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Bollettino Ufficiale n. 04 del 27 / 01 / 2005
Testo coordinato del Decreto-Legge 19 novembre 2004, n.277
Testo del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 274 del 22 novembre 2004), coordinato con la legge di conversione 21 gennaio 2005, n. 4, recante: Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dellEnte Ordine Mauriziano di Torino
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dellart. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sullemanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche dellart. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dellart. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dellattivita di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Ente Ordine Mauriziano di Torino
(( 1. LEnte Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato Ente, e costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).
2. LEnte continua a svolgere la propria attivita secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinera, nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e linserimento nellordinamento giuridico sanitario della regione.))
Riferimenti normativi:
- La legge 5 novembre 1962, n. 1596, recante Nuovo ordinamento dellOrdine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 1962, n. 303.
Art. 2.
Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano
1. E costituita la Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata: Fondazione.
2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dellEnte, con esclusione dei presidi ospedalieri di cui allarticolo 1, comma 1, e trasferito alla Fondazione di cui al comma 1, ((sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno nominato dal Ministro dellinterno; uno nominato dal Ministro per i beni e le attivita culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dallOrdinario diocesano di Torino.
Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dellEnte Ordine Mauriziano. Il comitato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti commissioni parlamentari.))
3. La Fondazione succede allEnte nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso e titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attivita sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dallEnte in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. LEnte prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi allesercizio delle attivita svolte nei presidi di cui allarticolo 1, comma 1, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le
prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonche di operare per il risanamento del dissesto finanziario dellEnte, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dallarticolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprieta nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice stesso.
(( 5. La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, partecipa allatto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresi, il Ministero per i beni e le attivita culturali, la regione Piemonte, nonche altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avra lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte.))
6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, sono sottoposti alla tutela prevista dallarticolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
(( 6-bis. Ai sensi dellarticolo 831 del codice civile, per lAbbazia di Staffarda viene mantenuto luso sacro della stessa senza incompatibilita con la destinazione culturale del bene medesimo.))
7. Con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con i Ministri delleconomia e delle finanze e per i beni e le attivita culturali, e approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1, ((previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dallassegnazione.))
Riferimenti normativi:
- Lart. 12, commi da 1 a 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellart. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O., e il seguente:
Art. 12 (Verifica dellinteresse culturale). - 1. Le cose immobili e mobili indicate allart. 10, comma 1, che siano opera di autore non piu vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, dufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dellinteresse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalita di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con lAgenzia del demanio e, per i beni immobili in uso allAmministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalita per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato linteresse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dallapplicazione delle disposizioni del presente titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati e trasmessa ai competenti uffici affinche ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dellAmministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. Laccertamento dellinteresse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dellart. 13 ed il relativo provvedimento e trascritto nei modi previsti dallart. 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e allagenzia del demanio, per finalita di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica..
- La legge della Regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, recante Istituzione del Parco naturale di Stupinigi, e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 22 gennaio 1992, n. 4.
- Lart. 45 del sopra citato Codice dei beni culturali e del paesaggio e il seguente:
Art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta). - 1. Il Ministero ha facolta di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo lintegrita dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici..
- Lart. 831 del codice civile recita:
Art. 831 (Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto). I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice in quanto non e diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.
Gli edifici destinati allesercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformita delle leggi che li riguardano..
Art. 3.
Provvedimenti urgenti per il risanamento dellOrdine Mauriziano
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di ventiquattro mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dellEnte, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per lopposizione giudiziale da parte dellOrdine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benche proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente gia eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini della Fondazione e le finalita di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto non producono interessi, ne sono soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di commissario straordinario e provvede al ripiano dellindebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede allaccertamento della massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nellambito di tale gestione separata e, altresi, formata la massa attiva con limpiego anche del ricavato dallalienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate per legge o per destinazione, per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede lesclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro dellinterno, che si pronuncera entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione e autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dellaccettazione della transazione.
2. Nelle more delladozione dello statuto della Fondazione e dellinsediamento dei relativi organi ordinari, le attivita previste dallarticolo 2 e le funzioni di cui al comma 1, lettere e), f) e g), sono esercitate dal commissario straordinario dellEnte, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. ((Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario dellEnte presenta al comitato di cui allarticolo 2, comma 2, una dettagliata relazione sulle attivita svolte. Dopo lapprovazione dello statuto della Fondazione, la suddetta relazione deve essere presentata dagli organi statutari al Parlamento, con cadenza annuale.))
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella A
(prevista dallarticolo 2, comma 5)
1) La Palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di Stupinigi e gli archivi storici relativi a Stupinigi, il giardino retrostante ricompreso allinterno delle mura di cinta circolari, nonche le Esedre di Ponente e di Levante antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato Castelvecchio.
2) Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.
3) Il complesso monastico cistercense antoniano dellAbbazia di Staffarda, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.