Bollettino Ufficiale n. 03 del 20 / 01 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Determinazione dirigenziale n. 2302 in data 17 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina
Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 26 settembre 2003 dallIng. Fabrizio Ramella, in qualità di Procuratore ad Negotia della ditta Vitale Barberis Canonico S.p.A., relativo alla derivazione dacqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dellAmministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà lapplicazione dei provvedimenti previsti dallart. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;
Di assentire, ai sensi degli artt. 2, comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, nonchè ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dellacqua, alla ditta Vitale Barberis Canonico S.p.A. (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione di una portata dacqua fissata in misura eguale e non superiore a moduli 0,07 cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 220.752 mc. dai bacini dei Rii Rivaccia e Mollie (affluenti del torrente Ponzone), a mezzo di diverse opere di presa ubicate in territorio dei Comuni di Trivero e Portula, da utilizzarsi per Produzione di Beni e Servizi (scopi industriali), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel Rio Mollie, previa opportuna depurazione, oppure nella condotta CO.R.D.A.R. Valsesia secondo le necessità della ditta concessionaria.
Di rettificare lart. 11 del disciplinare sottoscritto dallIng. Fabrizio Ramella in data 26 settembre 2003 indicando in anni 15, successivi e continui, la durata della concessione di derivazione dacqua da assentire in capo alla ditta Vitale Barberis Canonico S.P.A, laddove la durata della medesima è indicata in anni 30.
Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dallart. 24 comma 1 - lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 15 successivi e continui decorrenti dal 18 febbraio 2001, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, subordinatamente allosservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data dellannuo canone di Euro 1.688,87, pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2002 dellannuo canone di Euro 1.709,11 pari al minimo ammesso, ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2003 dellannuo canone di Euro 1.733,06 pari al minimo ammesso, ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002 n. 430 e dal 1° gennaio 2004 dellannuo canone di Euro 1.762,52 pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 21 ottobre 2003 n. 293, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa;
(omissis)
Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco
Estratto del Disciplinare n. 1279 di Rep. in data 26 settembre 2003
Art. 7 - Garanzie da osservarsi
Saranno a carico del concessionario lesecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne lAmministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenentisi pregiudicati dalla presente concessione.
Biella, 3 gennaio 2005
Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato