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Bollettino Ufficiale n. 03 del 20 / 01 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 2302 in data 17 maggio 2004

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 26 settembre 2003 dall’Ing. Fabrizio Ramella, in qualità di Procuratore ad Negotia della ditta “Vitale Barberis Canonico S.p.A.”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire, ai sensi degli artt. 2, comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, nonchè ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla ditta “Vitale Barberis Canonico S.p.A.” (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione di una portata d’acqua fissata in misura eguale e non superiore a moduli 0,07 cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 220.752 mc. dai bacini dei Rii Rivaccia e Mollie (affluenti del torrente Ponzone), a mezzo di diverse opere di presa ubicate in territorio dei Comuni di Trivero e Portula, da utilizzarsi per Produzione di Beni e Servizi (scopi industriali), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel Rio Mollie, previa opportuna depurazione, oppure nella condotta CO.R.D.A.R. Valsesia secondo le necessità della ditta concessionaria.

Di rettificare l’art. 11 del disciplinare sottoscritto dall’Ing. Fabrizio Ramella in data 26 settembre 2003 indicando in anni 15, successivi e continui, la durata della concessione di derivazione d’acqua da assentire in capo alla ditta “Vitale Barberis Canonico S.P.A”, laddove la durata della medesima è indicata in anni 30.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 - lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 15 successivi e continui decorrenti dal 18 febbraio 2001, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data dell’annuo canone di Euro 1.688,87, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2002 dell’annuo canone di Euro 1.709,11 pari al minimo ammesso, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2003 dell’annuo canone di Euro 1.733,06 pari al minimo ammesso, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002 n. 430 e dal 1° gennaio 2004 dell’annuo canone di Euro 1.762,52 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 21 ottobre 2003 n. 293, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa;

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1279 di Rep. in data 26 settembre 2003

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenentisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 3 gennaio 2005

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato