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Bollettino Ufficiale n. 04 del 27 / 01 / 2005

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

- Ai sensi della legge regionale 22 settembre 1994 n. 39 recante ad oggetto “Individuazione delle Aziende Sanitarie regionali” e della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 39, recante ad oggetto “Costituzione dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino”, in attuazione del decreto-legge 19 novembre 2004 n. 277 recante ad oggetto “Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino”, così come, con modificazioni, convertito dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, è costituita, con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, l’Azienda sanitaria ospedaliera denominata “Ordine Mauriziano di Torino”.

- La sede legale provvisoria dell’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino è, in attesa dell’individuazione definitiva, stabilita in Torino, Via Magellano, n. 1.

- Sino all’adozione dell’atto aziendale di cui di cui all’art. 3, comma 1 bis del d. lgs 502/1992 e s.m.i., continuano ad essere utilizzati il logo ed i segni distintivi già utilizzati dall’Ente ospedaliero Ordine Mauriziano di Torino di cui all’articolo 1 del decreto-legge 19 novembre 2004 n. 277 recante ad oggetto “Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino”, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 4.

- L’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, fino all’adozione dell’atto di organizzazione aziendale, a norma dell’articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., continua a svolgere le funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero, già esercitate in forza di convenzioni esistenti alla data della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 39. E’ assicurata la continuità delle funzioni erogate e del provvisorio utilizzo dei beni attualmente e funzionalmente destinati alla prestazione dei servizi sanitari. Alla puntuale individuazione e classificazione dei beni di cui al d.l. 19 novembre 2004 n. 277 convertito in legge 21 gennaio 2005 n. 4, costituenti il patrimonio aziendale provvederà il commissario, con le modalità e le procedure di cui al titolo II della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8.

- Sino allo specifico provvedimento del commissario all’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino è provvisoriamente assegnato il personale tecnico, amministrativo, professionale e sanitario dipendente dall’Ente ospedaliero Ordine Mauriziano di Torino, in servizio presso i presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo.

- Il presente decreto avrà efficacia dal 1° febbraio 2005.

Enzo Ghigo

La Legge regionale n. 39/2004 relativa al Decreto del Presidente della Giunta Regionale sopra riportato è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale 30/12/2004, n. 52, Parte I; la legge dello Stato n. 4/2005, relativa al Decreto del Presidente della Giunta Regionale sopra riportato, è pubblicata, a finalità notiziale, su questo Bollettino Ufficiale, Parte II. In argomento si veda altresì il Comunicato della Direzione Regionale Affari istituzionali e processo di delega pubblicato su questo Bollettino Ufficiale nella sezione Leggi e regolamenti (ndr).