Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 01 del 5 / 01 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Cunico (Asti)

Statuto comunale (Deliberazione C.C. n. 36 del 22 novembre 2001)

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Cunico è Ente Autonomo Locale nell’unità politica della Repubblica Italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo le norme di legge e del presente statuto.

2. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica privata;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali storiche e culturali presenti nel proprio territorio per una migliore qualità della vita.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune di Cunico rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico, ispirandosi ai principi di libertà e dignità della persona. A tal fine favorisce il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito.

2. Il Comune assicura la partecipazione della comunità alla vita amministrativa, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza e dell’efficienza.

3. Il Comune inoltre:

a) tutela e valorizza il paesaggio, il patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale della comunità;

b) concorre a garantire la tutela della salute e della qualità della vita;

c) garantisce pari opportunità tra i due sessi, nell’ambito delle funzioni esercitate, sia all’interno dell’organizzazione dell’ente, sia nell’attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni.;

d) cura il ruolo sociale della famiglia e ne promuove l’ambiente di vita e di lavoro;

e) gestisce lo sviluppo armonico del territorio nei vari settori economici, nel rispetto delle norme a tutela dell’ambiente;

f) stimola e sostiene l’iniziativa privata, l’associazionismo, la cooperazione sociale ed appoggia il volontariato nelle forme non lucrative di utilità sociale;

g) contribuisce ed opera per lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;

h) favorisce e promuove i rapporti di collaborazione con altri enti locali per la gestione associata dei servizi o la realizzazione di significative opere in comune;

i) aderisce alle associazioni locali e nazionali ritenute più idonee a preservare l’autonomia del Comune di Cunico;

j) riconosce le regole ed i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali;

k) concorre a garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio Comunale.

Art. 3
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo.

2. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e con la regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede del Comune

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq 6,56 e confina con i Comuni di Cortanze, Montechiaro, Montiglio Monferrato, Piea, Piovà Massaia. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti, località storicamente riconosciute dalla comunità: Vallera, Stazione, Colombara, Lustra, Ronco, Valcroce, Bricco Forca, Case Graglia, Cascine Fareto, Castellero San Martino, Case Negro.

2. Il palazzo civico, sede dell’amministrazione comunale, è ubicato nel Concentrico in Via Recinto, 3.

3. Le adunanze del Consiglio si tengono nella sede comunale. Il Consiglio può decidere di tenere le proprie riunioni in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze anche in altri luoghi diversi nell’ambito del territorio comunale.

4. La formazione di frazioni, la modifica della denominazione delle frazioni, nonché il trasferimento della sede comunale, sono disposte dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare.

Art. 5
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di “CUNICO” e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26.04.1954.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto suddetto.

3. L’utilizzo e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali devono essere opportunamente autorizzati dalla Giunta. L’uso del gonfalone avviene solo per pubbliche cerimonie e per motivi di interesse pubblico generale, con l’accompagnamento di un rappresentante dell’Amministrazione.

TITOLO II
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6
Composizione, elezione, durata e scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è l’espressione dell’intera comunità locale, rappresentando la sede di mediazione e sintesi degli interessi sociali, politici ed economici. Determina l’indirizzo politico ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

2. La composizione, l’elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.

Art. 7
Consiglieri

1. I diritti e i doveri dei consiglieri sono stabiliti dalla legge. In particolare, i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dagli enti dipendenti da questo, nonché dai concessionari di servizi comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione, interpellanza e mozione.

2. I consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio.

3. Le dimissioni del consigliere debbono essere presentate in forma scritta al Consiglio ed essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrano i presupposti di scioglimento del Consiglio.

Art. 8
Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento consiliare.

2. Il Consiglio adotta il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.

3. Nell’ambito del Consiglio sono istituiti i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo e le commissioni.

4. La presidenza del Consiglio compete al Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicesindaco. In caso di assenza di entrambi le funzioni sono svolte dal Consigliere Anziano.

5. E’ Consigliere Anziano il candidato che, in ordine decrescente, ha ottenuto la più alta cifra individuale nelle elezioni, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco.

