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Bollettino Ufficiale n. 04 del 27 / 01 / 2005

Codice 29.1
D.D. 13 settembre 2004, n. 297

Autorizzazione in sanatoria all’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, per costituzione del diritto di superficie su terreni di pertinenza dell’Ospedale San Remigio di Carignano. Determinazioni del Direttore Generale dell’Azienda: n. 1018 del 24.12.2003, n. 208 del 23.02.2004, n. 731 dell’11.06.2004 e n. 1019 del 05.08.2004

Premesso che:

- con D.P.G.R. n. 5542 del 29/12/1994 è stata costituita l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri;

- con DD.P.G.R n. 2636/95 e n. 2492/1996, successivamente integrati e rettificati con Determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Osservatorio Prezzi e Monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario - Direzione Controllo delle Attività Sanitarie della Regione Piemonte, n. 181 del 19/06/2000, è stato disposto il trasferimento dei beni immobili, esistenti al 31/12/1994, con vincolo di destinazione sanitaria, ai sensi dell’art. 5, comma 20 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 502, modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 07/12/1993, n. 517 e dell’art. 24 della L.R. 12/12/1997 n. 61, dai Comuni di Andezeno, Carignano, Carmagnola, Chieri, Moncalieri, Nichelino, None, all’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, tra i quali sono compresi i terreni siti in Carignano (To), in parte oggetto di costituzione del diritto di superficie, pertinenza dell’Ospedale San Remigio, via San Remigio nn. 48-50, a catasto censiti:

- Comune di Carignano: N.C.T. - Foglio 28, mappali nn. 131, 133, 134, 135 e 181;

come risulta dalla pag. 11 (undici) dell’allegato facente parte integrante e sostanziale della Determinazione del Dirigente del Settore Regionale (29.1), n. 181 del 19/06/2000, che a seguito frazionamento in data 15/01/1997 prot. 127, frazionamento in data 10/01/2001 prot. 725230 e frazionamento in data 14/01/2004 prot. 575, tutti presentati presso l’Ufficio del Territorio di Torino, Sezione Terreni, hanno assunto, per le parti oggetto di costituzione del diritto di superficie, i seguenti nuovi identificativi:

- Comune di Carignano: N.C.T. - Foglio 28, mappali nn. 181, 641, 701 e 702;

- dalla determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, n. 824 del 25.06.2004, risulta che i beni immobili di cui trattasi, oggetto di costituzione del diritto di superficie, rientrano nel patrimonio indisponibile di proprietà dell’Azienda;

- con determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, n. 1018 del 24/12/2003, avente per oggetto: “Richiesta d’autorizzazione alla Regione Piemonte per la costituzione di diritto di superficie, su terreno di pertinenza dell’Ospedale San Remigio di Carignano, a favore della Fondazione Cronici Quaranta di Carignano”, pervenuta alla Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità - Direzione Regionale Controllo delle Attività Sanitarie - Settore Osservatorio Prezzi e monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario, in data 09/01/2004, prot. 242/29.1, è stata richiesta la competente autorizzazione regionale;

- con Perizia Estimativa predisposta dal geom. Luigi Lusardi di Carignano, in data 04/11/2003, asseverata in data 05/11/2003, cron. 8911, presso la Cancelleria del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione distaccata di Moncalieri, è stato ritenuto equo il valore di Euro 164.000,00 (euro centosessantaquattromila/00) per la definizione del canone annuo per l’esercizio del diritto di superficie di cui alla determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, n. 1018 del 24/12/2003, stabilendo in Euro 5200,00 (euro cinquemiladuecento/00) il canone annuo che la Fondazione Cronici Quaranta di Carignano dovrà versare all’A.S.L. n. 8 di Chieri;

- con determinazioni del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, n. 1018 del 24/12/2003, è stata approvata la Perizia Estimativa predisposta geom. Luigi Lusardi, relativa alla costituzione di diritto di superficie, su terreni di pertinenza dell’Ospedale San Remigio di Carignano, a favore della Fondazione Cronici Quaranta di Carignano, oggetto di richiesta di autorizzazione regionale, ritenendo congruo il canone annuo di Euro 5200,00 (euro cinquemiladuecento/00) determinato nella stessa, che la Fondazione Cronici Quaranta di Carignano dovrà versare all’A.S.L. n. 8 di Chieri;

- con nota in data 03/12/2003 prot. 16405/D028/28.5 e successiva nota in data 24/12/2003 prot. 17420/D028/28.5 la Direzione Regionale Programmazione Sanitaria - Settore n. 28.5, ha espresso il parere di compatibilità/conformità a livello aziendale e regionale su quanto previsto nella determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, n. 1018 del 24/12/2003;

- con nota in data 12/01/2004 prot. 280/29.1 la Direzione Regionale Controllo delle Attività Sanitarie - Settore Osservatorio Prezzi e Monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario, ha richiesto all’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri l’integrazione della determinazione del Direttore Generale, n. 1018 del 24/12/2003;

- con determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, n. 208 del 23/02/2004, avente per oggetto: “Integrazione alla determinazione n. 1019 del 24 dicembre 2003. Richiesta alla Regione Piemonte di autorizzazione in sanatoria per la costituzione di diritto di superficie, su terreno di pertinenza dell’Ospedale San Remigio di Carignano, a favore della Fondazione Cronici Quaranta di Carignano.” pervenuta alla Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità - Direzione Regionale Controllo delle Attività Sanitarie - Settore Osservatorio Prezzi e monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario, in data 02/03/2004, prot. 3164/29.1, è stata integrata la precedente richiesta di autorizzazione regionale, indicando per mero errore materiale, sia nell’oggetto che nel testo della suddetta determinazione, il “n. 1019" anzichè il ”n. 1018";

- con determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, n. 731 del 11/06/2004, avente per oggetto:
     determinazione n. 208 del 23 febbraio 2004 “Integrazione alla determinazione n. 1019 del 24 dicembre 2003. Richiesta alla Regione Piemonte di autorizzazione in sanatoria per la costituzione di diritto di superficie, su terreno di pertinenza dell’Ospedale San Remigio di Carignano, a favore della Fondazione Cronici Quaranta di Carignano.” pervenuta alla Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità - Direzione Regionale Controllo delle Attività Sanitarie - Settore Osservatorio Prezzi e Monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario, in data 18/06/2004, prot. 9865/29.1, è stata rettificata la precedente determinazione n. 208 sostituendo sia nell’oggetto che nel testo il “n. 1019" con il ” n. 1018";

- con determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, n. 1019 del 05/08/2004, avente per oggetto:
    e ed integrazioni alle determinazioni 1018 del 24 dicembre 2003, n. 208 del 23 febbraio 2004 e n. 731 del 11 giugno 2004. Richiesta alla Regione Piemonte di autorizzazione in sanatoria per la costituzione di diritto di superficie, su terreni di pertinenza dell’Ospedale San Remigio di Carignano, a favore della Fondazione Cronici Quaranta di Carignano. pervenuta alla Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità - Direzione Regionale Controllo delle Attività Sanitarie - Settore Osservatorio Prezzi e Monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario: in data 11/08/2004, prot. 12415/29.1, sono state rettificate ed integrate le precedenti determinazioni di richiesta della competente autorizzazione regionale;

- l’art. 22 della L.R. 51/97 attribuisce, tra l’altro, al dirigente di settore l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione Regionale verso l’esterno.

Vista la determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, n. 1019 del 05/08/2004, nella quale si dichiara che:

- attraverso il mappale n. 135 del foglio n. 28 del C.T. sarà consentito il passaggio da via San Remigio all’ingresso della Struttura Fondazione Cronici Quaranta;

- il ricavato della costituzione di diritto di superficie, verrà utilizzato per la gestione delle spese correnti;

- dal momento della firma dell’atto notarile la controparte dovrà versare per 99 (novantanove) anni la somma di Euro 5.200,00 (euro cinquemiladuecento/00) che saranno incassati in due rate semestrali al conto 4.60.02.03 entrate da terreni e da immobili da reddito;

