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Bollettino Ufficiale n. 05 del 3 / 02 / 2005

Codice 12
D.D. 21 dicembre 2004, n. 371

Regime quote latte. Criteri e modalità per l’estrazione del campione di controllo dei trasportatori latte di cui al Reg. (CE) 595/2004

Richiamati i seguenti provvedimenti normativi:

- regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e il regolamento (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 1788/2003;

- la L. 119/03 recante “Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;

- il DM 31/07/2003 recante modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n.119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Considerato che il Reg. (CE) 595/04 stabilisce:

- all’articolo 18 che “gli Stati membri adottano tutte le misure di controllo necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento”;

- all’articolo 19, comma 1, che “gli Stati membri elaborano un piano di controllo generale per ciascun periodo di dodici mesi in base a un’analisi del rischio” che comprenda almeno, tra le altre cose “i controlli sui trasporti tra produttori ed acquirenti”; comma 2, che “i controlli sono svolti in parte in corso del periodo di 12 mesi in questione, in parte dopo la scadenza del periodo sulla scorta delle dichiarazioni annuali”

- all’articolo 21 che a livello di trasporto il controllo riguarda “il documento che individua la consegna, la precisione degli strumenti di misurazione del volume e della qualità del latte, la precisione del metodo di raccolta, compresi eventuali punti di raccolta intermedi, la precisione del quantitativo di latte raccolto al momento dello scarico”;

- all’articolo 22 che i controlli sui trasporti sono eseguiti “in particolare al momento dello scarico presso le latterie”

Preso atto che con nota 7492 del 05/11/2004 AGEA ha proceduto a trasmettere alle regioni:

- il “Piano dei controlli per la campagna 2004/2005" redatto in adempimento dell’articolo 19 del regolamento (CE) 595/2004, nonché le note di compilazione delle schede di accertamento;

- l’elenco dei produttori che hanno effettuato consegne presso i quali procedere ad effettuare i controlli in corso di periodo 2004/2005;

- l’elenco delle aziende acquirenti da sottoporre a controllo alla conclusione del periodo 2004/05, sulla scorta delle dichiarazioni di consegna;

Considerato che nel suddetto piano dei controlli:

- il capitolo “Intensità dei controlli” stabilisce che “i trasporti da sottoporre a controllo sono individuati dalle amministrazioni regionali, sulla base delle specifiche realtà territoriali. Ciascuna amministrazione dovrà effettuare un numero di controlli pari almeno al 10%, arrotondando per eccesso, del numero delle aziende produttrici selezionate per i controlli sulle consegne”;

- il capitolo “Modalità di organizzazione dei controlli”, precisa che “i controlli in corso di campagna sono eseguiti essenzialmente nei confronti del produttore e sui trasporti”; e che “l’ispezione sui trasporti è comunque effettuata presso l’acquirente e presso eventuali centri di raccolta”;

Ricordato che, ai sensi della L.119/03 e del DM 31.7.03, gli acquirenti devono inserire nel Sian:

- le modalità di raccolta del latte conferito dalle aziende di produzione, indicando se l’esecuzione del trasporto avviene con mezzi propri, ovvero avvalendosi di un vettore specializzato, ovvero direttamente tramite il produttore;

- i luoghi di destinazione del latte raccolto, comprese le strutture che non sono di proprietà del dichiarante;

Vista la L.R. 8.7.99, n.17, “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”;

Sentite le Province, nella riunione tecnica del 25 novembre 2004;

Ritenuto quindi di dover procedere a stabilire i criteri e le modalità per l’estrazione dei trasporti da sottoporre a controllo, così come definiti nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

IL DIRETTORE

Visti gli artt.4 e 17 del D.Lgs n.165 del 30.3.2001;

Visto l’art. 23 della L.R. 51/97

determina

Richiamate le premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento:

di approvare i criteri e le modalità per la definizione e l’estrazione del campione dei trasporti da sottoporre a controllo in applicazione della normativa comunitaria e nazionale sulle quote latte, così come definiti nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 16 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

Il Direttore regionale
Vito Viviano

Allegato A

Regime quote latte - Criteri e modalità per l’estrazione del campione dei trasporti da sottoporre a controllo

Reg. (CE) 595/04 Cap IV “Controlli degli Stati membri e obblighi dell’acquirente e dei produttori


A. PREMESSA

Con la presente procedura si definiscono i criteri e le modalità per l’individuazione dei trasporti da sottoporre a controllo.

Il numero minimo dei trasporti da ispezionare, secondo il piano nazionale predisposto da AGEA, è pari al 10% (arrotondato per eccesso) del numero delle aziende produttrici selezionate per i controlli sulle consegne della campagna di riferimento.

L’individuazione dei trasporti da controllare viene effettuata con riferimento al primo acquirente, sia esso impresa di sola raccolta che centro di raccolta e/o standardizzazione che stabilimento di trasformazione; la verifica può interessare anche strutture che non sono di proprietà dell’acquirente medesimo, purchè individuate nel SIAN quali luoghi di destinazione del latte raccolto.


B. CRITERI GENERALI

1. La competenza all’effettuazione dei controlli è rilevata su base territoriale, con riferimento alla sede legale del primo acquirente per conto del quale avviene il trasporto del latte raccolto presso i produttori, sia destinato a centri di raccolta che a stabilimenti di produzione, propri od altrui.

2. La definizione del campione da sottoporre a controllo tiene conto della consistenza territoriale dello stesso, comunque limitando a 2 il numero massimo di trasporti per ciascuna provincia.

3. Il numero minimo di ispezioni da effettuare sulla base del piano di controlli, viene aumentato al momento della individuazione dei soggetti interessati (nel rispetto del limite territoriale di cui al punto 2) nella misura % del 50 dello stesso: questi, oltre a costituire una sorta di bacino di riserva, potranno essere effettivamente sottoposti ad accertamento, al fine di garantire una maggiore efficacia e rappresentatività delle verifiche di competenza.

4. In relazione alle modalità di esecuzione dei trasporti ed in considerazione della ridotta incidenza (sia in termini di frequenza che, soprattutto, di volume di latte interessato) del trasporto effettuato con mezzi propri direttamente dal produttore, i controlli vengono prioritariamente disposti sugli automezzi appositamente a ciò adibiti ed autorizzati (autocisterne), siano essi di proprietà del primo acquirente che avvalendosi di terzi (ditte specializzate).

5. Per controllo sui trasporti si intende l’effettuazione di un ispezione, in particolare al momento dello scarico preso la latteria (art.22, Reg.CE 595/04) su uno (o più) degli automezzi utilizzati per il trasporto del latte dal produttore all’acquirente (o allo stabilimento di destinazione finale).


C. PROCEDURA DI DEFINIZIONE DEL CAMPIONE E DEI CONTROLLI

L’individuazione degli acquirenti nei confronti dei quali svolgere i controlli sul trasporto del latte avviene secondo le seguenti modalità, nel rispetto dei criteri generali di cui al precedente paragrafo:

1. La Regione, anche avvalendosi del SIAN, provvede a correlare ed incrociare i produttori estratti nel campione per i “controlli in corso di periodo” della campagna di riferimento con i primi acquirenti compresi nell’elenco AGEA delle ditte da sottoporre a controllo alla conclusione del medesimo periodo di commercializzazione. Ove il numero delle “coppie” produttore - acquirente, così formato, sia superiore al volume dei trasporti da controllare si procederà al necessario adeguamento mediante successiva estrazione a sorte; viceversa, ove il numero degli abbinamenti risulti insufficiente al raggiungimento del minimo delle ispezioni da effettuare, si procederà ad integrare il campione mediante estrazione a sorte fra i rimanenti primi acquirenti già compresi nell’elenco dei controlli di fine periodo. I nominativi degli acquirenti presso cui effettuare i controlli, compresi quelli di cui al paragrafo B) punto 3), vengono trasmessi alle Province territorialmente competenti.

2. Degli acquirenti così selezionati, le Province anche avvalendosi delle funzionalità del SIAN, individuano:

- i luoghi di scarico del latte, sia con riferimento alle strutture in proprietà (cioè indicati come “Propri” nel SIAN), che con riferimento a luoghi di scarico di proprietà altrui.

- le modalità di effettuazione dei trasporti di latte ed i dettaglio degli automezzi utilizzati.

3. La scelta del luogo di scarico e, conseguentemente, del trasporto da controllare (laddove dovessero essere più di uno) viene fatta dalla Provincia competente, sulla base delle caratteristiche degli stessi e tenendo conto delle seguenti indicazioni, al fine di una maggiore efficacia del controllo:

- vengono esclusi i luoghi di scarico del latte ubicati al di fuori del territorio della Regione Piemonte;

- tra i luoghi di scarico ubicati nel territorio regionale, viene data priorità, laddove possibile, alle strutture site nella stessa provincia ove ha sede legale la ditta acquirente, ai fini di una razionalizzazione delle procedure di controllo;

- se l’acquirente ha più luoghi di scarico di cui uno o più in proprietà e uno o più altrui, si scelgono i luoghi di scarico di proprietà, con priorità alla destinazione corrispondente alla sede legale dell’impresa in esame;

- se l’acquirente non dispone di luoghi di scarico in proprietà vengono individuati, tra quelli indicati dall’acquirente stesso nel SIAN, quelli appartenenti ad altre imprese riconosciute e/o operanti nel territorio del Piemonte, anche tenuto conto delle dimensioni e di altri fattori di rischio o di condizioni operative a queste correlati.

Per quanto non stabilito dal presente documento si rimanda al Reg. (CE) 595/2004 e al “Piano dei controlli annuali” predisposto da AGEA.