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Bollettino Ufficiale n. 04 del 27 / 01 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Cesara (Verbano Cusio Ossola)

Statuto comunale (Deliberazione C.C. n. 25 del 18/11/2004)

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Comune di Cesara

1. Il Comune di Cesara è un ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica Italiana e secondo le norme del proprio Statuto, che ne determinano le funzioni, le competenze, l’articolazione territoriale e l’ordinamento amministrativo ed operativo.

2. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni delegate o attribuite da leggi dello Stato o da leggi della Regione Piemonte secondo il principio di sussidiarietà, fatta salva ogni diversa disposizione di legge.

Art. 2
Territorio

1. Il territorio del Comune di Cesara - ubicato nella Provincia del Verbano Cusio Ossola - fa parte della Comunità Montana Cusio Mottarone, si estende per circa Kmq 11 ed è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori del Capoluogo e delle frazioni di Colma, Grassona ed Egro.

2. Il territorio del Comune confina con quello dei comuni di: Nonio, Arola, Pella, Madonna del Sasso, Varallo e Civiasco.

3. La formazione di frazioni, la modifica della denominazione delle frazioni, nonché il trasferimento della sede comunale, sono disposte dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare.

Art. 3
Sede

1. Il Comune ha sede presso il Palazzo Municipale di Cesara, ubicato in Piazza Marconi, 4.

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi, dandone avviso alla popolazione.

3. I cittadini, con appositi avvisi affissi all’albo pretorio, verranno preventivamente informati della pubblicità delle sedute, ai sensi di legge.

Art. 4
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Cesara.

2. Il Comune in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Comune e con lo stemma. Lo stemma del Comune, riprodotto all’interno del Palazzo Municipale, è così descritto: troncato, nel campo superiore, rosso, un’aquila d’oro, nel campo inferiore, azzurro, tre monti, di verde, fondati in punta, il monte centrale più alto, posto alle spalle dei monti laterali e parzialmente attraversato dagli stessi.

3. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze può essere esibito il Gonfalone del Comune accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 5
Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l’intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente gli interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche, sociali, culturali ed ambientali.

2. Promuove l’equilibrato sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della popolazione comunale, agevola la partecipazione dei cittadini singoli o associati, la ricerca ed il libero confronto sulle scelte politiche, amministrative e di interesse comune.

3. Il Comune svolge le proprie funzioni ispirandosi ai valori e ai contenuti della Costituzione italiana, dello Statuto della Regione Piemonte, dei Trattati dell’unione Europea ed ai principi delle Convenzioni e degli Accordi internazionali, sottoscritti dalla Repubblica Italiana.

4. Il Comune, per quanto di sua competenza, valorizza e sostiene il carattere di autogoverno dell’Amministrazione e promuove le pratiche di democrazia partecipativa e di coinvolgimento diretto e attivo dei cittadini nella direzione di una forma autentica e reale di partecipazione alle decisioni dell’amministrazione e al bilancio comunale.

5. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e con le associazioni a finalità socio-culturale presenti sul territorio.

6. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e delle nazioni, aderendo al coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace ed esponendo all’esterno degli edifici pubblici la bandiera della pace.

Art. 6
Pari opportunità

1. Il Comune promuove e garantisce le pari opportunità tra uomo e donna.

2. Le nomine presso Enti, Aziende ed Istituzioni effettuate dagli organi politici sono dirette a garantire l’equilibrata presenza tra uomini e donne.

3. Il Sindaco assicura un’equilibrata presenza delle donne nella Giunta, nell’attribuzione della responsabilità degli uffici e dei servizi, di incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna.

Art. 7
Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute di tutti i cittadini favorendo il mantenimento ed il potenziamento delle strutture pubbliche presenti nel distretto sanitario.

2. Il Comune, anche attraverso il C.I.S.S., promuove, con particolare riguardo ai minori, alle persone anziane, non autosufficienti, disabili, in stato di disadattamento o comunque a rischio di emarginazione, il mantenimento ed il potenziamento di un idoneo sistema di strutture e servizi con finalità sociali per favorire il recupero ed il pieno inserimento nella comunità locale.

3. Il Comune, all’interno delle strutture pubbliche, attua idonei strumenti per garantire la salubrità e la sicurezza dell’ambiente e dei luoghi di lavoro.

Art. 8
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta tutte le misure necessarie per la conservazione e la difesa dell’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico artistico ed archeologico e ne garantisce e facilita il godimento da parte della collettività, nell’ambito delle proprie competenze.

Art. 9
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Il Comune assume iniziative dirette e favorisce gli Enti, le istituzioni culturali, ricreative e sportive, le associazioni, i gruppi di volontariato, impegnati a far crescere una coscienza di pace, di cooperazione e di rispetto dei diritti umani.

4. A tal fine il Comune assicura l’utilizzo dei propri servizi, strutture ed impianti e ne assicura l’accesso ai soggetti di cui al 3° comma del presente articolo.

Art. 10
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali ed artigianali.

2. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dal Consiglio Comunale.

3. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

4. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da presentare al verificarsi di pubbliche calamità. In tale ambito favorisce e sostiene la formazione di gruppi di volontariato inseriti nella struttura locale di formazioni di protezione civile e di difesa del territorio.

5. Il dirigente o responsabile del servizio esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 11
Viabilità - pronto intervento

1. Il Comune cura lo stato di mantenimento della viabilità interna ed esterna agli abitati, nell’ambito delle proprie competenze.

2. Rappresenta le istanze della comunità intervenendo presso gli Enti obbligati alla programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione delle strade e dei mezzi di comunicazione di competenza non comunale.

Art. 12
Sviluppo economico

1. Il Comune coordina e promuove le attività commerciali e di servizio, al fine di garantire, in particolar modo alla popolazione anziana,la presenza dei servizi minimi indispensabili all’interno del territorio comunale.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato e delle piccole imprese locali, così come promuove lo sviluppo delle attività turistiche locali.

Art. 13
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri soggetti istituzionali.

2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

3. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi il Comune può delegare alcune proprie funzioni alla Comunità Montana ovvero svolgerle attraverso l’utilizzo delle forme associative di cui al titolo V del presente Statuto.

CAPO II
FUNZIONI E COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 14
Funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla disciplina statale e regionale, secondo le rispettive competenze.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 15
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del Consiglio comunale, secondo le disposizioni di legge.

3. L’elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I
GENERALITA’

Art. 16
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l’espressione dell’intera comunità locale, rappresentando la sede di mediazione e di sintesi degli interessi sociali, politici ed economici. Determina l’indirizzo politico ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

Art. 17
Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal regolamento.

2. Il Consiglio adotta il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.

3. Nell’ambito del Consiglio sono istituiti i gruppi consiliari, la conferenza dei Capigruppo e le commissioni.

Art. 18
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio definisce l’indirizzo del Comune, esercita il controllo politico-amministrativo sulla gestione, anche indiretta, del Comune stesso e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

2. Nell’ambito dell’attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all’azione comunale. Esso può impegnare la Giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

3. L’attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l’esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità alla legge e al presente Statuto.

4. Il Consiglio, su proposta del Sindaco, formula gli indirizzi ai quali quest’ultimo deve attenersi nel procedere alle nomine dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società, nonché provvede alla nomina dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando ad esso espressamente riservata dalla legge e, conseguentemente, alla revoca qualora sopravvengano situazioni configgenti con i criteri che ne hanno determinato la nomina. Il Consiglio comunale nelle nomine e revoche di sua competenza tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e delle pari opportunità.

Art. 19
Consiglieri

1. Il numero dei consiglieri del Comune di Cesara è stabilito dalla legge in base alla popolazione residente.

2. I consiglieri rappresentano l’intera comunità ed esercitano la loro attività senza vincolo di mandato.

3. I consiglieri decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, ovvero per l’insorgere di cause di incompatibilità.

Art. 20
Consigliere anziano

1. E’ consigliere anziano chi risulta eletto con il maggior numero di voti, con ciò intendendosi colui che ha conseguito “la cifra individuale” più elevata, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.

2. A parità di voti, è consigliere anziano il più anziano d’età.

Art. 21
Doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte.

2. Per i consiglieri che non intervengono alle sedute consiliari nel corso di tre sedute consecutive senza giustificato motivo comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare l’inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.

Art. 22
Poteri dei Consiglieri

1. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e possono formulare interrogazioni e mozioni.

2. Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende e società da esso dipendenti o partecipate, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato.

3. Le forme e i modi per l’esercizio di tali diritti, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio, che detta altresì misure organizzative per conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze di funzionalità amministrativa.

4. I consiglieri sono tenuti, nei casi esplicitamente disciplinati dalla legge, al segreto d’ufficio.

Art. 23
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere vanno formulate per iscritto, indirizzate al Consiglio ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente, nell’ordine di presentazione.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3. Il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari entro 10 giorni dalla presentazione, con separate deliberazioni seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni al protocollo.

4. Non si procede a surrogazione nel caso di presentazione di dimissioni contestuali, cioé assunte contemporaneamente al protocollo dell’Ente con numerazione continua e progressiva, della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando tra essi il sindaco.

5. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 4 si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 24
Gruppi consiliari

1. I consiglieri sono organizzati in gruppi ai quali sono assicurati mezzi adeguati per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

2. Nel caso in cui una lista sia rappresentata da un solo consigliere, questo può costituire un gruppo.

3. Entro dieci giorni dalla convalida degli eletti, ciascun consigliere deve comunicare al Sindaco il gruppo del quale intende far parte o se intende costituirsi gruppo autonomo.

4. Nella prima seduta successiva alla dichiarazione di cui al comma 2, il Consiglio comunale provvede alla formalizzazione dei gruppi.

5. Le modalità di organizzazione e funzionamento dei gruppi sono demandati al Regolamento del Consiglio.

Art. 25
Conferenza dei capigruppo

1. I capigruppo possono riunirsi in una conferenza presieduta dal Sindaco, qualora risulti necessario coadiuvarlo nella programmazione dei lavori del Consiglio ed esercitare le ulteriori funzioni indicate dal regolamento del Consiglio.

Art. 26
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni consiliari permanenti e, quando occorra, speciali: di indagine e di inchiesta.

2. Le Commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi consiliari.

3. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza, nel rispetto dei principi che seguono.

4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell’organizzazione comunale. Esse hanno come compito principale l’esame preliminare, con funzioni referenti, degli atti fondamentali del Consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitive e di proposta su temi di interesse comunale.

5. Le Commissioni speciali d’indagine o di inchiesta sono istituite per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati dal Consiglio. Le Commissioni d’indagine svolgono attività finalizzate alla migliore conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati; le Commissioni d’inchiesta possono essere costituite per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nello svolgimento dell’attività amministrativa.

6. Le Commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli consiglieri e promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, anche con l’intervento di soggetti esterni qualificati; possono chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, dei responsabili dei servizi, degli amministratori di Enti, Aziende e società partecipate, dei concessionari dei servizi comunali.

7. Le Commissioni devono sentire il Sindaco e gli assessori quando questi lo richiedano, nell’ambito delle rispettive competenze.

8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento del Consiglio.

Art. 27
Prima seduta del Consiglio

1. Il Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca la prima seduta del Consiglio. L’adunanza, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal Sindaco.

2. Il Sindaco, nello stesso termine stabilito per la convocazione, sentita la Giunta, è tenuto a depositare il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nell’arco del mandato.

3. Il Consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a

a. esaminare le condizioni degli eletti dichiarandone la ineleggibilità quando sussistano alcune delle cause previste dal Capo II, Titolo II del D.Lgs. 267/2000;

b. prendere atto del giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana;

c. ricevere la comunicazione del Sindaco sulla nomina del Vicesindaco e degli altri componenti la Giunta, nonché la relazione sul documento programmatico di cui al comma 2.

Art. 28
Adunanze

1. Il Sindaco rappresenta, convoca e presiede l’assemblea e ne formula l’ordine del giorno.

2. La convocazione del Consiglio può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica, nel qual caso il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, purchè corredate da proposta di deliberazione.

3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro 48 ore per la trattazione delle questioni urgenti.

4. Alle adunanze del Consiglio debbono partecipare i componenti della Giunta, per poter rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamento del Consiglio. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

6. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il Sindaco.

7. Il Regolamento del Consiglio disciplina ogni altra modalità per la convocazione del Consiglio, per la presentazione e discussione delle proposte, per l’approvazione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

8. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono valide quando hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, lo Statuto o il Regolamento del Consiglio prevedono maggioranze diverse.

CAPO II
IL SINDACO

Art. 29
Il Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell’Amministrazione e legale rappresentante dell’Ente.

2. In tale veste rappresenta l’Ente all’esterno ed assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa.

3. Il Sindaco è, inoltre, ufficiale di Governo secondo le attribuzioni demandategli dalla legge.

4. Il Sindaco, prima di assumere le proprie funzioni, presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

5. Distintivo del Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni, è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da indossare secondo le modalità previste dalla legge.

6. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 30
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, quale organo responsabile dell’Amministrazione del Comune, esercita i poteri e le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, esercita le funzioni che gli sono attribuite nei servizi di competenza statale, anche adottando nelle materie indicate dalla legge, ordinanze contingibili ed urgenti.

3. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, approvati dal Consiglio comunale sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio.

4. Il Sindaco, in particolare:

a. coordina e stimola l’attività dei componenti la Giunta e ne mantiene l’unità di indirizzo politico;

b. nell’ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi di responsabile di servizio, tenuto conto delle professionalità esistenti nell’Ente. Nei casi di vacanza di posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l’accesso dall’esterno;

c. svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessari per la realizzazione dei programmi dell’Ente;

d. nomina il segretario dell’Ente e assume determinazioni per gli istituti connessi al relativo rapporto di servizio;

e. promuove e resiste alle liti e ha potere di conciliare e transigere;

f. promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

g. promuove direttamente o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività dell’Ente;

h. stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno del Consiglio e della Giunta;

i. ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Sindaco può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L’attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell’esercizio del potere di controllo;

j. autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali;

k. provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti in base agli indirizzi formulati dal Consiglio.

Art. 31
Vice Sindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta, contestualmente alla nomina degli assessori.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo e nel caso di sospensione dall’esercizio delle funzioni nei casi previsti dalla legge.

3. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dagli assessori secondo l’ordine di anzianità.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 32
Composizione - Nomina - Cessazione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori stabilito dalla legge in base alla popolazione residente.

2. La nomina di assessore, entro dieci giorni dalla proclamazione, può essere conferita dal Sindaco a cittadini anche non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

3. La nomina del Vicesindaco deve essere conferita dal Sindaco ad un consigliere comunale.

4. L’assessore che non riveste la carica di consigliere comunale partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

5. L’inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli assessori ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio, che esercita l’attività di controllo.

6. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Sindaco per iscritto e contestualmente comunicate al segretario dell’Ente. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede, entro dieci giorni, il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

7. Il Sindaco può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più componenti, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

8. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni o della notificazione dell’atto di revoca.

9. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade. Sino all’elezione del nuovo Sindaco, la Giunta rimane in carica per l’ordinaria amministrazione e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 33
Competenza

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:

a. a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;

b. a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili dei servizi;

c. ad adottare i regolamenti relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi e per l’accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all’applicazione dei CCNL ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei “budgets” di risorse da assegnare ai servizi;

d. a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita.

e. ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto al Sindaco o al Consiglio.

Art. 34
Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo Statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Sindaco, dal Vicesindaco e dal segretario.

Art. 35
Assessori

1. Gli assessori collaborano con il Sindaco a determinare collegialmente le scelte dell’organo di governo del Comune.

2. Gli stessi possono essere delegati dal Sindaco per lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo su materie tendenzialmente omogenee.

3. Il conferimento delle deleghe rilasciate al Vicesindaco e agli assessori deve essere comunicato al Consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e pubblicato nell’Albo pretorio.

4. I componenti della Giunta possono svolgere il ruolo di Responsabile di servizio, in base alla normativa vigente.

Art. 36
Decadenza degli assessori

1. Oltre alle cause di decadenza previste dalla legge, l’assessore che non intervenga nel corso di un’intera sessione ordinaria della Giunta comunale, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

TITOLO III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I
LA GESTIONE DEL COMUNE

Art. 37
Principi e criteri direttivi

1. Il Comune ispira l’organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

2. La gestione finalizza lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrativo-strumentali ai risultati da conseguire.

3. Gli uffici esercitano le proprie competenze, ai sensi della legge, dello Statuto e del regolamento, attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all’utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.

Art. 38
Personale

1. Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l’ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. L’ottimizzazione dei servizi resi viene perseguita anche mediante l’uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’Ente, ai contratti collettivi nazionali di lavoro ed alle contrattazioni integrative decentrate. Il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

a. la struttura organizzativo-funzionale;

b. la dotazione organica;

c. le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d. gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l’amministrazione del Comune, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa:

a. organizzazione del lavoro per programmi, progetti, obiettivi e risultati e non per singoli atti;

b. analisi e individuazione della produttività e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascuna unità dell’apparato;

c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE ED I FUNZIONARI

Art. 39
Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario comunale titolare dell’ufficio, funzionario pubblico, iscritto in apposito Albo, gestito dall’Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. La legge dello Stato ed il CCNL regolano lo status e disciplinano il reclutamento, il trattamento economico ed ogni altro aspetto connesso alla carriera del segretario.

3. Il segretario è nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.

4. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Sovraintende all’attività dei funzionari e ne coordina l’attività, con poteri di sostituzione in caso di inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l’adozione delle misure previste dall’ordinamento.

5. Il segretario comunale partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio con funzioni referenti, consultive e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, se non diversamente stabilito, vigila sull’attuazione dei loro atti e sulla loro osservanza, rendendosene garante nei confronti dell’Amministrazione, del Consiglio comunale e dei cittadini.

6. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni direttive conferite dal Sindaco, fatte salve quelle gestionali assegnate al direttore generale, qualora nominato. Se le funzioni di direttore generale sono conferite al segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.

7. Il segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 40
Responsabile di servizio

1. I responsabili dei servizi, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dall’ordinamento, svolgono le funzioni e i compiti previsti dalla legge e provvedono alla gestione del comune, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel contratto individuale di lavoro.

2. Ai responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorchè tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell’Ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna di suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3. I responsabili preposti ai singoli servizi dell’Ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 41
Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato

1. Il Sindaco, sentito il segretario comunale, prepone a singoli servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque momento. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

2. La copertura dei posti di responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Sindaco, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al proprio mandato. In via eccezionale e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.

3. I soggetti di cui al comma 3 sono scelti sulla base di curricula che ne comprovino l’effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.

TITOLO IV
I SERVIZI

CAPO I
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 42
I servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

3. Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all’apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l’erogazione dei servizi di propria competenza, il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

7. La compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

8. Il Sindaco o un suo delegato riferisce al Consiglio comunale sulle attività svolte dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all’anno, in occasione dell’approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l’economicità della gestione e la rispondenza dell’attività alle esigenze dei cittadini.

TITOLO V
LA COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI

CAPO I
FORME ASSOCIATIVE

Art. 43
Principi generali

1. Il Comune promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale, allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell’azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da esso comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo l’attività dell’Ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione previsti dalla legge.

Art. 44
Rapporti con la Comunità Montana

1. La Comunità Montana è il principale organo di raccordo sovracomunale per lo sviluppo delle problematiche connesse all’attività politico-amministrativa dei Comuni che ne fanno parte.

2. Se la natura e l’oggetto del servizio pubblico, in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo, ne consigliano l’esercizio associato per garantire adeguati standards qualitativi e l’efficienza delle prestazioni, il Comune, in accordo con gli altri Comuni interessati, può affidarne la gestione alla Comunità Montana.

3. L’affidamento avviene con deliberazione dell’organo competente che determinerà, in rapporto con i competenti organi della Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

4. Il Comune potrà usufruire delle prestazioni tecniche della informatizzazione, rese dai competenti uffici della Comunità Montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.

Art. 45
Convenzioni

1. Il Comune può stipulare, con altri Enti locali, apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 46
Consorzi

1. Il Comune può costituire con gli Enti previsti dalla legge un consorzio:

- per la gestione associata di uno o più servizi aventi rilevanza economica e imprenditoriale, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili;

- per l’esercizio associato di funzioni, secondo le norme dettate per gli Enti locali.

2. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del Consorzio e lo Statuto del Consorzio stesso.

Art. 47
Unioni

1. Per l’esercizio di funzioni proprie o trasferite, il Comune può costituire una Unione con Comuni, di norma, contermini.

2. Lo Statuto dell’Unione individua:

- gli organi di governo dell’Ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze presenti nei Comuni che si associano;

- le funzioni da esercitarsi in forma associata;

- le risorse necessarie per il funzionamento dell’Unione, incrementative degli introiti derivanti dalla gestione dei servizi affidati.

3. All’Unione si applicano, in quanto compatibili, i principi che la legislazione, in materia di ordinamento degli Enti locali, indica espressamente come limiti inderogabili all’autonomia normativa degli Enti stessi.

CAPO II
FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 48
Accordi di programma

1. Per la definizione, l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Il Consiglio comunale stabilisce le linee e le dovute procedure a cui il Sindaco uniformerà il suo comportamento.

3. L’accordo può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempimenti dei soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

5. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

Art. 49
Conferenza di servizi

1. Qualora il Comune ritenga opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di interesse generale dei cittadini può indire una conferenza di servizi a norma e per gli effetti dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990 nr. 241;

2. La conferenza di servizi può essere indetta anche quando il Comune ritiene opportuno acquisire in modo contestuale intese, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

3. Il Comune può definire attraverso la conferenza di servizi, con altre amministrazioni e con Enti interessati, accordi di programma per interventi richiedenti l’azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici o per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Art. 50
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. In applicazione della legislazione vigente, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I
CONTABILITÀ E PATRIMONIO

Art. 51
Finanza locale

1. Nell’ambito e nei limiti disposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie o trasferite.

2. Il Comune ha autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. La finanza del Comune è costituita da:

a. imposte proprie;

b. addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;

c. tasse e diritti per i servizi pubblici;

d. trasferimenti regionali e statali;

e. altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

f. risorse per investimenti;

g. altre entrate.

4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all’erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.

5. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

6. Nel caso in cui lo Stato o la Regione provvedano con legge ipotesi di gratutità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

Art. 52
Bilancio e programmazione

1. I criteri ed i termini per la predisposizione e la redazione di documenti programmatici, del bilancio e del rendiconto della gestione, sono stabiliti dalla legge.

2. Nel rispetto delle norme legislative il Comune caratterizza la propria azione privilegiando il metodo e gli strumenti della programmazione.

3. La gestione delle risorse finanziarie e la redazione degli strumenti contabili avvengono nel rispetto dei principi della chiarezza, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

4. Le approvazioni del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione sono assistite dalla relazione della Giunta, che consente di individuare rispettivamente gli indirizzi per l’anno di riferimento ed il loro rispetto.

Art. 53
Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento

1. Qualora nei termini fissati dalla legge, non sia stato predisposto dalla Giunta Comunale lo schema di bilancio o di previsione e comunque il Consiglio comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, con la procedura riportata nei seguenti commi.

2. Il segretario comunale attesta con propria dichiarazione, da comunicare al Sindaco entro cinque giorni dalla scadenza, l’avvenuto decorso dei termini di cui sopra e che occorre procedere alla nomina del commissario ad acta per l’adempimento surrogatorio. La comunicazione deve pervenire al Sindaco tramite il servizio di protocollo.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca la Giunta comunale, entro i due giorni successivi all’assunzione della stessa al protocollo, per procedere alla nomina del commissario incaricato della predisposizione dello schema ed approvazione del bilancio, nell’ipotesi di cui all’art. 141, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, scegliendo tra segretari comunali/provinciali, dirigenti o funzionari amministrativi, sia in servizio che in quiescenza, avvocati o commercialisti di provata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari in materie di diritto amministrativo. Qualora l’incarico fosse conferito a dipendenti di Amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta comunale nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il segretario comunale ne dà immediata comunicazione al Prefetto, affinchè provveda in merito.

5. Il commissario, qualora la Giunta comunale non abbia formulato lo schema di bilancio, provvede alla sua predisposizione d’ufficio entro dieci giorni dalla notifica dell’atto di nomina.

6. Il commissario, nei successivi cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, invia a ciascun consigliere con lettera notificata in forma amministrativa l’avviso di convocazione della seduta di approvazione del bilancio stesso con l’avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria. Il termine di convocazione non deve superare i venti giorni dalla data della lettera di invito. Non si applicano o termini previsti dal Regolamento di contabilità per l’approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. I termini di cui al precedente comma sei, nel caso in cui la Giunta comunale avesse predisposto nei termini lo schema di bilancio, decorrono dalla data di notifica della nomina del commissario ad acta.

8. Qualora il Consiglio comunale non approvi il bilancio di previsione entro il termine assegnato dal commissario, questo provvede direttamente entro i successivi due giorni da quello di scadenza di tale termine ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il Prefetto ai fini dell’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell’art. 141, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 54
Demanio e patrimonio

1. Il comune ha un proprio demanio e un patrimonio.

2. I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell’utilità pubblica.

4. L’elenco di tutti i beni comunali è contenuto in un inventario dettagliato diviso in beni mobili e beni immobili. Esso è completo e aggiornato a norma del regolamento sull’amministrazione del patrimonio.

5. Il personale dipendente incaricato della tenuta dell’inventario dei beni ha altresì l’obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

CAPO II
CONTROLLO INTERNO

Art. 55
Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell’attività svolta, l’Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a. vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;

b. controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell’azione amministrativa ai principi dell’ordinamento finanziario e contabile;

c. controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell’ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

d. controllo strategico, teso a verificare la coerenza tra gli obiettivi politici programmati ed i risultati conseguiti dalla gestione.

Art. 56
Organo di revisione dei conti

1. L’attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dall’organo di revisione dei conti.

2. L’organo è eletto dal Consiglio secondo le modalità previste dalla legge; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell’organo di revisione. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

4. Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’organo di revisione può accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio dell’Ente, che hanno l’obbligo di rispondere; può presentare relazioni e documenti al Consiglio.

5. L’organo di revisione può partecipare alle sedute del Consiglio, delle commissioni e dei Consigli di amministrazione delle istituzioni. Su richiesta del Sindaco, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 57
Controllo interno di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all’andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.

2. L’Ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione, il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l’applicazione dei principi dettati dall’ordinamento.

Art. 58
Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l’utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell’organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. La funzione del controllo di gestione è assegnata dal Sindaco al segretario comunale o ad esperti, che si avvalgono della collaborazione dei responsabili di servizio e della struttura operativa dei servizi finanziari.

3. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell’esercizio, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 59
Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei responsabili di servizio, nonchè i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate, sono soggette a valutazione.

2. Apposito nucleo di valutazione, nominato dal Sindaco, verifica annualmente, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell’attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta comunale.

3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.

4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori, che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi ed alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a. conoscenza dell’attività del soggetto valutato;

b. partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell’interessato, qualora il giudizio non sia positivo.

6. La procedura di valutazione è propedeutica all’accertamento delle responsabilità dei responsabili di servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell’incarico.

Art. 60
Controllo strategico

1. L’attività di programmazione è sottoposta a verifica periodica e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. Il Sindaco provvede a convocare gli assessori ed i responsabili di servizio per esaminare l’andamento dei risultati gestionali dell’esercizio in corso, in relazione ai programmi approvati e per elaborare linee di indirizzo nell’impostazione delle nuove manovre di bilancio.

3. Qualora, in tale sede, si rilevino significativi scostamenti tra programmi e risultati nell’esercizio in corso, il Sindaco dispone gli opportuni adeguamenti attraverso la rivisitazione della struttura organizzativa, ovvero ne prende atto in funzione della elaborazione di nuove linee di indirizzo.

Art. 61
Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1. Le determinazioni dei responsabili di servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le determinazioni sono sottoposte al regime di pubblicazione, previsto per le deliberazioni dell’Ente ed all’obbligo della comunicazione alla Giunta.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DEL COMUNE

Art. 62
Difensore civico

1. Il Consiglio comunale può valutare l’istituzione della figura del Difensore Civico previa intesa con la Comunità Montana e con i Comuni limitrofi.

Art. 63
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi e, pertanto:

a. valorizza le libere forme associative e promuove organismi a carattere associativo di partecipazione popolare all’amministrazione. I rispettivi rapporti sono disciplinati dal presente Statuto e dal regolamento;

b. assicura il rispetto del principio del contraddittorio, sancito dalla L. 241/90 - principio del giusto procedimento - al fine di realizzare il contemperamento dell’interesse pubblico con le posizioni giuridiche dei privati;

c. favorisce la collaborazione partecipativa dei cittadini alla formazione dei provvedimenti amministrativi;

d. assicura il diritto di iniziativa e proposta da parte dei cittadini singoli e portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, su problemi di rilevanza generale per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Art. 64
Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi del Comune si avvalgono, per l’amministrazione dell’Ente, della partecipazione dei cittadini, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

2. Il Comune valorizza, altresì, le libere forme associative senza scopi di lucro, operanti sul territorio ed aventi finalità sociali nei campi dei servizi alla persona, della valorizzazione e tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale locale, della pace e della solidarietà, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

3. Il Comune, nel procedimento relativo all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all’atto da emanarsi.

Art. 65
Incentivi e contributi

1. Alle associazioni ed agli altri organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con contributi di natura finanziaria o patrimoniale su specifici progetti qualora il progetto proposto presenti un oggettivo interesse collettivo.

Art. 66
Partecipazione popolare

1. I cittadini, singoli o associati, esercitano l’iniziativa di intervento su problematiche locali particolarmente rilevanti e per interventi diretti alla migliore tutela di interessi collettivi, mediante istanze, petizioni, proposte:

a. Istanze: i cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze al Sindaco in merito a specifici problemi locali o che abbiano, comunque, riflesso sulla realtà comunale o su aspetti dell’attività amministrativa. La risposta alle istanze, riportante la motivazione, è fornita entro 30 giorni decorrenti dalla data della loro presentazione.

b. Petizioni: chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze locali di natura collettiva.

La raccolta delle adesioni avviene, senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono avanzate all’Amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che, entro dieci giorni dalla data di ricevimento al protocollo del Comune, la assegna in esame all’organo o ufficio competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari. L’organo o l’ufficio competente si pronuncia in merito, entro i successivi trenta giorni.

Il contenuto della decisione dell’organo o dell’ufficio competente, unitamente al testo della petizione, è affisso all’Albo Pretorio.

c. Proposte: gli elettori del Comune possono formulare proposte di atti deliberativi di competenza del Comune ed inoltrarle al Sindaco. La proposta. motivata, deve essere sottoscritta da almeno cinquanta residenti elettori. La proposta deve essere inoltrata alla Segreteria del Comune da non meno di sei presentatori, la cui sottoscrizione è autenticata nelle forme di legge. Il numero minimo di sottoscrizioni prescritto dal presente Statuto, dovrà essere raggiunto entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di presentazione della proposta. La proposta deve essere dettagliata in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e sul suo contenuto dispositivo. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall’organo competente entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione e di raccolta delle firme.

Art. 67
Referendum

1. E’ ammesso referendum su materie di esclusiva competenza comunale:

a. quando venga deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

b. quando lo richieda almeno un terzo degli elettori appartenenti alle liste elettorali del Comune.

2. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i residenti elettori.

3. Non è ammesso referendum per tutti gli atti concernenti le seguenti materie: revisione dello Statuto comunale; tributi; tariffe; bilancio; designazioni e nomine; atti vincolati; piano urbanistico comunale e strumenti urbanistici attuativi; ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Sindaco; materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

4. Il quesito referendario deve essere formulato in modo da non ingenerare equivoci ed essere di immediata comprensione.

5. Il referendum è valido quando partecipa alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Il quesito referendario si intende approvato quando i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori a quelli attribuiti alla risposta negativa, altrimenti è dichiarato respinto.

6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine ad atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 3 del presente articolo.

7. Le norme per l’attuazione del referendum sono stabilite nell’apposito regolamento, fermo restando che, qualora il risultato del referendum sia favorevole all’abrogazione di atti amministrativi o parte di essi, l’abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune del provvedimento consiliare di cui al comma successivo.

8. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria, che ha avuto esito positivo, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco e provvedere in merito all’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

9. Il Regolamento stabilisce le modalità di ammissione del quesito referendario ed il permanere della sua attualità, una volta intervenuti atti modificativi e/o correttivi di quelli oggetto di consultazione referendaria, ed i tempi entro i quali la consultazione referendaria si dovrà tenere.

Art. 68
Adunanze consiliari “aperte”

1. Il Consiglio comunale informa i cittadini della propria attività promuovendo incontri su temi di particolare interesse comunale nelle forme del consiglio aperto.

2. Nelle sedute del consiglio pubbliche e formali è consentito al Presidente, secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo aver interrotto i lavori e resa l’adunanza nelle forme del consiglio “aperto”.

3. Il Consiglio comunale, in caso di calamità naturali o di fatti gravi o eccezionali, può essere convocato in deroga a tutte le disposizioni di legge e del presente Statuto. Ricorrendo tale situazione la seduta sarà valida e le decisioni assunte avranno efficacia purchè vi sia la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati e le delibere siano adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri presenti.

Art. 69
Azione popolare e delle Associazioni di Protezione Ambientale

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. Ai fini che precedono, agli elettori di cui trattasi, è consentita, salvo il limite della riservatezza ex D.Lgs. 196/2003, l’accesso agli atti necessari all’instaurazione del procedimento.

3. L’Ente, ove a conoscenza del giudizio, dovrà:

a. valutare, con atto formale dell’organo competente, l’opportunità di intervenire nel giudizio;

b. definire le modalità di regolamentazione degli esiti dello stesso.

4. Le Associazioni di Protezione Ambientale di cui all’art. 13 della L. 349/1986, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate a favore o a carico dell’Associazione.

CAPO II
ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 70
Accesso

1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente Statuto, il Regolamento stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Comune e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.

2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimento attuativi che determineranno i tempi di ciascun tipo di procedimento, devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

3. Allorchè un provvedimento dell’Amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono riceverne preventiva comunicazione, al fine di consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

4. Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell’intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l’Amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati, nonché quelli dichiarati riservati per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, per non pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

6. Il regolamento disciplina, altresì, l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

7. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di concludere accordi con soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 71
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri Enti funzionali e dipendenti dal Comune, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’Amministrazione.

2. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. Il Comune utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che coinvolgano loro interessi, nell’ambito delle attività svolte dall’Ente.

Art. 72
Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua, nell’ambito del palazzo civico, un apposito spazio da destinarsi ad “albo pretorio”, per la pubblicazione di ogni atto ed avviso per il quale la legge, lo Statuto o una norma regolamentare impongono la pubblicazione.

2. La pubblicazione deve assicurare l’accessibilità o la fruibilità della lettura ad ogni cittadino, anche se portatore di handicap motorio.

3. Il Segretario Comunale cura l’affissione degli atti all’Albo Pretorio avvalendosi di un impiegato delegato e su attestazione di questo ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Responsabili della corretta tenuta dell’Albo Pretorio sono i messi comunali.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 73
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune. Per quanto non disciplinato dallo Statuto si applicano i principi dettati dalla legge.

2. E’ ammessa l’iniziativa di almeno cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 74
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a. nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b. in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza, individuate dalla legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi dettati dalla stessa, dalle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 75
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione e nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Costituiscono limite per l’autonomia normativa dell’Ente solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

Art. 76
Violazione di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali, salvo diversa disposizione di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., in osservanza a quanto disposto dalla L. 3/2003.

2. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo I della L. 689/1981 e ss.mm..

Art. 77
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio.

2. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto.