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Bollettino Ufficiale n. 02 del 13 / 01 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2004, n. 57-14213

L.R. 41/98, art. 2, comma 2, lett. d). Modifica ed integrazione della DGR 92-10150 del 28/07/2003. Intervento regionale di politica del lavoro attuativo dei protocolli d’intesa del 25/10/2002 e del 20/02/2003 sottoscritti con Enti locali, rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e delle Associazioni di Categoria dell’Industria, Commercio, Artigianato del Piemonte

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 “Organizzazione delle funzioni regionali e

locali in materia di mercato del lavoro";

preso atto che l’art. 2, comma 3, lett. d), della predetta legge, prevede che la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Dlgs 469/97, fatta eccezione per quelli che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, è attribuita alle Province che la esercitano, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, garantendo la concertazione fra le parti nelle Commissioni di cui all’art. 6, comma 1, del Dlgs 469/97;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 92-10150 del 28/07/2003 di approvazione dell’intervento regionale di politica del lavoro attuativo dei protocolli d’intesa del 25/10/2002 e del 20 febbraio 2003 sottoscritti con Enti locali, rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e delle Associazioni di Categoria dell’Industria, Commercio, Artigianato del Piemonte per fare fronte alla crisi occupazionale presso aziende del settore dell’industria automobilistica, tessile ed orafa, nonché presso aziende di altri settori in condizione di prossimità allo stato di crisi industriale;

ritenuto di integrare il punto 2, paragrafo secondo, dell’allegato alla predetta deliberazione inserendo dopo il secondo capoverso il seguente capoverso: “I sopra indicati casi sono quelli individuabili dall’elenco degli accordi tra le Parti sociali sottoscritti presso la Regione Piemonte ai fini dell’ottenimento del trattamento di cassa integrazione straordinaria relativa a situazioni di cessazione di attività o ramo d’azienda ovvero procedure concorsuali, i primi correlati da specifico accordo relativo alla realizzazione di un piano di ricollocazione professionale del personale dichiarato in esubero secondo l’ordine cronologico di sottoscrizione degli accordi medesimi. I lavoratori coinvolti nei progetti di ricollocazione professionale sono quelli che si trovano in cassa integrazione straordinaria alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del relativo bando emesso dall’Agenzia Piemonte Lavoro”.

Vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51: “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale” relativamente alle competenze dell’Organo di direzione politica;

dato atto dell’istruttoria del presente provvedimento e preso atto di quanto in premessa indicato;

la Giunta Regionale ai sensi di legge, unanime,

delibera

Di stabilire la modifica ed integrazione della deliberazione n. 92 - 10150 del 28/07/2003 al secondo punto, secondo paragrafo del relativo allegato inserendo dopo il secondo capoverso il seguente capoverso: “I sopra indicati casi sono quelli individuabili dall’elenco degli accordi tra le Parti sociali sottoscritti presso la Regione Piemonte ai fini dell’ottenimento del trattamento di cassa integrazione straordinaria relativa a situazioni di cessazione di attività o ramo d’azienda ovvero procedure concorsuali, i primi correlati da specifico accordo relativo alla realizzazione di un piano di ricollocazione professionale del personale dichiarato in esubero secondo l’ordine cronologico di sottoscrizione degli accordi medesimi. I lavoratori coinvolti nei progetti di ricollocazione professionale sono quelli che si trovano in cassa integrazione straordinaria alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del relativo bando emesso dall’Agenzia Piemonte Lavoro”.

La presente deliberazione, non comporta oneri a carico del bilancio regionale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8/R/2002.

(omissis)