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Bollettino Ufficiale n. 04 del 27 / 01 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Area Ambiente Parchi Risorse Idriche e Tutela della Fauna - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di derivazione d’acqua superficiale ed impianto idroelettrico nei Comuni di Montalto Dora e Ivrea

Con riferimento al progetto di “Progetto di derivazione d’acqua superficiale ed impianto idroelettrico nei Comuni di Montalto Dora e Ivrea”, presentato dalla Idropadana S.a.s., si pubblica, a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98, per estratto la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 4-515242 dell’11 gennaio 2005

N.B.: I testi integrali e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l’ufficio Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino Via Valeggio 5.

Progetto: “Progetto di derivazione d’acqua superficiale ed impianto idroelettrico nei Comuni di Montalto Dora e Ivrea”

Proponente: Idropadana S.a.s.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 12, Legge Regionale n. 40/98 e s.m.i.

Giudizio positivo di compatibilità ambientale.

(omissis)

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

delibera

1. di esprimere, sulla base delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i., giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente allo Studio di Impatto Ambientale circa il “Progetto di derivazione d’acqua superficiale ed impianto idroelettrico nei comuni di Montalto Dora e Ivrea”, localizzato nel Comune di Montalto Dora e Ivrea (TO), presentato dalla ditta Idropadana S.a.s, con sede legale in Torino, Corso Orbassano n. 336 (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto).

Il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all’ottemperanza delle prescrizioni per la mitigazione degli impatti, per la compensazione ambientale e per i monitoraggi, riportate nell’Allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che gli elaborati relativi ali il progetto definitivo, saranno approvati, se conformi con quanto presentato nel corso dell’istruttoria, in sede di rilascio della concessione di derivazione dal Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino

3. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9, della L.R. 40/98 e s.m.i., per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto; scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

4. di stabilire che il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre Autorità non ricompresi nel presente provvedimento, previsti dalla legislazione vigente; in particolare, la ditta “Idropadana S.a.s.” dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;

5. di stabilire che eventuali scarichi di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura, anche in fase temporanea di cantiere, dovranno preventivamente essere autorizzati dal competente Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.;

6. di stabilire che in caso di eventuali interferenze dell’impianto in progetto con il campo pozzi sito in sponda destra del f. Dora Baltea a servizio dell’acquedotto di Ivrea e dei comuni limitrofi l’impianto dovrà essere cautelativamente fermato come specificato nell’allegato B:

7. di autorizzare la realizzazione del progetto ai sensi della L.R. 45/89 sulla base dei pareri, depositati agli atti, del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Torino, del 22/1/2004 (C1) e del Corpo Forestale dello Stato, del 5/7/2002 (C2).

8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40, il giudizio di cui al punto 1) è comprensivo altresì delle seguenti autorizzazioni con prescrizioni, depositate agli atti:

- Autorizzazione, ai sensi del D.lvo 42/2004 art.159, della Regione Piemonte Direzione - Pianificazione e Gestione Urbanistica - Settore Beni Ambientali, trasmessa con nota prot. n. 28159/19/19.20 del 15/12/2004

- Autorizzazione, ai sensi dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs. 152/1999, dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, trasmessa con nota prot. n. 18263/03 in data 08/04/2003

9. Di dare atto che il giudizio, di cui al punto 1, non comprende le seguenti autorizzazioni che verranno rilasciate dai rispettivi enti successivamente al presente atto,ed in particolare:

- Autorizzazione idraulica della Regione Piemonte Direzione Opere pubbliche - Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Torino per l’attraversamento della Roggia Boasca, che sarà rilasciata in fase di approvazione del progetto esecutivo;

- Autorizzazione idraulica dell’Agenzia Interregionale per il Po (AIPO) per la compatibilità dell’opera di restituzione delle acque nel F. Dora Baltea, che sarà rilasciata in fase di approvazione del progetto definitivo;

10. di dare atto che gli adempimenti di sottoscrizione, approvazione e registrazione del disciplinare di concessione (consegnato nella riunione conclusiva della conferenza di servizi) verranno assolti dal competente Servizio Gestione Risorse Idriche successivamente al rilascio del presente provvedimento, recante il giudizio di compatibilità ambientale positivo;

11. di dare atto che il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera, di cui all’Allegato B della presente deliberazione, è affidato all’A.R.P.A.;

12. di stabilire che il proponente dovrà comunicare all’A.R.P.A. ed agli Enti competenti le date di inizio e termine dei lavori, almeno quindici giorni prima dell’avvio dei lavori stessi, e di ogni atto autorizzativo successivo al presente provvedimento, nonché trasmettere gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio, previo accordo sulle specifiche tecniche e sulle modalità di rilevamento ambientale;

13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente;

14. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8, della L.R. 40/98 e s.m.i., inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art. 9, e depositata presso l’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto, in originale firmato.

Il segretario Generale
E. Sortino

Il Presidente della Provincia
A. Saitta