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Bollettino Ufficiale n. 03 del 20 / 01 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 4051 in data 20 settembre 2004

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 2 marzo 2004 dal Sig. Stefano GROSSI, in qualità di Procuratore della ditta “Lanificio Fratelli Cerruti S.p.A.”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge; (omissis). Di assentire, ai sensi degli artt. 2, comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla ditta “Lanificio Fratelli Cerruti S.p.A.” (omissis), la concessione di derivare dal torrente Cervo, in Comune di Biella, una quantità d’acqua stabilita in misura eguale e non superiore a litri/sec. 50, cui corrisponde un volume max. annuo pari a 1.500.000 mc, ad uso Produzione di Beni e Servizi (scopi industriali connessi con l’attività tessile praticata) ed in misura non apprezzabile civile (integrazione scorte impianto antincendio e servizi igienici), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel collettore CO.R.D.A.R. - Biellese.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 - lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 15 successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla stessa data e fino al 31 dicembre del medesimo anno, in ragione di annui Euro 6.462,57 pari ad Euro 12.925,14 per ogni 100 litri/sec. d’acqua derivati ad uso Produzione di Beni e Servizi e previsti per l’anno solare 2004, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003 n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1325 di Rep. in data 2 marzo 2004

Art. 11 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Cervo, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori dei terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l’esercizio di essa. (omissis).

Biella, 3 gennaio 2005

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato