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Bollettino Ufficiale n. 04 del 27 / 01 / 2005

Codice 25.9
D.D. 3 novembre 2004, n. 1809

Ditta: Comune di Verbania. Nulla osta ai soli fini idraulici per i lavori di completamento dei pontili galleggianti localizzati a Pallanza e Suna (VB) antistanti il mapp. 125 Fg. 687 e mapp. 117 Fg. 78 del N.C.T. Lago Maggiore - Comune di Verbania loc. Pallanza e Suna

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che al Comune di Verbania possa essere rilasciata l’autorizzazione per i lavori di completamento dei pontili galleggianti localizzati in Comune di Verbania loc. Pallanza e Suna sul Lago Maggiore antistanti il mapp. 125 Fg. 68 e mapp. 117 Fg. 78 del N.C.T..

Il pontile galleggiante e la passerella di collegamento dovranno essere posti nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all’istanza in questione che, debitamente vistato da quest’Ufficio, viene restituito al richiedente, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) l’opera deve essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore

2) il pontile e la passerella dovranno essere posti in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del Comune ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

3) dovranno essere eseguiti accurati calcoli statici dell’opera in argomento, in particolare dovranno essere accuratamente verificate le condizioni di staticità e portanza del terreno (relazione geologico-tecnica) per quanto riguarda i pali, in relazione alle sollecitazioni indotte dal pontile nelle varie situazioni di livello del Lago e delle forze dei venti, del moto ondoso e dalle imbarcazioni al fine anche di evitare la derive dei pontili in questione;

4) il Comune di Verbania è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

5) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire o variare (se ne è già in possesso) il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (Commissione Italo Svizzera, autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla Legge Regionale n. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ,etc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole