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Bollettino Ufficiale n. 01 del 5 / 01 / 2005

Codice 15
D.D. 29 novembre 2004, n. 984

L.R. 18 maggio 2004, n. 12. Art. 8. Costituzione presso Finpiemonte S.p.A. di un Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile. Disciplina dei rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., modalità e procedure per la concessione delle garanzie. Approvazione dello schema di convenzione. Impegno ed erogazione della somma di Euro 400.000,00 sul cap. 20148/2004 (101805/A)

Visto l’articolo 8 della l.r. 12/2004 che prevede la costituzione di un Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’ imprenditoria femminile;

visto il comma 2, dell’ articolo 8 che prevede la stipula di una convenzione tra la Regione Piemonte e la Finpiemonte S.p.A. al fine di stabilire modalità e procedure per la concessione di garanzie, di cui al comma 1, prevedendo altresì l’ incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo;

vista la legge regionale del 26.01.1976, n. 8 con la quale è stato costituito l’ Istituto Finanziario Piemontese (Finpiemonte S.p.A.);

premesso che con D.G.R. n. 137 - 14136 del 22.11.2004 la Giunta regionale ha formulato dei criteri generali a cui deve attenersi la Direzione regionale Formazione Professionale - lavoro nel predisporre la convenzione sopra citata e precisamente:

a) la Finpiemonte S.p.A. utilizza il Fondo di garanzia, costituito dall’ articolo 8 della l.r. 12/2004, per prestare garanzie fideiussorie alle banche convenzionate sui finanziamenti erogati alle piccole imprese, ivi comprese le imprese individuali, come definite dai regolamenti comunitari;

b) le piccole imprese che intendono usufruire del citato Fondo di garanzia devono essere formate da donne secondo quanto previsto dall’ art. 2, comma 1, lett. a) della legge 215/1992, devono essere iscritte al Registro Imprese ed avere sede legale ed operativa nel territorio della Regione ed operare in qualsiasi settore ad eccezione di quelli esclusi dall’ articolo 1 del regolamento (CE) n. 69/2001 e precisamente: Agricoltura (sezione A della classificazione ATECO 2002), Pesca (sezione B della Classifica ATECO 2002) Industrie Alimentari e delle bevande e industrie del tabacco (sezione DA della classificazione ATECO 2002 ad eccezione dei seguenti codici: 15.52, 15.81,15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.88, 15.89, 15.91, 15.96, 15.98) e Trasporti (Sezione I della Classificazione ATECO 2002, limitatamente alle seguenti divisioni: 60,61,62).

c) il limite massimo di finanziamento è pari ad Euro 20.000,00 ed il limite minimo è di Euro 5.000,00 e sarà garantito al 100% dal Fondo di garanzia predetto a costo zero;

d) il finanziamento deve essere rimborsato all’ Istituto di credito nel termine massimo di 36 mesi, a rate trimestrali;

e) sono ammissibili tutte le spese sostenute dai sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda fino a 24 mesi dopo l’ erogazione del prestito ad eccezione dei beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria e le spese per l’ utilizzo di un marchio in franchising;

preso atto che la citata deliberazione prevede, ai sensi dell’ art. 3 della l.r. 51/1997 che con apposita determinazione vengano stabilite le modalità di attuazione del Fondo di garanzia, le modalità per la presentazione e l’ esame delle domande e l’ indicazione delle spese ammissibili;

ritenuto di assumere la presente determinazione relativamente alle domande che saranno presentate a decorrere dal 10 gennaio 2005;

vista la D.G.R. n. 137 - 14136 del 22.11.2004 con la quale è stata accantonata ed assegnata la somma di Euro 400.000,00 sul cap. 20148 /2004 (101805/A);

ritenuto di impegnare con la presente determinazione la predetta somma di Euro 400.000,00, quale quota annuale relativa alla partecipazione regionale al Fondo di garanzia, in oggetto indicato, per l’ anno 2004;

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;

visto l’art. 23 della l.r. 51/1997;

vista la l.r. 7/2001;

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 137 - 14136 del 22.11.2004 (101805/A);

determina

Di approvare lo schema di convenzione con Finpiemonte S.p.A., allegato alla presente determinazione, di cui fa parte integrante, che prevede:

- la costituzione presso Finpiemonte del Fondo di garanzia per l’ accesso al credito a favore dell’ imprenditoria femminile ai fini di cui all’ articolo 8 della l.r. 12/2004;

- le modalità e le procedure per la concessione di garanzie prevedendo altresì l’ incremento annuale della quota regionale di partecipazione al predetto Fondo di garanzia.

Di provvedere alla stipulazione di formale convenzione con Finpiemonte S.p.A.

Di stabilire che le imprese che intendono accedere ai benefici della legge regionale in oggetto, a partire dal 10 Gennaio 2005, devono presentare domanda alla Finpiemonte S.p.A. secondo le modalità di attuazione definite nell’apposito allegato, costituente parte integrante alla presente determinazione, utilizzando gli appositi moduli predisposti da Finpiemonte S.P.A. in conformità alla legge, alla delibera dei criteri e alla presente determinazione.

Di impegnare con la presente determinazione sul cap. 20148/2004 (101805/A) la somma di Euro 400.000,00 (imp. n. ).

Di erogare, successivamente e subordinatamente la firma della convenzione predetta, la somma di Euro 400.000,00 a Finpiemonte S.p.A., avente sede sociale in Galleria San federico, 54 Torino, (omissis), quale somma relativa alla partecipazione regionale al Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’ imprenditoria femminile per l’anno 2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe De Pascale

Allegato (fare riferimento al file PDF)

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L’ISTITUTO FINANZIARIO REGIONALE PIEMONTESE - FINPIEMONTE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL’ART. 8 DELLA L.R. 18 MAGGIO 2004, N. 12: “ Fondo di garanzia per l’ accesso al credito a favore dell’ imprenditoria femminile ”

PREMESSO CHE

con legge regionale del 26/1/1976, n. 8 la Regione Piemonte ha costituito l’Istituto Finanziario Piemontese (Finpiemonte S.p.A.);

l’art. 8 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 prevede la costituzione di un fondo di garanzia per favorire l’accesso al credito a breve e medio termine a favore dell’imprenditoria femminile;

il comma 2, dell’ articolo 8, prevede la stipula di una convenzione tra la Regione Piemonte e la Finpiemonte S.p.A. al fine di stabilire modalità e procedure per la concessione di garanzie, di cui al comma 1, prevedendo altresì l’ incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo;

con D.G.R. n. 137 - 14136 del 22.11.2004 la Giunta regionale ha formulato dei criteri generali per l’ utilizzazione del predetto Fondo di garanzia;

la Finpiemonte S.p.A., essendo iscritta nell’elenco di cui all’art. 113 del D.L. n. 385/1993, è autorizzata ad effettuare le operazioni finanziarie previste dalla presente convenzione, e possiede strutture operative idonee per assicurare la buona gestione del fondo.

TUTTO CIO’ PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte (omissis) rappresentata dal Direttore regionale Formazione Professionale - Lavoro dr. Giuseppe De Pascale (omissis), e domiciliato, ai fini della presente convenzione presso la sede regionale di Via Pisano, 6, autorizzato alla stipula del presente atto con determinazione n. del ;

E: l’Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.A. - (omissis), indicato di seguito come Finpiemonte, rappresentato dal suo Presidente dr. Fabio Pasquini, (omissis) e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la Sede Sociale a Torino in Galleria San Federico n. 54;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Per i fini di cui all’art. 8 della legge regionale 12/2004 la Regione costituisce presso Finpiemonte un Fondo di garanzia per l’accesso al credito delle piccole imprese, ivi comprese quelle individuali, come definite dai regolamenti comunitari, formate da donne.

La quota regionale di partecipazione al predetto Fondo di garanzia verrà stabilita annualmente con determinazione del Settore Sviluppo dell’ Imprenditorialità.

Il Fondo è gestito da Finpiemonte in conformità a quanto di seguito stabilito.

Art. 2

Il Fondo viene alimentato dallo stanziamento iniziale e dagli interessi bancari maturati sulle giacenze; per contro, lo stesso viene diminuito dalle risorse utilizzate a copertura delle eventuali insolvenze relative ai finanziamenti bancari concessi e dal compenso a Finpiemonte per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione, di cui al successivo art. 5. In particolare i fondi trasferiti a Finpiemonte si intendono accresciuti da un ammontare di interessi corrispondente, di volta in volta, agli interessi maturati a favore di Finpiemonte al netto, oltre che degli oneri e spese tutte afferenti la gestione, anche degli importi pagati a titolo di ritenuta fiscale su detti interessi.

Pertanto Finpiemonte non dovrà alimentare il fondo con gli importi corrispondenti alla ritenuta fiscale sugli interessi di volta in volta vigente.

Resta ferma la facoltà di Finpiemonte di avvalersi delle ritenute sugli interessi a scomputo delle imposte di sua competenza, ove ciò sia consentito dalla legge.

Art. 3

Il Fondo sarà utilizzato da Finpiemonte per la prestazione di garanzie fideiussorie alle banche convenzionate sui finanziamenti erogati alle suddette imprese, in conformità a quanto disposto dalle Modalità di Attuazione allegate alla presente convenzione e approvate con medesima determinazione dirigenziale. Il fondo sarà pertanto utilizzato a copertura di eventuali insolvenze relative ai finanziamenti concessi.

A tal fine Finpiemonte stipulerà appositi accordi con le banche convenzionate.

Art. 4

Finpiemonte si impegna a fornire annualmente alla Regione Piemonte, entro il 30 aprile di ogni anno, un prospetto dal quale risultino le garanzie in essere, le eventuali insolvenze accertate e pagate, e la consistenza finale del Fondo di garanzia.

Art. 5

Per le attività di cui alla presente convenzione, Finpiemonte è autorizzata a trattenere annualmente un importo pari all’1% - oltre IVA di legge - delle garanzie progressivamente prestate.

Art. 6

Tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, dalla presente convenzione saranno a carico di Finpiemonte.

Art. 7

La presente convenzione ha una validità di tre anni a decorrere dalla firma della stessa e può essere rinnovata per eguale periodo con semplice scambio di lettera raccomandata previa determinazione autorizzativa, per quanto attiene all’ Amministrazione regionale.

Ciascuna delle parti si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione, anche prima del termine naturale di scadenza, nel caso di comprovato inadempimento degli obblighi e degli impegni assunti.

Alla parte inadempiente l’altra parte può intimare di adempiere in un congruo termine non superiore a tre mesi, decorso il quale la convenzione si intende risolta di diritto.

Art. 8

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente il Tribunale di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Allegato (fare riferimento al file PDF) 1

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA FEMMINILE

1. FINALITA’ E OBIETTIVI

L’iniziativa prevede la costituzione di un Fondo di garanzia a sostegno dell’imprenditoria femminile, finalizzato a consentire l’accesso al credito di piccole imprese che promuovono progetti di investimento, di importo non inferiore a Euro 5.000,00 e non superiore a Euro 20.000,00, IVA esclusa.

2. BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici di cui al presente bando le piccole imprese femminili operanti in qualsiasi settore ad accezione di quelli esplicitamente esclusi dall’art. 1 del regolamento n. 69/2001 (“De minimis”), iscritte al Registro Imprese ed aventi sede legale ed operativa nel territorio della Regione Piemonte, così formate:

- ditte individuali: il titolare deve essere donna;

- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere donne;

- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l’organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.

3. LIMITI DIMENSIONALI (1)

E’ definita piccola l’impresa che risponde ai requisiti previsti dalla Disciplina Comunitaria pubblicata sulla GUCE C 213 del 23.7.96 e dal D.M. 27 ottobre 1997 pubblicato sulla G.U. n. 266 della 14.11.1997, ossia l’impresa che:

* ha meno di 50 dipendenti;

* ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro;

* è in possesso del requisito di indipendenza.

E’ considerata indipendente l’impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola impresa; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono esser sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- se l’impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sulla impresa;

- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dai sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda che si sostanziano in:

a) acquisto di Hardware e Software;

b) acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e arredi;

c) acquisto di autonegozi e automezzi per trasporto di cose inerenti l’attività aziendale;

d) opere murarie, impianti elettrici, idraulici e ristrutturazioni murarie in genere, necessarie e funzionali al progetto;

e) spese in conto gestione relative a:

- materie prime,

- semilavorati,

- prodotti finiti,

- spese per locazione,

- spese per formazione e qualificazione del personale,

- spese per prestazione di servizi.

f) spese generali supplementari nel limite del 10% della spesa complessiva ritenuta ammissibile

Non sono ritenuti ammissibili:

a) i beni acquisiti o da acquisire in leasing;

b) le spese sostenute per l’utilizzo di un marchio in franchising.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURE

La domanda di accesso al Fondo di garanzia deve essere presentata a Finpiemonte S.p.a. su appositi modulisti predisposti in conformità alla legge, alla delibera dei criteri e alla presente determinazione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445 e s.m.i., dal legale rappresentante della impresa, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni.

Le domande saranno esaminate da un Comitato Tecnico costituito da rappresentati della Regione Piemonte e della Finpiemonte.

Il Comitato Tecnico esprime un parere sulla finanziabilità della domanda e sull’ammissibilità delle spese, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

In caso di parere favorevole, Finpiemonte trasmetterà alla Banca la richiesta di finanziamento, accompagnata dalla lettera di garanzia.

6. MODALITA’ DI AGEVOLAZIONE

L’agevolazione si sostanzia nella concessione di un finanziamento bancario a condizioni di particolare favore, erogato da un Istituto di credito convenzionato con Finpiemonte, che sarà garantito al 100% dal Fondo di garanzia a costo zero.

Il limite massimo di finanziamento sarà pari a Euro 20.000,00, il limite minimo a Euro 5.000,00.

Il prestito dovrà essere rimborsato all’Istituto di credito nel termine massimo di 36 mesi, a rate trimestrali

I finanziamenti verranno erogati alle migliori condizioni di mercato, sulla base delle convenzioni che la Finpiemonte stipulerà con i vari Istituti di credito.

7. TEMPI DI REALIZZAZIONE E RENDICONTO

Il progetto di investimento dovrà concludersi nell’arco temporale di 24 mesi dall’erogazione del prestito e dovrà essere rendicontato con le modalità indicate dall’Ente gestore al momento della emissione della garanzia.

Le spese agevolate dovranno rimanere a disposizione della società beneficiaria fino al pagamento dell’ultima rata del finanziamento, pena la revoca della garanzia concessa.

8. RISPETTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Le agevolazioni disposte dalla presente norma verranno concesse nel rispetto della disciplina comunitaria sul “De minimis” (Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione).

L’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche fatta eccezione per tutte le normative che ammettono la cumulabilità con la normativa “de minimis”.

Note:

(1) I limiti dimensionali verranno adeguati all’entrata in vigore della nuova Disciplina comunitaria, prevista per Gennaio 2005.