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Bollettino Ufficiale n. 04 del 27 / 01 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 22 novembre 2004, n. 137-14136

Legge regionale del 18 maggio 2004, n. 12, articolo 8. Criteri per l’utilizzazione del Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile. Accantonamento della somma di Euro 400.000,00 sul cap. 20148/2004

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di formulare, in merito alla convenzione da stipulare ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della l.r. 12/2004, i seguenti criteri generali:

a) la Finpiemonte S.p.A. utilizza il Fondo di garanzia, costituito dall’ articolo 8 della l.r. 12/2004, per prestare garanzie fideiussorie alle banche convenzionate sui finanziamenti erogati alle piccole imprese, ivi comprese le imprese individuali, come definite dai regolamenti comunitari;

b) le piccole imprese che intendono usufruire del citato Fondo di garanzia devono essere formate da donne secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 215/1992, devono essere iscritte al Registro Imprese ed avere sede legale ed operativa nel territorio della Regione ed operare in qualsiasi settore ad eccezione di quelli esclusi dall’ articolo 1 del regolamento (CE) n. 69/2001 e precisamente: Agricoltura (sezione A della classificazione ATECO 2002), Pesca (sezione B della Classifica ATECO 2002) Industrie Alimentari e delle bevande e industrie del tabacco (sezione DA della classificazione ATECO 2002 ad eccezione dei seguenti codici: 15.52, 15.81,15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.88, 15.89, 15.91, 15.96, 15.98) e Trasporti (Sezione I della Classificazione ATECO 2002, limitatamente alle seguenti divisioni: 60,61,62).

c) il limite massimo di finanziamento è pari ad Euro 20.000,00 ed il limite minimo è di Euro 5.000,00 e sarà garantito al 100% dal Fondo di garanzia predetto a costo zero;

d) il finanziamento deve essere rimborsato all’Istituto di credito nel termine massimo di 36 mesi, a rate trimestrali;

e) sono ammissibili tutte le spese sostenute dai sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda fino a 24 mesi dopo l’erogazione del prestito ad eccezione dei beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria e le spese per l’ utilizzo di un marchio in franchising;

Di demandare al Direttore della Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro l’adozione di tutti gli atti conseguenti, ivi compresi l’individuazione delle modalità di attuazione del Fondo di garanzia in oggetto indicato e l’elenco specifico delle spese ammissibili, avvalendosi delle risorse accantonate ed assegnate con la presente deliberazione.

Di accantonare sul cap. 20148/2004 la somma di Euro 400.000,00 (101805/A).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)