenti la possibilità di effettuare verifiche sulla loro attendibilità e correttezza.

Tale compito è previsto che sia svolto dal Comitato regionale di cui all’articolo 55, comma 3 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70.

10.5 La raccolta e l’analisi dei dati sulla prevenzione

Negli ultimi anni in Italia l’entità degli investimenti stanziati per l’attività di prevenzione dei danni da cinghiale è in progressiva crescita, tanto che per alcuni enti gestori costituisce una voce di spesa superiore a quella dei risarcimenti.

La possibilità di poter disporre delle informazioni relative all’entità ed alla distribuzione territoriale degli interventi di prevenzione costituisce il necessario complemento della raccolta dei dati relativi ai danni alle colture.

Anche per questa attività devono essere assicurati i necessari criteri di omogeneità, regolarità, completezza ed accuratezza per la raccolta e l’elaborazione delle informazioni.

A tal fine è necessario avvalersi di una scheda unica di rilevamento, contenente, tra l’altro, data ed ubicazione esatta dell’intervento (coordinate geografiche), coltura protetta e caratteristiche tecniche dell’operazione eseguita (metodo utilizzato, estensione dell’area, costo in termini di materiale utilizzato e manodopera).

L’analisi dei dati sulla prevenzione dovrebbe permettere un monitoraggio degli investimenti di carattere economico relativi a questo tipo di attività, sia in termini assoluti che per unità di superficie e, nel contempo, fornire elementi per valutare localmente l’efficacia relativa delle diverse tecniche utilizzate.

Anche nel caso dell’attività di prevenzione, le possibilità di analisi su scala geografica offerte dalla gestione dei dati attraverso un SIT debbono, congiuntamente ai dati relativi a danni, abbattimenti ed interventi di controllo sulla specie, costituire il supporto conoscitivo integrato sul quale basare le scelte gestionali.

10.6 Disposizioni per l’accertamento dei danni e per l’adozione delle misure di prevenzione

Per una efficace gestione della popolazione di cinghiale è evidente, da quanto premesso, l’importanza di garantire lo sviluppo di corrette azioni di monitoraggio e prevenzione dei danni.

Da esse dipende la possibilità di valutare compiutamente la dinamica delle popolazioni, la definizione delle densità - obiettivo a cui tendere nelle varie situazioni ambientali, territoriali e socio-economiche, la valutazione e la definizione delle più opportune ed efficaci azioni e strategie per la gestione che possono prevedere, in tali ambiti, il coinvolgimento degli operatori locali nella adozione e nella gestione di opportune misure di prevenzione il cui impiego può, tra l’altro, essere incentivato dalle amministrazioni competenti.

A tal fine, anche a completamento ed integrazione delle disposizioni in materia, è necessario che si provveda a garantire le seguenti attività.

Per garantire una corretta valutazione della natura e delle cause del danno, del momento in cui è avvenuto e della sua quantificazione, la sua segnalazione, da parte del proprietario o del conduttore del fondo, deve avvenire il più tempestivamente possibile, anche prima di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 2 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (10 giorni) ed in ogni caso il perito accertatore deve rendere atto del tempo intercorso. Non potrà in ogni caso essere risarcito un danno segnalato dopo 10 giorni dal suo accadimento.

Per consentire la massima precisione dell’accertamento anche questo deve avvenire tempestivamente. I 15 giorni stabiliti dall’articolo 10, comma 3 della legge regionale 36/1989 sono a tal fine eccessivi e vanno ridotti a 5 giorni; per consentire tale tempestività gli uffici provinciali competenti si raccordano con l’Ente di gestione dell’Area protetta che provvede ad inviare, se necessario, proprio personale o propri periti accertatori.

In ogni caso è opportuno che l’accertamento del danno sia effettuato, per garantire uniformità nelle metodologie di accertamento, di norma congiuntamente tra personale addetto della Provincia e dell’Ente di gestione interessato.

A tale proposito è stata predisposta una apposita scheda di rilevamento dei danni (Allegato 11) che dovrà essere utilizzata e compilata in modo completo ed accurato secondo le modalità indicate ai punti precedenti

Copia della scheda sarà inviata alla Provincia competente ed all’Ente di gestione dell’area protetta interessata per la verifica delle condizioni di risarcibilità del danno, per la sua quantificazione e per l’elaborazione dei dati utili a meglio comprendere le cause del fenomeno, il suo andamento e per adottare le più opportune misure di gestione e di prevenzione.

La sistematizzazione delle conoscenze circa le misure di prevenzione adottate è inoltre un importante strumento per valutarne l’efficacia ed eventualmente intensificarne ed ottimizzarne l’utilizzo; la compilazione completa ed accurata della apposita Scheda di rilevamento (Allegato 12) da parte degli Enti che ne hanno disposto, sostenuto ovvero verificata la loro realizzazione, è condizione fondamentale per garantire tale verifica e disporre opportune misure e strategie.

Sarà compito della Amministrazione Regionale, al fine di garantire omogeneità, regolarità, completezza ed accuratezza nella verifica, nella raccolta e nella elaborazione dei dati, organizzare o sostenere la realizzazione di specifici momenti formativi ed informativi circa le modalità di accertamento dei danni, di scelta e di utilizzo delle misure di prevenzione e di compilazione delle specifiche schede di rilevamento, nonché di elaborazione dei dati e delle informazioni assunte.

BIBLIOGRAFIA

Silvano Toso, Luca Pedrotti (2001), Linee guida per la gestione del cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette, Quaderni di Conservazione della Natura, Numero 3. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica “A. Chigi”.

Andrea Monaco, Barbara Franzetti, Luca Pedrotti, Silvano Toso (2003), Linee Guida per la gestione del cinghiale. Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, Istituto nazionale per la Fauna Selvatica “A. Chigi”.

Piemonte Parchi
Settore Pianificazione Aree protette
Via Nizza n. 18, 10125 Torino
Tel. 011/4322596 - Fax 011/4324759
e-mail: pianificazione.parchi@regione.piemonte.it

Allegato 1

PROGRAMMA DEL CORSO PER
“SELECONTROLLORI DEL PARCO”

I MODULO - PARTE GENERALE

Lezione a: Motivazioni del controllo. Normativa riguardante il controllo delle popolazioni faunistiche nelle aree protette. Biologia del cinghiale: sistematica, morfologia, distribuzione, habitat, alimentazione, riproduzione, dinamica delle popolazioni, fattori limitanti e loro influenza

Lezione b: Segni di presenza, riconoscimento delle classi di sesso e di età in natura, raccolta dei dati biometrici e riconoscimento dell’età dei cinghiali abbattuti attraverso l’esame delle tavole dentarie, prove pratiche di misurazioni biometriche e riconoscimento dell’età dei cinghiali abbattuti attraverso l’esame delle tavole dentarie

Lezione c: Sul campo: segni di presenza, riconoscimento delle classi di sesso e di età in natura

II MODULO - TECNICHE DI CATTURA

Lezione d: Sul campo: esercitazione per il corretto utilizzo dei metodi di cattura (corral, chiusini e trappole). Tipologie, materiali e prove di funzionamento

Lezione e: Trattamento e trasporto dei capi catturati, tecniche, materiali, precauzioni, prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria, trattamento e trasporto dei capi catturati

III MODULO - TECNICHE DI ABBATTIMENTO

Lezione f: Aspetto e cerca. Strumenti ottici, armi e munizioni, nozioni fondamentali di balistica. Il tiro in campagna: impostazione e norme di sicurezza, balistica terminale, reazioni al tiro e recupero dei capi feriti

Lezione g: La girata. Caratteristiche del metodo, il limiere, avvertenze e precauzioni, trattamento dei capi abbattuti, tecniche operative e norme igienico-sanitarie

Pratica sul campo - La girata con cane limiere e prova di recupero su traccia artificiale

Ogni aspirante Selecontrollore dovrà sostenere:

1) Una prova scritta del tempo massimo di 30 minuti composta da 25 quiz a risposta multipla;

2) Una prova orale con riconoscimento delle classi di sesso e di età del cinghiale da immagini e reperti;

3) Due prove di tiro presso un poligono abilitato:

a) con arma a canna liscia su bersaglio a sagoma di cinghiale posto a 30 mt. Dovranno essere tirati 5 colpi, di cui almeno 4 collocati nella sagoma (parti vitali).

b) con arma a canna rigata e ottica di puntamento a 100 mt, in appoggio.

