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Bollettino Ufficiale n. 01 del 5 / 01 / 2005

Codice 12.5
D.D 26 ottobre 2004, n. 252

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte. Misure A e B. Definizione degli aspetti operativi riguardanti il regime di notifica incrociata dei dati riferiti ai controlli effettuati su aziende agricole in materie di igiene e benessere animale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

In attuazione del disposto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-12495 del 18 maggio 2004, il regime di notifica incrociata, tra le Direzioni Regionali XII-“Sviluppo dell’agricoltura” e XXVII-“Sanità pubblica” dei dati riguardanti i controlli effettuati, su aziende agricole, da ciascuna Direzione nell’ambito della propria attività istituzionale, è reso operativo con le seguenti modalità:

1) Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, la Direzione Regionale XXVII-“Sanità pubblica” trasmetterà alla Direzione Regionale XII-“Sviluppo dell’agricoltura” i dati dei controlli eseguiti sulle aziende agricole dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali nell’ambito della propria attività istituzionale.

2) Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, la Direzione Regionale XII-“Sviluppo dell’agricoltura” trasmetterà alla Direzione Regionale XXVII-“Sanità pubblica” i dati dei controlli eseguiti sulle aziende agricole dai Settori / Servizi Provinciali dell’agricoltura nell’ambito della attività di gestione e controllo delle Misure A e B del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte.

3) I dati oggetto della notifica incrociata sono quelli riguardanti i risultati dei controlli ufficiali sulle principali caratteristiche degli allevamenti che possono condizionare l’igiene ed il benessere degli animali e che sono riconducibili a disposizioni previste dalle seguenti normative:



Oggetto    Norma comunitaria    Recepimento nazionale

Norme minime per la protezione     Dir. 86/113/CE - Dir. 99/74/CE -     DPR 24 maggio 1988 n. 23 -
delle galline ovaiole in batteria    Dir. 2002/4/CE    D.L.vo 29 luglio 2003 n. 267

Norme minime per la     Dir. 91/629/CE - Dir. 97/2/CE    D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 -
protezione dei vitelli        D.L.vo 1 settembre 1998 n. 331

Norme minime per la     Dir. 91/630/CE -     D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 534 -
protezione dei suini    Dir. 2001/93/CE    D.L.vo 20 febbraio 2004 n. 53

Norme sulla protezione degli
animali negli allevamenti    Dir. 98/58/CE    D.L.vo 26 marzo 2001 n. 146

Divieto di utilizzazione di
talune sostanze ad azione
ormonica nelle produzioni
animali    Dir. 96/22/CE - Dir. 96/23/CE    D.L.vo 4 agosto 1999 n. 336

Tali norme sono incluse nella tabella dei “requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali” facente parte nelle Misure A e B del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte (approvato definitivamente dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 118-704 del 31.07.2000 e approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2000) 2507 def. del 7.09.2000).

Si fa riserva comunque di approfondire e sviluppare l’argomento in base alle necessità riscontrate ed alle esperienze acquisite.

4) Per ciascuna azienda agricola interessata saranno trasmessi i seguenti dati:

- Codice aziendale, ragione sociale ed indirizzo;

- Tipo di controllo eseguito e normativa di riferimento;

- Esito del controllo;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Vito Viviano