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Bollettino Ufficiale n. 05 del 3 / 02 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 24 gennaio 2005, n. 36-14615

Approvazione Bando per la concessione di contributi di edilizia scolastica alle scuole dell’infanzia statali e non statali paritarie

A relazione dell’Assessore Leo:

Vista la L. n. 53 del 28.3.2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, che ha introdotto alcune significative innovazioni nell’organizzazione e nella didattica della scuola dell’infanzia, prevedendo la possibilità di iscrivere i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età nel corso dell’anno scolastico di riferimento e la centralità del modello didattico basato sull’attività laboratoriale e sulla personalizzazione degli apprendimenti;

Visto il D. Lgs. n. 59 del 19.1.2004 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53", che prevede sia assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequentare la scuola dell’infanzia, al fine di realizzare la continuità educativa in raccordo con i servizi all’infanzia e con il primo ciclo dell’istruzione;

Vista la L. n. 62 del 10.3.2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, che ha introdotto il principio della parità scolastica tra i soggetti erogatori del servizio dell’istruzione, e definisce scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali e degli enti locali, che a partire dalla scuola dell’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia;

Tenuto conto che le norme sopra indicate assumono particolare rilevanza per le istituzioni scolastiche, alle quali è richiesta particolare flessibilità organizzativa;

Considerato che, in applicazione al principio della parità scolastica, le istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie, concorrono - nella loro specificità ed autonomia - a realizzare l’offerta formativa sul territorio;

Considerato che i Comuni presso cui sono ubicate le strutture scolastiche sede di scuola dell’infanzia statale, non sono chiamati solo a fornire i servizi strumentali aggiuntivi, quali mensa, trasporti ed attrezzature, ma anche a collaborare in stretto raccordo con l’Ufficio Scolastico Regionale e con le istituzioni scolastiche al fine di trovare soluzioni idonee di edilizia scolastica, che consentano - anche gradualmente - l’avvio della riforma, compatibilmente con le risorse finanziarie a loro disposizione;

Considerato che in alcuni casi la gestione edilizia degli edifici sede di scuola dell’infanzia non statale paritaria, anziché essere di competenza dell’Ente gestore del servizio scolastico, è a carico del Comune presso cui è ubicata la struttura scolastica;

Riscontrato che anche le Comunità Montane o Collinari, le Associazioni di Comuni, le Unioni di Comuni, i Consorzi di Comuni possono occuparsi della gestione edilizia degli edifici sede di scuola dell’infanzia;

Rilevato che:

- nella Regione Piemonte vi sono 1.024 scuola dell’infanzia statali e 559 scuole dell’infanzia non statali paritarie, che, congiuntamente, rappresentano il 96,52% del totale delle scuole dell’infanzia piemontesi.;

- nell’anno scolastico 2003-2004, 64.786 bambini hanno frequentato le scuole dell’infanzia statali e 39.244 quelle non statali paritarie, che rappresentano, congiuntamente, il 97,82% degli alunni totali della scuola dell’infanzia;

Riconosciuta che la funzione pubblica della scuole materne non statali paritarie, nell’ambito dell’offerta educativa della Regione Piemonte, ha determinato la creazione di un sistema integrato;

Ritenuto opportuno sostenere il sistema integrato delle scuole pubbliche, che assume particolare valenza in determinati contesti socio-ambientali, fortemente disagiati in termini di collegamenti o di servizi, nei quali le amministrazioni locali intervengono a sostenere l’efficacia e l’efficienza dell’intero sistema regionale dell’istruzione;

Ritenuto pertanto di concedere contributi ai Comuni ed agli Enti, che in forma singola o associata, svolgono le funzioni di manutenzione straordinaria degli edifici sede di scuola dell’infanzia statale o non statale paritaria;

Ritenuto di definire le modalità per la presentazione delle richieste, nonché i criteri di ammissibilità e di selezione delle domande di contributo;

Richiamate la D.G.R. 10-6162 del 27.5.2002 “Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo. Approvazione Programma di attività 2002-2004 e assegnazione fondi mediante accantonamento. Spesa di Euro 33.991,57 (capitoli vari)” e la D.G.R. 29-14576 del 17.1.2005 “Approvazione del Programma di Attività 2005 della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo”;

Viste le LL.RR. n. 9 del 14.5.2004 “Legge finanziaria per l’anno 2004" e n. 10 del 14.5.2004 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004/2006”;

Visto l’art. 5 della L.R. n. 30 del 4.11.2004 “Assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2004, nonché disposizioni finanziarie per l’anno 2005" che trasferisce all’anno 2005 le risorse iscritte al cap. di spesa 20205, pari a Euro 2.000.000, all’interno dell’UPB 32022