Dovranno essere tirati 5 colpi, di cui almeno 4 collocati nel bersaglio (diametro 15 cm)

Allegato 2

PROGRAMMA DEL CORSO PER
“ASPIRANTI CONDUTTORI DI CANI DA TRACCIA”

1a Giornata

Lezione a: Introduzione: motivazioni del recupero. Evoluzione storica. Le origini delle razze da traccia. Caratteristiche morfologiche delle razze utilizzate. Differenza nell’utilizzo delle diverse razze. Nozioni di balistica. Reazioni al colpo e comportamento di un ungulato ferito. Strategie di recupero.

Lezione b: Impostazione di base del cane da traccia. Educazione al lavoro sulla traccia. Attrezzatura del conduttore. Realizzazione di tracce artificiali e diverse fasi di lavoro su queste. I segni di ferimento. Presentazione di diapositive e di videoregistrazioni sugli argomenti trattati. Biologia e anatomia degli animali trattati.

2a Giornata:

Lezione c: Importanza pratica dell’addestramento all’educazione di base in un soggetto da lavoro. Comportamento del cane e del Conduttore durante il lavoro. Prove di abilitazione dei cani traccia.

Sul campo: Dimostrazione pratica sull’educazione di base e sul lavoro di traccia.

Preparazione e realizzazione pratica delle tracce artificiali, diverse tecniche di tracciatura e verifiche di diverso atteggiamento del cane nell’affrontarle.

Utilizzo di diversi reperti organici nel preparare la traccia.

3a Giornata:

Sul campo: Lavoro sulle tracce artificiali preparate. “Segni di ferimento” con riconoscimento pratico. Organizzazione di un servizio di recupero.

Ogni aspirante Conduttore dovrà sostenere

Una prova scritta del tempo massimo di 30 minuti composta da 25 quiz a risposta multipla e valutazioni sulle reazioni al colpo

Una prova orale e una pratica

Allegato 3

PROGRAMMA DEL CORSO PER
“ASPIRANTI CONDUTTORI DI CANE LIMIERE”

1a Giornata

Lezione a: Motivazioni dell’impiego del limiere. Evoluzione storica. Le origini delle razze di cane limiere. Caratteristiche morfologiche delle razze utilizzate. Differenza nell’utilizzo delle diverse razze. Importanza pratica dell’addestramento di base e sulla traccia per un cane limiere. Educazione al lavoro. Attrezzatura del conduttore. Comportamento del cane e del Conduttore durante il lavoro. Addestramento all’ubbidienza.

Preparazione e realizzazione pratica delle tracce artificiali per addestramento, diverse tecniche di tracciatura e verifiche di diverso atteggiamento del cane nell’affrontarle. Addestramento sul naturale.

Lezione b: Armi da utilizzare nella “girata”. Impostazione di una operazione di “girata” con il cane da limiere. Sicurezza durante le operazioni. Reazioni al colpo e comportamento di un cinghiale ferito. I segni di ferimento. Come si opera in caso di ferimento di un animale.

2a Giornata

Lezione c: Recupero di animali feriti. Prelievo di campioni biologici. Trattamento delle spoglie. Valutazioni degli animali abbattuti. Impiego pratico dei cani da limiere durante la normale caccia e le operazioni di controllo del cinghiale. Prove di abilitazione dei cani da “limiere”. Proiezione di audiovisivi sulle operazioni di “girata”.

Sul campo: Tracciatura e “segni di ferimento”. Preparazione di una traccia artificiale di sangue. Conclusioni e valutazioni critiche sul corso.

3a Giornata

Sul campo: Dimostrazione pratica di una “girata” con cane limiere e di ricerca di un animale ferito su traccia artificiale.

Ogni aspirante Conduttore dovrà sostenere

Una prova scritta del tempo massimo di 30 minuti composta da 25 quiz a risposta multipla e valutazioni sulle reazioni al colpo

Una prova orale e una pratica

Allegato 4

DISCIPLINARE DEI SELECONTROLLORI

A) Il Parco istituisce l’Albo dei Selecontrollori, nel rispetto delle normative vigenti e con percorsi formativi definiti dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Copia dell’Albo sarà fornita ai corpi di Polizia e Pubblica Sicurezza interessati per territorio.

La qualifica di Selecontrollore per il Parco è esclusivamente legata alla collaborazione alle attività faunistiche predisposte dall’Ente Parco. I collaboratori esterni rispondono personalmente per abusi, danni o comportamenti scorretti, di cui sia accertata la responsabilità, al di fuori ed all’interno dell’Area protetta.

Eventuali danni arrecati dal Selecontrollore a persone o cose durante le attività di controllo numerico della fauna svolte all’interno delle Aree protette saranno risarcite dall’Ente di gestione competente; a tale scopo l’Ente stipula una apposita Assicurazione.

B) Saranno ammessi all’iscrizione all’Albo gli aspiranti che, a seguito della frequentazione di apposito corso e del superamento dell’esame finale, siano risultati idonei collocandosi in graduatoria.

C) I Selecontrollori prestano la loro opera a titolo esclusivamente volontario e gratuito; agli stessi non sarà dovuto alcun compenso per attività o prestazioni di tipo specialistico o di abilità individuale. Resta ferma la possibilità per l’Ente di gestione, in particolari circostanze debitamente motivate, di prevedere un rimborso spese e/o una dotazione tecnica per i collaboratori esterni da fornirsi alle condizioni ritenute dall’Ente stesso più opportune.

D) Ogni Selecontrollore è dotato di apposito tesserino di riconoscimento, che deve essere applicato agli indumenti ed esposto in modo visibile per tutta la durata delle attività e delle operazioni svolte nel territorio dell’Area protetta.

Ogni Selecontrollore è altresì dotato di un “Foglio operativo giornaliero”, su cui vengono annotate le giornate e le attività svolte. Se trattasi di attività relative al controllo numerico di specie faunistiche, verranno ivi segnati i capi abbattuti, il numero di colpi esplosi e la tecnica di abbattimento adottata. Il Foglio dovrà essere vidimato al termine di ciascuna operazione dai tecnici o dai Guardiaparco al momento presenti in loco. La mancanza del Foglio operativo giornaliero o del tesserino di riconoscimento comporterà l’esclusione dell’interessato dalle attività svolte nella giornata. Il “Foglio operativo giornaliero” compilato sarà allegato all’eventuale verbale di abbattimento e trattenuto dall’Ente di gestione.

E) Selecontrollori sono tenuti a prestare un minimo di cinque giornate annue di attività legate alla gestione faunistica, necessarie anche ai fini del mantenimento della qualifica. L’Ente si riserva di prendere in considerazione ed eventualmente accogliere o rigettare le giustificazioni che dovranno essere prodotte in caso di assenza alle chiamate, riservandosi la possibilità di convocare nuovamente la persona in data successiva. La mancata presentazione alla chiamata non costituisce diritto oggettivo a ripetere la prestazione. E’ sempre obbligatoria la presenza ai Corsi di aggiornamento eventualmente organizzati dall’Ente.

Le giornate di attività programmate dovranno prevedere la rotazione dei Selecontrollori, con chiamate singole individuali o di tipo collettivo, effettuate anche tramite un referente individuato all’interno del gruppo. L’impiego del personale esterno ed il tipo di attività assegnata nella giornata alle singole persone o ai gruppi saranno stabilite discrezionalmente durante il corso della stagione dal “Responsabile per la gestione e il controllo del cinghiale” e dai tecnici dell’Ente, nell’ambito dei programmi e delle attività approvate.

F) Il personale esterno con qualifica di Selecontrollore è tenuto ad assumere un comportamento corretto nei confronti degli Amministratori dell’Ente, dei dipendenti dell’Ente e nei confronti dei collaboratori e dei fruitori dell’Area protetta, evitando di dare luogo a situazioni potenzialmente lesive per l’immagine dell’Ente stesso, dei suoi dipendenti e delle sue finalità. Sono altresì tenuti all’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti.

G) Il Foglio operativo giornaliero di ciascun Selecontrollore deve riportare con precisione l’indicazione delle attività svolte e deve essere vidimato dal personale dell’Ente al termine delle operazioni.

H) I Selecontrollori sono responsabili del materiale di proprietà dell’Ente a loro eventualmente affidato in uso per lo svolgimento delle attività d’istituto.

