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Bollettino Ufficiale n. 01 del 5 / 01 / 2005
Codice 12.4
D.D. 17 novembre 2004, n. 295
Agricoltura biologica: Reg. CEE 2092/91 all. 1 lettera B paragrafo 4.9; condizioni di applicazione della deroga per lalimentazione del bestiame con alimenti convenzionali
Visto il Regolamento CEE 2092/91 del 24 giugno 1991 (e successive modificazioni e integrazioni) che disciplina il metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli e lindicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
visto il Decreto ministeriale 4 agosto 2000 n. 91436 che stabilisce le modalità di attuazione del Regolamento CE n. 1804/99 del 19 luglio 1999 sulle produzioni animali biologiche;
visto il Decreto ministeriale 29 marzo 2001 Modificazione dellallegato I del decreto ministeriale 4 agosto 2000, in materia di attuazione del Regolamento CEE n. 1804/99 del 19 luglio 1999, sul metodo delle produzioni animali biologiche;
viste la Legge regionale del 25 giugno 1999, n. 13, Norme per lo sviluppo dellagricoltura biologica e le relative istruzioni per lapplicazione definite con DGR n. 25-3384 del 2 luglio 2001;
vista la Legge regionale dell8 luglio 1999, n. 17 che prevede il riordino dellesercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca;
considerato che il Regolamento CEE 2092/91 del 24 giugno 1991 (e successive modificazioni e integrazioni) stabilisce precisi limiti alluso di alimenti convenzionali (cioè non prodotti secondo quanto stabilito dallo stesso regolamento);
considerato che il citato Regolamento (e successive modificazioni e integrazioni) allallegato 1 lettera B paragrafo 4.9. prevede che in deroga al paragrafo 4.8, nei casi di perdita della produzione foraggiera, di focolai di malattie infettive, di contaminazione ad opera di sostanze tossiche o in seguito a incendi, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, per un periodo di tempo limitato e per una zona determinata, una percentuale più alta di alimenti convenzionali semprechè tale autorizzazione sia giustificata. Previa approvazione dellautorità competente, lautorità o lorganismo di controllo applica la presente deroga a singoli operatori;
considerato che il D.M. 4/8/2000 n. 91436 all. 1 punto 4.9 individua nelle autorità regionali gli Enti competenti ad autorizzare lutilizzo di percentuali di alimenti convenzionali superiori a quella prevista allallegato 1 lettera B paragrafo 4.8 del Regolamento in questione;
considerato che la L.R. 17/99 stabilisce che è trasferito alle Province ed alle Comunità Montane, relativamente ai territori di propria competenza, lesercizio delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi per lapplicazione delle misure agroambientali, compresa lagricoltura biologica;
al fine di consentire lomogenea applicazione in ambito regionale della deroga in oggetto;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165 del 30.3.2001;
visto lart. 22 della L.R. n. 51/97;
determina
di adottare le Linee guida per lapplicazione in Piemonte della deroga prevista dal Regolamento CEE 2092/91 del 24 giugno 1991 all. 1 lettera B paragrafo 4.9, contenute nellallegato alla presente determinazione per farne parte integrante.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellarticolo 65 dello Statuto e dellart. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002
Il Dirigente responsabile
Caterina Ronco
Allegato (fare riferimento al file PDF)
Linee guida per lapplicazione in Piemonte della deroga prevista dal Regolamento CEE 2092/91 del 24 giugno 1991 all. 1 lettera B punto 4.9.
Le presenti Linee guida stabiliscono i compiti degli operatori dellagricoltura biologica, degli organismi di controllo e delle autorità competenti in presenza di casi di perdita della produzione foraggiera, di focolai di malattie infettive, di contaminazione ad opera di sostanze tossiche o in seguito a incendi per i quali si ritenga di potersi avvalere della deroga prevista per lalimentazione del bestiame con alimenti convenzionali oltre i livelli stabiliti dal paragrafo 4.8, così come previsto dal Regolamento CEE 2092/91 del 24 giugno 1991 all. 1 lettera B paragrafo 4.9.
Compiti dellOperatore: lOperatore formula leventuale richiesta di applicazione della deroga, opportunamente motivata, allOrganismo di Controllo.
Compiti dellOrganismo di Controllo: lOrganismo di Controllo valuta la sostenibilità della richiesta dellOperatore e propone la deroga stessa alla Provincia o Comunità Montana competente, fornendo i seguenti elementi:
1. ragione sociale delloperatore;
2. motivazione sulla base della quale si ritiene di applicare la deroga;
3. gli appezzamenti interessati;
4. il periodo limitato di tempo previsto di applicazione della deroga in questione;
5. la percentuale di alimenti convenzionali, calcolata in termini di sostanza secca su base annua e giornaliera, che si prevede di inserire nella dieta, in deroga a quanto stabilito dal Regolamento CEE 2092/91 del 24 giugno 1991 all. 1 lettera B paragrafo 4.8.
Compiti dellAutorità competente: la Provincia o la Comunità Montana competente, previo accertamento dellesistenza delle condizioni previste dal Regolamento CEE 2092/91 all. 1 lettera B paragrafo 4.9, può autorizzare lOrganismo di Controllo ad applicare tale deroga limitatamente al caso in questione proposto dallOrganismo di Controllo stesso. Lautorizzazione verrà comunicata contestualmente allOrganismo di Controllo interessato e, per conoscenza, al Settore Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Piemonte.