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Bollettino Ufficiale n. 03 del 20 / 01 / 2005

A relazione dell’Assessore Cavallera:

In data 6 aprile 2004, con deliberazione n. 21-12180, la Giunta regionale ha approvato il Progetto di Piano di tutela delle acque previsto dall’articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 quale strumento finalizzato al raggiungimento di ambiziosi obiettivi di qualità dei corpi idrici e più in generale alla protezione dell’intero sistema idrico superficiale e sotterraneo.

Dell’approvazione del Progetto di PTA è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2004, nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 dell’8 aprile 2004 e sul sito Internet della Regione, con la precisazione dei tempi, dei luoghi e delle modalità con cui chiunque interessato potesse prendere visione e consultare la documentazione.

Il Progetto di Piano e la relativa documentazione sono stati integralmente pubblicati su apposita sezione del sito Internet della Regione all’interno della quale è stata attivata una procedura informatizzata per l’invio on line delle osservazioni, nonché depositati per la consultazione presso le sedi della Regione e delle Province piemontesi con la predisposizione di un registro sul quale sono state annotate le richieste di visione e copia degli atti nonché le osservazioni sul Progetto di Piano.

Inoltre, con specifici incontri che si sono tenuti per aree territoriali, precisamente nei sei Ambiti ottimali individuati dalla legge regionale n. 13 del 1997 per la riorganizzazione dei servizi idrici, le comunità locali sono state informate dell’incidenza delle determinazioni del Piano sulle diversificate realtà del proprio territorio e sollecitate a prendere visione non solo del Progetto di PTA, ma anche di tutta la corposa documentazione tecnica acquisita.

Nei novanta giorni successivi alla pubblicazione dell’avvenuta adozione, sono pervenute alla Regione i pareri delle Province di Provincia di Torino, Cuneo, Biella, del Verbano Cusio Ossola, Asti e Vercelli nonché, anche per posta elettronica, numerose osservazioni da parte di una molteplicità di soggetti istituzionali e di privati.

Sulla base delle risultanze degli studi e delle indagini condotte ed alla luce dei contributi apportati nel corso delle consultazioni effettuate, con deliberazione del 20 settembre 2004, n. 23-13437 la Giunta Regionale ha adottato il Piano regionale di tutela delle acque (PTA) costituito dai seguenti documenti:

- relazione generale e sintesi non tecnica;

- monografie di area;

- norme di piano, articolate in norme generali e norme di area;

- tavole di piano;

- allegati tecnici.

La stessa deliberazione reca in allegato l’analitico resoconto delle risultanze della fase di consultazione sul Progetto di Piano di tutela delle acque e dispone la trasmissione del PTA all’Autorità di bacino del fiume Po per l’espressione del relativo parere e al Consiglio Regionale per la sua definitiva approvazione.

In quanto atto di adozione del PTA, la citata deliberazione è stata pubblicata sul supplemento al n. 44 del Bollettino Ufficiale del 4 novembre 2004 unitamente alle norme di Piano approvate e alla nota redazionale che evidenzia come, ai sensi dell’articolo 14 delle predette norme di Piano, a far data dall’adozione del medesimo, è fatto divieto di rilasciare autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi od altri atti di consenso comunque denominati aventi ad oggetto interventi ed opere o attività in contrasto con le norme di Piano.

Nel documento relativo alla consultazione sul Progetto di Piano di tutela delle acque, allegato alla deliberazione del 20 settembre 2004, sono state sistematicamente riportate le proposte e le osservazioni pervenute, congiuntamente alle argomentazioni relative alla loro ammissibilità, articolate in apposite sezioni riferite all’analisi rispettivamente degli aspetti generali, degli aspetti tecnici e delle ricadute sulle norme di Piano.

Nel citato allegato alla deliberazione è stata peraltro erroneamente omessa l’indicazione di alcune osservazioni pervenute nonché delle relative valutazioni compiute dall’Amministrazione.

Si ritiene pertanto di dover procedere a integrare il resoconto delle risultanze della fase di consultazione sul Progetto di Piano di tutela delle acque con le osservazioni mancanti e riportate nell’allegato A alla presente deliberazione, in modo da conseguire la completezza della trasparenza decisionale.

Nell’ambito delle consultazioni promosse dal Consiglio regionale in data 29 novembre 2004 si è poi registrato il permanere di una posizione delle Associazioni di categoria del comparto agricolo fortemente avversa alle previsioni del PTA.

Esaminate le critiche mosse dalle predette Associazioni nei confronti delle norme di Piano e ritenuto che una miglior formulazione delle stesse possa, impregiudicate le valutazioni che il Consiglio regionale riterrà di compiere, andare nel senso dell’auspicata semplificazione e coerenza delle disposizioni inerenti il settore primario, si reputa opportuno apportare alle norme di Piano riguardanti il comparto agricolo le modifiche di cui all’allegato B della presente deliberazione.

Nell’ambito di tale allegato, si ritiene inoltre necessario riformulare l’articolo 14 delle Norme di Piano, che attualmente dispone, quale misura di salvaguardia operante nella fase intercorrente tra l’adozione del Piano da parte della Giunta regionale e la sua approvazione da parte del Consiglio, il divieto di rilasciare autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi od altri atti di consenso comunque denominati aventi ad oggetto interventi ed opere o attività in contrasto con le norme di Piano.

Tale disposizione ha infatti suscitato forti contrarietà in particolare per quanto riguarda la sua ricaduta nel comparto energetico, in quanto seppur a scopo cautelare va ad incidere - prima delle definitive valutazioni del Consiglio regionale - su un cospicuo numero di istanze attualmente in istruttoria secondo le ordinarie procedure.

Stante quindi l’acceso dibattito insorto sulle scelte e sulle modalità di perseguimento della sostenibilità ambientale nella realizzazione di alcuni interventi ancora in fase di viva discussione, si ritiene più opportuno attribuire in primo luogo al Piano adottato, nelle more della sua definitiva approvazione, la sola efficacia di atto di indirizzo, delle cui finalità dovranno tener conto le competenti autorità nel rilascio degli atti di assenso aventi a oggetto interventi ed opere o attività incidenti sulle risorse idriche.

Si ritiene tuttavia di dover mantenere, quale strumento di salvaguardia ai sensi dell’articolo 44, comma 2 del d.lgs. 152/1999, l’anticipazione dell’efficacia della misura di cui alla scheda 11.2 della Monografia di Area AI 16 Alto Sesia, in quanto permangono le ragioni di merito che a suo tempo avevano indotto il Consiglio regionale ad adottare identica misura con la deliberazione n. 285-12843 del 15 aprile 2003, volta ad impedire che la realizzazione di opere sul fiume Sesia, e la conseguente riduzione della sua portata, comprometta in modo irreparabile la peculiare vocazione turistico-ricreativa che tale corso d’acqua ha acquistato grazie al suo pregio naturalistico e che ha consentito vaste e positive ricadute sulla comunità locale

Alla luce delle predette considerazioni, nonché in accoglimento di alcune richieste di chiarimento formulate, si ritiene infine necessario modificare le misure di area di cui alle schede 11.2 e 11.3 della Monografia di Area AI 16 Alto Sesia e alla scheda 11.3 della Monografia di Area AI 33 Toce, in ordine alle quali si procede alla relativa riadozione nella stesura riportata nell’allegato C della presente deliberazione al fine di rispettivamente:

a) meglio chiarire che, per effetto della salvaguardia disposta dall’articolo 14 delle norme di Piano come modificato dalla presente deliberazione, l’applicazione della misura prevista per il raggiungimento dell’obiettivo a specifica destinazione “sport di acqua viva” decorre dalla data di adozione del PTA;

b) precisare che nell’area a specifica tutela Alto Sesia possono essere realizzati le opere e gli interventi inerenti progetti che alla data di entrata in vigore del PTA abbiano ottenuto la pronuncia di compatibilità ambientale;

c) ridurre la portata della misura nell’Area idrografica del Toce disponendo che la sostenibilità dell’uso idroelettrico sia garantita unicamente attraverso la sottoposizione delle istanze di concessione di derivazione finalizzate alla produzione e vendita di energia e assoggettate alla legge regionale 40/1998 alla valutazione della sommatoria degli effetti prodotti dagli impianti esistenti e da quelli in progetto sul regime idrologico dei corsi d’acqua insistenti nell’area di interesse, fatta eccezione per le derivazioni della stessa tipologia che prevedano la contestuale dismissione o razionalizzazione di impianti esistenti con riduzione dell’impatto complessivo sull’ambiente idrico.

Tutto ciò premesso,

vista la legge regionale 8 agosto 1997 n. 51;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1) di approvare, per le ragioni in premessa illustrate, le modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Regionale 20 settembre 2004 n. 23-13437 (Adozione del Piano regionale di tutela delle acque e proposta al Consiglio Regionale della relativa approvazione) di cui agli allegati, costituenti parte integrante della presente deliberazione, di seguito elencati:

a) allegato A, concernente le integrazioni al resoconto delle risultanze della fase di consultazione sul Progetto di Piano di tutela delle acque;

b) allegato B, concernente le modifiche alle norme del Piano di tutela delle acque;

c) allegato C, concernente la riadozione delle schede 11.2 e 11.3 della Monografia di Area AI 16 Alto Sesia e della scheda 11.3 della Monografia di Area AI 33 Toce;

2) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 44, comma 2 del d.lgs. 152/1999, è specificamente individuata quale misura di salvaguardia l’anticipazione dell’efficacia della misura di cui alla scheda 11.2 della Monografia di Area AI 16 Alto Sesia di cui all’articolo 14, comma 2 delle Norme di Piano;

3) di trasmettere al Consiglio Regionale la presente deliberazione modificativa dell’adozione del Piano regionale di tutela delle acque ai fini dell’approvazione del Piano di tutela delle acque.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Il Piano di Tutela delle acque adottato dalla Giunta Regionale il 20 settembre 2004 e le modifiche apportate al medesimo con la presente Deliberazione sono integralmente pubblicati sul sito Internet della Regione Piemonte all’indirizzo www.regione.piemonte.it/acqua/tutela.htm (ndr).

Allegato