Art. 9
Gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

2. Ai gruppi deve essere assicurata la disponibilità di risorse organizzative idonee all’espletamento delle funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni ai vari gruppi e sulla base di criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza numerica di ciascuno di essi.

Art. 10
Conferenza dei capigruppo

1. I capigruppo si riuniscono in una conferenza presieduta dal Sindaco per coadiuvarlo nella programmazione dei lavori del Consiglio ed esercitare le ulteriori funzioni indicate dal regolamento.

Art. 11
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può costituire nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali: d’indagine e d’inchiesta.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi che seguono.

3. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata o per delega.

4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell’organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l’esame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.

5. Le commissioni speciali d’indagine o d’inchiesta, sono istituite per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati dal Consiglio. La prima svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati; l’altra commissione, può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nella attività amministrativa.

6. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli consiglieri e promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, anche con l’intervento di soggetti esterni qualificati; possono chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei responsabili di servizio, degli amministratori di enti, aziende e società partecipate, dei concessionari di servizi comunali.

7. La presidenza delle commissioni consiliari, aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.

8. Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori quando questi lo richiedano.

9. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 12
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l’indirizzo del Comune, esercita il controllo politico amministrativo sull’amministrazione e la gestione, anche indiretta, del Comune stesso e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

2. Nell’ambito dell’attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all’azione comunale. Esso può impegnare la giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

3. I Consiglieri esercitano attività di proposta, indirizzo e controllo nei riguardi dell’Organo esecutivo ed hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni sulle materie di competenza dell’Ente, proposte ed emendamenti sui provvedimenti in trattazione, come pure autonome proposte di deliberazione, sulle quali comunque, dovrà essere effettuata adeguata istruttoria e acquisiti i pareri ai sensi di legge.

4. Nell’esercizio del potere di definire, ai sensi della legge, gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società, nonché nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il Consiglio tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e delle pari opportunità.

Art. 13
Prima seduta del Consiglio

1. Il Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca la prima seduta del Consiglio. L’adunanza, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal Sindaco.

2. Il Consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a deliberare su:

a) condizioni di ineleggibilità o incompatibilità dei Consiglieri Comunali. La iscrizione all’ordine del giorno della verifica delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili;

b) prestazione del giuramento del Sindaco di osservanza leale della Costituzione Italiana;

c) comunicazione del Sindaco sulla nomina del Vicesindaco e degli altri componenti la Giunta.

Art. 14
Adunanze

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono iscritti all’ordine del giorno i seguenti argomenti: Lo Statuto, le modifiche dello Statuto, il bilancio di previsione e i suoi documenti allegati, il riequilibrio di bilancio, il rendiconto di gestione, i piani territoriali ed urbanistici, l’approvazione delle linee programmatiche del mandato. Sono straordinarie le riunioni per motivi diversi da quelli sopra indicati.

3. I Consiglieri che non intervengono nell’anno ad entrambe le sessioni di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti dalla carica. A tal fine il Sindaco, su segnalazione del Segretario comunale formula la relativa contestazione invitando il Consigliere a formulare giustificazioni e scritti difensivi in merito entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. Acquisita la documentazione e terminata l’istruttoria della pratica, questa viene sottoposta all’esame del Consiglio Comunale per la eventuale declaratoria di decadenza. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l’eccessiva distanza dalla sede comunale per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.

4. Il Sindaco convoca e presiede l’assemblea e ne formula l’ordine del giorno, sentita la conferenza dei capigruppo.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

6. Quando ragioni d’interesse generale lo giustificano, la Giunta può proporre al Sindaco la convocazione di Consigli Comunali aperti. Tale convocazione può essere altresì promossa dal Sindaco stesso su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo.

7. La convocazione dei Consigli aperti deve essere annunciata, oltre che ai Consiglieri nelle forme previste al precedente secondo comma, da manifesto affisso nel Comune.

8. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, nonché le modalità di partecipazione dei cittadini.

9. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario.

CAPO II
IL SINDACO

Art. 15
Elezione, cessazione, linee programmatiche di mandato

1. La legge disciplina i requisiti e le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, nonché il suo status.

2. Il Sindaco cessa dalla carica nei casi e secondo il procedimento disciplinato dalla legge. Le modalità per la sottoscrizione e la presentazione della mozione di sfiducia sono disciplinate dal regolamento. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, escludendo dal computo il Sindaco.

3. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio, da parte del Sindaco, sentita la Giunta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

4. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, nelle modalità indicate dal regolamento.

5. Con cadenza annuale, entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio comunale provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e degli assessori.

6. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’Organo consiliare, nella sua ultima seduta, una relazione finale sulla realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 16
Competenza

1. Il Sindaco rappresenta l’ente ed assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa.

2. Il Sindaco, quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, esercita le funzioni attribuitegli adottando ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie indicate dalla legge.

4. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune approvati dal Consiglio comunale sulla base del programma condiviso dagli elettori. Nell’esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Sindaco, in particolare:

a) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, ivi comprese le commissioni comunali tecnico-consultive, attenendosi, ove prescritto dalla legge, agli indirizzi formulati dal Consiglio;

b) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e ne definisce le attività e gli obiettivi; attribuisce gli incarichi di posizione per la organizzazione delle aree amministrative. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dalle norme regolamentari, conferisce incarichi di collaborazione esterna e di consulenza;

c) coordina e stimola l’attività dei singoli assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull’attività politico-amministrativa dell’ente;

d) ha la rappresentanza generale dell’ente.

e) promuove ed assume iniziative per concludere protocolli d’intesa o accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

f) convoca i comizi per i referendum consultivi

5. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all’esecuzione degli atti ed all’espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al Comune. La sovraintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e delle competenze dei responsabili di servizio. Il Sindaco, in particolare:

a) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’ente;

b) può surrogare, per particolari motivi di necessità ed urgenza indicati nel provvedimento, gli organi burocratici nell’adozione degli atti di loro competenza;

c) promuove, tramite il segretario, indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi e può acquisire presso gli stessi informazioni, anche riservate;

d) nomina il Segretario Comunale ed emette provvedimenti in ordine alle attività a lui assegnate.

6. Il Sindaco organizza conferenze periodiche con gli assessori per l’esame preliminare di proposte funzionali alla formazione di atti pianificazione e di programmazione.

Art. 17
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall’Assessore più anziano, risultando l’anzianità degli Assessori dall’ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 18
Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero di Assessori non inferiore a due e non superiore a quattro.

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione, tra i Consiglieri comunali e, per non più della metà, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti d’eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e dotati delle competenze tecniche, scientifiche o sociali richieste per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi indicati nel documento programmatico di governo.

3. Se il Sindaco proclamato eletto, nel termine di cui al comma precedente, nomina un numero inferiore di assessori rispetto al numero massimo previsto, questi può procedere, in corso di mandato, alla nomina di ulteriori assessori entro il limite massimo previsto dalla legge e dal precedente comma 1. La comunicazione al consiglio in merito ai nuovi assessori sarà effettuata nella prima seduta utile successiva alla nomina.

4. La nomina della Giunta, le cause di incompatibilità, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione, revoca e decadenza degli Assessori sono disciplinate dalla legge.

5. L’inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli Assessori ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio, che esercita l’attività di controllo.

6. Le dimissioni degli Assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.

Art. 19
Competenza

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;

b) a dare attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;

c) ad adottare i regolamenti relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi e per l’accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all’applicazione dei C.C.N.L ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei “budgets” di risorse da assegnare ai servizi, all’individuazione dei responsabili dei servizi;

d) a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;

e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

Art. 20
Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto, salvo maggioranze speciali espressamente previste dalla legge, e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario. Ciascun Assessore ha diritto che siano messe a verbale le motivazioni della propria espressione di voto non favorevole.

Art. 21
Assessori

1. Gli Assessori collaborano con il Sindaco a determinare collegialmente le scelte dell’organo di governo del Comune.

2. Gli stessi possono essere delegati dal Sindaco per lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo su materie tendenzialmente omogenee.

TITOLO III
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L’ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I
LA GESTIONE DEL COMUNE

Art. 22
Principi e criteri di gestione

1. Il Comune ispira l’organizzazione degli uffici e del personale a criteri d’autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

2. L’attività dell’amministrazione comunale s’ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell’ente, da quella di gestione che è svolta dal segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole prescritte dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. La gestione sostanzia lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. Gli organi di gestione indicati al secondo comma, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, esercitano le loro competenze avvalendosi dell’apparato comunale, con poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all’utilizzo delle risorse disponibili, al fine di dare attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti.

5. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 23
Personale

1. Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l’ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l’uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto. Il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) la dotazione organica;

c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l’amministrazione del Comune, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.

CAPO II
IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI

Art. 24
Il segretario

1. Il segretario è nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.

2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, nonché tutte le altre funzioni previste dalla legge. Sovrintende all’attività dei funzionari e ne coordina l’attività, con poteri di sostituzione in caso d’inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l’adozione delle misure previste dall’ordinamento.

3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni che la legge assegna alla figura di dirigente generale, se conferite dal Sindaco e salvo il caso in cui il Comune abbia stipulata apposita convenzione per la nomina del direttore generale. Se le funzioni di direttore generale sono conferite al Segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.

4. Rilascia il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio, ove richiesto dal Sindaco.

5. Rappresenta l’Ente in giudizio nei procedimenti giurisdizionali, amministrativi e tributari, previa deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale.

Art. 25
Consulta dei responsabili di servizio

1. Il personale direttivo è riunito in Consulta per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e del revisore dei conti in materia d’organizzazione e gestione amministrativa dell’ente. La Consulta è strumento d’impostazione e verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo interamministrativo.

2. La consulta è convocata e presieduta dal segretario. Alle riunioni della consulta possono partecipare il Sindaco e gli Assessori.

3. La Consulta concorre all’attività programmatoria della gestione amministrativa, finanziaria ed alla organizzazione dell’ente formulando parere preventivo su:

a) bilancio e relative variazioni;

b) piano delle risorse e degli obiettivi

c) dotazioni organiche;

d) ogni altra materia prevista dai regolamenti;

Art. 26
Personale direttivo

1. I responsabili degli uffici o dei servizi, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dall’ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione del Comune, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento..

2. Ai responsabili degli uffici è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell’ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3. I funzionari sono preposti ai singoli servizi o uffici dell’organizzazione dell’ente e sono responsabili tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi.

Art. 27
Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato

1. Il Sindaco, su proposta del segretario e sentita la Consulta dei responsabili di servizio, prepone a singoli uffici dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

2. La copertura dei posti di responsabile d’ufficio o di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Sindaco, mediante convenzione regolata dalle norme sul pubblico impiego di durata triennale o eccezionalmente e con provvedimento motivato, con contratto di diritto privato, a tempo determinato.

3. I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota di 1/3 del numero globale degli apicali preposti agli uffici ed ai servizi di cui al primo comma del presente articolo.

4. I soggetti da nominare devono possedere i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e sono scelti sulla base di “curricula” che ne comprovino l’effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di procedura concorsuale.

CAPO III
I SERVIZI

Art. 28
Gestione dei servizi

1. Il Comune gestisce i servizi con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurano la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo del comune stesso.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forma di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi che possono essere gestiti in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società con partecipazione di capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola e quella associata mediante convenzione o consorzio.

5. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 29
Costituzione di aziende

1. Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può costituire aziende speciali.

2. Lo statuto delle aziende speciali deve contenere i principi di unitarietà con l’indirizzo generale del Comune, assicurata dal presidente dell’azienda, di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti agli organi elettivi, e di gestione, attribuiti al direttore ed ai dirigenti.

Art. 30
Organi dell’azienda

1. Il presidente ed i componenti del Consiglio d’amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa.

2. Il direttore è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell’azienda, che può prevedere la figura del vicedirettore.

3. Lo statuto stesso disciplina, unitamente ad appositi regolamenti interni, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende.

