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Bollettino Ufficiale n. 02 del 13 / 01 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comunità Montana Antigorio Divedro Formazza - Crodo (Verbano Cusio Ossola)

Statuto (Approvato con Deliberazione del C.C. n. 20 del 13 dicembre 2004)

TITOLO I
PRINCIPI

CAPO I
COMUNITÀ MONTANA

Definizioni

1. Ai fini del presente statuto con il termine:

a) Comunità Montana si intende la “Comunità Montana Antigorio Divedro Formazza”;

b) Legge sulla montagna si intende legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modifiche;

c) Con ordinamento degli enti locali il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) Con testo unico delle leggi regionali sulla montagna il testo unico delle leggi regionali sulla montagna di cui alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e successiva modificazione.

Art. 1
Denominazione, natura giuridica e ruolo

1. La Comunità Montana costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, quale unione dei Comuni Montani di Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera e Varzo è ente locale sovracomunale.

2. la Comunità Montana promuove, programma e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i Comuni membri.

Art. 2
Territorio e sede

1. Il territorio della Comunità Montana è costituito dai Comuni di Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera e Varzo.

2. La Comunità Montana ha sede in Comune di Crodo, frazione Bagni, n° 20.

Art. 3
Finalità e obiettivi

1. La Comunità Montana, nell’esercizio della propria autonomia statutaria, nell’ambito dei principi fissati dalla legge e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli statuti dei Comuni che la compongono, si propone la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, funzioni delegate e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La Comunità Montana recepisce nei presupposti ideali dello Statuto, il patrimonio di civiltà, di storia, di cultura sociale e giuridica, di considerazione delle realtà locali.

3. Nell’ambito delle generali competenze fissate dalla legge, la Comunità Montana in particolare si propone i seguenti fini:

a) predisporre ed aggiornare con forme di concreta partecipazione, il piano pluriennale ed i programmi per lo sviluppo economico e sociale della zona, al fine di concorrere alla realizzazione di una politica generale di riequilibrio territoriale, economico e sociale tra le zone montane ed il resto del territorio provinciale e regionale;

b) predisporre, coordinare ed attuare i programmi di intervento intesi a dotare il territorio, con l’esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni supporti tecnici ed azioni mirate e nel quadro di un’economia montana integrata, le iniziative di natura economica pubblica e privata idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale, ivi compresa quella turistica, tenuto però conto delle compatibilità ambientali;

d) fornire alle popolazioni che ancora effettivamente vivono ed operano nelle zone rurali ed in particolare in quelle montane, anche eventualmente solo per una parte significativa dell’anno (in quanto si riconosce che il servizio da esse svolto di presidio e di manutenzione del territorio sia di fondamentale importanza per la salvaguardia degli equilibri ecologici della montagna), gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall’ambiente e dall’isolamento, al fine di favorire la permanenza di queste popolazioni sul territorio e di evitare i fenomeni di disgregazioni sociale ed economica spesso conseguenti allo spopolamento;

e) concorrere, d’intesa con i Comuni membri e gli altri Enti competenti in materia, alla formazione di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore idonei a favorire l’armonizzazione degli interventi più significativi a livello sovracomunale e finalizzati al risparmio dei terreni a vocazione agricola o forestale e alla salvaguardia di quelli sottoposti a particolari vincoli territoriali ed ambientali, mediante una sistematica politica di tutela, di recupero e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e del territorio comunque già compromesso;

f) promuovere, nell’ambito delle proprie competenze e d’intesa con i Comuni membri e gli altri Enti operanti nel settore, anche di province diverse, ogni utile azione capace di eliminare od attenuare le cause di disagio sociale,

g) favorire l’elevazione culturale e professionale della popolazione anche attraverso un’adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità della realtà montana ed in particolare della cultura “Walser”;

h) promuovere, attuare e partecipare ad ogni iniziativa atta a valorizzare ed a tutelare il patrimonio di cultura, di lingua e di tradizione, di usi e di consuetudini locali proprie delle popolazioni della Comunità, nell’applicazione concreta dell’art. 6 della Costituzione repubblicana e degli artt. 4, 5 e 7 dello statuto Regionale;

i) riconoscere che tutti gli uomini hanno diritto di insediarsi ed operare dove più ritengono opportuno, per garantire a se stessi ed alle loro famiglie di poter vivere in condizioni di sicurezza e di dignità economica e sociale. Nel rispetto delle leggi vigenti in materia la Comunità Montana collabora con i Comuni membri, con gli altri Enti e le Associazioni del volontariato affinché le persone che legittimamente si insediano sul territorio comunitario siano messe in condizioni di usufruire dei medesimi servizi e diritti riconosciuti alla popolazione autoctona, ivi compreso il diritto al rispetto della loro identità culturale e religiosa;

j) promuovere, con tutti gli strumenti consentiti dalla legge, ogni utile forma di cooperazione con le altre Comunità Montane interessate a risolvere insieme problemi di comune interesse ed inoltre, riconoscendo il crescente ruolo delle politiche comunitarie per lo sviluppo economico-sociale e per la protezione dell’ambiente montano, favorire ogni utile forma d’intesa, anche con i confinanti organismi pubblici e privati elvetici, per meglio utilizzare o far utilizzare dai singoli operatori economici o loro organizzazioni operanti all’interno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione della Comunità Europea per tali fini.

Art. 4
Assetto funzionale

1. La Comunità Montana è titolare di funzioni proprie attribuite dalla legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione Europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Costituisce la sede naturale della localizzazione di funzioni delegate ed attribuite dai Comuni membri, dalla Provincia e dalla Regione.

3. E’ titolare dell’esercizio associato delle funzioni dei Comuni membri e dell’esercizio associato di funzioni regionali ad essi delegate.

4. Promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi.

5. La Comunità Montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione, sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio, sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, risorse e servizi.

6. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

CAPO II
SEGNI DISTINTIVI

Art. 5
Stemma e gonfalone

1. La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Comunità Montana Antigorio Divedro Formazza”.

2. La Comunità Montana adotta, con deliberazione dell’organo rappresentativo ed a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’organo rappresentativo, un proprio stemma ed un proprio gonfalone.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli sono demandati al Regolamento.

Art. 6
Albo Pretorio e Bollettino

1. Nel palazzo adibito a sede della Comunità Montana, l’organo esecutivo destina un apposito spazio facilmente accessibile ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura e secondo quanto previsto da Regolamento specifico.

3. La Comunità Montana può pubblicare e diffondere con cadenza trimestrale, anche per via telematica, un apposito bollettino nel quale sono inserite le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti e alle forniture. Le modalità di diffusione di tali notizie saranno demandate a specifico Regolamento.

TITOLO II
AUTONOMIA NORMATIVA

CAPO I
STATUTO

Art. 7
Carattere e contenuto

1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l’assetto organizzativo della Comunità Montana.

2. In particolare, lo statuto disciplina:

a) Il funzionamento degli organi politici, la loro composizione, le rispettive competenze;

b) le modalità di elezione dell’organo esecutivo;

c) l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

d) l’attività di programmazione;

e) le forme di collaborazione con i Comuni associati e gli altri enti operanti nel territorio;

f) le modalità di gestione dei servizi;

g) la partecipazione della popolazione alle politiche a favore del territorio montano.

Art. 8
Interpretazione

1. Le norme dello statuto si interpretano secondo i criteri fissati dalle disposizioni di legge e devono contenere i requisiti di chiarezza richiesta per legge.

2. E’ escluso il ricorso all’interpretazione analogica con riferimento allo statuto di altre Comunità Montane ed è parimenti esclusa l’interpretazione autentica.

Art. 9
Approvazioni, modifiche e abrogazioni

1. Lo Statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l’organo rappresentativo. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l’argomento è posto all’o.d.g., la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei componenti l’organo rappresentativo.

2. Le modifiche dello statuto possono essere proposte dall’organo esecutivo o da un quinto dei componenti l’organo rappresentativo assegnati o da n. 3 comuni membri con delibere adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le proposte di modifiche, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte all’esame dell’organo rappresentativo entro 40 giorni dalla presentazione.

4. Le norme statutarie obbligatorie non possono essere abrogate ma solo sostituite.

5. L’abrogazione dell’intero statuto può essere disposta esclusivamente con l’atto di approvazione di un nuovo statuto.

Art. 10
Pubblicazione

1. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicati, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione, anche all’Albo Pretorio della Comunità Montana e all’Albo Pretorio dei Comuni membri.

CAPO II
REGOLAMENTI

Art. 11
Caratteri e materie

1. La Comunità Montana può emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.

2. I regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.

Art. 12
Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche

1. Salvo le deroghe previste dalla legge, l’esercizio della potestà regolamentare spetta all’organo rappresentativo, che la esercita su iniziativa dell’organo esecutivo o di un quinto dei componenti l’organo rappresentativo in carica.

2. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei componenti l’organo rappresentativo assegnati.

3. I regolamenti sono pubblicati all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dopo l’adozione della delibera di approvazione.

4. Per le modifiche dei regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Art. 13
Interpretazione

1. I regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dall’art. 8 per l’interpretazione dello statuto.

TITOLO III
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
ORGANI POLITICI

Art. 14
Organi

1. Sono organi della Comunità Montana:

a) il Consiglio o Organo Rappresentativo;

b) la Giunta o Organo Esecutivo;

c) il Presidente della Giunta;

2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa esercitando, nell’ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell’Ente.

3. L’elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolate dalle leggi e, in subordine, dalle norme del vigente Statuto e dei Regolamenti comunitari.

CAPO II
IL CONSIGLIO, ORGANO RAPPRESENTATIVO

Art. 15
Composizione

1. L’organo rappresentativo è composto da: n. 24 consiglieri in rappresentanza degli otto Comuni facenti parte (n. 3 per ciascun Comune) eletti in base alle norme di legge.

2. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale.

3. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere della Comunità Montana, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale (che costituisce titolo e condizione dell’appartenenza al Consiglio della Comunità Montana) decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal presente articolo.

4. L’organo rappresentativo si rinnova a seguito delle elezioni amministrative che riguardino la maggioranza dei Comuni associati (L.R. 16/99, art. 17). I componenti dell’organo rappresentativo della Comunità Montana rappresentanti i Comuni non interessati dal turno elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del Comune dei propri rappresentanti. Nel frattempo conservano tutti gli incarichi e le attribuzioni ricevute.

5. L’organo rappresentativo della Comunità Montana si intende costituito e pertanto nella pienezza dei suoi poteri non appena siano pervenute le nomine di almeno i 4/5 dei suoi componenti da parte dei Comuni.

6. I componenti l’organo rappresentativo durano in carica quanto le Amministrazioni Comunali interessate.

Art. 16
Competenze

1. L’organo rappresentativo definisce l’indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull’attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge regionale alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale, disciplinata dall’apposito Regolamento.

2. In particolare, ai sensi delle leggi vigenti, l’organo rappresentattivo ha competenza nei seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto dell’Ente, i Regolamenti consiliari con esclusione di quello sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;

c) l’accettazione di deleghe connesse all’esercizio di funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia o dalla Regione;

d) la presa d’atto dell’acquisizione dell’esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione;

e) le relazioni previsionali e programmatiche;

f) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

g) i conti consuntivi;

h) l’approvazione di progetti preliminari che non siano già previsti in altri atti dell’organo rappresentativo;

i) i pareri da rendere in relazione agli atti di cui ai punti e), f), g), h);

j) l’elezione del revisore dei Conti;

k) le convenzioni con gli altri Enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative, compresi gli accordi di programma;

l) la costituzione, i compiti di aziende speciali ed istituzioni, l’assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità Montana a società di capitali;

m) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;

n) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute;

o) gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell’organo rappresentativo o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell’organo esecutivo, del Segretario o di altri funzionari;

p) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende e istituzioni solo nel caso si tratti di funzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;

q) definisce gli indirizzi per le nomine negli altri casi;

r) l’elezione del presidente, del vice presidente e dell’organo esecutivo;

s) la presa d’atto della revoca e della surroga dei componenti l’organo esecutivo disposta dal presidente;

t) l’accensione di mutui per la realizzazione di opere non previste nella relazione previsionale e Programmatica;

u) la Convenzione disciplinante il Servizio di Tesoreria;

v) la presa d’atto del conferimento delle funzioni delegate dai Comuni, dalle Province o dalla regione;

w) le Convenzioni con gli altri Enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative;

z) l’approvazione di progetti di massima di interventi sovracomunali.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri Organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell’organo rappresentativo nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi, e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno, a pena di decadenza.

4. L’organo rappresentativo adotta un Regolamento per disciplinare il funzionamento dell’organo rappresentativo stesso, dell’organo esecutivo e delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo, nonché della Conferenza dei Sindaci. In particolare il Regolamento dovrà prevedere le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento dovrà indicare altresì il numero dei componenti dell’organo rappresentativo necessario per la validità della seduta.

Art. 17
Diritti e doveri dei componenti dell’organo rappresentativo

1. Ciascun componente dell’organo rappresentativo rappresenta l’intera Comunità Montana, nel senso che deve curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo del territorio.

2. La posizione giuridica dei componenti dell’organo rappresentativo è regolata dalla legge e dalle seguenti disposizioni:

a) I componenti dell’organo rappresentativo curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell’intera popolazione della Comunità montana;

b) le dimissioni dei componenti dell’organo rappresentativo devono essere presentate in forma scritta al proprio Comune e, per conoscenza, al Presidente. Hanno effetto immediato. L’organo rappresentativo della Comunità Montana prenderà atto delle stesse e della surroga entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni, come disposto dal T.U.E.L. n. 267/2000, art. 38, comma 8.

3. I componenti dell’organo rappresentativo hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della Comunità Montana tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato con le modalità stabilite dal regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa, compatibilmente con le norme della privacy;

b) di esercitare l’iniziativa su ogni oggetto di competenza dell’organo rappresentativo, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso;

c) di presentare interrogazioni e mozioni;

d) di percepire le indennità nella misura stabilita dall’organo rappresentativo in conformità alle leggi vigenti.

4. I componenti dell’organo rappresentativo hanno il dovere di partecipare alle sedute dell’organo rappresentativo e delle Commissioni di cui fanno parte.

Art. 18
Incompatibilità a svolgere la funzione di componente dell’organo rappresentativo della Comunità Montana - Causa di decadenza

1. Nella sua prima seduta di insediamento l’organo rappresentativo convalida i propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1) del presente articolo, si provvede nei confronti del componente dell’organo rappresentativo eletto in un momento successivo.

3. Si applicano ai componenti dell’organo rappresentativo della Comunità Montana le norme del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.

4. Il componente dell’organo rappresentativo che non intervenga a tre sedute consecutive dell’organo rappresentativo senza giustificazione incorre nella decadenza, da pronunciarsi secondo le norme che verranno dettate dal regolamento di funzionamento dell’organo rappresentativo.

Art. 19
Gruppi consiliari

1. In seno all’organo rappresentativo sono costituiti gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nessun gruppo può avere meno di 3 consiglieri.

Art. 20
Commissioni consiliari

1. L’organo rappresentativo costituisce nel suo seno Commissioni permanenti.

2. Il regolamento ne stabilisce il numero, le competenze, le norme di funzionamento, la composizione.

3. Le Commissioni esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza dell’organo rappresentativo comunitario ed esprimono su di essi il proprio parere; concorrono nei modi stabiliti dal regolamento allo svolgimento dell’attività amministrativa dell’organo rappresentativo.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, il presidente, i componenti dell’organo esecutivo, dipendenti della Comunità Montana, organismi associativi e rappresentanti di forze sociali ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

5. Il presidente ed i componenti dell’organo esecutivo hanno la facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto e di sottoporre altresì all’esame delle stesse, argomenti diversi da quelli del comma 3.

6. L’organo rappresentativo può altresì costituire Commissioni temporanee o speciali, la cui composizione e disciplina di funzionamento sono stabilite di volta in volta dall’organo rappresentativo. Di tali Commissioni possono far parte membri esterni all’organo rappresentativo, fatto salvo il diritto di rappresentanza delle minoranze.

7. Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

8. Alle minoranze spetta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

Art. 21
Convocazione, sedute e presenze dell’organo rappresentativo

1. Le modalità di convocazione dell’organo rappresentativo sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.

2. Il Presidente della Comunità Montana è altresì tenuto a convocare entro venti giorni l’organo rappresentativo, inserendo in coda all’ordine del giorno, le questioni proposte, quando lo richieda un numero di componenti dell’organo rappresentativo non inferiore ad un quinto dei componenti dell’organo rappresentativo assegnati.

3. Il numero legale per la validità delle sedute è disciplinato dalla legge e/o dal regolamento.

4. Le sedute dell’organo rappresentativo sono pubbliche, salvo i casi in cui l’organo rappresentativo debba discutere questioni implicanti giudizi valutativi su persone.

5. Assiste e partecipa il Direttore-Segretario al quale sono pure attribuite le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Art. 22
Votazioni

1. Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina e la revoca del Presidente. Sono da assumere a scrutinio segreto, secondo la normativa che verrà regolamentata, le deliberazioni concernenti persone e quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto.

3. Le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero dei componenti dell’organo rappresentativo necessario a rendere valida la seduta.

5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle concorrono alla formazione del numero dei votanti.

6. Qualora nelle nomine di competenza dell’organo rappresentativo comunitario debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell’ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti, anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.

7. Per le nomine in cui sia prevista l’elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

8. Nel caso di parità di voti, il Presidente può fare ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta.

9. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l’organo rappresentativo assegnati.

Art. 23
Deliberazioni

1. L’iniziativa delle proposte di deliberazione è oggetto di apposito, specifico Regolamento, da adottarsi ad esecutività del presente Statuto.

Art. 24
Designazione di rappresentanti

1. Nell’esercizio del potere di nominare, designare e revocare rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, aziende, istituzioni e società di cui al precedente art. 16) comma 2), lettera p), l’organo rappresentativo, ove non sia diversamente disposto dalla legge ed il numero degli eligendi e designandi sia pari o superiore a tre, deve tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze.

2. I rappresentanti della Comunità Montana di cui al comma precedente, debbono possedere i requisiti per l’elezione a Consigliere comunale. Il regolamento stabilisce i requisiti di professionalità richiesti ai candidati per le diverse categorie di elezioni o designazioni, nonché i casi in cui la designazione è riservata integralmente o parzialmente a candidati proposti da ordini professionali, associazioni di categoria, Enti individuati dal regolamento stesso. La rappresentanza della Comunità Montana può essere assicurata, nei casi previsti dal regolamento e fatte salve le disposizioni relative alle incompatibilità con la carica, anche da componenti dell’organo rappresentativo della Comunità medesima.

3. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti, fino alla copertura dei posti previsti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

4. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spettanti, i proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 25
Strumenti di indirizzo e controllo

1. L’organo rappresentativo può rivolgersi all’organo esecutivo con mozioni, indirizzi su temi specifici, impegnando l’organo esecutivo a riferire sulla loro attuazione.

2. La risposta alle interrogazioni dei componenti l’organo rappresentativo, può essere scritta o orale. La risposta orale deve essere data in Consiglio secondo le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO III
LA GIUNTA, ORGANO ESECUTIVO

Art. 26
Composizione, elezione e cessazione

1. L’organo esecutivo è composto dal Presidente che lo presiede e da n. 7 Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

2. L’organo rappresentativo della Comunità Montana elegge, con unica votazione, l’organo esecutivo composto da presidente, vice presidente e n° 6 assessori nella prima adunanza subito dopo la convalida dei consiglieri. L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico, depositato almeno cinque giorni prima della seduta del consiglio, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vice Presidente e dei componenti dell’organo esecutivo. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di presidente. L’elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta di consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all’indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri.

3. Qualora entro il termine massimo di cui al precedente comma 2 non sia eletto l’organo esecutivo della Comunità Montana, il Direttore Segretario Generale provvede, nei successivi sette giorni dalla scadenza del predetto termine, a darne informazione all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura - per i conseguenti provvedimenti in materia di controllo sugli Organi.

4. Il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti dell’organo esecutivo debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che ne disciplina altresì la decadenza.

5. Il presidente è tenuto a comunicare all’organo rappresentativo le attribuzioni degli incarichi o delle deleghe e le relative modifiche nella seduta immediatamente successiva.

6. Il presidente, il vice presidente e gli assessori rimangono in carica sino all’insediamento dei successori.

7. In caso di morte, di decadenza, di cessazione o di rimozione, per qualunque causa, del Presidente ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice-Presidente e si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta, con le modalità di cui all’art. 26 del presente Statuto, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data dell’evento o del provvedimento dichiarativo della decadenza o dalla data della cessazione o dalla data della comunicazione dell’atto di rimozione.

8. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente e, in caso di impedimento di quest’ultimo, dall’Assessore più anziano di età.

9. In caso di impedimento temporaneo di uno o più Assessori, il Presidente incarica gli altri Assessori dello svolgimento delle relative funzioni.

10. Qualora dell’organo esecutivo facciano parte componenti la cui elezione a consigliere di Comunità Montana sia avvenuta non contestualmente al rinnovo della maggioranza dei Consigli Comunali, gli stessi decadono dalla carica nel momento in cui l’organo rappresentativo della Comunità Montana prende atto e convalida le deliberazioni comunali di nuova nomina.

11. La surroga di uno o più componenti dell’organo esecutivo avviene nella seduta dell’ organo rappresentativo immediatamente successiva al verificarsi della vacanza o della presentazione delle dimissioni e, comunque, entro sessanta giorni dalla data dell’evento.

12. Il presidente può disporre la revoca e la surroga di uno o più componenti l’organo esecutivo dandone motivata comunicazione all’organo rappresentativo, nella seduta immediatamente successiva e, comunque, entro sessanta giorni dalla date dell’evento, per la presa d’atto.

13. La presa d’atto di cui al suddetto comma 12 del presente articolo avviene, da parte dell’organo rappresentativo, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

14. Qualora non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 13 del presente articolo, si tengono ulteriori due sedute, a distanza di cinque giorni l’una dall’altra, sempre a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

15. In caso non si ottenga la surroga dopo l’espletamento delle ulteriori votazioni di cui al precedente comma 14, si svolgeranno nuove sedute, entro il termine di cui al precedente comma 11, a maggioranza semplice dei consiglieri presenti e votanti.

Art. 27
Mozione di sfiducia costruttiva

1. L’organo esecutivo risponde del proprio operato dinanzi all’organo rappresentativo.

2. Il voto contrario dell’organo rappresentativo ad una proposta dell’organo esecutivo non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Presidente, il Vice-Presidente e l’organo esecutivo cessano, contemporaneamente, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati; deve contenere l’indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo Presidente, di un nuovo Vice-Presidente e di un nuovo organo esecutivo.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione al registro di protocollo; essa è notificata agli interessati a mezzo del servizio postale di stato.

6. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è pubblica ed è presieduta dal Presidente dell’ organo rappresentativo in carica.

7. Il Presidente, il Vice-Presidente ed i membri dell’organo esecutivo partecipano alla discussione ed alla votazione.

8. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

Art. 28
Competenza

1. L’organo esecutivo della Comunità Montana, provvede:

a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, all’organo rappresentativo e non rientrino nelle competenze, previste dalla legge stessa o dallo Statuto, del Presidente o del Direttore;

b) ad adottare eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell’organo rappresentativo entro i termini previsti dalla legge;

c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell’organo rappresentativo, formulando, tra l’altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;

d) a dare attuazione agli indirizzi dell’organo rappresentativo;

e) a riferire all’organo rappresentativo o, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dall’organo rappresentativo, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;

f) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l’attività di gestione di competenza dei funzionari;

g) ad assumere mutui;

h) ad adottare il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri dati dall’organo rappresentativo;

i) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitele dalla legge nazionale, regionale, dallo Statuto e dai regolamenti. Il suo potere è residuale.