- la somma di Euro 5.200,00 (euro cinquemiladuecento/00) sarà rivalutata annualmente in base al 75% dell’indice I.S.T.A.T.;

- al termine dei 99 (novantanove) anni verrà esercitato sui terreni oggetto di costituzione di diritto di superficie, il diritto di confusione a favore dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8;

- quanto previsto nella determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, n. 1028 del 06/08/2004, non contrasta con la programmazione a livello aziendale e regionale;

e con le quali si richiede la competente autorizzazione regionale per la costituzione del diritto di superficie di cui trattasi, ai sensi dell’art. 14 e 15 della L.R. n. 8/95, dell’art. 3 della L.R. n. 69/96 e dell’art. 5 comma 2 del d. lgs. 229/99.

Ritenuto in considerazione di quanto precede, di autorizzare in sanatoria l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, alla costituzione del diritto di superficie sui terreni di pertinenza dell’Ospedale San Remigio di Carignano, a favore della Fondazione Cronici Quaranta di Carignano, terreni facenti parte del patrimonio indisponibile dell’A.S.L. stessa, siti in Carignano (To), via San Remigio nn. 48- 50, a catasto censiti:

- Comune di Carignano: N.C.T. Foglio 28, mappali nn. 131, 133; 134, 135 e 181;

come risulta dalla pag. 11 (undici) dell’allegato facente parte integrante e sostanziale della Determinazione del Dirigente del Settore Regionale (29.1), n. 181 del 19/06/2000, che a seguito frazionamento in data 15/01/1997 prot. 127, frazionamento in data 10/01/2001 prot. 725230, e frazionamento in data 14/01/2004 prot. 575, tutti presentati presso l’Ufficio del Territorio di Torino, Sezione Terreni, hanno assunto, per le parti oggetto di costituzione del diritto di superficie, i seguenti nuovi identificativi:

- Comune di Carignano: N.C.T. - Foglio 28, mappali nn. 181,. 641, 701 e 702;

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del d.lgs. n. 29/93 e sue modificazioni;

vista la L.R. n. 8 del 18/01/1995;

vista la L.R. n. 69 del 04/09/1996;

visto l’art. 22 della L.R. n. 51/97;

visto l’art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 229/99;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri previsti in materia dalla normativa vigente,

determina

1) Di autorizzare in sanatoria ai sensi dell’artt. 11 e 14 della L.R. n. 8/95 e dell’art. 5 comma 20 del d.lgs. 229/99, l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, alla cancellazione dal patrimonio indisponibile, al fine della costituzione del diritto di superficie, dei terreni di pertinenza dell’Ospedale San Remigio di Carignano, facenti parte del patrimonio indisponibile dell’A.S.L. stessa, siti in Carignano (To), via San Remigio nn. 48-50, a catasto censiti:

- Comune di Carignano: N.C.T. - Foglio 28, mappali nn. 131, 133, 134, 135 e 181;

come risulta dalla pag. 11 (undici) dell’allegato facente parte integrante e sostanziale della Determinazione del Dirigente del Settore Regionale (29.1), n. 181 del 19/06/2000, che a seguito frazionamento in data 15/01/1997 prot. 127, frazionamento in data 10/01/2001 prot. 725230, e frazionamento in data 14/01/2004 prot. 575, tutti presentati presso l’Ufficio del Territorio di Torino, Sezione Terreni, hanno assunto, per le parti oggetto di costituzione del diritto di superficie, i seguenti nuovi identificativi:

- Comune di Carignano: N.C.T. - Foglio 28, mappali nn. 181, 641, 701 e 702;

2) di autorizzare in sanatoria ai sensi dell’artt. 11, 14, 15 della L.R. n. 8/95 e dell’art. 3 della L.R. 69/96 e dell’art. 5 comma 20 del d.lgs. 229/99, l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, alla costituzione del diritto di superficie, sui terreni di pertinenza dell’Ospedale San Remigio di Carignano, facenti parte del patrimonio indisponibile dell’A.S.L. stessa, siti in Carignano (To), via San Remigio nn. 48- 50, a catasto censiti:

