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Bollettino Ufficiale n. 01 del 5 / 01 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 92-14524

Modalita’ di attuazione della proroga del termine per l’adeguamento degli edifici scolastici alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione incendi e di adeguamento degli impianti di cui all’articolo 9, Legge n. 306 del 27 dicembre 2004 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 9 novembre 2004 n. 266: proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

A relazione dell’Assessore Leo:

Premesso che l’articolo 15, comma 1, della Legge n. 265 del 3 agosto 1999 e successive modifiche ed integrazioni “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142" prevede che gli interventi sugli edifici adibiti ad uso scolastico, finalizzati all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, delle norme di prevenzione incendi e di norme per la sicurezza sugli impianti, devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma, articolato in piani attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti;

preso atto che l’articolo 9 della Legge del 27 dicembre 2004 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 9 novembre 2004 n. 266 “Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l’ esercizio di deleghe legislative” dispone che le Regioni, a fronte di comprovate esigenze, possano fissare una nuova scadenza del termine sopra indicato, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento;

preso atto che il medesimo articolo prevede altresì che, ove le Regioni fissino una nuova scadenza del termine relativo all’adeguamento del D. M. n. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, la stessa si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" ;

viste le conclusioni tratte nella Conferenza Unificata del Coordinamento Tecnico Interregionale in materia di edilizia scolastica del 6 dicembre 2004, in cui sono state esaminate le possibili modalità di attuazione del disposto dell’art. 9 della L. 306/2004, di conversione, con modificazioni, del D.L. 266/2004;

considerato che la proroga dei termini sopra indicati soddisferebbe le seguenti esigenze:

* agevolare la completa utilizzazione delle risorse stanziate nei piani di edilizia scolastica predisposti fino all’anno 2004 per interventi di adeguamento degli edifici scolastici a norma delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione incendi e di sicurezza degli impianti;

* consentire la conclusione dei lavori agli enti competenti per la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici che hanno dato attuazione alle procedure per l’adeguamento delle strutture scolastiche di cui all’art. 15, comma 1 della L. 265/99, senza riuscire a completarle entro il termine del 31.12.2004;

rilevato che tale proroga attiene gli aspetti sanzionatori meramente amministrativi, fermo restando in capo agli enti locali competenti per la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici tutte le altre responsabilità civili e penali a norma delle vigenti disposizioni, nel caso di mancata effettuazione degli interventi di loro competenza;

ritenuto pertanto di definire le modalità di attuazione del disposto dell’articolo 9 della L. 306/2004, di conversione, con modificazioni, del D.L. 266/2004:

* individuando il 31 dicembre 2005 quale nuova scadenza perentoria del termine previsto all’art. 15 comma 1 della L. n. 265/99 e s.m.i. per il completamento delle opere di edilizia scolastica comprese nei programmi di intervento predisposti fino all’anno 2004 ai sensi della Legge 23 dell’11 gennaio 1996 “Norme per l’edilizia scolastica” e del “Bando per la concessione di contributi regionali a sostegno delle strutture scolastiche materne, elementari e medie inferiori”, approvato con D.G.R. 50-6296 del 10 giugno 2002;

* stabilendo che la proroga abbia effetto per gli interventi per i quali gli Enti locali interessati trasmettano alla Regione Piemonte, entro e non oltre il 15 febbraio 2005, apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, attestante la presenza dell’intervento nei programmi predisposti dalla Regione Piemonte fino all’anno 2004, sopra indicati e la volontà di avvalersi della proroga prevista ai sensi dell’articolo 9 della L. 306/2004, di conversione, con modificazioni, del D.L. 266/2004;

ritenuto pertanto di predisporre il modello per la presentazione della dichiarazione di cui sopra;

vista la L. n. 23 del 11.1.1996;

vista la D.G.R. 50-6296 del 10.6.2002;

vista la L. n. 265 del 3.8.1999 e s.m.i.;

vista la L. n. 649 del 23 dicembre 1996 e s.m.i.;

vista la L. del 27.12.2004 di conversione, con modificazioni, del D.L n. 266 del 9.11.2004;

per le considerazioni esposte in premessa.

La Giunta Regionale, unanime, a voti espressi nelle forme di legge

delibera

- di dare attuazione al disposto dell’articolo 9 della L. 306/2004, di conversione, con modificazioni, del D.L. 266/2004 prorogando al 31 dicembre 2005 il termine per il completamento dei lavori, per quegli interventi che afferiscono all’adeguamento delle strutture scolastiche, finalizzati all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 626/94 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 2001/145/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”, al D.M. dell’Interno 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, nonché di quelle di cui alla L. 46/90, “Norme per la sicurezza degli impianti”:

* compresi nei programmi di intervento predisposti dalla Regione Piemonte, fino al 2004, ai sensi della L. 23/1996, e nei piani di intervento regionali citati in premessa;

* riguardanti edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’articolo 2 del al D.P.R. n. 37/98;

- di stabilire che la proroga abbia effetto per gli interventi per i quali gli Enti locali interessati trasmettano, entro e non oltre il 15 febbraio 2005, alla Regione Piemonte apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, attestante la presenza dell’intervento nei programmi predisposti dalla Regione Piemonte fino all’anno 2004, sopra citati, e la volontà di avvalersi della proroga prevista ai sensi dell’articolo 9 della L. 306/2004, di conversione, con modificazioni, del D.L. 266/2004;

- di stabilire che la proroga attiene gli aspetti sanzionatori meramente amministrativi, fermo restando in capo agli enti locali competenti per la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici tutte le altre responsabilità civili e penali a norma delle vigenti disposizioni nel caso di mancata effettuazione degli interventi di loro competenza;

- di approvare il modello per la dichiarazione di cui sopra, all’allegato A della presente Deliberazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

(omissis)

Allegato