I) I Selecontrollori, nello svolgimento delle loro mansioni, sono tenuti a segnalare in primo luogo al personale di vigilanza dell’Ente, ogni fatto, reato o illecito che venga compiuto nel territorio dell’Area protetta e di cui siano a diretta conoscenza, astenendosi ad intervenire a qualsiasi titolo ed in qualsivoglia situazione.

I Selecontrollori evitano altresì di limitare od ostacolare le attività di vigilanza dell’Ente, fornendo supporto tecnico ove richiesto.

I Selecontrollori segnalano altresì ogni tipo di problema (faunistico, legato alla fruizione, ambientale etc.) di cui vengono a conoscenza durante lo svolgimento delle attività di controllo nell’Area protetta; di tali situazioni riferiscono per scritto al Responsabile delle attività di gestione e controllo del cinghiale che provvederà ad informare l’Ente di gestione.

L) I Selecontrollori sono tenuti a partecipare ad eventuali ricerche o attività su componenti faunistiche non oggetto del Corso, per le quali il Parco organizzerà stage di aggiornamento.

I Selecontrollori resisi disponibili potranno partecipare, su richiesta dell’Ente, a convegni, attività e manifestazioni promozionali indette a livello locale e nazionale, affiancando il personale del Parco, al fine di contribuire alla diffusione della conoscenza della fauna, della pianificazione e del rispetto del territorio dell’Area protetta.

M) Eventuali comportamenti scorretti assunti da Selecontrollori nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e dei fruitori dell’Area protetta, comportano, a seconda della loro gravità, l’adozione della sanzione della ammonizione, della sospensione o della radiazione dall’Albo. La sanzione è proposta dal Responsabile delle attività di gestione e controllo del cinghiale o dal personale di vigilanza dell’Ente e comminata dall’Ente stesso.

Sono inoltre applicabili le sanzioni di cui all’articolo 12 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36.

N) I Selecontrollori sono tenuti al rispetto delle norme vigenti sull’uso delle armi, al rispetto delle leggi nazionali e regionali sulla protezione della fauna, nonché dei regolamenti provinciali e dell’Ente di gestione dell’Area protetta. Le violazioni a tali disposizioni sono punite con le sanzioni previste dalle succitate norme.

O) Il gruppo dei Selecontrollori ha facoltà di eleggere al suo interno un rappresentante/referente di coordinamento e collegamento con il personale e l’Amministrazione dell’Ente Parco.

P) E’ prevista da parte dell’Ente la stipula di una polizza assicurativa per coprire gli eventuali infortuni occorsi ai Selecontrollori durante il servizio di istituto svolto all’interno dell’Area protetta.

Q) Per ogni controversia, derivante o connessa con il presente disciplinare, non componibile in via amministrativa, è competente il Foro di xxxxxx

Allegato 5

NORME DI SICUREZZA

NORME DA RISPETTARE DA PARTE DEI SELECONTROLLORI CHIAMATI AL CONTROLLO DEL CINGHIALE CON LA TECNICA DELL’APPOSTAMENTO

1) Per spostarsi all’interno del Parco con l’arma i Selecontrollori devono essere accompagnati, collettivamente o singolarmente, da almeno un Guardiaparco o da personale tecnico- faunistico autorizzato dalla Direzione dell’Ente, il quale ritirerà e vidimerà il Foglio operativo giornaliero al termine delle operazioni, compilerà le schede tecniche ed i verbali di avvenuto abbattimento.

2) Durante il trasporto in auto l’arma deve essere scarica e riposta nel fodero.

3) L’arma può essere tolta dal fodero e caricata, con le dovute precauzioni, solo una volta giunti sul luogo dell’appostamento, se temporaneo, o all’interno di altane o ripari, se fisso.

4) Il tiro deve avvenire esclusivamente su animali fermi, in posizione ottimale e in condizioni di sicurezza.

5) È assolutamente vietato sparare oltre le distanze limite fissate dal Responsabile delle operazioni o dal personale tecnico dell’Ente

6) Nel caso in cui l’animale non cada sul posto, il Selecontrollore ricarica immediatamente l’arma e, trascorsi quindici minuti, effettua un controllo sul punto di tiro.