Vista la L. n. 23 del 11.1.1996 “Norme per l’edilizia scolastica”;

Vista la L.R. n. 18 del 21.3.1984 “Legge generale in materia di opere e lavori pubblici” e s.m.i.;

Vista la L. n. 109 del 11.2.1994 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e s.m.i ed il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3 della L. 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni” ;

Acquisito il parere della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali nella seduta del 19 gennaio 2005;

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare il bando per la concessione di contributi regionali di edilizia scolastica alle scuole dell’infanzia statali e non statali paritarie, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, che definisce i soggetti ammessi, le modalità per la presentazione delle richieste, i criteri di ammissibilità e di selezione delle domande di contributo e le modalità di riparto per l’assegnazione dei contributi;

- di demandare alle strutture regionali competenti la definizione e l’approvazione della modulistica per la presentazione delle domande e, successivamente, all’accantonamento delle risorse, la ripartizione dei fondi a livello provinciale, considerando il numero degli alunni ed il numero delle sedi di scuole dell’infanzia statale o non statale paritaria.

Agli oneri derivanti per l’attuazione del bando approvato con il presente provvedimento si farà fronte con lo stanziamento di Euro 2.000.000,00 di cui al cap. di spesa 20205/2004, trasferito ai sensi dell’art. 5 della L.R. 30/2004, all’anno 2005, all’interno dell’UPB 32022.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI DI EDILIZIA SCOLASTICA ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI E NON STATALI PARITARIE

1. OBIETTIVI

La Regione Piemonte intende promuovere e sostenere lo sviluppo del patrimonio edilizio scolastico esistente, in particolare per quanto riguarda le strutture sedi di scuole dell’infanzia, al fine di consentire l’incremento di una scuola di qualità, in grado di sviluppare le potenzialità degli alunni, di recepire le richieste delle famiglie, di valorizzare le capacità professionali di quanti operano nelle istituzioni scolastiche, di assicurare un adeguato standard qualitativo del servizio scolastico.

Considerata, inoltre, la specificità del territorio e del tessuto socio economico del Piemonte, il mantenimento ed il miglioramento delle strutture sede di scuola dell’infanzia in alcune aree minacciate da spopolamento può contribuire alla sopravvivenza delle comunità locali.

Il presente bando si propone di realizzare le finalità sopra indicate attraverso le seguenti linee di intervento: riqualificare le strutture scolastiche sedi di scuola dell’infanzia statali o non statali paritarie, con particolare riguardo per quanto attiene la messa a norma degli edifici; favorire l’adeguamento degli edifici sedi di scuole statali o non statali paritarie per consentire l’attuazione delle innovazioni didattiche ed organizzative, previste dalla riforma dell’istruzione di cui alla L. 53/2003.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La disponibilità prevista all’apposito capitolo del bilancio regionale verrà destinata a finanziare gli interventi al punto 6 del presente bando, secondo il seguente riparto:

50% per gli interventi presso gli edifici indicati al successivo punto 4, riferiti a scuole dell’infanzia di proprietà di enti pubblici;

50% per interventi presso gli edifici indicati al successivo punto 4, riferiti a scuole dell’infanzia di proprietà di enti privati.

In entrambi i casi i riparti saranno a loro volta suddivisi a livello provinciale, garantendo comunque almeno il finanziamento di un intervento, considerato il numero degli alunni ed il numero delle sedi di scuole dell’infanzia statale o non statale paritaria, risultanti dalla rilevazione scolastica relativa all’a.s. 2003-2004.

Qualora il numero delle domande non consentisse di esaurire gli importi stabiliti in ambito provinciale o per tipologia di scuola dell’infanzia, saranno effettuate compensazioni nell’ambito, territoriale o di tipologia di scuola dell’infanzia - a seconda del caso - , che presenta la maggior sperequazione fra richieste presentate e risorse disponibili.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi regionali:

a. i Comuni, che in forma singola o associata, svolgono le funzioni di manutenzione straordinaria degli edifici sede di scuola dell’infanzia statale o non statale paritaria;

b. le Comunità Montane e le Comunità Collinari, i cui statuti o convenzioni prevedono l’esercizio associato delle funzioni di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici sede di scuola dell’infanzia statale o non statale paritaria, presso Comuni loro appartenenti.

* N.B. Per le scuole non statali, il riconoscimento della parità ai sensi della L.62/2000, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, deve essere antecedente alla data di scadenza per la presentazione della domanda di contributo.

4. EDIFICI FINANZIABILI

I soggetti beneficiari, indicati al punto 3, possono presentare richiesta di contributo per interventi edilizi su edifici:

* sede di scuola dell’infanzia statale o non statale paritaria;

* sede di altro ordine di scuola, da riconvertire a sede di scuola dell’infanzia statale o non statale paritaria;

* da riadattare a sede di scuola dell’infanzia statale o non statale paritaria.

In caso di edifici che ospitano più ordini di scuola saranno finanziabili solo le strutture e gli spazi riferibili alla scuola dell’infanzia.

Sono finanziabili gli edifici di cui al paragrafo precedente:

a. di proprietà del Comune che presenta richiesta di contributo o della forma associata di Comuni, o della Comunità Montana o Collinare che presenta richiesta di contributo;

b. di proprietà di Comune appartenente a forma associata di Comuni, a Comunità Montana o a Comunità Collinare, che presenta richiesta di contributo;

c. di proprietà di ente pubblico diverso da quello che presenta richiesta di contributo;

d. di proprietà di Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) o di Ente di diritto privato, laico o religioso, senza fini di lucro, il cui vincolo di destinazione scolastica e l’uso a titolo non oneroso siano formalizzati secondo quanto indicato al successivo punto 5.

Gli edifici sopra indicati non devono essere ubicati in Comuni che hanno ricevuto finanziamenti di edilizia scolastica per la scuola dell’infanzia nell’anno 2003 e 2004.

5. VINCOLO DI DESTINAZIONE

Gli edifici di proprietà di O.N.L.U.S. o di Enti di diritto privato, laici o religiosi, senza fini di lucro, (punto 4.d) devono essere soggetti a vincolo di destinazione non inferiore a dieci anni scolastici, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di assegnazione del contributo.

Il vincolo di destinazione scolastica è formalizzato con contratto di comodato d’uso gratuito o con convenzione fra l’Ente proprietario dell’immobile e l’Ente che presenta richiesta di contributo. Non sono ammesse le locazioni onerose. Il contratto di comodato d’uso o la convenzione devono essere redatti nelle forme di legge e devono prevedere almeno i seguenti contenuti minimi:

* scadenza della convenzione o del contratto di comodato d’uso gratuito non anteriore a dieci anni scolastici, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di assegnazione del contributo;

* il soggetto, proprietario dell’immobile, si impegna a mantenere l’uso scolastico dell’edificio per un periodo non inferiore a dieci anni scolastici, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di assegnazione del contributo;

* l’Ente che presenta domanda di contributo si impegna a comunicare alla Regione Piemonte l’eventuale interruzione anticipata del vincolo di destinazione dell’immobile;

* l’intervento di manutenzione oggetto della convenzione, finalizzato a garantire e a migliorare il servizio scolastico esistente, non può essere realizzato dell’O.N.L.U.S o dell’Ente di diritto privato, senza fini di lucro, proprietario dell’edificio, in quanto ne eccede la capacità di spesa e pertanto se ne fa carico l’Ente pubblico che presentata domanda di contributo;

* l’atto di approvazione del progetto per cui è presentata richiesta di contributo alla Regione Piemonte, dovrà riportare l’assenso espresso dell’O.N.L.U.S o dell’Ente di diritto privato, senza fini di lucro, proprietario dell’edificio;

* il soggetto proprietario dell’immobile si impegna a stipulare - in caso di assegnazione di contributo - polizza assicurativa o bancaria a favore della Regione Piemonte, per un importo pari al 110% del contributo assegnato (a copertura forfetaria dell’importo del contributo stesso, degli interessi legali e delle spese di recupero), i cui contenuti minimi sono indicati al punto 14. La scadenza della polizza assicurativa o bancaria non può essere anteriore a dieci anni scolastici, a decorrere dall’anno scolastico seguente a quello di assegnazione del contributo.

6. INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Sono finanziabili gli interventi presso edifici sedi di scuole dell’infanzia statali e non statali paritarie, il cui progetto preliminare sia stato approvato alla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo.

Sono altresì finanziabili gli interventi presso edifici sedi di scuole dell’infanzia statali e non statali paritarie, il cui procedimento si trovi in fase successiva al progetto preliminare, compresi quelli il cui avvio dei lavori sia precedente alla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo.

In ogni caso i lavori dovranno terminare successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della graduatoria del presente bando, pena la revoca del contributo (vedere punto15). Farà fede la data indicata sul certificato di fine lavori.

Le funzioni di stazione appaltante devono essere svolte dai soggetti di cui al punto 3.

I progetti presentati dovranno riguardare interventi di:

a. ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria (come definiti dal D.P.R. 380/2001, art. 3), con particolare riguardo all’adeguamento alle vigenti norme in materia di agibilità, sicurezza, igiene, ed in materia di superamento delle barriere architettoniche;

b. ampliamento di edifici, all’esterno della sagoma esistente (come indicato nel D.P.R. 380/2001, art. 3), al fine di assicurare un adeguato standard qualitativo del servizio scolastico.

Non sono ammessi i progetti riguardanti gli interventi di nuova costruzione.

Gli interventi di cui sopra dovranno consentire il completo funzionamento delle strutture alle quali sono destinati.

In caso di edifici che ospitano altri ordini di scuola o parzialmente adibiti ad altro uso, saranno finanziabili solo i lavori relativi a strutture e spazi riferibili alla scuola dell’infanzia.

7. SOGLIA MINIMA DEGLI INTERVENTI

Per quanto riguarda gli edifici di proprietà di Comuni, forme associate di Comuni, Comunità Montane o Collinari presso cui ha sede il servizio di scuola dell’infanzia, o altro ente pubblico, sono ammessi i progetti relativi agli interventi di cui al precedente punto 6, il cui importo complessivo delle opere sia pari o superiore a euro 50.000,00.

Tale importo è riferito a:

* lavori a misura, a corpo, ed in economia da appaltare, comprendenti gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

* lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto principale, da eseguirsi a cura della stazione appaltante.

Per quanto riguarda gli edifici di proprietà di O.N.L.U.S., di Ente di diritto privato laico o religioso, senza fini di lucro, il cui vincolo di destinazione scolastica e l’uso a titolo non oneroso siano formalizzati con convenzione o comodato d’uso decennale, sono ammessi i progetti relativi agli interventi di cui al precedente punto 6, il cui importo complessivo delle opere sia pari o superiore a euro 20.000,00.

Tale importo è riferito a:

* lavori a misura, a corpo, ed in economia da appaltare, comprendenti gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

* lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto principale, da eseguirsi a cura della stazione appaltante.

Gli importi sopra indicati sono riferiti all’ultimo quadro economico approvato, a seconda della fase progettuale raggiunta.

In caso di interventi complessi, relativi ad edifici che ospitano altri ordini di scuola o parzialmente adibiti ad altro uso, gli importi sopra indicati sono riferibili alla parte di intervento riconducibile alla scuola dell’infanzia statale o non statale paritaria.

8. SPESE AMMISSIBILI

Il contributo è concesso a copertura delle seguenti voci di spesa:

* lavori a misura, a corpo, in economia, connessi all’attività didattica delle scuole dell’infanzia statali o non statali paritarie e loro pertinenze;

* oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

Non sono ammesse a finanziamento le seguenti voci di spesa:

* arredi ed attrezzature

* rilievi, accertamenti ed indagini;

* allacciamenti ai pubblici servizi;

* imprevisti;

* acquisizione aree od immobili;

* accantonamento di cui all’art. 26, c. 4, e all’art. 31bis della L. 109/94;

* spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;

* spese per attività di consulenza o di supporto;

* eventuali spese per commissioni giudicatrici;

* spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

* spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

* I.V.A ed eventuali altre imposte;

* eventuali altre somme a disposizione.

9. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

I contributi saranno assegnati sulla base delle risorse disponibili a bilancio, ripartite a livello provinciale, considerando il numero degli alunni e delle sedi delle scuole dell’infanzia statali e non statali paritarie.

Il contributo sarà determinato sulla base dell’ultimo quadro economico approvato, a seconda della fase progettuale raggiunta, o sull’importo del contratto, in caso di lavori già iniziati.

Per la realizzazione degli interventi sopra indicati presso gli edifici di proprietà di Comuni, forme associate di Comuni, Comunità Montane o Collinari, o altro ente pubblico, sono assegnati contributi regionali nella misura del 100% delle spese ammissibili, individuate al punto 8, escluse le somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante, fino all’importo massimo di euro 100.000,00.

Per la realizzazione degli interventi sopra indicati presso gli edifici di proprietà di O.N.L.U.S. o di Ente di diritto privato laico o religioso, senza fini di lucro, il cui vincolo di destinazione scolastica e l’uso a titolo non oneroso siano formalizzati con convenzione o comodato d’uso decennale secondo quanto indicato al punto 5, sono assegnati contributi regionali nella misura del 100% delle spese ammissibili individuate al punto 8, escluse le somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante, fino all’importo massimo di euro 75.000,00.

N.B. In entrambi i casi sopra indicati, la somma residua fino all’importo complessivo dell’intervento rimane a carico dell’Ente che presenta domanda di contributo. L’Ente si impegna, con proprio atto, a reperire le risorse nel corso dell’anno finanziario in cui è assegnato il contributo. Nel caso l’intervento usufruisca di altri finanziamenti, di qualsiasi natura, in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessi da enti o istituzioni, il contributo regionale erogabile con il presente Bando sarà ridotto proporzionalmente fino all’occorrenza dell’importo complessivo finanziabile.

Inoltre, al fine di consentire un ottimale utilizzo delle risorse individuate per ciascun ambito provinciale, potranno essere attuate piccole variazioni in diminuzione sull’importo assegnato agli enti beneficiari per ciascuna provincia interessata. Tali variazioni non saranno comunque superiori al 10% della somma assegnabile. In alternativa, le somme residuali potranno essere utilizzate per attuare compensazioni fra ambiti provinciali differenti, privilegiando quelli che presentano una maggiore sperequazione fra il numero delle richieste e le risorse assegnate. In entrambi i casi (ed esclusivamente nel caso delle somme residuali) potranno essere finanziati stralci o parti di interventi, anche in deroga alla soglia minima di cui al punto 7.

10. TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere formulate per edificio e per ciascun intervento richiesto, utilizzando il modulo di domanda predisposto dalla Regione Piemonte.

Ciascun ente, fra quelli indicati al punto 3, può presentare una richiesta di finanziamento sia per edifici di proprietà di Comuni, forme associate di Comuni, Comunità Montane o Collinari, o di altro ente pubblico, sia per gli edifici di proprietà di O.N.L.U.S. o di Enti di diritto privato laici o religiosi, senza fini di lucro, il cui vincolo di destinazione scolastica e l’uso a titolo non oneroso siano formalizzati con convenzione o comodato d’uso decennale secondo quanto indicato al punto 5. In ogni caso sarà finanziato un solo intervento per ente.

Ciascuna richiesta di contributo è trasmessa, singolarmente, in un’unica copia, completa di tutta la documentazione indicata di seguito, esclusivamente via posta a mezzo raccomandata A.R., alla Regione Piemonte, Assessorato alla Cultura e Istruzione, Direzione Regionale Promozione Attività Culturali, Istruzione, Spettacolo - Settore Edilizia scolastica - Via S. Teresa, 23 - 10121 TORINO, entro e non oltre il termine perentorio del 4.4.2005 .

Per il rispetto dei termini di presentazione della richiesta di contributo farà fede unicamente il timbro postale di partenza. L’Amministrazione Regionale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni a causa di inesatte indicazioni del recapito da parte degli enti proponenti, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

11. DOCUMENTAZIONE

All’atto della presentazione di ciascuna richiesta di contributo, redatta secondo gli appositi modelli predisposti dalla Regione Piemonte, dovrà essere presentata la seguente documentazione, quale parte integrante:

1. Scheda riepilogativa e relazione descrittiva dell’intervento, sottoscritte in originale dal legale rappresentante dell’Ente richiedente, redatte sul modello predisposto dalla Regione Piemonte;

2. Documentazione fotografica a colori dell’edificio oggetto dell’intervento;

3. Copia dell’atto di approvazione del progetto preliminare *;

4. Progetto preliminare redatto ai sensi della normativa vigente, composto da:

* Relazione tecnica/illustrativa;

* Calcolo sommario della spesa derivante dalla redazione di un computo metrico estimativo di massima, utilizzando per i prezzi di riferimento il Prezzario Regionale delle Opere pubbliche 2003, approvato con D.G.R. n. 44-11649 del 2.2.2004;

* Quadro Economico;

* Elaborati grafici redatti in scala di rappresentazione non superiore a 1:200 e composti da: estratti di mappa e P.R.G.C. piante, prospetti, sezioni.

5. Nel caso di interventi presso edifici di proprietà di O.N.L.U.S. o di Enti di diritto privato laici o religiosi, senza fini di lucro:

* copia della convenzione o del contratto di comodato d’uso gratuito di cui al punto 5

6. La seguente documentazione aggiuntiva, per gli interventi che si trovano in fase progettuale successiva al preliminare, coerentemente con la fase progettuale raggiunta:

* Atto di approvazione progetto definitivo *;

* Atto di approvazione progetto esecutivo *;

* Eventuale atto di approvazione perizia di variante;

* Relazione sintetica utile a comprendere le variazioni intervenute rispetto al progetto preliminare, coerente con la fase progettuale raggiunta, oltre a quadro economico, schemi grafici: piante, prospetti, sezioni;

7. In caso di esercizio associato delle funzioni di manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia:

* copia dello Statuto o convenzione

* L’atto di approvazione del progetto deve riportare il piano finanziario dell’intervento, dal quale si possa desumere l’impegno, da parte dell’Ente o degli Enti, che svolgono le funzioni di manutenzione straordinaria dell’edificio oggetto dell’intervento, ad integrare con propri fondi la somma residua fino all’importo complessivo dell’intervento nel corso dell’anno finanziario in cui è assegnato il contributo.

Tutta la documentazione, compresa la domanda di contributo, è esonerata dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 445/00.

La Regione Piemonte si riserva di richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della verifica dell’ammissibilità delle proposte, all’espletamento dell’istruttoria, o connessa a successivi controlli.

12. NON AMMISSIBILITA’

Non saranno ritenute ammissibili le domande di finanziamento:

* presentate da soggetti diversi da quelli indicati al punto 3;

* relative a scuole dell’infanzia non statali la cui parità non sia stata riconosciuta dall’Ufficio Scolastico Regionale antecedentemente alla data di presentazione della domanda;

* relative ad edifici diversi da quelli indicati al punto 4;

* relative a progetti preliminari approvati successivamente alla data di scadenza fissata per la presentazione delle richieste di contributo o privi della necessaria copertura finanziaria;

* relative ad interventi conclusi antecedentemente alla data di scadenza fissata per la presentazione delle richieste di contributo;

* relative ad interventi diversi da quelli indicati al punto 6;

* il cui importo complessivo delle spese ammissibili sia inferiore a quanto indicato al punto 7;

* non inviate secondo le modalità od oltre i termini indicati al punto 10,

* redatte su modulistica diversa da quella prevista appositamente dalla Regione Piemonte;

* incomplete o recanti correzioni, cancellazioni o abrasioni sul modulo di domanda o sugli allegati.

13. CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Il Settore regionale competente provvede a verificare, entro i 90 giorni successivi al termine ultimo per la trasmissione delle richieste di contributo, l’ammissibilità delle domande, il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, la conformità e completezza della documentazione presentata, la congruenza e coerenza agli indirizzi ed agli obiettivi del bando ed alla attribuzione dei punteggi per l’inserimento nelle graduatorie, fatta salva l’acquisizione di ulteriore documentazione, che potrà comportare lo slittamento del termine di cui sopra.

Il punteggio sarà attribuito sulla base dei criteri e delle priorità indicate di seguito, previa verifica in fase di istruttoria.

COLLOCAZIONE TERRITORIALE    PUNTEGGIO
(situazioni non cumulabili; in presenza di situazioni riferite a più criteri, si prende in considerazione il punteggio più favorevole)    

Edificio presso Comune appartenente a
Comunità Montana o Collinare     4
Edificio presso Comune che non ha mai beneficiato di finanziamenti di edilizia scolastica di cui alla L.R. 18/84, L. 23/96 e

D.G.R 50-6296     3
Edificio presso Comune che non ha beneficiato di finanziamenti di edilizia scolastica di cui alla L.R. 18/84, L. 23/96 e
D.G.R 50-6296 nelle annualità 2003 e 2004    2

SERVIZIO SCOLASTICO     PUNTEGGIO
(situazioni cumulabili)    

Edificio sede di servizio scolastico prestato ad alunni residenti in comuni privi di scuole dell’infanzia o gestito da Comuni in forma associata    6
Edificio sede dell’unico servizio di scuola dell’infanzia presente nel Comune (solo per gli edifici sede di scuola dell’infanzia non statale paritaria)    4

CONDIZIONI CHE INTERESSANO L’EDIFICIO (situazioni cumulabili)    PUNTEGGIO

Alunni in lista d’attesa (per interventi che determinino un aumento del numero delle sezioni)    5

Amianto     4

Superamento barriere architettoniche    3

Adeguamenti normativa antincendio     3
Rifacimento e messa a norma dell’impianto elettrico    3

Rifacimento e messa a norma dell’impianto idro-sanitario (esclusi interventi rientranti nel superamento delle barriere architettoniche)    2

Rifacimento e messa a norma dell’impianto termico    1

SPECIFICI PROBLEMI SEGNALATI    PUNTEGGIO
DALL’ENTE PROPONENTE O    FINO AD
INDIVIDUABILI IN SEDE DI    UN
ISTRUTTORIA (situazioni cumulabili; il    MASSIMO
punteggio indicato nella colonna a fianco è    DI
graduabile)      

Insalubrità     2
Fonti di criticità    3
Problemi statici     4
Altro     5

A parità di punteggio le domande saranno ordinate secondo un criterio di precedenza a favore della domanda di contributo la cui fase progettuale sia più avanzata.

