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Bollettino Ufficiale n. 05 del 3 / 02 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano del Pellice c/o Comune di Pinerolo (Torino)

Statuto consorziale (Verbale di deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 7 dell’ 8 ottobre 2004)

TITOLO I
COSTITUZIONE

Art. 1
(costituzione)

Il Consorzio, costituito con Decreto Prefettizio 15 luglio 1955, n. 43362 - Div. 3^, è formato dai seguenti trenta Comuni della Provincia di Torino così come individuati all’atto della modifica statutaria approvata con decreto prefettizio n. 707/1.7.C/4 Div. Q^ del 10 marzo 1975:

Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Fenestrelle, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Pomaretto, Porte, Prali, Pragelato, Pramollo, Prarostino, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Secondo di Pinerolo, Sauze di Cesana, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Villar Pellice, Villar Perosa.

Art. 2
(denominazione e sede)

Il Consorzio assume la denominazione di “Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano del Pellice” ed ha la sua sede nella Città di Pinerolo.

Art. 3
(perimetro)

Il perimetro del Bacino Imbrifero Montano del Pellice è delimitato in relazione a quanto disposto:

- dal decreto ministeriale 14 dicembre 1954 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955;

- dal decreto ministeriale 12 giugno 1973 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 4 luglio 1973;

- dal decreto ministeriale 10 novembre 1973 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 7 dicembre 1973.

Art. 4
(scopo)

Il Consorzio ha per scopo:

- l’attribuzione ad un fondo comune consorziale delle somme derivanti dal sovracanone che i concessionari di grandi derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice sono obbligati a corrispondere, a norma dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

- l’impiego delle somme stesse, a beneficio di tutti i Comuni costituenti il Consorzio, esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni.

Inoltre il Consorzio potrà realizzare opere di sistemazione montana di competenza dei Comuni consorziati che non siano di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia.

Art. 5
(riparto in Sezioni)

I Comuni costituenti il Consorzio vengono ripartiti in cinque Sezioni.

Art. 6
(composizione e denominazione delle Sezioni)

Sono compresi:

- nella Sezione 1^ “Val Pellice” nove Comuni e cioè:

1° Angrogna, 2° Bibiana, 3° Bobbio Pellice, 4° Bricherasio, 5° Luserna San Giovanni, 6° Lusernetta, 7° Rorà, 8° Torre Pellice e 9° Villar Pellice;

- nella Sezione 2^ “Val Germanasca” cinque Comuni e cioè:

1° Massello, 2° Perrero, 3° Pomaretto, 4° Prali e 5° Salza di Pinerolo;

- nella Sezione 3^ “Alta Val Chisone” cinque Comuni e cioè:

1° Fenestrelle, 2° Perosa Argentina, 3° Pragelato, 4° Roure e 5° Usseaux;

- nella Sezione 4^ “Bassa Val Chisone” nove Comuni e cioè:

1° Inverso Pinasca, 2° Pinasca, 3° Pinerolo, 4° Porte, 5° Pramollo, 6° Prarostino, 7° San Germano Chisone, 8° San Secondo di Pinerolo e 9° Villar Perosa;

- nella Sezione 5^ due Comuni e cioè:

1° Sestriere e 2° Sauze di Cesana.

Art. 7
(assegnazione somme derivanti al Consorzio)

Le somme derivanti al Consorzio dai sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e tutte le altre entrate di spettanza consorziale, dopo aver provveduto alle spese di interesse generale ed amministrative dell’Ente, verranno impiegate per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 4, assegnandole ai Comuni in base a criteri deliberati dall’Assemblea Generale.

Art. 8
(Impiego somme derivanti al Consorzio per spese di natura straordinaria)

Per la costruzione ed esecuzione di opere di natura straordinaria e per il raggiungimento di fini sociali di carattere assolutamente eccezionale, interessanti uno o più Comuni od una o più Sezioni del Consorzio, l’Assemblea Generale, con il voto favorevole dei quattro quinti dei suoi componenti, può derogare al criterio dell’impiego delle somme derivanti al Consorzio dai sovracanoni e di cui all’art.7.

Art. 9
(durata)

Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa di pieno diritto, oltre che nei casi previsti dalla legge, per conseguimento del fine e può cessare nello stesso modo e con le stesse forme seguite per la sua costituzione.

TITOLO II
AMMINISTRAZIONE

Art. 10
(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

1. L’Assemblea Generale

2. Il Consiglio Direttivo

3. Il Presidente

L’ASSEMBLEA GENERALE

Art. 11
(composizione)

L’Assemblea Generale del Consorzio è composta dai rappresentanti dei Comuni Consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, purchè Consigliere o Assessore Comunale.

Art. 12
(ineleggibilità)

Non possono far parte dell’Assemblea:

- coloro i quali si trovino in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalle leggi vigenti;

- gli impiegati o stipendiati dallo stesso Consorzio;

- chi ha liti pendenti con il Consorzio;

- chi ha in appalto lavori o forniture consorziali o ha comunque incarichi retribuiti (progettisti ecc.);

- chi, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, sia stato messo in mora.

Art. 13
(cadenza delle riunioni)

L’Assemblea Generale deve riunirsi in via ordinaria per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed in via straordinaria ogni volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti l’Assemblea o da una Sezione.

Art. 14
(convocazione)

La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente mediante avviso personale raccomandato o notificato da rimettere a ciascun rappresentante almeno 5 giorni prima dell’adunanza ed in caso d’urgenza, 24 ore; deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza stessa e degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Art. 15
(pubblicazione all’albo pretorio dell’ordine del giorno)

L’elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna riunione dell’Assemblea Generale sarà pubblicato all’albo pretorio di tutti i Comuni Consorziati almeno tre giorni precedenti a quello stabilito per l’adunanza, fatta salva l’ipotesi del caso d’urgenza.

Almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno debbono essere posti a disposizione dei componenti l’Assemblea, esclusi i casi d’urgenza.

Art. 16
(funzionamento)

L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua vece dal Vicepresidente di maggiore età anagrafica.

L’Assemblea può validamente deliberare qualora sia presente almeno metà dei propri membri ed in seconda convocazione qualora sia presente almeno un terzo.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione può avere luogo anche un’ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

Nelle votazioni e nelle elezioni ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto.

Funge da Segretario il Segretario del Consorzio.

Art. 17
(attribuzioni)

1. L’Assemblea Generale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consorzio.

2. L’Assemblea delibera sui seguenti atti fondamentali:

a) indicazione degli indirizzi ai quali deve attenersi il Consorzio nell’attuazione dei suoi compiti e nel raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l’esercizio delle funzioni svolte è destinato a soddisfare, nel quadro e nel rispetto della programmazione economico-territoriale, della legislazione nazionale e regionale vigente;

b) elezione, decadenza e revoca del Presidente del Consorzio e dei membri del Consiglio Direttivo;

c) nomina, decadenza e revoca del Revisore dei Conti;

d) proposte di modifica al presente statuto da sottoporre all’approvazione dei Comuni membri;

e) definizione dei criteri di assegnazione ai Comuni delle quote dei sovracanoni;

f) approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, dei seguenti atti:

- nomina del Segretario del Consorzio;

- programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni ed eventuali allegati, conti consuntivi, programmi e progetti di opere pubbliche;

- operazioni di costituzione o partecipazione ad enti, società e consorzi;

- definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Consorzio presso enti, associazioni e società controllate o collegate.

Art. 18
(pubblicazione all’albo pretorio delle deliberazioni)

Le deliberazioni adottate verranno pubblicate all’albo pretorio del Comune di Pinerolo, sede del Consorzio, e trasmesse ai Comuni Consorziati affinchè provvedano a pubblicarle ai rispettivi albi pretori.

Art. 19
(riunioni delle Sezioni)

Ognuna delle Sezioni di cui all’art. 5 può riunirsi a seguito di convocazione da parte del proprio Vicepresidente, oppure di un terzo dei propri rappresentanti, per esaminare e discutere eventuali problemi relativi alla Sezione stessa.

Valgono, per le Sezioni, le stesse norme che regolano l’Assemblea Generale in termini di convocazioni, votazioni e determinazioni.

Le determinazioni delle Sezioni verranno sottoposte dal Vicepresidente all’esame del Consiglio Direttivo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20
(composizione)

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Consorzio che lo presiede e da nove membri eletti dall’Assemblea Generale nel proprio seno, con voto limitato ad una preferenza, considerando che ad ognuna delle Sezioni “Val Pellice”, “Val Germanasca”, “Alta Val Chisone” e “Bassa Val Chisone” spettano due rappresentanti, mentre alla Sezione formata dai “Comuni di Sestriere e Sauze di Cesana” ne spetta uno.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni.

Art. 21
(Vicepresidenti)

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, con voto limitato ad una preferenza, cinque Vicepresidenti incaricati di presiedere le cinque Sezioni in cui si articola il Consorzio.

Ogni Vicepresidente deve appartenere alla Sezione che presiede.

Tra i Vicepresidenti, colui il quale ha maggiore età anagrafica, presiede l’Assemblea in assenza del Presidente.

Art. 22
(convocazione)

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente mediante avviso personale raccomandato o notificato da rimettere a ciascun rappresentante almeno 5 giorni prima dell’adunanza (in caso d’urgenza 24 ore), contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza stessa e degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno debbono essere posti a disposizione dei Consiglieri.

Le adunanze sono indette in un’unica convocazione e risulteranno valide qualora intervenga la metà più uno dei Consiglieri.

Art. 23
(decadenza)

I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non presenzino per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, decadono dall’ufficio.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo previa contestazione al Consigliere interessato che ha diritto di manifestare le proprie ragioni entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 24
(cadenza delle riunioni e competenze)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria ogni quattro mesi o a richiesta di almeno tre suoi membri: in tal caso la convocazione dovrà essere effettuata entro i 15 giorni successivi alla data di registrazione a protocollo della richiesta specificante gli argomenti da trattare.

2. Il Consiglio Direttivo opera collegialmente ed è competente, nel rispetto degli indirizzi fissati dall’Assemblea, per tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto all’Assemblea o al Presidente.

3. In particolare, il Consiglio Direttivo:

a) propone all’Assemblea l’approvazione dei seguenti atti:

- programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni ed eventuali allegati, conti consuntivi, programmi e progetti di opere pubbliche;

- operazioni di costituzione o partecipazione ad enti, società e consorzi;

- definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Consorzio presso enti, associazioni e società controllate o collegate;

- nomina del Segretario del Consorzio.

b) approva i regolamenti, che non siano dalla legge riservati all’Assemblea;

c) adotta, in via d’urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica da parte dell’Assemblea, a pena di decadenza, entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

d) assegna le quote dei sovracanoni spettanti ai Comuni in base ai criteri stabiliti dall’Assemblea;

e) delibera sull’adozione di eventuali azioni legali a tutela degli interessi del Consorzio.

4. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.

IL PRESIDENTE

Art. 25
(elezione)

Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale nel proprio seno, a scrutinio segreto e rimane in carica cinque anni.

L’elezione è valida con la presenza di almeno due terzi dei componenti l’Assemblea Generale.

Il Presidente risulta eletto con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Ove nessuno ottenga il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, si procede nella stessa seduta ad una votazione fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, ed è proclamato eletto chi ha ottenuto maggiori consensi.

La seduta nella quale si procede all’elezione del Presidente è presieduta dal Vicepresidente di maggiore età anagrafica se il Consiglio Direttivo è in essere, altrimenti dal componente di maggiore età anagrafica dell’Assemblea Generale.

In caso di decadenza del Presidente e di tutti i Vicepresidenti, l’Assemblea è convocata dal Sindaco del Comune di Pinerolo o da chi ne fa le veci.

Art. 26
(competenze)

Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed autorità, con i singoli consorziati e verso terzi.

Egli presiede l’Assemblea Generale e le riunioni del Consiglio Direttivo, apre e chiude le sedute, dirige le discussioni e proclama l’esito delle votazioni.

Spetta al Presidente:

1. convocare l’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo;

2. fissare l’ordine del giorno delle riunioni;

3. vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

4. sovraintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;

5. sorvegliare la regolare tenuta delle scritture contabili;

6. sottoscrivere unitamente al segretario i mandati di pagamento e le reversali di cassa;

7. provvedere alla nomina del Revisore dei Conti e dei membri del Consiglio Direttivo (diversi dal Presidente), qualora non vi provveda l’Assemblea entro i tre giorni precedenti alla scadenza del termine di proroga dei predetti organi;

8. assicurare il diritto di informazione dei membri dell’Assemblea e del Revisore dei Conti;

9. adottare in caso di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre alla ratifica del predetto organo entro la prima adunanza successiva, da tenersi entro un mese dall’adozione del provvedimento stesso;

10. nominare e revocare, nel rispetto degli indirizzi fissati dall’Assemblea, i rappresentanti del Consorzio negli enti in cui esso partecipa.

In caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal Vicepresidente di maggiore età anagrafica.

Art. 27
(coadiuvazione nell’attività)

Il Presidente, in tutte le sue mansioni, può essere coadiuvato dai Vicepresidenti.

Art. 28
(il segretario)

E’ compito del Segretario:

1. redigere i verbali delle sedute dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle deliberazioni;

2. curare l’esatta gestione delle entrate e delle spese del Consorzio nonché ordinare i pagamenti e le riscossioni unitamente al Presidente;

3. fare quanto occorre per la corretta gestione dell’Ente.

Art. 29
(durata dell’esercizio finanziario)

L’esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre. Per la predisposizione ed approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo si fa riferimento all’ordinamento finanziario degli Enti Locali.

Art. 30
(organo di revisione economico-finanziaria)

L’Assemblea affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore secondo le disposizioni di legge previste per le unioni dei Comuni (titolo VII del Dec. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.).

Art. 31
(servizio di esattoria e tesoreria)

Il servizio di esattoria e tesoreria verrà affidato ad istituto bancario abilitato alle funzioni sotto l’osservanza della legge e regolamenti in materia.

Art. 32
(richiamo alle norme degli Enti Locali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme degli Enti Locali in quanto compatibili.