Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 05 del 3 / 02 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 5618 in data 27 dicembre 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 8 luglio 2004 dai Sig.ri Celoria Pier Giacomo, Fangazio Giannina, Celoria Marco, Celoria Roberto e Celoria Daniela, in qualità di soci della Ditta in questione, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di modificare l’articolo 2 del disciplinare di concessione, omissis, rettificando l’utilizzo effettuato della risorsa in antincendio (igienico ed assimilati), laddove erroneamente indicato come industriale;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R alla Ditta “Ritorcitura Celoria Pier Giacomo & C. s.n. c.”, (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1 (uno) e medi 0,0015 d’acqua per un totale di metri cubi annui 50 (cinquanta), estratti da n° 1 pozzo ubicato in Regione Pratobello del Comune di Cerreto Castello, foglio n° 2, particella n° 233, da utilizzarsi per uso antincendio (igienico ed assimilati);

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 105,76 (centocinquevirgolasettantasei) previsti per l’anno solare 2004, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n° 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L’amministrazione concedente dovrà essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato