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Bollettino Ufficiale n. 02 del 13 / 01 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Stresa (Verbano Cusio Ossola)

Decreto del Commissario Straordinario n. 31 in data 20.12.2004 - Fondazione Onlus “Villa Palazzola” -Approvazione accordo di programma - 1° fase sottoscritto in data 10.12.2004 tra il Comune di Stresa e la Regione Piemonte

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica in data 19.10.2004 con cui è stato sciolto il Consiglio Comunale di Stresa, ed il sottoscritto dott. Salvatore Rosario Pasquariello è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Stresa;

Dato Atto che con il citato Decreto sono stati attribuiti al Commissario i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;

Premesso che con deliberazioni:

- della Giunta Comunale del Comune di Stresa n. 49 del 05.04.2004, dichiarata di immediata esecuzione;

- della Giunta Regionale del Piemonte n. 61-12157 del 30 marzo 2004;

veniva approvato lo schema del Protocollo d’ Intesa con la Regione Piemonte, per il restauro dell’ immobile Villa La Palazzola ed il recupero del parco, attraverso l’ istituto giuridico di una Fondazione;

Che il Protocollo d’ Intesa è stato sottoscritto in data 9 aprile 2004 e che lo stesso, al punto 4) prevede espressamente che le modalità attuative ed i conseguenti adempimenti attribuibili a carico delle parti, finalizzati al restauro della villa ed al recupero del parco attraverso la costituenda Fondazione, ed in particolare quelle afferenti alla gestione del cantiere ed all’ appalto delle opere, nonché di ogni modalità d’ uso e di gestione del complesso immobiliare, avvengano attraverso un Accordo di Programma ex-articolo 34 D. Lgs. 267/2000, da stipularsi indicativamente nel corso dell’ anno 2004;

Ricordato che con deliberazioni:

- del Consiglio Regionale del Piemonte n. 374-19862 (n. verbale 465) in data 29 giugno 2004, rettificata con D. G.R. n. 389-32639 dell’ 11 novembre 2004;

- del Consiglio Comunale di Stresa n. 46 del 19 luglio 2004;

sono stati approvati gli schemi dell’ Atto Costitutivo e dello Statuto della Fondazione “Villa La Palazzola” (denominazione provvisoria);

Che in data 27 ottobre 2004, presso lo Studio del dott. Giancarlo Soldani, Notaio in Stresa, è stato stipulato tra la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa, l’ atto costitutivo della Fondazione Onlus La Palazzola, di seguito, per brevità, denominata “Fondazione”;

Che tale atto contempla il trasferimento alla Fondazione della proprietà dell’ immobile e del relativo parco, e che tale trasferimento è stato regolarmente effettuato dallo Studio Soldani;

Che l’esclusivo scopo della Fondazione è provvedere al completo recupero funzionale del complesso del compendio immobiliare Villa La Palazzola di Stresa, compresi gli eventuali interventi di ampliamento e nuova costruzione coerenti con le norme di Piano e, successivamente, attraverso un razionale sfruttamento e conservazione del complesso edilizio, perseguire finalità culturali, turistiche e ricreative che valorizzino ed incrementino il richiamo esercitato dal Comune di Stresa, dalla Provincia del V.C.O. e dalla Regione Piemonte;

Che è stato dato avvio, a cura del Responsabile del Procedimento, signora Nicoletta Tedeschi, nominata con deliberazione di G.C. n. 49/2004, alla procedura per la stipula dell’ Accordo di Programma - 1° fase, e che a seguito di specifiche Conferenze Servizi tenutesi in data 11.11.2004 e 19.11.2004 tra le parti interessate, si è addivenuti a concordare il testo definitivo dell’ Accordo di Programma - 1° fase, come approvato rispettivamente da Regione e Comune coi seguenti atti:

- D.G.R. Piemonte n. 13-14225 del 06/12/2004;

- D.C.S. Comune di Stresa n. 59 dell’ 1.12.2004;

Preso Atto che in data 10 dicembre 2004, dopo lo spirare dei termini di pubblicazione dell’ avvio del procedimento sul B.U.R. n. 47 del 25.11.2004, presso la Sala degli Stemmi in piazza Castello civ. 165 - Torino, è stato formalmente sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa l’ Accordo di Programma in argomento;

Ricordato che a norma dell’ articolo 8 della D.G.R. 24.11.1997, n. 27-23223, dopo la sottoscrizione, l’ Accordo deve essere approvato con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente, e che sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10 il Responsabile del Procedimento deve curarne la pubblicazione sul B.U.R. unitamente ad estratto dell’ Accordo stesso, concludendo così il procedimento;

Ritenuto di provvedere a quanto sopra;

decreta

1.- di approvare, per le ragioni tutte esposte in premessa, l’ Accordo di Programma - 1° fase sottoscritto in data 10.12.2004 tra il Comune di Stresa e la Regione Piemonte e finalizzato al recupero funzionale dell’ immobile “Villa La Palazzola” ed il relativo parco;

2.- di far rilevare che lo stesso è composto da n. 19 articoli e viene allegato sub. A) a far parte integrante e sostanziale del presente Decreto, con omissione degli allegati;

3.- di demandare al Responsabile del Procedimento, signora Nicoletta Tedeschi, gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.

Il Commissario Straordinario
Salvatore R. Pasquariello

Allegato A) a Decreto Commissario Straordinario n. 31 in data 20.12.2004 - Accordo di programma - 1° fase

Ai sensi dell’ art. 34 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, attuativo del protocollo d’intesa sottoscritto in data 09.04.2004 tra la Regione Piemonte e il Comune di Stresa per il recupero funzionale dell’immobile “Villa la Palazzola” ed il relativo parco.

L’ anno duemilaquattro, il giorno dieci, del mese di dicembre presso la Regione Piemonte - Palazzo Giunta Regionale, Sala degli Stemmi in Torino, piazza Castello civ. 165

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dall’Assessore Giampiero Leo, su delega del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 23119 del 06/12/2004, in attuazione di quanto previsto con D.G.R. n. 13-14255 del 06/12/2004, di seguito -per brevità- citata anche come “Regione”;

- Il Comune di Stresa, rappresentato dal Commissario Straordinario, dott. Salvatore Rosario Pasquariello, (omissis), elettivamente domiciliato presso il Comune di Stresa - piazza Matteotti civ. 6, Stresa in attuazione di quanto previsto con D.C.S. n. 59 dell’ 1.12.2004, di seguito -per brevità- citato anche come “Comune”;

PREMESSO

che con deliberazioni:

- della Giunta Comunale del Comune di Stresa n. 49 del 05.04.2004, dichiarata di immediata esecuzione;

- della Giunta Regionale del Piemonte n. 61-12157 del 30 marzo 2004;

veniva approvato lo schema del Protocollo d’Intesa con la Regione Piemonte, per il restauro dell’immobile Villa La Palazzola ed il recupero del parco, attraverso l’istituto giuridico di una Fondazione;

che il Protocollo d’ Intesa è stato sottoscritto in data 9 aprile 2004 (allegato sub. A), e che lo stesso, al punto 4) prevede espressamente che le modalità attuative ed i conseguenti adempimenti attribuibili a carico delle parti, finalizzati al restauro della villa ed al recupero del parco attraverso la costituenda Fondazione, ed in particolare quelle afferenti alla gestione del cantiere ed all’ appalto delle opere, nonché di ogni modalità d’ uso e di gestione del complesso immobiliare, avvengano attraverso un Accordo di Programma ex-articolo 34 D. Lgs. 267/2000, da stipularsi indicativamente nel corso dell’ anno 2004;

che con deliberazioni:

- del Consiglio Regionale del Piemonte n. 374-19862 (n. verbale 465) in data 29 giugno 2004, rettificata con D.G.R. n. 389-32639 dell’ 11 novembre 2004;

- del Consiglio Comunale di Stresa n. 46 del 19 luglio 2004;

sono stati approvati gli schemi dell’ Atto Costitutivo e dello Statuto della Fondazione “Villa La Palazzola” (denominazione provvisoria);

che con deliberazione del Consiglio Comunale di Stresa n. 51 in data 12.08.2004 (allegato sub. B) è stata approvata con procedura ordinaria ex-articolo 17 7° comma L.R. 56/77 e s.m.i. la variante definitiva al P.R.G.C., riferita anche all’ area di Villa La Palazzola;

che detta variante, rispetto all’ intervento in oggetto, ha escluso l’ assoggettamento a S.U.E., fatta salva la conformità del progetto alle destinazioni urbanistiche ed ai tipi di intervento;

che in data 27 ottobre 2004, presso lo Studio del dott. Giancarlo Soldani, Notaio in Stresa, è stato stipulato tra la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa, l’ atto costitutivo della Fondazione Onlus La Palazzola, di seguito, per brevità, denominata “Fondazione” (allegato sub. C);

che tale atto contempla il trasferimento alla Fondazione della proprietà dell’ immobile e del relativo parco, e che tale trasferimento è stato regolarmente effettuato dallo Studio Soldani, come da documentazione allegata sub. D);

che l’esclusivo scopo della Fondazione è provvedere al completo recupero funzionale del complesso del compendio immobiliare Villa La Palazzola di Stresa, compresi gli eventuali interventi di ampliamento e nuova costruzione coerenti con le norme di Piano e, successivamente, attraverso un razionale sfruttamento e conservazione del complesso edilizio, perseguire finalità culturali, turistiche e ricreative che valorizzino ed incrementino il richiamo esercitato dal Comune di Stresa, dalla Provincia del V.C.O. e dalla Regione Piemonte;

che il fondo di dotazione indisponibile della Fondazione è rappresentato:

a) dalla somma di Euro 40.000,00.= (Euro quarantamila.=), conferita dalla Regione Piemonte;

b) da porzione di parco (esclusa quella utilizzata dal Comune per la passeggiata a lago e quella attribuita in diritto di superficie a S.A.B. S.p.a.) e dagli edifici esistenti su tale porzione di parco, quale conferimento a carico del Comune di Stresa (valore stimato di Euro 5.500.000,00.= circa);

che il fondo di dotazione disponibile della Fondazione è rappresentato:

a) contributo di Euro 5.000.000,00.= (Euro cinquemilioni.=) erogato dalla Regione Piemonte alla Fondazione, e finalizzato ai lavori di recupero funzionale del complesso del compendio immobiliare Villa La Palazzola di Stresa, compresi gli eventuali interventi di ampliamento e nuova costruzione coerenti con le norme di Piano, previa stipulazione tra la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa di un Accordo di Programma ai sensi dell’ articolo 34 del D. Lgs. 267/2000 che preveda tempi e modalità tali da consentire il rispetto degli impegni come successivamente precisato al successivo articolo 6);

b) dal contributo che la Regione Piemonte e il Comune di Stresa conferiranno alla Fondazione di complessivi Euro 200.000,00.= (diconsi Euro duecentomilavirgolazero.=), da destinarsi alla gestione per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’ articolo 4) dello Statuto della Fondazione medesima. Tale contributo verrà versato dagli Enti suddetti in parti uguali (Euro 100.000,00.= pro-capite), senza vincolo di solidarietà, non appena il Presidente della Fondazione avrà presentato istanza di riconoscimento della personalità giuridica ed avrà comunicato ai comparenti il numero di conto corrente, intestato alla Fondazione, sul quale accreditare il contributo;

che la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa si impegnano altresì, reciprocamente e nei confronti della Fondazione, a contribuire annualmente, a partire dal secondo anno di vita dell’ Ente, alle necessità finanziarie della Fondazione, in modo da assicurare alla stessa la copertura delle spese di gestione e di manutenzione del complesso edilizio, nonché delle spese di gestione dell’ Ente, che non fossero coperte da ricavi e da tutti gli altri proventi ottenuti dalla Fondazione stessa attraverso la propria attività istituzionale;

che tale contribuzione avverrà, in misura tendenzialmente paritetica, secondo le disponibilità di bilancio di ciascun Ente, anno per anno. L’ importo e le modalità delle contribuzioni saranno concordati tra la Fondazione e i due Enti comparenti interessati al momento dell’ approvazione del rendiconto di gestione e del bilancio preventivo;

che in ogni caso l’importo massimo della contribuzione annua facente carico a ciascun Ente non potrà eccedere la soglia di Euro 100.000,00.= (diconsi Euro centomilavirgolazero.=). Tale importo sarà soggetto a revisione automatica, annualmente, in base alla variazione dell’ indice dei prezzi accertata dall’ I.S.T.A.T.;

che con specifico riferimento alla pattuizione anzidetta, e più in generale, all’ obbligo congiunto assunto dal Comune di Stresa e dalla Regione Piemonte di contribuire al funzionamento della Fondazione secondo le modalità sopra enunciate, viene convenuto che:

- il Comune di Stresa, anche a scomputo totale o parziale del contributo annuale in denaro a favore della Fondazione, potrà farsi direttamente carico, in base ad accordi che interverranno con la Fondazione: degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco circostante Villa La Palazzola, ferma la fruibilità al pubblico con modalità tali da evitare danni al complesso recuperato; della sorveglianza del complesso edilizio (fermo restando che l’ organizzazione e la responsabilità del servizio faranno carico alla Fondazione); di altri servizi di cui la Fondazione abbia necessità e che il Comune di Stresa possa fornire direttamente, attraverso l’ organizzazione municipale di cui dispone;

- la Regione Piemonte, anche a scomputo totale o parziale del contributo annuale in denaro a favore della Fondazione, potrà farsi direttamente carico, in base ad accordi che interverranno con la Fondazione: del supporto logistico della struttura organizzativa della Fondazione; della contribuzione all’ organizzazione ed alla gestione di mostre e manifestazioni, temporanee e stabili, che rientrino negli scopi della Fondazione e che rispondano agli interessi turistici e culturali della Regione Piemonte.

Che in data 11.11.2004 si è tenuta a Torino la Conferenza di cui all’ articolo 34 del D. Lgs. 267/2000 in cui le Parti hanno unanimemente espresso il loro consenso all’ avvio della 1° Fase della procedura di Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi e degli obiettivi già esplicitati nello schema di Atto Costitutivo della Fondazione, come risultante da apposito verbale, che unitamente alla documentazione che di seguito elencata, vengono allegati a far parte integrante e sostanziale del presente Accordo, e più precisamente:

- allegato E): convocazione Conferenza Servizi prot. n. 14517 del 4.11.2004, come rettificata con nota prot. n. 14517/14756 del 9.11.2004;

- allegato F): delega del legale rappresentante del Comune di Stresa al dott. Ugo Palmieri in data 03.11.2004;

- allegato G): delega del legale rappresentante della Regione Piemonte all’ arch. Claudio Fumagalli in data 9.11.2004 prot. n. 20719;

- allegato H): verbale 1° Conferenza Servizi;

Che nella citata seduta i convenuti hanno unanimemente condiviso di:

- dare avvio al procedimento della 1° fase dell’ Accordo di Programma, finalizzata alla definizione degli interventi e modalità attuative per procedere al recupero del complesso immobiliare Villa La Palazzola in Comune di Stresa;

- far seguire al citato accordo una successiva appendice di carattere attuativo (2° fase), con cui si procederà all’ approvazione del progetto preliminare/definitivo degli interventi e, se del caso, all’ adozione di specifica variante urbanistica previsionale o normativa;

- porre a carico della Regione Piemonte l’ anticipazione del 5% sul contributo di Euro 5.000.000.= stanziato per gli interventi in argomento. Tale anticipazione dovrà essere versata alla Fondazione Onlus Villa Palazzola affinché la stessa possa dare avvio alle procedure di evidenza pubblica per l’ acquisizione del progetto preliminare degli interventi, con l’ intesa che la materiale erogazione della somma avverrà non appena la Fondazione avrà acquisito il riconoscimento giuridico che ne garantisca la piena operatività;

- porre a carico della Fondazione l’ obbligo di rendicontare al Collegio di Vigilanza di cui al successivo articolo 12) tutte le spese inerenti alla citata anticipazione, che le approverà con propria determinazione;

- far rilevare che la fase successiva al presente Accordo (2° fase Accordo di Programma), riguarderà il progetto preliminare e definitivo dell’ opera, su cui acquisire i pareri delle Autorità competenti, gli impegni diretti degli Enti firmatari dell’ Accordo e l’ eventuale approvazione di specifica variante urbanistica;

- convalidare gli indirizzi operativi cui dovrà attenersi il progetto preliminare, come da Studio Architettonico Generale 04.11.2004 a firma arch. Mario Ermini, i cui contenuti sono da considerarsi “linee-guida” per la redazione del progetto preliminare;

Che è stata attivata la procedura di pubblicazione del relativo “avvio del procedimento” sul Bollettino Ufficiale Regionale (allegato I);

Che nella seduta della 2° Conferenza Servizi svoltasi in data 19.11.2004, presso la Sede Municipale di Stresa, come da regolare convocazione prot. n. 14756/15068 del 16.11.2004 (allegato J) è stata data lettura del testo del presente Accordo di Programma, ed acquisita ad unanimità la condivisione dell’ iniziativa da parte dei legali rappresentanti degli Enti sottoscrittori o loro delegati, come risultante da verbale allegato K);

Che in tale seduta le Parti hanno effettuato un sopralluogo sul sito interessato agli interventi di recupero, concordando in linea di massima circa la tipologia delle opere che riguarderanno l’ oggetto dell’ Accordo, e che in via meramente esemplificativa di seguito si elencano:

- utilizzo di spazi per uffici della Fondazione;

- utilizzo di spazi per scopi museali ed espositivi;

- realizzazione di sala musica, anche interrata;

- realizzazione di un attracco per natanti;

- realizzazione di parcheggi;

fermo restando che gli interventi dovranno riguardare il miglior sfruttamento dell’ intero complesso per scopi culturali, turistici, museali, e che le eventuali nuove edificazioni dovranno essere realizzate sempre tenendo conto delle finalità della Fondazione, che ricoprono valenza di pubblico interesse;

Che i convenuti hanno unanimemente concordato che:

- il fabbisogno finanziario complessivo per la realizzazione dell’ intervento potrà essere individuato solo dopo la redazione del progetto preliminare, che dovrà riguardare tutti gli interventi necessari ad un razionale sfruttamento dell’ area, compresi eventuali ampliamenti, anche interrati, parcheggi, attracco natanti, etc..., compatibili con le previsioni urbanistiche, che potranno essere variate con l’ adozione di specifica variante urbanistica previsionale o normativa, oggetto della 2° fase dell’ Accordo;

- qualora il costo dell’ investimento determinato dal progetto preliminare dovesse superare l’ importo del contributo regionale finalizzato al presente Accordo pari ad Euro 5.000.000.=, tale somma dovrà essere utilizzata prioritariamente per il recupero e la valorizzazione architettonica della villa, funzionale alle attività strettamente necessarie alla Fondazione. Le Parti si impegnano a ricercare, sin da ora, le risorse finanziare aggiuntive per consentire l’ attuazione di tutti gli interventi compresi nel progetto preliminare mediante lotti successivi funzionali e funzionanti;

- una volta acquisita la positiva valutazione del progetto preliminare da parte dei rappresentanti della Regione e del Comune di cui al successivo articolo 8), la Fondazione sarà autorizzata a richiedere alla Regione un’ ulteriore anticipazione sul citato contributo di Euro 5.000.000.=, in percentuale da definirsi nella 2° Fase dell’ Accordo di Programma, per l’ acquisizione delle successive fasi della progettazione. La percentuale dell’ anticipazione dovrà tener conto sia delle spese riferite agli adempimenti amministrativi connessi alla relativa procedura, sia delle competenze professionali spettanti al tecnico incaricato;

- Che la documentazione amministrativa costituente il fascicolo riferito alla procedura del presente Accordo di Programma risulta costituita da:

a) Protocollo d’ Intesa 09.04.2004;

b) Atto costitutivo della Fondazione;

c) Planimetria dell’ area interessata all’ intervento;

d) N.T.A. P.R.G.C. vigenti sull’ area;

e) Indirizzi per la redazione del progetto preliminare degli interventi di recupero dell’ intero complesso immobiliare, rif.to Studio Architettonico 04.11.2004 a firma arch. Mario Ermini, Responsabile Settore Assetto del Territorio Comune di Stresa;

f) Verbali Conferenze Servizi;

g) Testo dell’ Accordo di Programma - 1° fase, corredato dai relativi allegati, come esplicitati nel successivo articolo 17);

Che gli impegni assunti dalle Parti nel presente Accordo hanno validità per dieci anni, eventualmente prorogabili su richiesta delle Parti, valutati dal Collegio di Vigilanza;

Che il presente Accordo rispetta gli indirizzi di cui a D.G.R. n. 27-33223 del 24.11.1997;

Che il testo del presente Accordo è stato approvato:

- con D.G.R. Piemonte n. 13-14225 del 06/12/2004;

- con D.C.S. Comune di Stresa n. 59 dell’ 1.12.2004;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto l’ articolo 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse, unitamente agli atti amministrativi qui allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Articolo 2 - Finalità dell’Accordo

Le attività turistiche e culturali in dipendenza delle opere realizzate dalla Fondazione, dovranno risultare in sintonia con lo standard urbanistico previsto e rientrano nei disposti di cui all’ articolo 4.1 lettera b) N.T.A. P.R.G.C. Le stesse inoltre dovranno essere erogate tenendo conto dello scopo della Fondazione medesima che, oltre al completo recupero funzionale del compendio immobiliare Villa La Palazzola di Stresa, dovrà prevedere un razionale sfruttamento e conservazione del complesso edilizio, perseguire finalità culturali, turistiche e ricreative che valorizzino ed incrementino il richiamo esercitato dal Comune di Stresa, dalla Provincia del V.C.O. e dalla Regione Piemonte. In particolare, la Fondazione potrà svolgere ogni attività connessa con il fine sopra specificato, promuovendo lo studio e la conoscenza delle arti visive, sia a scopo culturale che didattico; la realizzazione di mostre d’ arte di ogni genere, sia permanenti che temporanee; l’ organizzazione e promozione di convegni e di manifestazioni culturali e turistiche; l’ organizzazione e la promozione di mostre-mercato che favoriscano il richiamo turistico; la promozione, diretta od indiretta, di modalità d’ uso dell’ edificio e del parco che esercitino il richiamo turistico e favoriscano la fruizione del complesso da parte del pubblico. Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione potrà utilizzare il complesso edilizio ed il suo parco destinandolo, in tutto o in parte, secondo il prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione, agli usi che appaiano più consoni con gli scopi della Fondazione. Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione potrà coordinare ed integrare la sua attività con organi pubblici, università, enti in genere, sia pubblici che privati e/o persone fisiche, sia italiani che esteri, con i quali potrà stipulare gli accordi consentiti dalle norme vigenti. La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti dal Consiglio di Amministrazione idonei al conseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresa la partecipazione ad enti e società le cui attività risultino correlate con quelle della Fondazione. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse, ed entro tali limiti potrà svolgere attività economiche necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi predetti.

Articolo 3 - Oggetto dell’ Accordo - 1° fase

L’ Accordo di Programma, nella sua prima fase, ha per oggetto la definizione delle modalità attuative afferenti al completo recupero funzionale del complesso del compendio immobiliare Villa La Palazzola di Stresa, compresi gli eventuali interventi di ampliamento e nuova costruzione coerenti con le norme di Piano.

Lo stesso inoltre disciplina le modalità di erogazione, da parte della Regione, dell’ anticipazione del 5% (pari ad Euro 250.000.=) sul contributo di Euro 5.000.000.= stanziato per la realizzazione dell’ intero intervento. Tale anticipazione è finalizzata all’ avvio, da parte della Fondazione, delle procedure di evidenza pubblica per l’ acquisizione del progetto preliminare degli interventi, con l’ intesa che la materiale erogazione della somma avverrà non appena la Fondazione avrà acquisito il riconoscimento giuridico che ne garantisca la piena operatività.

E’ in capo alla Fondazione l’ obbligo di rendicontare periodicamente al Collegio di Vigilanza di cui al successivo articolo 12) tutte le spese inerenti alla citata anticipazione, che saranno approvate dal Collegio con propria determinazione.

Le Parti convalidano esplicitamente gli indirizzi operativi cui dovrà attenersi il progetto preliminare, come da Studio Architettonico Generale 04.11.2004 a firma arch. Mario Ermini, i cui contenuti sono da considerarsi “linee-guida” per la redazione del progetto preliminare, con la precisazione che gli interventi dovranno riguardare il miglior sfruttamento dell’ intero complesso per scopi culturali, turistici, museali, e che le eventuali nuove edificazioni dovranno essere realizzate sempre tenendo conto delle finalità della Fondazione, che ricoprono valenza di pubblico interesse.

Le Parti concordano che il fabbisogno finanziario complessivo per la realizzazione dell’ intervento potrà essere individuato solo dopo la redazione del progetto preliminare, che dovrà riguardare tutti gli interventi necessari ad un razionale sfruttamento dell’ area, compresi eventuali ampliamenti, anche interrati, parcheggi, attracco natanti, etc..., compatibili con le previsioni urbanistiche, che potranno essere variate con l’ adozione di specifica variante urbanistica previsionale o normativa, oggetto della 2° fase dell’ Accordo.

Le Parti convengono che qualora il costo dell’investimento determinato dal progetto preliminare dovesse superare l’ importo del contributo regionale finalizzato al presente Accordo pari ad Euro 5.000.000.=, tale somma dovrà essere utilizzata prioritariamente per il recupero e la valorizzazione architettonica della villa, funzionale alle attività strettamente necessarie alla Fondazione. Le Parti si impegnano a ricercare, sin da ora, le risorse finanziare aggiuntive per consentire l’ attuazione di tutti gli interventi compresi nel progetto preliminare mediante lotti successivi funzionali e funzionanti.

Le Parti convengono altresì che, una volta acquisita la positiva valutazione del progetto preliminare da parte dei rappresentanti della Regione e del Comune di cui al successivo articolo 8), la Fondazione sarà autorizzata a richiedere alla Regione un’ ulteriore anticipazione sul citato contributo di Euro 5.000.000.=, in percentuale da definirsi nella 2° Fase dell’ Accordo di Programma, per l’ acquisizione delle successive fasi della progettazione. La percentuale dell’ anticipazione dovrà tener conto sia delle spese riferite agli adempimenti amministrativi connessi alla relativa procedura, sia delle competenze professionali spettanti al tecnico incaricato.

La Regione Piemonte ed il Comune di Stresa si impegnano sia reciprocamente, sia verso la Fondazione, ad effettuare tutti gli adempimenti ad essi ascrivibili nei tempi tecnici strettamente necessari, per consentire alla Fondazione di dare avvio alle procedure di carattere tecnico- progettuale disciplinate nell’ atto costitutivo, e riferite sia alla progettazione degli interventi che all’ appalto delle opere.

Le Parti convengono altresì che il progetto preliminare dell’ opera sarà sottoposto alla preventiva verifica dei rappresentanti del Comune di Stresa e della Regione Piemonte delegati all’ Accordo di Programma. Il rappresentante della Regione si riserva, già sin d’ ora, specifica verifica presso il C.R.O.P. (verifica, quest’ ultima, antecedente ed indipendente dalle valutazioni edilizie di competenza del Comune ed Autorità competenti).

Articolo 4 - Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma sono:

- il Comune di Stresa, in qualità di soggetto promotore dell’ Accordo stesso;

- la Regione Piemonte, in qualità di soggetto cofinanziatore;

Articolo 5 - Soggetto responsabile e strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile in qualità di promotore dell’ Accordo di Programma è il Comune di Stresa. Responsabile del procedimento di Accordo di Programma è la signora Nicoletta Tedeschi, nominata con deliberazione della Giunta Comunale di Stresa n. 49 del 05.04.2004 (allegato L). La struttura comunale incaricata dell’ attività di coordinamento amministrativo è individuata nel Servizio Segreteria del Comune di Stresa, nella persona del Responsabile signora Nicoletta Tedeschi, la quale si avvarrà per tutte quelle attività aventi contenuto tecnico ed operativo, della collaborazione del Settore Comunale Assetto del Territorio.

Articolo 6 - Piano degli interventi

Agli interventi oggetto del presente Accordo, le Parti prevedono preventivamente di far fronte con la somma di Euro 5.000.000,00.= (diconsi Euro cinquemilionivirgolazero.=), comprese spese tecniche di progettazione e D.L. oneri di legge, imposte e tasse. Tale somma, inizialmente pari ad Euro 5.000.000.=, corrisponde al contributo che sarà erogato alla Fondazione dalla Regione Piemonte.

Le Parti concordano altresì che il fabbisogno finanziario complessivo per la realizzazione dell’ intervento potrà essere individuato solo dopo aver acquisito il progetto preliminare, che dovrà riguardare tutti gli interventi necessari ad un razionale sfruttamento dell’ area, compresi eventuali ampliamenti, anche interrati, parcheggi, attracco natanti, etc..., compatibili con le previsioni urbanistiche, che potranno essere variate con l’ adozione di specifica variante urbanistica previsionale o normativa, oggetto della 2° fase dell’ Accordo.

Le Parti convengono che qualora il costo dell’ investimento determinato dal progetto preliminare dovesse superare l’ importo del contributo regionale finalizzato al presente Accordo pari ad Euro 5.000.000.=, tale somma dovrà essere utilizzata prioritariamente per il recupero e la valorizzazione architettonica della villa, funzionale alle attività strettamente necessarie alla Fondazione. Le Parti si impegnano a ricercare, sin da ora, le risorse finanziare aggiuntive per consentire l’ attuazione di tutti gli interventi compresi nel progetto preliminare mediante lotti successivi funzionali e funzionanti.

Le Parti convengono altresì che, una volta acquisita la positiva valutazione del progetto preliminare da parte dei rappresentanti della Regione e del Comune di cui al successivo articolo 8), la Fondazione sarà autorizzata a richiedere alla Regione un’ ulteriore anticipazione sul citato contributo di Euro 5.000.000.=, in percentuale da definirsi nella 2° Fase dell’ Accordo di Programma, per l’ acquisizione delle successive fasi della progettazione. La percentuale dell’ anticipazione dovrà tener conto sia delle spese riferite agli adempimenti amministrativi connessi alla relativa procedura, sia delle competenze professionali spettanti al tecnico incaricato.

Fermo restando che il conferimento dell’ incarico di progettazione è demandato alla Fondazione, le Parti convengono unanimemente che il progetto preliminare dovrà essere redatto tenendo conto degli indirizzi di cui allo “Studio Architettonico Generale” redatto dall’ arch. Mario Ermini, Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Stresa, su specifica richiesta della Regione Piemonte e del Comune.

Tale “Studio Architettonico Generale” viene allegato sub. M) a far parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il professionista incaricato dalla Fondazione, durante la fase della progettazione, dovrà prendere gli opportuni contatti con gli Organi Tecnici Comunali e Regionali (Ass.to Turismo, Ass.to Cultura, Ass.to Urbanistica, Ass.to Beni Ambientali, Soprintendenza Beni Ambientali, A.R.P.A.), al fine di concordare positivamente le soluzioni del progetto.

Per la redazione delle varie fasi progettuali, dovranno essere rispettate le seguenti scadenze:

- Espletamento delle procedure per il conferimento di incarico a professionista per redazione progetto preliminare:

entro il 4 mesi dalla data del conferimento dell’anticipazione del 5%;

- Acquisizione ed approvazione progetto preliminare:

entro il 31 dicembre 2005, salvo motivata proroga approvata dal Collegio di Vigilanza;

Articolo 7 - Trasferimento delle risorse regionali

La Regione si impegna a trasferire il contributo pari ad Euro 5.000.000.=, su richiesta scritta e documentata della Fondazione secondo le modalità di cui all’ articolo 11 della Legge Regionale n. 18/1984.

In relazione alle modalità di liquidazione sopra decritte, la Regione -tramite la Direzione regionale competente- provvederà a fornire alla Fondazione, anche tramite il Comune di Stresa, l’ elenco completo della documentazione necessaria ai fini dell’ erogazione.

La Fondazione si impegna a fornire alla Regione la documentazione tecnica, amministrativa e contabile ai fini dell’ erogazione del contributo, nonché -sia alla Regione che al Comune- ogni altra informazione richiesta inerente il monitoraggio delle opere, secondo le modalità ed i tempi che verranno comunicati dalla Regione e/o dalla struttura comunale competente.

La Regione Piemonte si impegna a trasferire alla Fondazione il 5% riguardante l’ apporto attualmente disponbile per il recupero del complesso immobiliare per far fronte alle spese di espletamento delle procedure per il conferimento dell’ incarico di progettazione preliminare e per il pagamento degli oneri professionali relativi al progetto preliminare.

Resta inteso che, se per gravi e giustificati motivi, i lavori oggetto dell’ Accordo non venissero iniziati nei tempi previsti dal Cronoprogramma, la somma corrisposta dalla Regione alla Fondazione per le spese di progettazione preliminare non dovrà essere restituita.

Qualora invece il ritardo o il mancato inizio dei lavori fosse imputabile alla Fondazione, il Collegio di Vigilanza applicherà alla stessa una sanzione amministrativa di entità commisurata proporzionalmente all’ inadempienza.

Resta sottointeso che i ritardi da parte dell’ impresa appaltatrice nell’ avvio o nell’ esecuzione dei lavori rispetto al Cronoprogramma saranno alla stessa sanzionati dalla Fondazione, sentito il Collegio di Vigilanza, con l’ applicazione delle penali previste dall’ articolo 117 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

Articolo 8 - Rappresentanti regionali e comunali per la valutazione del progetto preliminare degli interventi.

Con la sottoscrizione del presente Accordo vengono individuati i rappresentanti incaricati della valutazione del progetto preliminare degli interventi oggetto dell’ Accordo stesso, nelle persone dei signori:

- delegato alla procedura dell’ Accordo di Programma, arch. Claudio Fumagalli, per conto della Regione Piemonte;

- delegato alla procedura dell’ Accordo di Programma, dott. Ugo Palmieri, per conto del Comune di Stresa;

I citati rappresentanti effettueranno le valutazioni necessarie avvalendosi delle proprie strutture o delle strutture che riterranno opportuno interpellare.

Articolo 9 - Durata dell’accordo e tempi di attuazione

La durata del presente Accordo di Programma, strutturato in due fasi di cui questa costituisce la prima, è pari alla completa realizzazione delle opere che viene stabilita in anni dieci, decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R. del decreto di approvazione dell’ Accordo da parte del Sindaco del Comune di Stresa o di chi lo dovesse legalmente sostituire.

L’eventuale proroga dei termini definiti nel presente Accordo sarà valutata dal Collegio di Vigilanza.

Articolo 10 - Modifiche dell’Accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l’ hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Articolo 11 - Varianti urbanistiche

Qualora le esigenze di intervento, sulla scorta del progetto preliminare, comportassero interventi non previsti nel P.R.G.C. vigente, si potrà procedere ad una variante al Piano, previsionale o normativa, da approvarsi nell’ ambito della 2° fase del presente Accordo.

Articolo 12 - Collegio di vigilanza

La vigilanza sull’ esecuzione ed il rispetto del presente Accordo di Programma e gli eventuali atti sostitutivi sono svolti dal Collegio di Vigilanza.

Tale Collegio è costituito dai legali rappresentanti degli Enti sottoscrittori o loro delegati.

L’individuazione dei legali rappresentanti o rappresentanti delegati degli Enti interessati alla conclusione dell’ Accordo di Programma, facenti parte del Collegio di Vigilanza sull’ esecuzione dell’ Accordo di Programma ai sensi del VII comma dell’ articolo 34 del D. Lgs. 267/2000, sarà formalizzato in sede di formazione del Decreto di approvazione dell’ Accordo di Programma. Il Collegio di Vigilanza vigilerà sulla corretta esecuzione dei contenuti dell’ Accordo di Programma, disponendo sopralluoghi ed ogni altra azione necessaria ad accertare eventuali ritardi o inerzie durante le fasi attuative dell’ Accordo medesimo, adottando, se del caso, l’ esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge ed eventualmente l’ applicazione delle sanzioni amministrative, come previsto dal precedente articolo 12). Il Collegio di Vigilanza per l’ espletamento delle sue funzioni, si avvarrà del Responsabile del Procedimento e dei funzionari competenti per materia delegati dai singoli Enti partecipanti.

Articolo 13 - Vincolatività dell’Accordo ed impegni fra le Parti

Le Parti si obbligano a rispettare l’Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino, ostacolino o contrastino con il medesimo.

Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

Articolo 14 - Esercizio di facoltà della Fondazione

La Fondazione Onlus Villa Palazzola, come peraltro esplicitato agli artt. 10 e 11 dell’ atto costitutivo, per l’espletamento delle proprie attività potrà sottoscrivere sia con la Regione Piemonte che con il Comune di Stresa appositi accordi.

Articolo 15 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l’attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di cui al precedente articolo 12).

Nel caso in cui il Collegio non dovesse giungere ad una risoluzione, entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione di quest’ ultimo per i motivi anzidetti, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale secondo la procedura di cui agli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio Arbitrale sarà costituito da tre membri, di cui uno designato dalla Regione, uno dal Comune e uno dal Presidente del Tribunale di Verbania, che giudicheranno la questione secondo equità, entro 30 giorni dall’avvio dell’esame.

In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Verbania provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 giorni dalla data di ricevimento dell’ invito della parte più diligente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

Foro competente in relazione alle eventuali controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Accordo, è quello di Verbania.

Articolo 16 - Approvazione ed efficacia

La prima fase presente Accordo è approvato a norma dell’ articolo 34 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con decreto del Sindaco o di chi lo dovesse legalmente sostituire, da parte del Comune di Stresa, quale soggetto promotore dello stesso.

Il Responsabile del procedimento curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del decreto di approvazione, unitamente al testo dell’ Accordo medesimo.

Articolo 17 - Allegati all’Accordo di Programma

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma i seguenti allegati:

- allegato A): Protocollo d’ Intesa in data 09.04.2004;

- allegato B): Deliberazione Consiglio Comunale di Stresa n. 51 in data 12.08.2004;

- allegato C): Atto di costituzione della Fondazione Onlus La Palazzola a rogito Notaio Giancarlo Soldani rep. n. 72460/8005 di racc. in data 27.10.2004;

- allegato D): Documentazione avvenuto trasferimento di proprietà beni immobili dal Comune di Stresa alla Fondazione Onlus La Palazzola;

- allegato E): Convocazione 1° Conferenza Servizi prot. n. 14517 del 04.11.2004, come rettificata con nota prot. n. 14517/14756 del 09.11.2004;

- allegato F): Delega del legale rappresentante del Comune di Stresa al dott. Ugo Palmieri in data 03.11.2004;

- allegato G): Delega del legale rappresentante della Regione Piemonte all’ arch. Claudio Fumagalli in data 09.11.2004 prot. n. 20719;

- allegato H): verbale 1° Conferenza Servizi 11.11.2004;

- allegato I): Avviso di avvio del procedimento per pubblicazione sul B.U.R.;

- allegato J): Convocazione 2° Conferenza Servizi prot. n. 14756/15068 del 16.11.2004,

- allegato K): Verbale 2° Conferenza Servizi 19.11.2004;

- allegato L): Deliberazione Giunta Comunale Stresa n. 49 del 05.04.2004;

- allegato M): Indirizzi per la redazione del progetto preliminare a firma arch. Mario Ermini in data 04.11.2004;

Articolo 18 - Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto valgono le vigenti norme di legge.

Articolo 19 - Registrazione

Il presente Accordo di Programma verrà registrato, con costi a carico del Comune di Stresa.

Il presente Accordo è composto da n. 19 pagine dattiloscritte ed eventualmente manoscritte, di cui il Segretario Comunale del Comune di Stresa, dott. Ugo Palmieri, attesta che si è data lettura.

Il Responsabile del procedimento ha l’ obbligo di trasmettere ai soggetti firmatari copia conforme dell’ Accordo di Programma, del Decreto di adozione, nonché degli atti elencati all’ articolo 17.

Per la Regione Piemonte
L’assessore
Giampiero Leo

Per il Comune di Stresa
Il Commissario Straordinario
Salvatore Rosario Pasquariello