Art. 29
Funzionamento

1. L’organo esecutivo provvede a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno e di ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge regionale e dallo Statuto.

2. L’organo esecutivo delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Le adunanze non sono pubbliche.

4. Su invito dell’organo esecutivo possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici, funzionari, componenti dell’organo rappresentativo della Comunità Montana, esperti.

5. Assiste e partecipa il Segretario Direttore Generale al quale sono pure attribuite le funzioni di Segretario Verbalizzante.

CAPO IV
IL PRESIDENTE

Art. 30
Competenza

1. Il Presidente della Comunità Montana rappresenta l’Ente, assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dell’attività degli organi collegiali e dei componenti dell’organo esecutivo, sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge regionale, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell’esercizio delle competenze indicate nel comma 1, il Presidente della Comunità Montana, in particolare:

a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti. Rappresenta la Comunità Montana in giudizio;

b) firma tutti gli atti nell’interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto, al Direttore o ai Dirigenti;

c) può disporre la revoca e la surroga, dandone motivata comunicazione all’organo rappresentativo del vice presidente nonché dei componenti dell’organo esecutivo

d) convoca e presiede l’organo esecutivo, fissando l’ordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali essa deve deliberare tra i componenti della medesima, in armonia con gli incarichi e le deleghe a questi rilasciati;

e) convoca e presiede l’organo rappresentativo con le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento.

f) impartisce ai componenti dell’organo esecutivo le direttive politiche ed amministrative relative all’indirizzo generale dell’Ente ed a specifiche deliberazioni dell’organo rappresentativo e dell’organo esecutivo, nonché all’attuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;

g) coordina e stimola l’attività dei singoli componenti dell’organo esecutivo; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente; può in ogni momento sospendere l’esecuzione di atti dei componenti dell’organo esecutivo da lui delegati per sottoporli all’esame dell’organo esecutivo;

h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’Ente, anche sulla base delle indicazioni dell’organo esecutivo;

i) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, Enti, istituzioni della Comunità montana, nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

j) adotta i provvedimenti disciplinari più gravi della censura e le sospensioni cautelari per il personale;

k) riceve le interrogazioni, le mozioni, le istanze e le petizioni da sottoporre all’organo rappresentativo;

l) indice i referendum;

m) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

n) propone all’organo esecutivo l’affidamento di funzioni di responsabilità di singole unità organizzative ed individua, sentita la Giunta, il personale a cui affidare l’incarico, in conformità alla pianta organica ed alle esigenze di perseguire gli obiettivi programmatici dell’amministrazione.

Art. 31
Vice Presidente ed Assessore anziano

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può essere delegato dal Presidente.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dall’Assessore anziano, da intendersi come il più anziano di età.

Art. 32
Deleghe del presidente

1. Il Presidente può delegare singoli componenti dell’organo esecutivo e dell’organo rappresentativo a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.

Art. 33
Status degli Amministratori

1. Lo Status degli Amministratori, le aspettative, le indennità, i permessi e le licenze, i rimborsi delle spese e le indennità di missione, le indennità di carica, sono disciplinate dalla legge e da apposito Regolamento.

CAPO V
TECNOSTRUTTURE

Art. 34
Principi organizzativi

1. La Comunità Montana informa l’organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

a) creazione in collaborazione con i Comuni membri di poli di servizio specializzati, diretti da dirigenti qualificati, realizzati anche attraverso l’utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi Comuni membri al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione e erogazione dei servizi e dell’approvvigionamento delle risorse;

b) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l’applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l’introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;

d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire prevalentemente con affidamenti all’esterno mediante formule appropriate;

e) superamento del sistema gerarchico - funzionale mediante l’organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l’introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.

2. Il regolamento, sulla base dei suddetti principi, disciplina:

a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;

b) la dotazione organica e le modalità di accesso all’impiego;

c) il segretario generale - direttore;

d) la dirigenza;

e) i responsabili dei servizi;

f) le procedure per l’adozione delle determinazioni;

g) i casi di incompatibilità;

h) gli organi collegiali.

Art. 35
Rapporto tra organi politici e dirigenza

1. Gli organi della Comunità Montana, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Alla dirigenza della Comunità Montana ed ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Art. 36
Ufficio di promozione e organizzazione dell’esercizio associato di funzioni.

1. Al fine di promuovere ed organizzare l’esercizio associato di funzioni, la Comunità Montana istituisce, con la collaborazione dei Comuni membri, un apposito ufficio con il compito di elaborare i piano pluriennale dei servizi da gestire in forma associata, di curarne l’attuazione attraverso la progettazione esecutiva e di valutare i risultati conseguiti.

Art. 37
Segretario generale - Direttore

1. Il Segretario generale - Direttore ha la direzione complessiva dell’attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.

2. Svolge compiti di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del consiglio generale e della giunta esecutiva e ne dirige l’attività di assistenza e verbalizzazione.

3. Se in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private e dati unilaterali nell’interesse della stessa.

4. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

5. Coordina l’attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.

6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario generale - Direttore, il Vice Segretario quando esiste o, il Segretario di altra Comunità Montana possono essere incaricati di specifiche funzioni vicarie.

7. Il Segretario generale - Direttore può esercitare le sue funzioni in regime di convenzione con altre Comunità Montane.

Art. 38
Responsabili dei Servizi

1. Ciascun servizio, individuato dal regolamento, è affidato dal Presidente, sentito il parere del Segretario generale - Direttore, a un Responsabile di Servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile del Servizio l’incarico della sostituzione è attribuito con determinazione dal Segretario generale - Direttore.

CAPO VI
ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 39
Forma degli atti amministrativi

1. Gli atti amministrativi dell’organo rappresentativo e dell’organo esecutivo sono adottati, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.

2. Gli atti amministrativi del Presidente e dei Dirigenti sono adottati, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.

3. Le determinazioni, distinte per singoli uffici dirigenziali sono, su base annua, numerate progressivamente secondo l’ordine cronologico.

CAPO VII
ORGANO DI REVISIONE

Art. 40
Revisore

1. La revisione economico - finanziaria è affidata ad un solo revisore.

2. Le proposte finalizzate alla scelta del revisore sono corredate da dettagliato curriculum da depositare presso la Segreteria generale almeno 5 giorni prima della data della seduta consigliare relativa alla sua elezione.

TITOLO IV
STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

CAPO I
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 41
Obiettivi della programmazione e della cooperazione

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità Montana assume, in attuazione dei principi contenuti nell’art. 3, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i Comuni membri, con i quali opera in stretto raccordo.

2. Tale modalità esplicativa dell’azione della Comunità Montana è mirata a:

a) consentire ai Comuni membri, specialmente a quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;

b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;

c) attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli Comuni membri e coordinamento delle loro azioni;

d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;

e) armonizzare l’azione della Comunità Montana con quella della Regione, degli organi periferici dello Stato e degli organismi ed enti operanti sul territorio di competenza;

f) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;

g) rendere flessibile l’uso delle risorse e strutture organizzative.

3. In particolare:

a) la cooperazione con i Comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;

b) la programmazione deve servire a innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati.

CAPO II
DOCUMENTI PROGRAMMATICI

Art. 42
Formazione, adozione ed approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio - economico

1. Entro un anno dall’approvazione dello statuto, la Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio - economico di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

3. L’organo esecutivo della Comunità montana predispone il piano pluriennale di sviluppo socio-economico tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati.

4. L’organo rappresentativo della Comunità montana adotta il piano e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia che lo approva con deliberazione consiliare entro novanta giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato salvo che pervengano alla Comunità montana richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizioni. In tal caso il termine di novanta giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta di chiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato è trasmessa dalla Comunità montana alla Presidenza della Giunta regionale.

5. La procedura di cui al comma 4 si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

Art. 43
Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico comprende tutte le opere e gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la Comunità montana intende realizzare, nell’ambito della durata temporale dello stesso, nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, delle funzioni attribuite, di quelle delegate, nonché di quelle comunali da svolgere in forma associata. Il piano costituisce l’unitario strumento di programmazione della Comunità montana ed è redatto in forma sintetica secondo schemi predisposti, ai fini dell’omogeneità, dalla Giunta regionale.

2. Il piano individua gli strumenti normativi e finanziari idonei a consentire la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1.

3. Al piano si raccordano gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa dell’Unione europea e dalla normativa statale e regionale, affidati alla competenza della Comunità montana nell’ambito della sua validità temporale:

4. L’individuazione e la collocazione cartografica delle opere e degli interventi previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituiscono le indicazioni urbanistiche di cui all’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, le quali concorrono alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano. Alle suddette indicazioni i Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici, ai sensi dell’articolo 20, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e della legge urbanistica regionale vigente.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è corredato da una tavola denominata “carta di destinazione d’uso del suolo” contenente gli indirizzi fondamentali dell’organizzazione territoriale nell’area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.

6. La carta di cui al comma 5, elaborata in scala 1:25.000, individua le aree di prevalente interesse agro-silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale.

7. La carta di cui al comma 5 concorre alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 2, lettera c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 44
Programmi annuali operativi

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità montana ed indica l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

2. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.

3. Per l’attuazione dei programmi annuali operativi la Comunità montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 45
Progetti integrati

1. La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti integrati presentati entro il 31 marzo di ogni anno dalle Comunità montane singolarmente o d’intesa fra loro, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale, demografico ed occupazionale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

2. Alla realizzazione dei progetti integrati possono concorrere altri enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

3. I rapporti e gli impegni per la realizzazione di progetti integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento, sono regolati da apposita convenzione stipulata fra le parti. Qualora concorrano al finanziamento soltanto altri enti pubblici, la convenzione si intende sostituita dalle deliberazioni degli organi competenti degli enti stessi, comprovanti la copertura finanziaria del relativo impegno.

4. La Giunta regionale definisce i criteri di ammissibilità e priorità dei progetti integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura massima dell’intervento, tenendo conto:

a) della ricaduta economica ed occupazionale dell’intervento;

b) dei benefìci ambientali che ne derivano;

c) della localizzazione rispetto alle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica di cui all’articolo 4.

4-bis. La graduatoria dei progetti integrati viene approvata su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito, effettuata sulla base dei criteri di cui al comma 4.

5. Il nucleo di valutazione tecnica può disporre l’audizione delle Comunità montane proponenti.

Art. 46
Gestione da parte della Comunità montana di funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, da esercitarsi in forma associata.

1. I Comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all’articolo 2 organizzano l’esercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di Comunità montana.

2. I Comuni di cui al comma 1 organizzano altresì, a livello di Comunità montana, l’esercizio associato di funzioni ad essi delegate.

3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità montana d’intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell’impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.

4. I comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che il conferimento alla comunità montana di funzioni proprie o conferite, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (recante disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sullo sviluppo della montagna), anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4 della L. n. 93/1981, sono regolati da apposita convenzione.

5. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l’ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti locali, costituiti ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 267/2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dell’Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità montana.

6. La Comunità montana non può partecipare a Consorzi qualora facciano parte dei medesimi tutti i Comuni che la costituiscono.

7. Ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 267/2000, le Comunità montane, singolarmente o in consorzio con altri enti montani, esercitano in forma associata le funzioni comunali, nonché la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni, con particolare riguardo ai seguenti settori:

a) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; disincentivo alla produzione, riduzione, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione a fini energetici dei rifiuti tossico-nocivi e degli oli esausti di origine domestica, delle macerie e degli inerti;

b) organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;

c) organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;

d) realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani, nonché gestione delle attività socio assistenziali ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali);

e) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;

f) realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo;

g) organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;

h) realizzazione delle funzioni di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modifiche ed integrazioni, relative alla progettazione, all’appalto e alla direzione lavori di opere pubbliche e di opere tecnico-manutentive del territorio.

8. I Comuni possono delegare alle Comunità montane la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l’attuazione di interventi aventi carattere sovraccomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

9. La Regione riconosce priorità nell’assegnazione di finanziamenti ai servizi svolti in forma associata dalle Comunità montane.

CAPO III
SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 47
Forme di gestione

1. La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

2. Le deliberazioni consiliari per l’assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.

3. La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi, per ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;

d) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;

e) mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d’utenza.

Art. 48
Collaborazione con alti enti e organismi pubblici

1. La Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici (ivi compreso l’ente parco), per l’esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti di legge.

Art. 49
Adesione all’UNCEM

1. La Comunità Montana aderisce all’Unione Nazionale Comuni, Comunità Montane ed Enti montani.

2. La Comunità Montana può deliberare l’adesione ad altre associazioni di enti locali i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo statuto.

CAPO IV
NORME FINANZIARIE

Art. 50
Entrate

1. La Comunità Montana dispone di entrate proprie provenienti dalla gestione dei servizi attivati e di entrate trasferite sia dallo Stato sia da altri enti e organismi pubblici e privati.

Art. 51
Ordinamento finanziario e contabile

1. La Comunità Montana adotta il regolamento di contabilità, le cui norme sono improntate alla semplificazione delle procedure.

Art. 52
Tesoriere

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante gara ad evidenza pubblica ad un istituto bancario per un periodo non superiore ad anni 5.

2. Il regolamento di contabilità disciplina il contenuto della convenzione da stipulare con il tesoriere.

TITOLO V
DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI

Art. 53
Diritti

1. La Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti dell’amministrazione, individua i seguenti diritti: diritto all’informazione, diritto all’uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto di controllo sociale.

CAPO II
GARANZIE E STRUMENTI

Art. 54
Diritto all’informazione

1. A ciascun cittadino utente è garantita una informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull’indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.

2. La Comunità Montana istituisce, a termini dell’art. 24 della legge sulla montagna, uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

Art. 55
Diritto di uguaglianza e imparzialità

1. L’accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione e di imparzialità da parte dei soggetti preposti.

Art. 56
Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo

1. E’ garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti di attuazione.

2. E’ altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 57
Diritto di consultazione e controllo sociale

1. Per consentire ai cittadini di far conoscere i propri pareri, esigenze e suggerimenti o di esercitare il controllo sociale, il regolamento individua e disciplina forme di consultazione e di controllo adeguate alle funzioni svolte dalla Comunità Montana.

TITOLO VI
PARI OPPORTUNITA’

Per quanto riguarda lo specifico argomento si richiama in ogni sua parte il dettato della Legge 125 del 10/04/1991.