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Bollettino Ufficiale n. 02 del 13 / 01 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2004, n. 32-14188

Art. 11 Legge 24/12/2003, n. 350; art. 2, comma 3, DPCM 27/7/2004; indirizzi applicativi agli Enti di gestione delle Aree protette regionali relativi alle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2004

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di stabilire per gli Enti di gestione delle aree protette regionali i seguenti indirizzi applicativi relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2004:

- Gli Enti di gestione procedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34, commi 1, 2, e 3 della Legge 27/12/2003, n. 289. Le proposte di rideterminazione delle dotazioni organiche sono approvate dalla Regione in applicazione delle disposizioni di cui all’art.49, comma 4, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 e di cui all’articolo 93, comma 2, lett. h), della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

- è consentito il reclutamento di personale entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003;

- in deroga a quanto previsto al punto precedente è consentito il reclutamento di personale attraverso il ricorso a procedure di mobilità esterna;

- è consentito il reclutamento di personale considerato “non fungibile” la cui consistenza organica non sia superiore all’unità. Il riferimento è dato dalla unicità del profilo professionale presente all’interno della dotazione organica dei rispettivi Enti. Il concetto di infungibilità è esteso anche al caso in cui vi sia all’interno della dotazione organica una pluralità di identici profili professionali ma non sia presente personale in servizio in riferimento ad ogni singolo profilo;

- è comunque consentita la copertura dei posti disponibili attraverso l’istituto delle progressioni verticali di cui all’art. 4 del CCNL del 31/3799.

* di dare atto che i sopra richiamati criteri, adottati nel corso dell’anno 2004, consentono di effettuare le eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato anche nel corso dell’anno 2005, poiché la programmazione degli interventi di reclutamento adottata con il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al DPCM richiamato in premessa è da intendersi come avvio del procedimento di assunzione delle unità da reclutarsi in uniformità allo stesso;

* di precisare che la determinazione dei criteri sopra descritti non costituisce automatica autorizzazione all’assunzione di personale a tempo indeterminato, poiché il reclutamento di ogni singola unità deve essere autorizzato con apposita determinazione del dirigente regionale competente, previa la necessaria verifica della relativa disponibilità finanziaria;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)