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Bollettino Ufficiale n. 01 del 5 / 01 / 2005

Codice 12.4
D.D. 17 novembre 2004, n. 295

Agricoltura biologica: Reg. CEE 2092/91 all. 1 lettera B paragrafo 4.9; condizioni di applicazione della deroga per l’alimentazione del bestiame con alimenti convenzionali

Visto il Regolamento CEE 2092/91 del 24 giugno 1991 (e successive modificazioni e integrazioni) che disciplina il metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli e l’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

visto il Decreto ministeriale 4 agosto 2000 n. 91436 che stabilisce le modalità di attuazione del Regolamento CE n. 1804/99 del 19 luglio 1999 sulle produzioni animali biologiche;

visto il Decreto ministeriale 29 marzo 2001 “Modificazione dell’allegato I del decreto ministeriale 4 agosto 2000, in materia di attuazione del Regolamento CEE n. 1804/99 del 19 luglio 1999, sul metodo delle produzioni animali biologiche”;

viste la Legge regionale del 25 giugno 1999, n. 13, “Norme per lo sviluppo dell’agricoltura biologica” e le relative istruzioni per l’applicazione definite con DGR n. 25-3384 del 2 luglio 2001;

vista la Legge regionale dell’8 luglio 1999, n. 17 che prevede il riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca;

considerato che il Regolamento CEE 2092/91 del 24 giugno 1991 (e successive modificazioni e integrazioni) stabilisce precisi limiti all’uso di alimenti convenzionali (cioè non prodotti secondo quanto stabilito dallo stesso regolamento);

considerato che il citato Regolamento (e successive modificazioni e integrazioni) all’allegato 1 lettera B paragrafo 4.9. prevede che “in deroga al paragrafo 4.8, nei casi di perdita della produzione foraggiera, di focolai di malattie infettive, di contaminazione ad opera di sostanze tossiche o in seguito a incendi, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, per un periodo di tempo limitato e per una zona determinata, una percentuale più alta di alimenti convenzionali semprechè tale autorizzazione sia giustificata. Previa approvazione dell’autorità competente, l’autorità o l’organismo di controllo applica la presente deroga a singoli operatori”;

considerato che il D.M. 4/8/2000 n. 91436 all. 1 punto 4.9 individua nelle autorità regionali gli Enti competenti ad autorizzare l’utilizzo di percentuali di alimenti convenzionali superiori a quella prevista all’allegato 1 lettera B paragrafo 4.8 del Regolamento in questione;

considerato che la L.R. 17/99 stabilisce che è trasferito alle Province ed alle Comunità Montane, relativamente ai territori di propria competenza, l’esercizio delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi per l’applicazione delle misure agroambientali, compresa l’agricoltura biologica;

al fine di consentire l’omogenea applicazione in ambito regionale della deroga in oggetto;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165 del 30.3.2001;

visto l’art. 22 della L.R. n. 51/97;

determina

di adottare le Linee guida per l’applicazione in Piemonte della deroga prevista dal Regolamento CEE 2092/91 del 24 giugno 1991 all. 1 lettera B paragrafo 4.9, contenute nell’allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

Il Dirigente responsabile
Caterina Ronco

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Linee guida per l’applicazione in Piemonte della deroga prevista dal Regolamento CEE 2092/91 del 24 giugno 1991 all. 1 lettera B punto 4.9.

Le presenti Linee guida stabiliscono i compiti degli operatori dell’agricoltura biologica, degli organismi di controllo e delle autorità competenti in presenza di casi “di perdita della produzione foraggiera, di focolai di malattie infettive, di contaminazione ad opera di sostanze tossiche o in seguito a incendi” per i quali si ritenga di potersi avvalere della deroga prevista per l’alimentazione del bestiame con alimenti convenzionali oltre i livelli stabiliti dal paragrafo 4.8, così come previsto dal Regolamento CEE 2092/91 del 24 giugno 1991 all. 1 lettera B paragrafo 4.9.

Compiti dell’Operatore: l’Operatore formula l’eventuale richiesta di applicazione della deroga, opportunamente motivata, all’Organismo di Controllo.

Compiti dell’Organismo di Controllo: l’Organismo di Controllo valuta la sostenibilità della richiesta dell’Operatore e propone la deroga stessa alla Provincia o Comunità Montana competente, fornendo i seguenti elementi:

1. ragione sociale dell’operatore;

2. motivazione sulla base della quale si ritiene di applicare la deroga;

3. gli appezzamenti interessati;

4. il periodo limitato di tempo previsto di applicazione della deroga in questione;

5. la percentuale di alimenti convenzionali, calcolata in termini di sostanza secca su base annua e giornaliera, che si prevede di inserire nella dieta, in deroga a quanto stabilito dal Regolamento CEE 2092/91 del 24 giugno 1991 all. 1 lettera B paragrafo 4.8.

Compiti dell’Autorità competente: la Provincia o la Comunità Montana competente, previo accertamento dell’esistenza delle condizioni previste dal Regolamento CEE 2092/91 all. 1 lettera B paragrafo 4.9, può autorizzare l’Organismo di Controllo ad applicare tale deroga limitatamente al caso in questione proposto dall’Organismo di Controllo stesso. L’autorizzazione verrà comunicata contestualmente all’Organismo di Controllo interessato e, per conoscenza, al Settore Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Piemonte.