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Bollettino Ufficiale n. 04 del 27 / 01 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 4052 in data 20 settembre 2004

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 24 febbraio 2004 dal Sig. Giorgio Piovano, in qualità di Amministratore Unico della ditta “Dye S.r.l”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge; Di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R e degli artt. 2, comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, nonchè ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla ditta “Dye S.r.l” (omissis), la concessione di derivazione di litri/sec. massimi 14,20 e medi 5,70 d’acqua, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 171.000 mc., dalla falda freatica sotterranea a mezzo di 3 pozzi ubicati in territorio dei Comuni di Occhieppo Superiore (Foglio n. 8 mappale n. 353) - Occhieppo Inferiore (Foglio n. 1 mappale n. 475) e Camburzano (Foglio n. 14 mappale n. 4) da utilizzarsi prevalentemente per Produzione di Beni e servizi ed in misura non apprezzabile per scopi civili, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel collettore CO.R.D.A.R. Biellese.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 - lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 15 successivi e continui decorrenti dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 1.762,52 pari al minimo ammesso per l’uso Produzione di Beni e Servizi e previsto per l’anno solare 2004, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003 n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa; (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1326 di Rep. in data 24 febbraio 2004

Art. 13 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 11 gennaio 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato