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Bollettino Ufficiale n. 02 del 13 / 01 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Inverso Pinasca (Torino)

Statuto comunale

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Inverso Pinasca è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato e del presente statuto.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione competente.

Art. 2
Finalità e principi ispiratori

1. Il Comune di Inverso Pinasca, adottando il presente statuto, si propone di rinnovare in termini di maggiore efficienza gestionale la pratica del buon governo, della totale trasparenza dell’attività amministrativa e di un maggiore coinvolgimento della popolazione nella gestione della cosa pubblica.

2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli ideali di libertà e democrazia scritti nella Costituzione repubblicana e conquistati con grande entusiasmo e sacrificio dagli uomini della Resistenza nella guerra di liberazione nazionale al nazifascismo.

3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali ed economiche all’amministrazione.

4. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.

5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la diffusione ed il consolidamento di una cultura della pace, dell’integrazione dei popoli e dell’unità dell’Europa (che il Comune ha simbolicamente anticipato attraverso il gemellaggio con il Comune francese di L’Argentière la Bessée);

b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla comunità una migliore qualità della vita ed una crescita collettiva nel rispetto delle diversità e delle tradizioni;

e) la pari dignità tra uomo e donna in un equilibrato ed organico rapporto di collaborazione in grado di eliminare la discriminazione verso il mondo femminile e nell’ottica di garantire uguali opportunità a tutti i cittadini;

f) il mantenimento dei livelli occupazionali, la creazione di nuovi posti di lavoro, la tutela e la dignità del mondo del lavoro;

g) il superamento dell’emarginazione legata all’età, alle condizioni sociali, economiche, fisiche, psichiche.

h) la difesa e, ove possibile il miglioramento, dei servizi presenti sul nostro territorio, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei trasporti, delle telecomunicazioni.

6. Il Comune si riconosce nei principi espressi da alcuni uomini della resistenza, in rappresentanza delle popolazioni alpine, nella “carta di Chivasso”: la riforma della Repubblica Italiana in senso federalista in un contesto di integrazione economica e politica della nuova Europa.

7. Il Comune favorisce l’apprendimento e la divulgazione delle lingue in quanto strumento di crescita culturale che favorisce l’integrazione di persone e popoli.

Data la sua collocazione geografica e la sua storia si intende tutelare e valorizzare, in particolare, le lingue che rappresentano l’identità culturale delle nostre valli: il patouà, il piemontese, il francese.

Nel riconoscere l’ufficialità della lingua italiana (ai fini della redazione degli atti e verbali) è comunque consentito esprimersi, nelle sedute pubbliche e degli organi collegiali, nelle lingue sopra riportate se ciò consente al consigliere di meglio esprimere il proprio pensiero e se tutti i presenti sono nelle condizioni di comprendere quanto detto.

8. Il Comune è ricompreso in una area montana alpina che ha una realtà speculare nel versante francese. Con questa realtà saremo costretti a misurarci su un piano socio-economico in vista dell’integrazione economica Europea del 1993. Poiché, a tal fine, risulta del tutto insufficiente l’impianto amministrativo e legislativo di cui disponiamo il Comune si dichiara favorevole ad una diversa suddivisione dei circondari della Provincia di Torino, alla costituzione della “provincia alpina” come tappa intermedia nella ridefinizione territoriale della zona montana confinante con la Francia, con l’obiettivo finale della creazione di una regione “alpina” che sappia più correttamente e coerentemente interpretare le esigenze della gente di montagna.

9. Il Comune fa parte della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca - U.S.S.L n. 42.

Il Comune si avvale della collaborazione della Comunità Montana al fine di sintonizzare i propri obiettivi con gli altri Comuni delle valli Chisone e Germanasca, nell’ottica della maggiore funzionalità ed efficienza dei servizi erogati.

Considerando decisivo il ruolo della Comunità Montana nel governo del territorio montano il Comune si prefigge di rafforzare il peso politico, la capacità di intervento e la funzione di ente programmatore del territorio di riferimento che la Comunità Montana stessa persegue.

10. Il Comune si impegna, in collaborazione con le associazioni della resistenza e degli ex-combattenti che si riconoscono nella democrazia costituzionale, a creare iniziative tese a sollecitare l’interesse delle nuove generazioni sulla nostra storia e, con particolare riferimento alla Resistenza, a trarre dal nostro “ieri” un rinnovato impulso all’ impegno ed alla partecipazione, al fine di difendere e consolidare le istituzioni democratiche del nostro Paese.

11. Il Comune si fa carico del decoro delle lapidi, dei cippi e dei monumenti edificati sul territorio comunale che ricordano i caduti della guerra di liberazione, le vittime civili, militari ed i dispersi di tutte le guerre.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con la Comunità Montana sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune è costituito dalle seguenti borgate:

Boschi (Lou bôc)

Saretto (Lou Sarét)

Novarea (La Nouvaréo)

Rucassa (La Roucaso)

Serre delle Vigne (Lou Sère d’la Vinnha)

Chianaviere (La Cënaviëra)

Gamba (La Gambo)

Piano dei Maurin (Lou plan dî Maourin)

Grange (Lâ Granja)

Germanetta (La Gërmanëtto)

Don (Lou Donn)

Vivian (Vivian)

Palazzotto (Lou Palai)

Fleccia (Fleccho)

Chianavasso (Lou Chanavas)

Case sparse

Rocciateugna (Rocchoteunnho)

Clot (Lou Clot)

Masseilot (Lî Maseilot)

Peyrot (Lî Peirot)

Teitas (Lou Teitas)

Palaizet (Lou Palaizét)

Reynaud (Li Reynaud)

Faiola (La Faiolo)

Robert (Li Roubert)

Abbadia (La Baìo)

Bot Pons (Bô d’Pouns)

Serre (Lou Sère)

Grangianuova (Granjo novo)

Grangiavecchia (Granjo veilo)

Valentin (Lou Valëntin)

Clos Ciauvin (Clot Chaouvin)

Combavilla (Coumbo Vîoulo)

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 7,90 e confina con i Comuni di Pinasca, Pomaretto, Villar Perosa, San Germano e Pramollo.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella borgata Fleccia.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. Il Comune, sentita la cittadinanza, può, nell’ambito della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, farsi promotore di iniziative volte a realizzare fusioni tra Comuni.

Art. 5
Albo pretorio

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune di Inverso Pinasca, concesso con decreto del Presidente della Repubblica il 5 dicembre 1955, è così descritto:

d’azzurro, alla fascia accompagnata sopra da tre stelle (6) ordinate in fascia e sotto da un monte all’italiana uscente dalla punta, il tutto d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 dicembre 1955.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

4. Le modifiche dello stemma e del gonfalone possono essere disposte dal consiglio previa consultazione popolare, fatte salve le approvazioni di legge.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 7
Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Art. 8
Consiglio Comunale

1. L’elezione, la composizione e la durata del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

2. Il consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità, ne determina l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sullo stesso, con piena autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9
Competenze e attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 10
Sessioni e convocazione

1. L’attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l’approvazione del bilancio di previsione e per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente.

3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

Art. 11
Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo ambito delle commissioni.

2. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione delle commissioni, il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Il sindaco e gli assessori possono chiedere di essere sentiti dalle commissioni.

Art. 12
Attribuzioni delle commissioni

1. Compito delle commissioni è l’esame di materie relative a questioni di carattere generale o particolare individuate dal consiglio comunale.

2. Il regolamento, oltre a quanto previsto all’art. 11, dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente e del segretario della commissione,

- le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni assegnate alle commissioni dagli organi del Comune;

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 13
Costituzione di commissioni speciali

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme degli articoli precedenti.

3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione, insediata dal sindaco, provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del presidente.

7. Il sindaco o l’assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 14
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento. Nelle more dell’approvazione del regolamento il diritto del consigliere viene garantito con l’osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

3. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 15
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, designando i capigruppo nell’ambito dei medesimi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Nelle more della designazione, posto che l’individuazione è comunque necessaria, trattandosi di soggetti cui la legge attribuisce specifiche funzioni, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 16
Nomina della Giunta

1. IL sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un vicesindaco.

2. I soggetti chiamati a far parte della giunta devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del sindaco.

Art. 17
Competenze della Giunta

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa ha competenza per tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco o del segretario comunale.

Art. 18
Composizione della Giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da numero quattro assessori, compreso il vicesindaco.

Art. 19
Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al segretario comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal sindaco la relativa sostituzione.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede in sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del consiglio.

Art. 20
Decadenza della Giunta
Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del sindaco comportano la decadenza della giunta.

2. Il sindaco e la giunta cessano altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive:

4. La convocazione del consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il sindaco e la giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

7. L’atto di approvazione della mozione di sfiducia è rimesso al competente organo di controllo entro i cinque giorni feriali successivi alla data di assunzione.

Art. 21
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo statuto o dal regolamento.

2. Il consiglio comunale non può pertanto deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; però, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quanto venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

4. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta privata.

5. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche. La giunta medesima può comunque invitare ad assistere ai lavori i consiglieri delegati od altre persone i cui pareri siano ritenuti rilevanti in riferimento ai singoli provvedimenti da adottarsi.

6. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curati dal segretario comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

7. I verbali delle sedute sono firmati:

a) dal presidente, dal segretario comunale e dal consigliere anziano, per le sedute consiliari;

b) dal presidente, dal segretario comunale e dal vicesindaco (o in assenza od impedimento di quest’ultimo dall’ assessore) per le sedute di giunta;

c) dal presidente e dal segretario, per le sedute di commissione.

Art. 22
Sindaco

1. Il sindaco è organo responsabile dell’amministrazione comunale nonché capo del governo locale ed in tali vesti esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2. Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita altresì le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. L’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi viene attuato per mezzo dell’apparato burocratico comunale.

4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 23
Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco:

a) ha la rappresentanza generale del Comune;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune;

c) coordina l’attività dei componenti la giunta;

d) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

e) ha facoltà di delega;

f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

g) convoca i comizi per i referendum consultivi;

h) adotta ordinanze ordinarie;

i) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

l) emette provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

m) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la giunta;

n) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;

o) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;

p) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;

q) stipula in rappresentanza dell’ente i contratti già conclusi, quando manchi nel Comune una figura direttiva, ausiliaria del segretario rogante.

Art. 24
Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 25
Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale (previa acquisizione del parere favorevole del segretario comunale in ordine alla competenza del consiglio medesimo per le determinazioni relative agli argomenti proposti) e lo presiede ai sensi del regolamento. Dispone altresì la convocazione del consiglio comunale, nei termini di legge, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, previa acquisizione del parere di cui sopra;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto anche informale la convocazione della giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori (ed a consiglieri comunali);

f) può delegare la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori, al segretario comunale;

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 26
Vicesindaco

1. Il vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l’assessore più anziano.

3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal vicesindaco sino alla elezione del nuovo sindaco.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 27
Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L’attività gestionale dell’ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l’esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l’osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.

2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell’ente, esercita l’attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.

4. Allo stesso sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.

Art. 28
Attribuzioni gestionali

1. Al segretario comunale compete l’adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

a) la predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) l’organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) l’ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta;

d) la liquidazione di spese regolarmente ordinate;

e) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l’assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l’osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell’ente;

f) l’adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

g) la verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

h) la verifica della efficacia e dell’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

i) la liquidazione dei compensi e delle indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

l) la sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d’incasso.

Art. 29
Attribuzioni consultive

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione della giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco ed agli assessori.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 30
Attribuzioni di sovraintendenza - direzione - coordinamento

1. Il segretario comunale esercita funzioni d’impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l’osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l’osservanza delle norme regolamentari.

Art. 31
Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute del consiglio e della giunta, nonché delle commissioni (se espressamente richiesto dalle commissioni stesse) e degli altri organismi secondo quanto previsto dalla legge. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalle norme.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l’ufficio comunale costituito in occasione dei referendum.

4. Riceve l’atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’albo e l’esecutività di provvedimenti ed atti del Comune.

CAPO II
UFFICI

Art. 32
Principi strutturali ed organizzativi

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento degli uffici e del personale, in applicazione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, provvederà a disciplinare, in particolare:

a) i poteri di spesa dei responsabili degli uffici, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio;

b) i criteri di individuazione dell’idonea dotazione della pianta organica;

c) i criteri e le modalità per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, l’affidamento di incarichi per le collaborazioni esterne;

d) l’attribuzione ai responsabili degli uffici e dei servizi della responsabilità gestionale e di quanto richiesto per il conseguimento degli obiettivi fissati dall’amministrazione relativi alle competenze dell’ufficio o servizio diretto, comprese le azioni possessorie e cautelari;

e) l’attribuzione ai responsabili degli uffici dei poteri di adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, in quanto atti esecutivi, atti di ordinaria gestione e privi di valutazioni discrezionali;

f) la definizione della presidenza delle commissioni di concorso;

g) l’istituzione di una commissione interna di controllo e valutazione dei risultati.

Art. 33
Struttura

1. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 34
Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 8, lett. d) del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all’art. 10 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

TITOLO III
SERVIZI

Art. 35
Forme di gestione

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

3. Il consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana o ad altri enti l’organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza, quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 36
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 37
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

Art. 38
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’ente. E’ facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme del regolamento disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra il campo di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici del Comune.

Art. 39
Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alle sue competenze.

Art. 40
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 41
Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II
FORME COLLABORATIVE

Art. 42
Principio di cooperazione

1. L’attività dell’ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 43
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 44
Consorzi

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero qualora non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell’articolo precedente.

2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 43, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 45
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 42 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 46
Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazione d’intenti del consiglio comunale, con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 47
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, favorendone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente nei modi stabiliti dal regolamento.

3. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire pareri su specifici problemi.

CAPO I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 48
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge.

2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

3. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

4. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli sottratti all’accesso da norme di legge o regolamentari.

5. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 49
Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze, petizioni e proposte scritte per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni o personali necessità.

2. Il regolamento disciplina modalità di presentazione, tempi di esame e di risposta.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 50
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 53.

Art. 51
Associazioni

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle associazioni devono essere preventivamente comunicate agli interessati prima dell’adozione degli opportuni provvedimenti amministrativi.

Art. 52
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.

2. L’amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli rappresentanti gli interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a parti di territorio.

Art. 53
Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria-patrimoniale, tecnico-professionale e organizzativa.

Art. 54
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 55
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già stato oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 30% del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale, a maggioranza di due terzi dei consiglieri in carica;

4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi e le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 56
Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 57
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’amministrazione comunale, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre a definire le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 58
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. Il Comune può, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalle disposizioni vigenti.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 59
Difensore civico della Comunità Montana

1. Il consiglio comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, l’opportunità dell’istituto del difensore civico, che, eletto d’accordo con tutti i Comuni membri, dal consiglio della Comunità Montana, assolva le sue funzioni per tutti i cittadini dei Comuni stessi.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 60
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo statuto e le sue eventuali modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 61
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della deliberazione in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 62
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 63
Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il segretario comunale può emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano note e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nella materie e per le finalità di cui al comma 2 dell’art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza o di impedimento del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

6. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 64
Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l’applicazione delle norme transitorie.

2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.