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Bollettino Ufficiale n. 03 del 20 / 01 / 2005

Codice 10.7
D.D. 12 ottobre 2004, n. 1131

D.D. 1310 del 17.12.2002 - Rettifica autorizzazione relativa a tratto di impianto di risalita in Loc. “Alpe Moncucco” risultato impropriamente identificato catastalmente in Comune di Domodossola anzichè in Comune di Montescheno (VCO)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di dare atto al Comune di Domodossola che:

- viene rettificato quanto disposto con D.D. 1310 del 17.12.2002 relativamente alle superfici oggetto di mutamento di destinazione d’uso con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di passaggio che risultano di mq. 480 e non già di mq. 640, mentre il diritto di superficie risulta di mq. 206 anzichè mq. 245 così come precedentemente autorizzato sulle particelle Fg. 64 n. 88 e 92;

- l’autorizzazione di cui al presente provvedimento si intende trentennale a far data del medesimo;

- ritenere compensato con il maggior esborso (Euro 295,10), versato dal concessionario all’atto della stipula della precedente concessione il periodo intercorso dalla sottoscrizione del medesimo alla sottoscrizione di quello conseguente la presente autorizzazione

- resta invariato quant’alto disposto con la D.D. n. 1310 del 17.12.2002 in parola;

di autorizzare il Comune di Montescheno (VCO)

- a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 259,00 del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 5 mapp. 40 per darlo in concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù di passaggio (mq. 215) nonchè di diritto di superficie (mq. 44), a terzi, per un periodo di anni 30 (trenta), eventualmente rinnovabile, per consentire la realizzazione dell’ultimo tratto dell’impianto di risalita in località “Alpe Moncucco”;

di dare al Comune di Montescheno (VCO) che:

- dovrà invariate all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e relativa costituzione di servitù nonchè di diritto di superficie che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- la porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs n. 42/04 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE-P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata con rimozione delle opere, se richiesto, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario che dovrà comunque effettuare, per quanto necessario, un primo intervento di recupero dell’area, al termine delle operazioni di realizzazione dell’impianto con relative strutture;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto specificato in premessa;

- dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione, alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri