Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 01 del 5 / 01 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 16-14450

Legge 17.2.1992, n. 179. Programma di edilizia residenziale pubblica. Economie quadriennio 1992-1995. Ulteriori modalita’ attuative degli interventi

A relazione dell’Assessore Cotto:

Premesso che:

- con la deliberazione del Consiglio Regionale del 14.10.2002, n. 266-31520, ad oggetto: “Programmazione delle economie di edilizia residenziale pubblica quadriennio 1992-1995", sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per la conclusione del programma di Edilizia Residenziale Pubblica per il quadriennio 1992-1995 (economie 8° programma);

- con la D.G.R. 23.12.2002, n. 34-8080, ad oggetto: “Bando Pubblico per l’attribuzione di finanziamenti di Edilizia Residenziale Pubblica - economie quadriennio 1992-1995. Approvazione” si è provveduto ad approvare il bando per l’attribuzione dei finanziamenti. Con successiva D.D. del 16.1.2003, n. 16, ad oggetto: “Bando Pubblico per l’attribuzione di finanziamenti di Edilizia Residenziale Pubblica - economie quadriennio 1992-1995. Approvazione modulistica regionale e individuazione supporto informativo” si è provveduto ad approvare la modulistica;

- con la D.D. del 13.4.2004, n. 76, ad oggetto: “D.G.R. 34-8080. Bando di edilizia residenziale pubblica (economie 1992-1995). Graduatoria programmi comunali. Approvazione” si è provveduto ad approvare il riparto territoriale delle risorse, la graduatoria dei programmi comunali e le relative risorse attribuibili per ciascuna categoria di operatori;

- con la D.D. del 18.10.2004, n. 186, ad oggetto: “D.G.R. 34-8080 del 23.12.2002. Presa d’atto degli adempimenti comunali connessi con il programma di E.R.P.. Economie 1992-1995", pubblicata sul BUR n. 44 del 4.11.2004, si è provveduto a prendere atto della graduatoria relativa agli interventi costruttivi comunali, con l’indicazione del finanziamento attribuito e dell’operatore beneficiario del contributo;

- con la nota del 16.12.2004, prot. n. 9553/18 ad oggetto: “Legge 17.2.1992, n. 179. Programma di edilizia residenziale pubblica. Economie quadriennio 1992-1995. L.R. 15.3.2001, n. 5. Attuazione degli interventi. Nota esplicativa”, si è provveduto ad indicare l’iter procedurale comunale, gli adempimenti del soggetto attuatore ed a fornire la relativa modulistica.

Rilevato che:

- sono ammissibili a contributo anche gli interventi i cui lavori sono iniziati nei ventiquattro mesi antecedenti alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte avvenuta sul BUR n. 4 del 23.1.2003, e quindi iniziati a decorrere dal 23.1.2001, che non risultano formalmente ultimati alla data di presentazione al Comune della domanda di finanziamento da parte dell’operatore;

- gli interventi finanziati devono pervenire all’inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del provvedimento regionale di presa d’atto degli interventi comunali ammessi ai benefici finanziari, avvenuta sul BUR n. 44 del 4.11.2004, e quindi i tredici mesi per addivenire all’inizio lavori scadono il 4.12.2005, pena la revoca di diritto del finanziamento regionale;

- gli interventi per i quali in fase di domanda di concorso sia stata presentata opzione o preliminare/compromesso di compravendita e che sono stati ammessi a contributo dovranno, a pena di revoca di diritto del finanziamento, stipulare gli atti di acquisto dell’area/immobile entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del provvedimento di presa d’atto degli interventi finanziati, avvenuta sul BUR n. 44 del 4.11.2004, e quindi entro il 3.1.2005;

- nel caso in cui entro un anno dalla fine dei lavori e comunque entro tre anni dalla data di inizio degli stessi, non si pervenga alla stipula del rogito notarile di acquisto (nel caso di alloggi destinati alla proprietà) oppure alla assegnazione/affitto dell’alloggio (nel caso di alloggi destinati alla locazione permanente), il finanziamento relativo all’alloggio è revocato di diritto e rientra nelle disponibilità regionali.

Considerato che:

a seguito dell’avvio della fase attuativa degli interventi è emersa la necessità, anche su segnalazione di alcuni degli operatori beneficiari dei finanziamenti, di individuare ulteriori modalità e criteri per l’attuazione dei medesimi, ciò con riferimento ai seguenti aspetti:

- per gli interventi destinati alla locazione permanente in regime di edilizia sovvenzionata, realizzati dai comuni e dalle Agenzie Territoriali per la Casa, la possibilità di non subordinare l’erogazione del contributo alla stipula di fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del finanziamento concesso, trattandosi di Enti Pubblici;

- la concentrazione del finanziamento concesso per l’intervento su un numero minore di alloggi, rispetto a quello indicato nella domanda di contributo, fermo restando il rispetto della misura minima di alloggi ammessi a finanziamento prevista dal bando e del contributo massimo concedibile per ogni alloggio. Tale possibilità consente, nel caso in cui il finanziamento concesso sia inferiore a quello richiesto, di attribuire ai restanti alloggi ammessi a finanziamento un contributo maggiore;

- la ridistribuzione del finanziamento concesso per l’intervento su un numero maggiore di alloggi, rispetto a quello indicato nella domanda di contributo, nei limiti del programma d’intervento e nel rispetto del limite minimo di contributo per alloggio stabilito dal bando. Tale possibilità consente di incrementare il numero degli alloggi ammessi a finanziamento;

- la proroga del termine, in scadenza al 3.1.2005, previsto dal bando per addivenire al perfezionamento dell’atto di acquisto dell’area o dell’edificio da parte del soggetto attuatore; ciò anche in considerazione dei tempi per la conclusione dell’iter amministrativo di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi adottati, in relazione all’imminente scadenza del termine;

- la possibilità per le amministrazioni comunali, al fine di mantenere in essere l’intero finanziamento attribuito, di rilocalizzare l’intervento su un’altra area, con caratteristiche analoghe, del proprio territorio, fermo restando l’ammissibilità dell’intervento e la posizione in graduatoria del soggetto finanziato attuatore dell’intervento ed i tempi previsti dal bando per addivenire all’inizio lavori;

- per gli interventi con inizio lavori nei ventiquattro mesi antecedenti alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, occorre precisare che il solo termine da rispettare per la stipula dei rogiti notarili, oppure per l’assegnazione degli alloggi, è un anno dalla data di fine lavori; per uniformità procedurale tale vincolo può essere esteso anche agli interventi per i quali non risultano ancora iniziati i lavori;

- la precisazione che la registrazione e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo alla locazione permanente è richiesta solo per gli interventi realizzati dalle Imprese e/o loro consorzi, e non anche per gli Enti Pubblici e le Cooperative edilizie a proprietà indivisa, ciò in quanto la locazione permanente rientra tra le finalità istituzionali di tali soggetti.

Dato atto che:

- le modalità ed i criteri individuati con il presente provvedimento non modificano il contenuto del bando approvato con la citata deliberazione della Giunta Regionale del 23.12.2002 n. 34-8080 in quanto sono esclusivamente finalizzati all’attuazione degli interventi.

Ritenuto opportuno procedere all’adozione di ulteriori modalità e criteri per l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, economie quadriennio 1992-1995.

La Giunta Regionale, tutto ciò premesso e considerato, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di adottare ai fini dell’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, legge 179/92 economie quadriennio 1992-1995, le modalità ed i criteri seguenti:

- per gli interventi destinati alla locazione permanete in regime di edilizia sovvenzionata, realizzati dai Comuni e dalle Agenzie Territoriali per la Casa, per l’erogazione del contributo non è richiesta la stipula della fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del finanziamento concesso, trattandosi di Enti Pubblici;

- è possibile concentrare il finanziamento concesso per l’intervento su un numero minore di alloggi, rispetto a quello indicato nella domanda di contributo, fermo restando il rispetto degli impegni assunti, del numero minimo di alloggi ammessi a finanziamento previsto dal bando, del contributo massimo concedibile per ogni alloggio e del finanziamento attribuito, sia ai sensi della legge 179/92 che della L.R. 28/76 e s.m.i.;

- è possibile ridistribuire il finanziamento concesso per l’intervento su un numero maggiore di alloggi, rispetto a quello indicato nella domanda di contributo, nei limiti del finanziamento concesso ai sensi della legge 179/92 e della L.R. 28/76 e s.m.i. e nel rispetto del limite minimo di contributo per alloggio stabilito dal bando. La ridistribuzione del contributo non è ammessa per gli alloggi di nuova costruzione con superficie >= 70 mq. destinati alla proprietà;

- il termine, in scadenza al 3.1.2005, previsto dal bando per addivenire al perfezionamento dell’atto di acquisto dell’area o dell’edificio da parte del soggetto attuatore è prorogato di sei mesi, pertanto scadrà il 3.7.2005;

- le Amministrazioni Comunali, al fine di mantenere in essere l’intero finanziamento attribuito, a seguito di richiesta del soggetto beneficiario possono rilocalizzare l’intervento su un’altra area, con caratteristiche analoghe, del proprio territorio; fermo restando la verifica di ammissibilità dell’intervento, gli impegni assunti dal soggetto attuatore, i punteggi attribuibili, la posizione in graduatoria ed i tempi previsti per addivenire all’inizio lavori;

- per tutti gli interventi il solo termine da rispettare per la stipula dei rogiti notarili, oppure per l’assegnazione degli alloggi, è un anno dalla data di fine lavori;

- la registrazione e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo alla locazione permanente è richiesta solo per gli interventi realizzati dalle Imprese e/o loro consorzi.

Avverso alla presente deliberazione è possibile per chiunque abbia interesse proporre ricorso presso gli organi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

La presente deliberazione sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n 8/R/2002.

(omissis)