Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 02 del 13 / 01 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2004, n. 80-14233

D.G.R. n. 15-11925 del 8/3/2004 concernente i criteri in ordine all’istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. (art. 20 l.r. 4 settembre 1996, n. 70). Modifiche

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, l’allegato alla d.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004, concernente i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie (art. 20, l. reg. 4 settembre 1996, n. 70), integrato con d.G.R. n. 48-12144 del 30.03.2004, con d.G.R. n. 13-13117 del 26.07.2004 e n. 14-13118 del 26.07.2004, come segue:

1. All’art. 7, comma 1, il punto 2) della lett. g) primo trattino (Aziende in cui i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni hanno conferito gli stessi ai fini venatori mediante singole convenzioni (massimo cinquanta)), della lettera i) secondo trattino (Aziende i cui proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni hanno conferito gli stessi ai fini venatori mediante la costituzione di un consorzio), della lettera e) terzo trattino (Aziende in cui ci sia identità assoluta tra proprietario e direttore-concessionario) è così sostituito:

“2) indicazioni circa la fauna presente, con particolare riferimento a quella per la quale si richiede il prelievo. Deve altresì essere indicata l’eventuale presenza di specie particolarmente protette.”

2. L’art. 8 comma 2 è così sostituito:

“2. La domanda di rinnovo della concessione deve essere presentata dal direttore-concessionario prima della scadenza, a pena di decadenza. Il relativo provvedimento è adottato entro sei mesi dalla data di ricezione della domanda.”

3. All’art. 10, comma 3 è abrogata la parola “approvato” e sono sostituite le parole “previa diffida” con le parole “previo invito”.

4. All’art. 11, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1 bis. Nel caso di inosservanza e violazioni di minore gravità, come nell’ipotesi di contenzioso circa la sussistenza dei requisiti per la regolare costituzione dell’azienda e/o per la legittimità della designazione del direttore-concessionario, potrà essere disposta la sospensione della concessione, anche a tempo indeterminato.”

5. L’art. 11 comma 6 è così sostituito:

“6. Nel caso di revoca, mancato rinnovo o pendenza di procedimento giurisdizionale in ordine alla validità della concessione il territorio dell’A.F.V. è destinato alla gestione programmata della caccia, salvo diversa destinazione del piano faunistico-venatorio regionale, ed è soggetto a divieto di caccia sino alla scadenza del piano faunistico-venatorio provinciale.”

6. All’art. 24, comma 1, il punto 2) della lett. g) primo trattino (Aziende in cui i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni hanno conferito gli stessi ai fini venatori mediante singole convenzioni (massimo cinquanta)), della lettera i) secondo trattino (Aziende i cui proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni hanno conferito gli stessi ai fini venatori mediante la costituzione di un consorzio), della lettera e) terzo trattino (Aziende in cui ci sia identità assoluta tra proprietario e direttore-concessionario) è così sostituito:

“2) indicazioni circa la fauna presente, con particolare riferimento a quella per la quale si richiede il prelievo. Deve altresì essere indicata l’eventuale presenza di specie particolarmente protette.”

7. L’art. 25 comma 2 è così sostituito:

“2. La domanda di rinnovo della concessione deve essere presentata dal direttore-concessionario prima della scadenza, a pena di decadenza. Il relativo provvedimento è adottato entro sei mesi dalla data di ricezione della domanda.”

8. All’art. 27, comma 3 è abrogata la parola “approvato” e sono sostituite le parole “previa diffida” con le parole “previo invito”.

9. All’art. 28, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1 bis. Nel caso di inosservanza e violazioni di minore gravità, come nell’ipotesi di contenzioso circa la sussistenza dei requisiti per la regolare costituzione dell’azienda e/o per la legittimità della designazione del direttore-concessionario, potrà essere disposta la sospensione della concessione, anche a tempo indeterminato.”

10. L’art. 28 comma 5 è così sostituito:

“5. Nel caso di revoca, mancato rinnovo o pendenza di procedimento giurisdizionale in ordine alla validità della concessione, il territorio dell’A.A.T.V. è destinato alla gestione programmata della caccia, salvo diversa destinazione del piano faunistico-venatorio regionale ed è soggetto a divieto di caccia sino alla scadenza del piano faunistico-venatorio provinciale.”

11. All’art. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“2. La durata delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie, istituite ai sensi del precedente comma 1, è pari a quella di scadenza degli atti di concessione. Tale disciplina si applica anche alle aziende istituite anteriormente al presente provvedimento.”

12. L’art. 37 è così sostituito:

“1. Nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie è vietato:

a) per motivi di sicurezza, nelle giornate di attività venatoria e ai fini di tutela nei periodi della riproduzione della fauna selvatica, esclusivamente nelle aree individuate e opportunamente segnalate dal direttore-concessionario, percorrere qualsiasi strada o sentiero all’interno delle aziende, ad eccezione delle strade pubbliche, con mezzi motorizzati, salvo quelli agricoli. E’ parimenti vietato il percorso fuori da strade e sentieri. Da tali divieti sono esonerati: i conduttori dei terreni inclusi nel perimetro dell’azienda per raggiungere gli stessi, gli agenti di vigilanza preposti, il direttore-concessionario e i soggetti dallo stesso autorizzati, esclusivamente per motivate esigenze di servizio e gestione. Per consentire a tali soggetti il percorso su sentieri di montagna e mulattiere, ai sensi della legge regionale 2 novembre 1982 n. 32, nonché sulle strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale di cui all’art. 2 comma 6 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il direttore-concessionario dovrà trasmettere agli organi di vigilanza idonea informazione segnalando il periodo, i nominativi e le targhe dei veicoli impiegati;

b) praticare lo sci nelle aree di svernamento della fauna alpina e degli ungulati, appositamente segnalate dal concessionario;

c) effettuare riprese video-amatoriali o fotografiche senza autorizzazione del direttore-concessionario, in analogia con quanto previsto da regolamenti di utilizzo e fruizione di aree protette regionali.

2. Il direttore-concessionario può altresì vietare, per motivi di sicurezza, nei giorni di caccia e, ai fini di tutela nei periodi della riproduzione della fauna selvatica, la raccolta di funghi, tartufi, tuberi, fiori, frutti del sottobosco, lumache e qualsiasi tipo di flora spontanea nonché l’esercizio della pesca, nelle aree individuate ed appositamente segnalate, ad eccezione del proprietario e/o conduttore e/o possessore dei relativi terreni, dei titolari di diritto esclusivo o di uso civico, ove presenti.

3. La violazione ai divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2, comporta a carico dei trasgressori la sanzione amministrativa di cui all’art. 38, comma 2 della l. reg. 32/82 e successive modificazioni."

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)