- Comune di Carignano: N.C.T. - Foglio 28, mappali nn. 131, 133, 134, 135 e 181;

come risulta dalla pag. 11 (undici) dell’allegato facente parte integrante e sostanziale della Determinazione del Dirigente del Settore Regionale (29.1), n. 181 del 19/06/2000, che a seguito frazionamento in data 15/01/1997 prot. 127, frazionamento in data 10/01/2001 prot. 725230, e frazionamento in data 14/01/2004 prot. 575, tutti presentati presso l’Ufficio del Territorio di Torino, Sezione Terreni, hanno assunto, per le parti oggetto di costituzione del diritto di superficie, i seguenti nuovi identificativi:

- Comune di Carignano: N.C.T. - Foglio 28, mappali nn. 181, 641, 701 e 702;

3) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, dovrà procedere alla predisposizione delle pratiche amministrative e di tutta la documentazione necessaria ai fini dell’ottenimento di necessarie autorizzazioni da parte di altri Enti od Autorità competenti ed in particolare a quanto previsto dalla Legge 01/06/1939, n. 1089 e s.m.i., d.lgs. n. 490/99 e s.m.i. e d.lgs. n. 42 del 22/01/2004;

4) di dare atto che per la costituzione della concessione superficiaria dovranno essere osservati i seguenti limiti e condizioni:

- intrasferibilità a terzi del diritto di concessione superficiaria;

- non ipotecabilità dell’oggetto della concessione;

- limitazione dell’uso a quanto previsto dall’atto notarile;

- divieto di cedere a terzi l’uso delle superfici in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell’A.S.L. n. 8;

5) di dare atto che:

- quanto previsto nella determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, n. 1028 del 06/08/2004, non contrasta con la programmazione a livello aziendale e regionale;

- attraverso il mappale n. 135 del foglio n. 28 del C.T. sarà consentito il passaggio da via San Remigio all’ingresso della Struttura Fondazione Cronici Quaranta;

- il ricavato della costituzione di diritto di superficie, verrà utilizzato per la gestione delle spese correnti;

- dal momento della firma dell’atto notarile la Fondazione Cronici Quaranta dovrà versare per 99 (novantanove) anni la somma di Euro 5.200,00 (euro cinquemiladuecento/00) che saranno incassati in due rate semestrali al conto 4.60.02.03 entrate da terreni e da immobili da reddito;

- la somma di Euro 5.200,00 (euro cinquemiladuecento/00) sarà rivalutata annualmente in base al 75% dell’indice I.S.T.A.T.;

- al termine dei 99 (novantanove) anni verrà esercitato sui terreni oggetto di costituzione di diritto di superficie, il diritto di confusione a favore dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8, senza alcun indennizzo alla Fondazione Cronici Quaranta da parte di quest’ultima;

il tutto in conformità alla determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, n. 1019 del 05/08/2004;

6) di prendere atto della nota in data 03/12/2003 prot. 16405/0028/28.5 e successiva nota in data 24/12/2003 prot. 17420/0028/28.5, con la quale la Direzione Regionale Programmazione Sanitaria ha espresso il parere di compatibilità/conformità a livello aziendale e regionale su quanto previsto nella determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, nn. 1018/2003, 208/2004, 731/2004 e 1019/2004;

7) di prendere atto, alla luce del parere espresso dalla Direzione Programmazione Sanitaria ed al fine del rilascio delle presenti autorizzazioni, che la costituzione del diritto di superficie, sui terreni di pertinenza dell’Ospedale San Remigio di Carignano, di cui trattasi, è conforme alla programmazione a livello aziendale e regionale, in quanto espressamente dichiarato dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, nelle proprie determinazioni nn. 1018/2003, 208/2004, 731/2004 e 1019/2004;

8) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, dovrà provvedere alla costituzione del diritto di superficie, sui terreni di cui trattasi, di pertinenza dell’Ospedale San Remigio ai Carignano, a favore della Fondazione Cronici Quaranta di Carignano, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia;

9) di dare atto che i beni immobili di cui sopra, fanno parte del patrimonio indisponibile dell’A.S.L. n. 8 di Chieri.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Giannuzzi