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Bollettino Ufficiale n. 02 del 13 / 01 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 5317 in data 9 dicembre 2004 - D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza dell’Azienda Agricola Vignuta Alessandro subentrato con istanza in data 28 luglio 2004, all’istanza in data 7 agosto 2000 dell’Azienda Agricola Vignuta Gianni, di concessione preferenziale di derivazione d’acqua, ad uso agricolo, da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Viverone. Assenso. P.P. Viverone 15

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

Determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 12 ottobre 2004 dal Sig. Vignuta Alessandro, in qualità di titolare della Ditta, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R alla Azienda Agricola Vignuta Alessandro, (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 10,64 e medi 0,002 d’acqua, per un totale di 64 metri cubi annui, prelevati da n. 1 pozzo ubicato in località Moglia del Monte del Comune di Viverone, foglio n. 18, particella n. 55/A, da utilizzarsi per scopi agricoli;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni 40 (quaranta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 3,22 previsti per l’anno solare 2004, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L’amministrazione concedente dovrà essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Omissis.

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato