Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 04 del 27 / 01 / 2005

Codice 25.3
D.D. 2 novembre 2004, n. 1803

Autorizzazione idraulica n. 3914 per la realizzazione di un muro di contenimento terra lungo la gora del Mulino, in Comune di Carmagnola. Richiedente: Sig. Diato Pietro Guglielmo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il sig. Diato Pietro Guglielmo, ad eseguire l’opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell’elaborato progettuale allegato all’istanza, che si restituisce al richiedente vistato da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all’opera progettata ed eseguita potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità del muro di contenimento terra nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi della struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3. il muro di contenimento dovrà essere risvoltato per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsato nell’esistente sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. il muro di contenimento terra dovrà essere mantenuto ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. le sponde e le aree demaniali della gora del Mulino interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante la costruzione del muro di contenimento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi sull’ex-alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni locali, ove necessario, in prossimità dell’opera, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dalla proprietà demaniale: è fatto divieto assoluto di asportazione/uso di materiale demaniale;

8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto: è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

9. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori: ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l’opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

10. l’autorizzazione s’intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del muro di contenimento terra (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del muro di contenimento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del muro di contenimento, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che l’opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

13. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

14. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, D.Lgs. 42/2004 - vincolo ambientale, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico, etc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera in oggetto. Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi