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Bollettino Ufficiale n. 01 del 5 / 01 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2004, n. 57-14407

Approvazione disposizioni attuative dell’art 2 della legge regionale 31 maggio 2004 n. 14. Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Vista la Legge regionale 31 maggio 2004, n. 14 recante “Norme per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti” ed in particolare l’articolo 2 che stabilisce che la Giunta regionale adotti un provvedimento amministrativo in attuazione della medesima legge regionale, indicandone i contenuti e gli indirizzi;

preso atto che, come disposto dal richiamato articolo 2, in merito al provvedimento amministrativo di cui trattasi sono state sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore, che si sono espresse favorevolmente formulando alcune osservazioni che sono state recepite, laddove è stato possibile, sempre con l’obiettivo di contemperare le diversificate esigenze manifestate dai diversi operatori del settore;

considerato che, al fine di rendere operativa la legge regionale n. 14/04 ed al fine di procedere alla razionalizzazione e all’ammodernamento della rete distributiva carburanti della Regione Piemonte, si rende necessario approvare le disposizioni di cui sopra che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

acquisito il parere favorevole della conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 20.10.2004;

acquisito, altresì, il parere favorevole espresso in data 09.12.2004 dalla VII Commissione consiliare su proposta dell’Assessore Gilberto Pichetto Fratin;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di approvare, per i motivi in premessa specificati, le disposizioni attuative dell’art. 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, recante “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”, contenute nell’allegato A “Provvedimenti attuativi” e nell’allegato B “Bacini di utenza: elenco comuni”, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

CAPO 1
DEFINIZIONI

Art. 1
(Rete stradale)

1. Gli impianti che costituiscono la rete stradale si distinguono convenzionalmente in:

a) impianti generici:

b) impianti dotati di apparecchiature post-pagamento:

c) impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento.

2. Si intende per erogatore l’insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell’impianto al serbatoio dell’automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite.

Esso è composto da:

a) una pompa o un sistema di adduzione;

b) un contatore o un misuratore;

c) una pistola o una valvola di intercettazione;

d) tubazioni che lo connettono.

3. Si intende per colonnina l’apparecchiatura contenente uno o più erogatori.

4. Si intende per Self-service pre-pagamento il complesso di apparecchiature -a moneta e/o lettura ottica- per l’erogazione automatica di carburante senza l’assistenza di apposito personale.

5. Si intende per Self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell’erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l’utente ha effettuato il rifornimento.

6. Per determinare l’erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione i prodotti: benzine, gasolio, gpl e metano per autotrazione, idrogeno, sulla base dei dati risultanti dai fogli di chiusura dei registri di carico e scarico dell’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) o dei dati comunicati dagli interessati per quanto riguarda il metano.

Art. 2
(Tipologie nuovi impianti)

1.Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento, assicurare la presenza di apposito personale nell’orario minimo di cui al successivo art. 16 e devono rispettare le distanze, le superfici e gli ulteriori criteri e parametri definiti dal presente atto amministrativo.

2. I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma precedente ed inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’auto ed all’automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall’art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande ).

La Regione potrà stabilire altri requisiti ed eventuali ulteriori attività integrative.

3.Gli impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione regionale, nelle aree dalla stessa individuate, possono derogare dal rispetto dei requisiti di superficie di cui al successivo art. 12. Per il funzionamento di tale tipologia di impianto deve essere garantita adeguata sorveglianza.

CAPO 2
PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

Art. 3
(Modifiche degli impianti)

1. Costituisce modifica all’impianto:

a) aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;

b) variazione del numero di colonnine;

c) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

d) cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;

e) variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

g) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

h) installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

i ) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;

l) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

2. Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione delle modifiche di cui ai punti a), b), e) ed h) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

3. Nel caso di modifica di cui al punto g) alla comunicazione deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante che l’impianto è dotato di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall’art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande).

Art.4
(Trasferimento della titolarità degli impianti stradali)

In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune in cui è localizzato l’impianto, alla Regione e al competente Ufficio Tecnico di Finanza entro 15 giorni dalla cessione dell’impianto.

Art. 5
(Sospensioni facoltative)

1. La sospensione dell’attività dell’impianto deve essere comunicata dal titolare dell’autorizzazione al comune ove è localizzato l’impianto e decorre dalla data di chiusura effettiva del punto vendita.

2. L’attività di un impianto non può essere sospesa per un periodo superiore ad un anno nell’arco di due anni.

3. Nei casi in cui l’interruzione sia dovuta a lavori pubblici, ad interventi sulla viabilità o per causa di cambiamenti strutturali dell’impianto, il Comune può autorizzare sospensioni per periodi superiori ad un anno.

Art. 6
(Comunicazioni alla Regione)

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, il Comune deve comunicare alla Regione:

- Il rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni;

- Le modifiche intervenute sugli impianti;

- Le chiusure e/o gli smantellamenti di impianti nonché le sospensioni (obbligatorie) dell’attività;

- Le revoche, le decadenze e le sanzioni intervenute sugli impianti;

- Ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.

Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare alla Regione:

- Le attività integrative presenti sugli impianti;

- Il cambio di bandiera degli impianti;

- Il cambio di gestione degli impianti;

- Ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.

Il gestore deve comunicare alla Regione:

- Ogni informazione che la Regione richiede con apposita nota.

CAPO 3
CRITERI DI INCOMPATIBILITA’

Art. 7
(Verifiche comunali. Incompatibilità degli impianti esistenti.)

1. Allo scopo di perseguire l’obiettivo della razionalizzazione e dell’ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.

2. I Comuni che non hanno effettuato le verifiche di cui all’art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, così come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99 effettuano le verifiche al fine dell’accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle sottoriportate fattispecie, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Tali verifiche sono sostitutive di quelle di cui al citato art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, fatte salve comunque le ulteriori norme in materia.

3. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche di cui ai punti a), b), e), g) ed h) del precedente art. 3 possono procedere solo nell’ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, abbiano presentato al Comune dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui al successivo art. 8.

Art. 8
(Incompatibilità. Definizioni e procedura)

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità:

a) gli impianti situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all’interno dei centri abitati;

b) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;

c) gli impianti ricadenti all’interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati.

d) gli impianti privi di sede propria con profondità inferiore a mt 2,20 dalla carreggiata, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all’interno dei centri abitati ;

e) gli impianti privi di sede propria con profondità inferiore a mt 2,40 dalla carreggiata, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati;

Per comprovati problemi di sicurezza e viabilità del traffico il Comune, nei casi di cui alle lettere d) ed e), può aumentare fino a mt 2,80 la profondità della carreggiata.

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra sono sottoposti a revoca, salvo che nei casi in cui il titolare della relativa autorizzazione adegui gli impianti medesimi nel termine fissato dal comune.

3. Il Comune, verificata l’esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità ed in mancanza del relativo adeguamento, da effettuarsi nei termini stabiliti dal Comune, revoca l’autorizzazione e ne da contestuale comunicazione al titolare dell’autorizzazione dell’impianto, al gestore dell’impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale Vigili del Fuoco. La revoca deve contenere:

a) l’indicazione della data di revoca dell’autorizzazione;

b)l’ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell’impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l’impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo mediante idonea documentazione attestante che i limiti di accettabilità della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee sono pienamente rispondenti a quelli stabiliti dalle tabelle 1 e 2 del D.M. 471/99, in attuazione dell’art. 17 del D.Lgs. 22/97.

4. Le operazioni di cui alle lett. b) del comma precedente non possono protrarsi oltre dodici mesi dalla data di revoca o di autorizzazione allo smantellamento, quando prevista, salvo diverso termine fissato dal Comune.