Art. 31
Istituzioni

1. Per la gestione di servizi sociali che necessitano di autonomia gestionale, il Comune si può avvalere di una o più istituzioni, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva.

2. Non possono essere create più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

3. Un apposito regolamento determina il funzionamento dell’istituzione, nonché l’assetto organizzativo e finanziario.

Art. 32
Organi dell’istituzione- nomina e competenze

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a due, né superiore a quattro, nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, tra soggetti estranei a tale organo purché in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale.

2. Il Consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti di amministrazione indicati nel regolamento, fatta salva la competenza gestionale del direttore prevista dalla legge.

3. Il presidente rappresenta l’istituzione e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento della struttura, ferme restando le attribuzioni del direttore; adotta, in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza del consiglio, da ratificare nella prima seduta di tale organo. Il presidente è altresì garante dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio comunale.

4. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell’istituzione e viene nominato e revocato con le modalità previste dal regolamento che ne stabilisce altresì le attribuzioni.

Art. 33
Revoca degli organi delle aziende e delle istituzioni

1. Il Sindaco può revocare il presidente o membri del Consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali e approvata dal Consiglio comunale.

Art. 34
Designazioni e durata in carica degli organi degli enti

e rappresentanti del Comune

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Sindaco nomina i rappresentanti del Comune in organi di aziende, di istituzioni, di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al conto consuntivo e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti ogni qual volta lo ritengano: il Consiglio stesso, le commissioni e la Giunta comunale.

2. Gli organi delle aziende, delle istituzioni ed i responsabili del comune in S.p.A. ed altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

CAPO IV
IL CONTROLLO INTERNO

Art. 35
Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è eletto dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dalla legge; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle società per azioni.

3. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio del Comune o delle istituzioni, che hanno l’obbligo di rispondere, nonché dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia ente cui il Comune eroghi contributi; può presentare relazioni e documenti al Consiglio comunale.

4. Il revisore può partecipare alle sedute del Consiglio, delle commissioni e dei consigli di amministrazione delle istituzioni; può, su richiesta al presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 36
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’ente, il regolamento individua risorse, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. A tal fine è istituito l’ufficio per il controllo economico interno della gestione, che raccoglie ed elabora ogni necessaria informativa sull’andamento dell’azione amministrativa del Comune riferendone agli organi elettivi.

3. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente.

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative eventuali responsabilità.

Art. 37
Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1. Gli atti adottati dai responsabili di servizio e dal segretario comunale, quando comportano impegni di spesa, sono esecutivi con il visto di regolarità contabile comprendente l’attestazione della copertura finanziaria prevista dall’art. 151 del T.U.EE.LL. n. 267/2000. Gli atti monocratici posti in essere dal Sindaco, dal suo sostituto, dai suoi delegati sono esecutivi dal giorno successivo alla data di adozione.

2. Gli atti indicati al precedente comma sono altresì sottoposti al regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni degli organi collegiali ed all’obbligo della contestuale comunicazione, alla Giunta comunale.

TITOLO V
FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 38
Principi generali

1. Il Comune promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell’azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da esso comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo l’attività dell’ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione previsti dalla legge, quali intese, accordi e convenzioni.

Art. 39
Convenzioni

1. Il Comune può stipulare, con la Provincia, con altri Comuni nonché con i loro enti strumentali, apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 40
Consorzi

1. Il Comune può costituire con gli enti previsti per legge un consorzio:

- per la gestione associata di uno o più servizi aventi rilevanza economica e imprenditoriale, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili;

- per l’esercizio di altre funzioni o servizi, secondo le norme dettate per gli enti locali.

2. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso.

Art. 41
Unione

1. Nell’ambito delle forme di cooperazione il Comune può decidere di costituire una unione, di norma con Comuni contermini, per la gestione associata di funzioni o servizi.

2. La costituzione dell’unione è subordinata alla approvazione dell’atto costitutivo e dello Statuto, nonché alla verifica delle relative convenienze organizzative e finanziarie.

3. L’atto costitutivo e lo Statuto individuano le funzioni svolte dall’unione, le risorse ad essa attribuite e disciplinano composizione e funzionamento degli organi.

4. Il Consiglio Comunale provvede a nominare i propri rappresentanti in seno agli organi dell’Unione, scegliendoli fra i componenti del consiglio stesso e/o della giunta. Nel caso in cui sia costituita la minoranza consiliare, le votazioni per la nomina dei rappresentanti vengono effettuate con il metodo del voto limitato.

Art. 42
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata del Comune e degli altri enti, il Sindaco promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l’integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all’opera, all’intervento o al progetto al quale si riferisce l’accordo. L’accordo è stipulato dal Sindaco.

2. L’accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all’accordo.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DEL COMUNE

Art. 43
Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi del Comune si avvalgono, per l’amministrazione dell’ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l’esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

2. Il Comune valorizza, altresì, le libere forme associative, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.

3. Il Comune, nel procedimento relativo all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all’atto da emanarsi.

Art. 44
Incentivi e contributi

1. Alle associazioni ed agli altri organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti e contributi di natura finanziaria o patrimoniale, nel rispetto di principi predeterminati circa i criteri e le modalità secondo quanto previsto, a norma di legge, nell’apposito regolamento.

Art. 45
Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Sindaco, istanze su materie inerenti l’attività dell’amministrazione.

2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all’attività del Comune inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l’esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 46
Proposte di atti amministrativi

1. Gli elettori del Comune possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al Sindaco.

2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 5 per cento degli iscritti nelle liste elettorali del comune.

3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall’organo competente entro 45 giorni dalla data di presentazione.

4. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

Art. 47
Referendum consultivo

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe dei servizi;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su provvedimenti interna corporis di organizzazione e di funzionamento degli organi;

d) su materie già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 10 per cento del corpo elettorale.

b) il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 48
Esito del referendum

1. Il referendum è valido quando vi abbia partecipato più del cinquanta per cento degli aventi diritto.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo

3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati,

CAPO II
ACCESSO DEI CITTADINI E LA TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 49
Accesso

1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Comune e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.

2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi che determineranno i tempi di ciascun tipo di procedimento, devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

3. Allorché un provvedimento dell’amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

4. Il regolamento definisce il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell’intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l’amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal regolamento.

6. Il regolamento disciplina altresì l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

7. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà per l’amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 50
Diritto d’interpello

1. I contribuenti del Comune hanno la facoltà di interpellare l’Amministrazione Comunale, mediante inoltro di istanze circostanziate e specifiche, in relazione all’applicazione delle disposizioni inerenti casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La specifica disciplina di attuazione del diritto di interpello è rinviata ai singoli regolamenti in materia di tributi comunali.

Art. 51
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti funzionali e dipendenti dal Comune, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’amministrazione.

2. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. Il Comune utilizza, per rendere reale tale pubblicità mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant’altro li riguarda concernente un procedimento amministrativo.

Art. 52
Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua, nell’ambito del palazzo civico, un apposito spazio da destinarsi ad “albo pretorio”, nel quale è pubblicato ogni atto ed ogni avviso del quale la legge, lo statuto o una norma regolamentare imponga la pubblicazione. La pubblicazione deve assicurare l’accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino, anche se portatore di handicap motorio.

2. La pubblicazione degli atti e degli avvisi di cui al presente articolo è effettuata a cura del segretario comunale, il quale si avvale a questo scopo di un messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 53
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa di almeno il 5 per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 54
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:

a) Sulla propria organizzazione

b) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

c) sulle materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;

d) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 44 del presente statuto.

4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum consultivo nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 45.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

7. I regolamenti sono pubblicati all’albo pretorio comunale contestualmente alla delibera di approvazione ed in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione di questa; diventano esecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera di approvazione. I regolamenti dichiarati urgenti in sede di approvazione dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, per quelli di propria competenza, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione di approvazione e della contestuale pubblicazione dello stesso. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli

Art. 55
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nelle leggi di riforma e di principio e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 56
Disposizioni finali e transitorie

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio.