Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 02 del 13 / 01 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 48-14482

Nido in famiglia - Individuazione dei requisiti minimi del servizio

A relazione dell’Assessore Cotto:

Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” la quale all’art. 41 sostiene la famiglia, quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento per ogni intervento riguardante l’educazione e lo sviluppo culturale.

Vista la Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” la quale:

- all’art. 3, comma 1, lett. b), incentiva la realizzazione di progetti che perseguono finalità di innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

- all’art. 5, comma 1, prevede che le finalità dei progetti possano essere perseguite attraverso “servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità”.

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale 15 luglio 1998, n. 479-8707, attuativa della L. 285/97 per quanto attiene ai servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 19-1361 del 20 novembre 2000, con la quale sono stati individuati i requisiti strutturali e gestionali per il “Centro di custodia oraria - baby parking”, definito come servizio socio-educativo-ricreativo che accoglie minori non in età della scuola dell’obbligo.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 28-9454 del 26 maggio 2003, successivamente modificata con Deliberazione G.R. n. 20-11930 del 8 marzo 2004, con la quale sono stati individuati i requisiti strutturali e gestionali per il “Micro-nido”, definito come servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini anche realizzabile in ambito aziendale e integrato con le Scuole dell’Infanzia.

Constatato che l’attivazione dei Centri di custodia oraria e dei Micro-nidi ha permesso di dare una coerente risposta al bisogno di presidi flessibili e differenziati in relazione alle molteplici e crescenti esigenze delle famiglie, definendo un quadro di norme essenziali per la realizzazione di servizi per la prima infanzia, nelle more del riordino della normativa regionale in materia.

Constatato che a partire dall’anno 1999 nella realtà piemontese sono stati sperimentati, da parte di alcuni Enti Locali, ai sensi della L. n. 285/97, dei servizi domiciliari per la prima infanzia che hanno riscosso un notevole apprezzamento e che hanno dato risposta alle nuove aspettative ed esigenze delle famiglie rispetto all’educazione dei figli.

Preso atto che il territorio piemontese offre un’ampia gamma di servizi socio-educativi per la prima infanzia aventi standard di qualità elevati, che si basano sui tradizionali servizi di asili-nido di cui alla L.R. 3/73 e s.m.i. e che sono stati sviluppati con le normative precedentemente richiamate.

Ravvisata la necessità di proseguire nella ricerca e nell’individuazione di soluzioni socio-educative sempre più rispondenti ai bisogni del bambino e delle famiglie e ritenuto di codificare, per l’intero territorio regionale, gli standard minimi per l’esercizio del servizio domiciliare per la prima infanzia denominato “nido in famiglia”.

Esaminata la proposta formulata al riguardo dalla competente Direzione Politiche Sociali, d’intesa per quanto di rispettiva competenza, con le Direzioni Sanità Pubblica e Formazione Professionale, le cui caratteristiche sono contenute nell’Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ritenuto la stessa rispondente alle finalità sopraindicate.

Valutate le considerazioni formulate dalla Direzione Sanità Pubblica in argomento di servizi per la prima infanzia e ritenendo comunque necessario:

- permettere l’attivazione del servizio da parte di operatori con adeguati titoli professionali, in aderenza alle esperienze avviate nel corso degli ultimi anni da parte di alcuni Enti Locali;

- confermare sul servizio di “nido in famiglia” l’attività di vigilanza, ai sensi della L.R. n. 1/2004, al fine di tutelare i fruitori del servizio e garantire un’elevata qualità dell’attività prestata.

Vista la L.R. n. 1/2004;

Vista la L.R. n. 3/73 e s.m.i.;

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di individuare, tra i servizi a carattere socio-assistenziale-educativo per la prima infanzia, il “nido in famiglia”, secondo le definizioni contenute nell’Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare atto che l’esercizio dell’attività di cui trattasi, rientrando tra quelle aventi carattere socio-assistenziale-educativa, è sottoposta all’attività di vigilanza ai sensi della Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1;

- di stabilire che i servizi, analoghi a quelli descritti dalla presente deliberazione, già attivi sul territorio piemontese devono adeguarsi, alle disposizioni introdotte, entro 180 gg. dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente atto;

- di dare atto che sono comunque sempre sperimentabili e attuabili, da parte dei Comuni e degli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali, progetti e iniziative atte a raggiungere le finalità di cui all’art. 3 della Legge 28 agosto 1997, n. 285.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

STANDARD MINIMI
DEL SERVIZIO DI “NIDO IN FAMIGLIA”

ART. 1
Definizione

1. lI “nido in famiglia”, è un servizio sperimentale socio-educativo-ricreativo che accoglie minori di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni ed è destinato a favorire le opportunità di socializzazione dei bambini, nonchè a valorizzare il ruolo dei genitori nell’intervento educativo, prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio.

2. Il nido in famiglia è un luogo di vita per i bambini inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare che intende dare una risposta alla domanda relativa ad una possibile alternativa ai servizi tradizionali (asilo nido e micro-nido), con un’offerta diversa, che abbia delle caratteristiche di flessibilità, negli orari e nella strutturazione, al fine di conciliare l’esigenza di mantenere, quanto più possibile, il contatto genitori e figli, assicurando nello stesso tempo alla famiglia, e alle madri in particolare, spazio e tempo per lo svolgimento delle attività lavorative e di altre incombenze.

3. Tra i principali obiettivi del servizio si situa infatti la volontà d’incentivare fra le donne e le famiglie legate da rapporti di vicinato o di amicizia, l’aggregazione e la cultura dello scambio e delle relazioni, in funzione dell’arricchimento reciproco e del rafforzamento del ruolo genitoriale.

4. Rispetto ai servizi tradizionali si differenzia per la sua totale integrazione con il contesto abitativo, la flessibilità nel funzionamento e la ridotta capacità ricettiva.

5. L’attivazione del nido in famiglia deve essere concordata con l’Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio.

6. lI nido in famiglia deve dimostrare il collegamento con almeno un servizio tradizionale (asilo nido, micro-nido, centro di custodia oraria) per la prima infanzia; tale collegamento deve garantire una supervisione del servizio e un supporto all’esercizio dell’attività.

ART. 2
Destinatari

1. Bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni.

ART. 3
Capacità ricettiva e permanenza

1. lI nido in famiglia può accogliere un numero limitato di bambini compresi quelli dell’ambito familiare, fino ad un massimo di 4 contemporaneamente.

2. La permanenza del bambino, non appartenente al nucleo familiare di base, non può superare le 5 ore continuative.

3. La presenza analitica dei minori è registrata su una scheda settimanale esposta all’interno dei locali e resa accessibile agli Organi deputati alla vigilanza.

ART. 4
Personale

1. L’attività può essere condotta da un genitore con un bambino in età di nido in famiglia, o da un operatore in possesso di uno dei titoli seguenti:

- diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);

- diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esaurimento del titolo);

- diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);

- diploma di liceo psico-pedagogico;

- diploma di vigilatrice d’infanzia, nel rispetto delle norme di cui all’art. 1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;

- attestato di qualifica di educatore per la prima infanzia o equivalenti;

- attestato di qualifica di operatore socio-sanitario;

- diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);

- diploma di educatore professionale o equivalenti;

- diploma di laurea in scienze dell’educazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;

- diploma di tecnico dei servizi sociali;

- altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all’organizzazione e gestione degli asili nido.

2. Il genitore, privo di titolo, potrà condurre l’attività solo fino al compimento del terzo anno di età del proprio figlio o comunque fino al termine dell’anno formativo in cui il bambino è in età di nido, successivamente l’attività potrà essere condotta soltanto con l’acquisizione di uno dei titoli richiesti.

3. lI genitore, privo di titolo, per condurre l’attività deve:

- dimostrare di aver partecipato ad un percorso di sensibilizzazione sulle problematiche derivanti dalla gestione del servizio di nido in famiglia, quali quelle riguardanti il rapporto fra i/il propri/o figli/o e agli altri bambini e quelle riguardanti il rapporto con gli altri genitori che affidano i propri figli;

- dimostrare che il servizio sarà supportato nella gestione delle problematiche da un servizio educativo per la prima infanzia pubblico o privato autorizzato attraverso incontri periodici di supervisione.

4. lI percorso di sensibilizzazione di cui al comma precedente dovrà essere assicurato dal servizio educativo tradizionale per la prima infanzia collegato. Tale percorso, della durata minima di 24 ore, dovrà essere orientato sugli aspetti operativi/metodologici dei seguenti argomenti:

a) la salute del bambino nell’età della prima infanzia e i comportamenti che la favoriscano;

b) la relazione tra i bambini: la socializzazione e il gioco;

c) comportamenti ed attività che favoriscono la relazione adulto/bambino;

d) gli incidenti domestici più ricorrenti: prevenzione e modalità di intervento;

e) le responsabilità della gestione del servizio di nido in famiglia;

f) aspetti nutrizionali e di sicurezza alimentare.

ART. 5
Requisiti strutturali e di dimensionamento

1. lI nido in famiglia deve sorgere in immobili ad uso abitativo, secondo quanto disposto dall’art. 22 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 “Conversione in Legge del Decreto Legge 30 settembre 2003, 269 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”.

2. La struttura di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche:

a) condizioni di stabilità in situazioni normali ed eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;

b) requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali d’igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia di edifici di civile abitazione;

c) condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge;

d) adattabilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996;

e) licenza di abitabilità.

3. L’attività può essere avviata se nell’unità immobiliare sono disponibili:

- uno spazio autonomo con lavandino e fasciatoio;

- un servizio igienico adeguato all’uso dei bambini;

- uno spazio, da destinarsi in modo esclusivo all’ospitalità dei bambini, di almeno 5 mq. di superficie utile a bambino con un minimo di 15 mq;

- un locale cucina dotato di idonee attrezzature per la cottura, il riscaldamento e la conservazione dei cibi;

- uno spazio esterno per il gioco dei bambini.

ART. 6
Servizio alimentare

1. L’attività di nido in famiglia, non avendo caratteristiche di un servizio di ristorazione collettiva, nonché essendo ubicata in normali strutture abitative, non necessita di autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 Legge 30 aprile 1962, n. 283 “Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con PD. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.

2. E’ quindi possibile la preparazione e la somministrazione di alimenti fermo restando l’applicazione, in ogni fase, di corrette norme di prassi igienica.

ART. 7
Requisiti per l’esercizio dell’attività

1. L ‘attività, regolarmente avviata per gli adempimenti contributivi e fiscali, non è soggetta ad autorizzazione all’esercizio, ma ad obbligo di comunicazione di avvio da presentare al Comune dove ha sede almeno 30 gg. prima.

2. La comunicazione di avvio deve essere obbligatoriamente corredata da:

- perizia asseverata redatta da un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale che attesti la piena rispondenza ai requisiti di cui all’art. 5;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” rilasciata dal titolare dell’attività che attesti la rispondenza ai requisiti di cui all’art. 4 e che documenti le modalità di svolgimento del percorso di sensibilizzazione di cui ai commi 3 e 4 deIl’art. 4;

relazione descrittiva dell’attività che specifichi le modalità, i tempi, le tariffe e le regole di svolgimento del servizio e che dia conto del servizio alimentare di cui al precedente art. 6;

dichiarazione del legale rappresentante del servizio tradizionale per la prima infanzia (asilo nido, micro-nido o centro di custodia oraria), ai sensi degli artt. 1 e 4, che attesti il collegamento con il servizio di nido in famiglia oggetto della comunicazione di avvio.

3. lI Comune, entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di avvio dell’attività, ne da informazione all’ Organo titolare della funzione di vigilanza sui servizi socio-assistenziali-educativi ai sensi della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” all’ Azienda Sanitaria Locale e alla Regione Piemonte - Direzione Politiche Sociali.

4. L’attività è oggetto di vigilanza ai sensi della L.R. n. 1/2004.

5. L’attività può beneficiare di contributi direttamente erogati dai Comuni e/o dagli Enti Gestori dei Servizi Socio assistenziali e può essere coordinata e integrata con le attività già finanziate dalla Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”.

6. Per il primo accoglimento del bambino al nido in famiglia, trattandosi di possibile frequenza occasionale, il genitore o chi ne fa le veci deve rilasciare dichiarazione scritta al gestore del servizio, che il bambino è stato regolarmente vaccinato e non è affetto da malattie infettive e contagiose clinicamente accertate.

7. Tutte le persone addette all’attività devono sottoporsi ai controlli sanitari prescritti dalle A.S.L.

8. Lo svolgimento dell’attività deve essere garantita da adeguata polizza assicurativa.

9. Le regole di svolgimento del servizio devono prevedere l’attivazione di un nido in famiglia alternativo, in caso di indisponibilità del gestore principale o in alternativa il ricorso al servizio tradizionale di riferimento di cui all’art. 1.

10. Le regole di svolgimento del servizio, l’orario di apertura giornaliero e le tariffe applicate vanno esposte in modo visibile nell’ingresso.

11. Ogni variazione delle caratteristiche del servizio va comunicata al Comune e segue il procedimento di cui al comma 3.

ART. 8
Regime per i servizi già attivi sul territorio regionale.

1. I servizi socio-educativi per la prima infanzia già avviati dai Comuni ai sensi della L. n. 285/1997 continuano a funzionare secondo le modalità originariamente stabilite dagli Enti titolari.

2. Sono comunque sempre sperimentabili e attuabili, da parte dei Comuni e degli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali, progetti e iniziative atte a raggiungere le finalità di cui all’art. 3 della Legge 28 agosto 1997, n. 285.

3. I servizi, analoghi a quelli descritti dal presente provvedimento, già attivi sul territorio piemontese devono adeguarsi, alle norme citate, entro 180 gg. dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente atto.

4. Gli organi titolari delle funzioni di vigilanza, decorso il termine di cui al comma precedente, provvedono a sanzionare, secondo la normativa vigente, le attività prive dei requisiti illustrati.