CAPO 4
BACINI DI UTENZA E ATTIVITA’ INTEGRATIVE

Art. 9
(Bacini di utenza)

1.Il bacino di utenza regionale è un ambito territoriale omogeneo definito in base ai seguenti parametri:

- carburante erogato

- veicoli circolanti

- numero di abitanti

- numero di punti vendita esistenti

2. Sulla base di quanto previsto dall’art. 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, a garanzia di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale sono individuati, ai fini della localizzazione degli impianti stradali, i seguenti bacini di utenza regionali composti da insieme di comuni, anche fra loro non contigui, in funzione dell’obiettivo individuato per ogni bacino nel successivo 10:

a) zone A (alto grado di copertura, alto livello di efficienza);

b) zone B (alto grado di copertura, basso livello di efficienza);

c) zone C (basso grado di copertura, alto livello di efficienza);

d) zone D (basso grado di copertura, basso livello di efficienza).

3. L’elenco dei comuni appartenenti ai quattro bacini di utenza regionali è riportato nell’allegato B.

Art. 10
(Obiettivi di bacino e strumenti)

1.L’obiettivo per ciascun bacino regionale, di cui al punto precedente, è definito come segue:

a) zone A: migliorare la qualità e quantità dei servizi accessori alla vendita di carburanti ;

b) zone B: favorire un aumento quantitativo medio per impianto del carburante erogato ed un miglioramento qualitativo dei servizi accessori;

c) zone C: migliorare la copertura del servizio distributivo carburanti sul territorio ed implementare i servizi accessori:

d) zone D: garantire il servizio di distribuzione carburanti al fine di evitare disservizi in tale zona.

Art. 11
(Zone omogenee a livello comunale)

1. Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (zona A);

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C del citato D.M. 1444);

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale ( zone D ed F del citato D.M. 1444);

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole ( zona E).

Art. 12
(Superficie minima dell’area di localizzazione dell’impianto)

1. Per i fini di cui all’art.2, lettera c) della legge regionale 31.5.2004, l’area di nuovo insediamento dell’impianto, comprensiva degli accessi, deve avere superfici minime, espresse in metri quadri, così indicate:

Bacino di utenza regionale    Zona 2    Zona 3    Zona 4
Zone A    1500    1700    2000
Zone B    1000    1000    1200
Zone C    500    700    1000
Zone D    400    500    700

2. Nelle zone A sono ammesse solamente nuove installazioni di impianti dotati di apparecchiature self service post-pagamento di cui al punto 2 del precedente art. 2.

3. Per gli impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self service pre-pagamento ( installati o trasformati) collocati nelle aree svantaggiate, così come definite al successivo art. 22, non è richiesta una superficie minima ma è richiesta comunque la presenza del fuoristrada.

4. Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto non sono ammissibili nuovi insediamenti in tale zona.

5. Nelle zone B, C e D la superficie minima dei nuovi impianti che hanno al proprio interno attività commerciali (esercizi commerciali al dettaglio, bar, edicole, ristoranti e simili) deve essere aumentata del 30% rispetto a quella prevista al comma 1 del presente articolo.

Art. 13
(Distanze minime per le nuove posizioni)

1. Il posizionamento dei nuovi impianti, di cui all’art. 2, commi 1 e 2, deve avvenire tenendo conto sia dell’appartenenza del comune ad uno dei quattro bacini regionali, nonché delle quattro zone omogenee a livello comunale, in funzione dei valori precisati nella seguente tabella.

Bacino regionale             Zone omogenee comunali
            (distanze in metri)
    Zona 2    Zona 3    Zona 4
A    500    800    1000
B    600    1000    1500
C-D     800    1500    2000

2. Non sono definite le distanze per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti.

3. Le distanze sono misurate con riferimento al percorso stradale minimo tra gli accessi di due impianti sulla viabilità pubblica.

4. La distanza tra impianti di comuni confinanti che appartengono a diverso bacino regionale e/o a diverse zone omogenee comunali è determinata dalla media aritmetica delle distanze indicate nella suddetta tabella.

5. In caso di installazione di nuovi impianti stradali di carburanti all’interno di aree di pertinenza di struttura di dettaglio moderno, le distanze sono calcolate avendo come riferimento l’accesso della struttura di dettaglio moderno medesima sulla pubblica via più vicina ad un impianto esistente, indipendentemente dal posizionamento delle strutture del punto vendita all’interno del piazzale.

Art. 14
(Attività integrative negli impianti)

1. I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’auto e all’automobilista, di autonome attività commerciali e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande).

2. I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento devono avere, oltre che autonomi servizi all’auto e all’automobilista, autonome attività commerciali e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande).

Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non inferiore a mq. 30 e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.

3. Gli impianti già esistenti che intendono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento devono installare, oltre che autonomi servizi all’auto e all’automobilista, autonome attività commerciali e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) di superficie netta di vendita non inferiore a mq. 30 e non superiore, per le sole attività commerciali, a quella degli esercizi di vicinato di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.

4. Qualora l’autonoma attività integrativa riguardi i pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande), il Comune, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente, rilascia l’autorizzazione anche in deroga ai contingenti dei singoli piani di settore. In tale caso l’autorizzazione è connessa all’impianto di carburante, non può essere ceduta autonomamente e decade con la chiusura definitiva dell’impianto. La titolarità di tale autorizzazione spetta al soggetto titolare della licenza di esercizio rilasciata dall’U.T.F., ai sensi dell’art. 19 della legge 57/2001, salvo sua rinuncia a favore del titolare dell’autorizzazione dell’impianto.

CAPO 5
ORARI

Art. 15
(Principi generali)

1. I comuni della Regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione.

2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l’apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.

3. Le Amministrazioni comunali, in collaborazione con le categorie interessate, devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell’orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l’obbligo di esporli in modo visibile all’utenza.

Art.16
(Orari di apertura)

1. Per l’espletamento dell’attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l’orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore.

2. I comuni, nel rispetto del citato orario settimanale minimo, determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti secondo le seguenti modalità:

a) dalle ore 5,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

b) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00;

c) dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30;

d) dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;

e) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;

f) dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30;

g) dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

h) dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30.

3. La scelta di una delle opzioni di cui sopra è comunicata dai gestori all’Amministrazione comunale competente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima dell’inizio del periodo di cui all’opzione prescelta. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell’entrata in vigore dell’ora legale e dell’ora solare. L’Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, sentite le OO.SS. dei gestori e dei titolari delle autorizzazioni, la Giunta regionale, con le procedure di cui alla L.R. n. 14/04, può prevedere la facoltà di apertura degli impianti di distribuzione carburanti tutti i giorni della settimana, dalle ore sette alle ore ventidue, anche su base provinciale. Nel rispetto di tali limiti il gestore può liberamente determinare l’orario di apertura e chiusura del proprio impianto, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

5. Nel caso di cui al comma 4, il gestore è tenuto a comunicare al Comune, con le modalità e condizioni di cui al precedente comma 3, e a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura dell’impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

6. E’ consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.

Art. 17
(Esenzioni)

1. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto della chiusura pomeridiana nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all’interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti. Su richiesta del gestore, l’orario di chiusura serale può essere posticipato fino alle ore 22.

2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio continuativo ed ininterrotto. Il servizio, durante l’orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza l’assistenza del gestore. L’assistenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli impianti funzionanti con self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore di cui al successivo art. 22.

4. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal presente provvedimento.

5. Le autonome attività commerciali integrative di cui all’art. 2, comma 2 bis della legge 496/99, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.

Art. 18
(Turni di riposo)

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata un’apertura di impianti almeno nella misura del 25 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni ove sono esistenti e funzionanti due o tre impianti, la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, rispettivamente al 50 per cento o al 33 per cento oppure, comprendendo anche i comuni con un solo impianto, può essere effettuata una turnazione a livello sovracomunale con i comuni confinanti.

2. I comuni determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti non inferiore al 50 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I comuni possono ridurre il limite di apertura fino al 25 per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizi all’utenza. La turnazione è effettuata a scelta del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.

3. Nella determinazione dei turni di riposo i comuni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall’utenza.

4. Gli impianti che effettuano l’apertura domenicale sospendono l’attività nell’intera giornata del lunedì; se questo è festivo l’attività è sospesa nel primo giorno feriale successivo.

Art. 19
(Servizio notturno)

1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all’inizio dell’orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.

2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.

3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al servizio notturno i comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell’organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l’orario di apertura, pena la revoca dell’autorizzazione stessa.

Art. 20
(Deroghe)

1. I Comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi sono esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonche’ per esigenze di carattere stagionale o turistico.

Art. 21
(Ferie)

1.La sospensione dell’attivita’ per ferie per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo, e’ autorizzata dai Comuni su domanda dei gestori, d’intesa con i titolari degli impianti.

2. Le sospensioni per ferie sono determinate in modo da assicurare il servizio all’utenza.

CAPO 6
AREE CARENTI DI SERVIZIO

Art. 22
( Aree territorialmente svantaggiate )

1. Al fine di garantire il servizio di distribuzione carburanti nelle aree territorialmente svantaggiate, di cui all’art. 2, comma 1, lettera f) della L.R. 14/04, che, ai fini del presente provvedimento sono individuate nei Comuni compresi in Comunità Montana,di cui alla L.R. 2 luglio 1999, n. 16 e s.m.i., è possibile installare impianti funzionanti esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento, di cui al precedente art. 2, comma 3, o trasformare, a seguito di comprovate crisi di gestione, impianti esistenti in impianti funzionanti esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento, a condizione che l’impianto sia localizzato ad una distanza superiore a km. 3 dal più vicino punto di rifornimento.

2. La trasformazione in impianto funzionante esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento è autorizzata dal Comune ove è localizzato l’impianto previo accertamento delle condizioni di cui al precedente comma.

CAPO 7
PRELIEVO DI CARBURANTI IN RECIPIENTI PRESSO GLI IMPIANTI STRADALI E DISTRIBUTORI MOBILI AD USO PRIVATO

Art. 23
(Modalità)

1. Per il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali gli utenti interessati devono fornire, al comune ove è localizzato l’impianto presso il quale intendono effettuare i rifornimenti, idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la proprietà di mezzi o impianti non rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali. Il comune, sulla base di tale dichiarazione, rilascia l’attestazione contenente l’indicazione dell’impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell’autorità sanitaria e dei Vigili del Fuoco concernenti la sicurezza dei recipienti.

2. L’installazione e l’utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per esclusivo rifornimento di macchine ed automezzi all’interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, di cui al D.M. 19 marzo 1990, non necessita di autorizzazione.

CAPO 8
MODIFICA ED ABROGAZIONE DI NORME

Art. 24
(Modificazioni ed abrogazioni)

1. All’art.17 della D.G.R. n. 48-29266 del 31.1.2000 (Determinazione dei criteri e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti -art. 2, comma 1 del D.L. 29.10.1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.12.1999, n. 496-)" dopo le parole: “ Gli accessi su strade di tipo B,”, la parola “C” è soppressa.

2. All’art. 25 della D.G.R. n. 48-29266 del 31.1.2000, dopo le parole: “l’uscita dell’impianto”, le parole “ed impedire le manovre di svolta a sinistra”sono soppresse.

3. Gli artt. 5, 8, 9, 10, 12 e 13 dell’allegato A alla D.G.R. n. 48-29266 del 31.1.2000, sono abrogati.

4. Alle istanze presentate sino all’entrata in vigore del presente provvedimento si applica la normativa vigente alla data della loro presentazione.

Allegato B