7) Se si ritiene di avere ferito un cinghiale, si ricercano i “segni di ferimento” (sangue, frammenti di osso etc.). Una volta individuati, i segni vengono ricoperti con frasche e si segna il luogo con un contrassegno evidente, astenendosi dal seguire l’animale ferito.

8) Si possono tirare colpi in rapida successione solo su un animale evidentemente ferito che mostra limitata mobilità.

9) Durante le operazioni di controllo non si possono svolgere altre attività come raccolta funghi, castagne, ecc.

10) Tutti i bossoli sparati devono essere raccolti e non devono essere lasciati rifiuti nelle altane o nei ripari.

11) Le violazioni lievi (tali da non determinare situazioni di pericolo) alle presenti norme di sicurezza comportano la comminazione di un periodo di sospensione dalle attività di controllo; nel caso di violazioni gravi conseguenti ad atteggiamenti di negligenza o per inosservanza delle norme di comportamento (tali da poter arrecare danno alle persone), è stabilita l’esclusione definitiva dall’albo dei selecontrollori. Le sanzioni sono applicate dall’Ente su proposta del Responsabile delle attività di gestione e controllo del cinghiale.

Sono inoltre applicabili le sanzioni di cui all’articolo 12 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36.

Allegato 6

NORME DI SICUREZZA

NORME DA RISPETTARE DA PARTE DEI SELECONTROLLORI CHIAMATI AL CONTROLLO DEL CINGHIALE CON LA TECNICA DELLA GIRATA

1) Per spostarsi all’interno dell’Area protetta con l’arma i Selecontrollori partecipanti alla girata devono essere accompagnati da almeno due Guardiaparco. Al termine delle operazioni i Guardiaparco o i tecnici dell’Ente ritireranno e vidimeranno il Foglio giornaliero operativo, compileranno le schede tecniche ed i verbali di avvenuto abbattimento.

2) Durante il trasporto in auto l’arma deve essere scarica e riposta nel fodero.

3) L’arma può essere tolta dal fodero e caricata, con le dovute precauzioni, solo una volta posizionatisi alla posta assegnata, e dopo avere ricevuto l’ordine di inizio girata.

4) Si deve sparare solo ad animali vicini alla propria posta; anche se la visuale lo permette non si può tirare oltre i limiti di tiro fissati dal Responsabile delle operazioni e dal personale tecnico dell’Area protetta.

5) Si possono tirare colpi in rapida successione solo su animali compresi nei limiti di tiro prefissati.

6) È assolutamente vietato sparare oltre i limiti di tiro fissati, pena l’allontanamento dalla zona delle operazioni, fatti salvi ulteriori provvedimenti disciplinari.

7) Durante i trasferimenti e alle poste deve essere mantenuto il più assoluto silenzio.

8) E’ assolutamente vietato spostarsi dalla posta assegnata per qualsiasi motivo, anche in caso di ferimento di un cinghiale. In questo caso deve essere avvisato il personale tecnico faunistico o, se non reperibile, il Responsabile delle operazioni o un Guardiaparco, evitando di muoversi dalla propria posizione

9) Quando si accompagna il Conduttore del cane limiere ci si deve posizionare, con l’arma senza il colpo in canna, alle sue spalle evitando di superarlo o di spostarsi in direzioni diverse da quella seguita.

10) Durante le operazioni di controllo non si possono svolgere altre attività come raccolta funghi, castagne ecc.

11) Tutti i bossoli sparati devono essere raccolti e non devono essere abbandonati rifiuti.

12) Durante le operazioni tutti i partecipanti dovranno indossare una giubba di colore rosso od arancione.

13) Le violazioni lievi (tali da non determinare situazioni di pericolo) alle presenti norme di sicurezza comportano la comminazione di un periodo di sospensione dalle attività di controllo; nel caso di violazioni gravi conseguenti ad atteggiamenti di negligenza o per inosservanza delle norme di comportamento (tali da poter arrecare danno alle persone), è stabilita l’esclusione definitiva dall’albo dei selecontrollori. Le sanzioni sono applicate dall’Ente su proposta del Responsabile delle attività di gestione e controllo del cinghiale.

Sono inoltre applicabili le sanzioni di cui all’articolo 12 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36.

Allegato