Nel caso in cui permanga la parità di punteggio, le domande saranno ordinate in base a un criterio di precedenza a favore della domanda di contributo riferita all’edificio che ha il maggior numero di alunni iscritti nell’a.s. 2004-2005.

14. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE, CONCESSIONE ED EROGAZIONI CONTRIBUTI

A conclusione dell’istruttoria, con Determinazione Dirigenziale è approvata la graduatoria ed è disposta l’assegnazione dei contributi, fino a concorrenza delle somme disponibili a bilancio.

L’inizio lavori dovrà avvenire, pena la decadenza del contributo secondo le modalità indicate al punto 15, entro gg. 365 continuativi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della Determinazione di cui sopra (farà fede il certificato di inizio lavori).

L’erogazione del contributo è subordinata alla realizzazione dell’opera in conformità al progetto presentato e nel rispetto del costo ammissibile stimato. L’importo delle opere riferito a lavori a misura, a corpo ed in economia da appaltare (compresi gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed a lavori in economia, (previsti in progetto ed esclusi dall’appalto principale, da eseguirsi a cura della stazione appaltante), non dovrà essere inferiore alla soglia minima indicata al punto 7. Non sono ammesse diminuzioni nell’entità dei lavori da eseguire (e conseguentemente dell’importo delle spese ammissibili), rispetto alla richiesta di contributo. In caso di finanziamento di stralci o parti di intervento, l’ammontare dei lavori da eseguire non dovrà essere inferiore all’importo individuato dalla Regione Piemonte in sede di assegnazione.

Le economie, derivanti da ribasso d’asta potranno essere utilizzate, previa autorizzazione della Direzione Promozione Attività Culturali Istruzione e Spettacolo, per:

* perizie suppletive relative agli interventi ammessi a finanziamento, secondo quanto indicato all’art. 25 della L. 109/94 e s.m.i. e nella circolare della Regione Piemonte prot. n. 2/DOP del 25.2.2002;

* ulteriori lavori a completamento degli interventi ammessi a finanziamento.

La Direzione Promozione Attività Culturali Istruzione e Spettacolo, a consuntivo dei lavori, ridetermina l’entità degli importi erogabili mantenendo il rapporto proporzionale tra gli importi delle spese finanziate e delle spese liquidabili, risultanti dal quadro economico finale dei lavori.

Le richieste di pagamento saranno inoltrate a: Regione Piemonte, Assessorato Cultura e Istruzione, Direzione Promozione Attività Culturali Istruzione e Spettacolo, Settore Edilizia Scolastica - Via S. Teresa, 23, 10121 - Torino.

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

* 1 a RATA, pari al 30% del contributo concesso:

* indirizzo, n. partita IVA o codice fiscale dell’ente, estremi della Tesoreria e relativo numero conto corrente con codice ABI e CAB sul quale effettuare il pagamento, nominativo e recapito telefonico di un referente;

* copia del verbale di aggiudicazione dei lavori;

* copia del contratto di appalto dei lavori, registrato nelle forme di legge;

* copia del certificato di inizio lavori;

* solo per interventi relativi a edifici di proprietà di O.N.L.U.S. o di Ente di diritto privato laico o religioso, senza fini di lucro, il cui vincolo di destinazione scolastica e l’uso a titolo non oneroso siano formalizzati con convenzione o comodato d’uso decennale secondo quanto indicato al punto 5: copia originale della polizza assicurativa o bancaria stipulata dal soggetto proprietario dell’edificio.

La polizza dovrà prevedere i seguenti contenuti minimi:

* importo della polizza assicurativa o bancaria pari al 110% del contributo assegnato (a copertura forfetaria dell’importo del contributo stesso, degli interessi legali e delle spese di recupero);

* stipulata a favore della Regione Piemonte;

* validità della polizza per dieci anni scolastici, a decorrere dall’anno scolastico seguente a quello di assegnazione;

* stipulata a garanzia della destinazione scolastica dell’immobile di proprietà, oggetto dell’intervento ed assistito da contributo regionale;

* l’Istituto bancario o assicurativo si impegna a pagare incondizionatamente a semplice richiesta scritta da effettuarsi da parte della Regione Piemonte, mediante lettera raccomandata A.R., quanto verrà indicato come dovuto, a seguito della interruzione anticipata del vincolo di destinazione scolastica formalizzato con convenzione o contratto di comodato d’uso gratuito.

* 2 a RATA, pari al 30% del contributo concesso:

* copia dell’atto o degli atti con il quale il soggetto beneficiario approva o attesta l’avanzamento dei lavori in misura non inferiore al 30%;

* certificati di pagamento e copia delle relative fatture comprovanti l’avanzamento dei lavori in misura non inferiore al 30%.

* 3 a RATA, pari a percentuale tale che conduca ad un valore massimo del 90% del contributo concesso in rapporto all’importo finale dei lavori approvati:

* copia dell’atto o degli atti con il quale il soggetto beneficiario approva o attesta l’avanzamento pari al finale dei lavori;

* copia del certificato di fine lavori;

* certificati di pagamento e copia delle relative fatture comprovanti l’avanzamento pari al finale dei lavori.

* 4 a RATA, pari al residuale dell’importo del contributo effettivamente erogabile, liquidata a struttura ultimata e funzionante:

* copia dell’atto con il quale il soggetto beneficiario approva il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, nonché il quadro economico definitivo di tutte le spese sostenute per la realizzazione delle opere;

* copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori;

* quadro economico consuntivo di tutte le spese sostenute per la realizzazione delle opere, unitamente a copia delle fatture comprovanti i pagamenti effettuati;

* dichiarazione del Dirigente Scolastico competente dell’effettivo funzionamento della struttura;

* Scheda aggiornata dell’anagrafe dell’edilizia scolastica, di cui alla L. 23/96, relativa all’edificio oggetto dell’intervento.

15. REVOCA CONTRIBUTI

La Regione Piemonte provvederà a revocare il contributo in caso:

* di dichiarazioni mendaci o inesatte;

* di non rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione del contributo;

* di mancata realizzazione dell’intervento;

* di sostanziali modifiche, non opportunamente segnalate e positivamente valutate dalla Regione, rispetto al progetto approvato;

* l’importo delle opere riferito a lavori a misura, a corpo ed in economia da appaltare (compresi gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed a lavori in economia, (previsti in progetto ed esclusi dall’appalto principale, da eseguirsi a cura della stazione appaltante), sia inferiore alla soglia minima di cui al punto 7, come desumibile dall’ultimo quadro economico approvato.

L’eventuale revoca del contributo avverrà con Determina Dirigenziale della Direzione Promozione Attività Culturali Istruzione e Spettacolo, ai sensi della L.R. n. 51/97. Con medesimo provvedimento si provvederà ad assegnare la somma revocata quale contributo, anche parziale, all’Ente od agli Enti immediatamente seguenti in graduatoria, in possesso dei requisiti necessari.

Nel caso venissero meno il vincolo di destinazione scolastica e l’uso a titolo non oneroso dell’edificio di proprietà di O.N.L.U.S. o di Enti di diritto privato laici o religiosi, senza fini di lucro, anteriormente a dieci anni scolastici, a decorrere dall’anno scolastico seguente a quello di assegnazione del contributo, l’Ente che presenta domanda di contributo dovrà dare comunicazione scritta alla Regione Piemonte.

La Regione Piemonte provvederà ad incamerare la polizza assicurativa o bancaria decennale stipulata, in via proporzionale agli anni di effettiva erogazione del servizio.

16. ISPEZIONI E CONTROLLI

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, si rammenta che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella richiesta e ai fini della successiva liquidazione del contributo hanno valore di autocertificazione. In caso di atti e dichiarazioni false o non più corrispondenti a verità si applicano le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

L’Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e sopralluoghi, anche a campione, allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei progetti e il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione del contributo.

I soggetti destinatari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata a diffondere la conoscenza dell’intervento finanziato, la partecipazione finanziaria della Regione Piemonte.

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il responsabile del procedimento relativo al presente bando è individuato nel Dirigente Responsabile del Settore Regionale competente, Arch. Valter Casale.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.6.2003, n. 196, si informa che l’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria per fornire il servizio. I dati personali comunicati saranno utilizzati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica e saranno raccolti presso il Settore Edilizia Scolastica. I dati richiesti riferiti ai soggetti partecipanti verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse al procedimento, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza.

Ai fini dell’esercizio dei diritti degli interessati, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, si informa che il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente Responsabile del Settore Edilizia Scolastica.

18. INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi alla Direzione Promozione Attività Culturali Istruzione e Spettacolo, Settore Edilizia Scolastica, Via S. Teresa 23, 10121 Torino, fax 011.4326426, email: edilizia.scolastica@regione.piemonte.it

Arch. Valter Casale tel. 011.4326400

Dott.ssa Federica Bono tel. 011.4326412

Arch. Isabella Naselli tel. 011.4326420

Arch. Cirino Leotta tel. 011.4326418

La Determinazione Dirigenziale n. 3/2005 Codice 32.2 relativa alla Deliberazione della Giunta regionale sopra riportata, è pubblicata su questo Bollettino Ufficiale, nell’apposita sezione (ndr).