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Bollettino Ufficiale n. 01 del 5 / 01 / 2005
Codice 12.5
D.D 26 ottobre 2004, n. 252
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte. Misure A e B. Definizione degli aspetti operativi riguardanti il regime di notifica incrociata dei dati riferiti ai controlli effettuati su aziende agricole in materie di igiene e benessere animale
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
In attuazione del disposto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-12495 del 18 maggio 2004, il regime di notifica incrociata, tra le Direzioni Regionali XII-Sviluppo dellagricoltura e XXVII-Sanità pubblica dei dati riguardanti i controlli effettuati, su aziende agricole, da ciascuna Direzione nellambito della propria attività istituzionale, è reso operativo con le seguenti modalità:
1) Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, la Direzione Regionale XXVII-Sanità pubblica trasmetterà alla Direzione Regionale XII-Sviluppo dellagricoltura i dati dei controlli eseguiti sulle aziende agricole dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali nellambito della propria attività istituzionale.
2) Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, la Direzione Regionale XII-Sviluppo dellagricoltura trasmetterà alla Direzione Regionale XXVII-Sanità pubblica i dati dei controlli eseguiti sulle aziende agricole dai Settori / Servizi Provinciali dellagricoltura nellambito della attività di gestione e controllo delle Misure A e B del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte.
3) I dati oggetto della notifica incrociata sono quelli riguardanti i risultati dei controlli ufficiali sulle principali caratteristiche degli allevamenti che possono condizionare ligiene ed il benessere degli animali e che sono riconducibili a disposizioni previste dalle seguenti normative:
Oggetto Norma comunitaria Recepimento nazionale
Norme minime per la protezione
Dir. 86/113/CE - Dir. 99/74/CE - DPR 24 maggio 1988 n. 23 -
delle galline
ovaiole in batteria Dir. 2002/4/CE D.L.vo 29 luglio 2003 n. 267
Norme minime
per la Dir. 91/629/CE - Dir. 97/2/CE D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 -
protezione
dei vitelli D.L.vo 1 settembre 1998 n. 331
Norme minime per la Dir. 91/630/CE
- D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 534 -
protezione dei suini Dir. 2001/93/CE D.L.vo
20 febbraio 2004 n. 53
Norme sulla protezione degli
animali negli allevamenti Dir.
98/58/CE D.L.vo 26 marzo 2001 n. 146
Divieto di utilizzazione di
talune sostanze
ad azione
ormonica nelle produzioni
animali Dir. 96/22/CE - Dir. 96/23/CE D.L.vo
4 agosto 1999 n. 336
Tali norme sono incluse nella tabella dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali facente parte nelle Misure A e B del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte (approvato definitivamente dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 118-704 del 31.07.2000 e approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2000) 2507 def. del 7.09.2000).
Si fa riserva comunque di approfondire e sviluppare largomento in base alle necessità riscontrate ed alle esperienze acquisite.
4) Per ciascuna azienda agricola interessata saranno trasmessi i seguenti dati:
- Codice aziendale, ragione sociale ed indirizzo;
- Tipo di controllo eseguito e normativa di riferimento;
- Esito del controllo;
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.
Il Direttore regionale
Vito Viviano