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Bollettino Ufficiale n. 04 del 27 / 01 / 2005

Codice 29.6
D.D. 9 agosto 2004, n. 272

ASL n. 8 di Chieri - Prestazioni aggiuntive ex L.N. 47/2004 - Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare l’ASL n. 8 di Chieri a remunerare prestazioni aggiuntive per il proprio personale così come individuato dalla normativa vigente e dall’accordo sindacale recepito con D.G.R. n. 46-6292 del 10.6.2002, per un importo complessivo di Euro 473.316,90 nel periodo 01.01.2004/31.12.2004, d’intesa che, qualora in detto periodo, l’Azienda provveda all’assunzione, a qualsiasi titolo, di personale o di prestazioni relative ai profili in carenza presi a base per l’individuazione dell’indicato tetto spendibile, il costo di questo personale dovrà essere imputato al tetto medesimo;

- di richiedere all’ASL n. 6 di Chieri di trasmettere, alla scadenza del periodo di cui sopra, e, comunque, entro il 31.03.2005 la certificazione con rendiconto della spesa sostenuta nel periodo di riferimento 01.01.2004/31.12.2004 per le prestazioni aggiuntive ex L. n. 47/2004 d’intesa che in nessun caso l’erogazione aziendale potrà superare quanto autorizzato con il presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso entro 60 giorni innanzi al TAR di Torino.

Il Dirigente responsabile
Patrizia Camandona