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Bollettino Ufficiale n. 01 del 5 / 01 / 2005
Legge regionale 4 gennaio 2005, n. 1.
Modifica della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e riconoscimento della figura professionale di maestro di snowboard.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 Ordinamento della professione di maestro di sci)
1. Il comma 1 dellarticolo 2 della l.r. 50/1992 e sostituito dal seguente:
1. E maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche di scivolamento sulla neve esercitate sulle piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni che non portino difficolta richiedenti luso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi..
2. Dopo il comma 1 dellarticolo 2 della l.r. 50/1992 e inserito il seguente:
1 bis. I maestri di sci autorizzati allinsegnamento delle tecniche sciistiche sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Maestri di sci alpino;
b) Maestri di sci di fondo;
c) Maestri di snowboard.".
3. Dopo il comma 2 dellarticolo 2 della l.r. 50/1992 e inserito il seguente:
2 bis. I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le tecniche sciistiche per le quali sono iscritti allAlbo professionale regionale di cui allarticolo 3. Liscrizione allAlbo professionale, per coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, puo riguardare congiuntamente linsegnamento delle differenti tecniche sciistiche..
4. Dopo il comma 5 dellarticolo 19 della l.r. 50/1992 e inserito il seguente:
5 bis. Il collegio regionale Maestri di sci ha facolta di abilitare allinsegnamento della disciplina dello snowboard, di cui allarticolo 2, comma 1 bis, i maestri di sci iscritti da almeno 2 anni alla data del 31 dicembre 2004, allAlbo professionale regionale del Piemonte, che abbiano frequentato corsi di specializzazione in tale disciplina organizzati dal Collegio stesso..
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 gennaio 2005
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 590
- Presentata dai Consiglieri Pierluigi Marengo, Valerio Cattaneo, Antonello Angeleri, Rosa Anna Costa, Ennio Lucio Galasso in data 10 novembre 2003.
- Assegnata alla III commissione in sede referente in data 26 novembre 2003.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo richiamato in Aula ai sensi dellarticolo 34, comma 4 del Regolamento dal Consigliere Pierluigi Marengo il 24 novembre 2004.
- Approvata in aula il 21 dicembre 2004, con emendamenti sul testo, con 30 voti favorevoli e 3 non votanti.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 2, della l.r. 50/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 2. (Figura professionale)
1. E maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche di scivolamento sulla neve esercitate sulle piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni che non portino difficolta richiedenti luso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.
1 bis. I maestri di sci autorizzati allinsegnamento delle tecniche sciistiche sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Maestri di sci alpino;
b) Maestri di sci di fondo;
c) Maestri di snowboard.".
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate e delimitate le aree sciistiche, nonche le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche ove e prevista lattivita di maestri di sci.
2 bis. I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le tecniche sciistiche per le quali sono iscritti allAlbo professionale regionale di cui allarticolo 3. Liscrizione allAlbo professionale, per coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente linsegnamento delle differenti tecniche sciistiche.".
- Il testo dellarticolo 19, della l.r. 50/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:
Art. 19.(Norme transitorie)
1. In fase di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto nellAlbo professionale regionale del Piemonte, tutti i maestri di sci gia iscritti nellelenco regionale degli abilitati allinsegnamento dello sci, ai sensi della legge regionale n. 41/1979, art. 5.
2. Fino a quando non siano istituiti i rispettivi Albi regionali, i maestri di sci provenienti da altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Piemonte, possono richiedere liscrizione allAlbo professionale regionale dei maestri di sci del Piemonte attestando il possesso, oltre che dei requisiti previsti dallart. 4, lett. a), b), c), d) ed e), del titolo di idoneita tecnico professionale, costituito dalla partecipazione ai corsi di formazione e dal superamento degli esami previsti dalle leggi regionali o provinciali oppure dal superamento dellesame di cui al R.D. n. 635/1940, artt. 236, 237 e 238.
3. In fase di prima applicazione della presente legge sono riconosciute di diritto come Scuole di sci le scuole gia iscritte nellelenco regionale delle scuole di sci ai sensi della legge regionale n. 41/1979, art. 13.
4. Fino a quando non sia costituito il Collegio nazionale dei maestri di sci, i ricorsi avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal direttivo del Collegio regionale sono presentati alla Giunta Regionale che decide in proposito.
5. In fase di prima iscrizione allAlbo, lobbligo di frequenza ogni tre anni di un corso di aggiornamento professionale decorre dalla data dellultimo corso frequentato, fermo quanto disposto dallart. 7, comma 3 e fatta salva la facolta di frequentare il primo corso di aggiornamento successivo allentrata in vigore della presente legge.
5 bis. Il collegio regionale Maestri di sci ha facolta di abilitare allinsegnamento delle discipline di cui allarticolo 2, comma 1 bis, dello snowboard i maestri di sci iscritti da almeno 2 anni alla data del 31/12/2004, allAlbo professionale regionale del Piemonte, che abbiano frequentato corsi di specializzazione in tale disciplina organizzati dal Collegio stesso.".