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Bollettino Ufficiale n. 52 del 30 / 12 / 2004

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 dicembre 2004, n. 140

Adozione, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000, dell’Accordo di Programma stipulato in data10.11.2004, tra la Regione Piemonte, il Comune di Venaria Reale e l’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Cirie’, finalizzato alla realizzazione del progetto di un Ospedale di Distretto con annesso Poliambulatorio, nell’ambito della riorganizzazione e ricollocazione dei servizi sanitari nella citta’ di Venaria Reale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

il Comune di Venaria Reale con comunicazione n. 13211 del 03.07.2003 richiedeva formalmente al Presidente della Regione Piemonte di promuovere, ai sensi dell’ art. 34 del D. Lgs. 267/2000, la conclusione di un Accordo di Programma, tra gli Enti in oggetto, per la realizzazione di un ospedale di distretto con annesso poliambulatorio, nell’ambito di una più ampia proposta di riorganizzazione e ricollocazione dei servizi sanitari nella città di Venaria Reale, che il Direttore Generale dell’ASL 6 di Cirie’ con nota n. 1138/S del 30.05.2003, e con nota 2385/S dell’08.11.03, aveva già preventivamente sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione Comunale e all’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte;

l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, con comunicazione n. 14096 del 21.10.2003, convocava in data 06.11.2003 un incontro interlocutorio per verificare la possibilità di addivenire alla stipula di un Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 267/2000, per la realizzazione dell’iniziativa proposta dall’ASL 6 di Ciriè, e condivisa dall’Amministrazione Comunale di Venaria Reale con nota prot. 13211 del 03.07.2003, individuando con nota prot.n. 17335/S1/1.45 del 14.10.2003, l’Arch. Claudio Fumagalli, Dirigente del Settore Accordi di programma, quale responsabile del procedimento;

la realizzazione del Nuovo Ospedale di Distretto, prevista nel Comune di Venaria Reale, insiste su un’area di circa mq 7.000, di proprietà del Comune di Venaria Reale, a seguito di acquisizione con procedura espropriativa nell’ambito del 2° ampliamento del 3° programma di edilizia economico popolare - zona G.I. del P.E.E.P, e ricompresa fra Corso Macchiavelli, area scuola materna, area scuola elementare, area Casetta Italgas e Via Boccaccio, di cui è prevista la cessione gratuita all’ASL n. 6 di Cirie’ previo frazionamento con onere a carico dell’ASL medesima;

il progetto della nuova struttura ospedaliera, sviluppato sulla base delle indicazioni contenute nella “Proposta di riorganizzazione e rilocalizzazione dei Servizi Sanitari”, consente di riunire in una unica struttura le attività di ricovero e di assistenza specialistica ambulatoriale. Detta struttura è in grado di ospitare il pronto soccorso, 46 posti letto per ricoveri ordinari, 10 posti letto per Day-surgery e Day Hospital, 20 posti letto per la riabilitazione multifunzionale con servizi di supporto, 8 posti letto per dialisi ad assistenza limitata, ambulatori e diagnostiche;

il comune di Venaria Reale ha inserito l’area oggetto dell’intervento nel piano regolatore generale comunale, predisponendo una variante ai sensi dell’art. 8 della legge 18/04/1962 n. 167 e suo s.m.i. al piano di zona per l’edilizia residenziale pubblica, approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 165 del 29/09/2003 e contestuale modificazione al PRGC vigente ai sensi dell’art. 17, comma VIII lettera g) della legge regionale n. 56 e s.m.i.;

la realizzazione dell’opera, in conseguenza di quanto precisato al paragrafo precedente non comporta, in sede di Accordo di Programma la variazione dello strumento urbanistico del Comune di Venaria Reale;

preso atto che il Direttore Generale dell’ASL 6 con deliberazione n 413 DG del 10.03.2004, ha approvato il progetto preliminare dell’opera oggetto dell’ Accordo di programma;

preso atto che il programma degli investimenti riferito all’intervento previsto nell’ambito dell’accordo di programma ammonta ad euro11.000.000,00 ed è finanziato come indicato nella determina regionale n. 308 del 30.09.2004, ovvero con riferimento al seguente riepilogo:

Ex art. 20 Legge 67/88 - (95% Stato) (3.601.253,96 ex P.O. Venaria + 2.394.294,18

Ex poliambulatorio Venaria Reale euro 5.995.548.14

Ex art. 20 Legge 67/88 - (5% regionale) (189.539,68 ex P.O. Venaria + 126.015,48 ex poliambulatorio Venaria Reale euro 315.555,16

D..G.R 85-19260 del 19.5.97 euro 394.779,65

Fondi ASL euro 472.867,95

D.lgs 254 (95% Stato) euro 981.268,10

D.lgs 254 (5% regionale). euro 51.645,70

D.G.R. N. 23-11528 del 19.01.2004 euro 2.788.335,30;

vista la nota nota n. 4147/28.1 del 19.3.2004 con la quale il responsabile del Procedimento convocava per il giorno 05.04.2004, presso la sede istituzionale del Comune di Venaria Reale, la Conferenza dei Servizi prevista dal 3° comma dell’art. 34 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, finalizzata a verificare la possibilità di concludere l’Accordo di Programma di cui all’oggetto

preso atto che nella suddetta Conferenza i convenuti hanno valutato positivamente il progetto preliminare della nuova struttura ospedaliera, nonché hanno condiviso il testo dell’accordo di programma e deciso di esaminare successivamente il progetto definitivo in una apposita Conferenza di Servizi con le modalità specificate al paragrafo 16 delle premesse dell’accordo;

preso atto che l’accordo di programma prevede in tempi successivi lo studio per la definizione dell’utilizzo dell’attuale struttura Ospedaliera ubicata in Piazza Annunziata e dei diversi servizi sanitari individuando, le possibili destinazioni d’uso, anche non di carattere sanitario, al fine di predisporre la formazione delle future varianti urbanistiche da definirsi nell’ambito dell’accordo di programma, con apposita appendice al medesimo, un anno prima della scadenza della validità dell’accordo di programma.

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ha pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 14 dell’8.04.2004 l’avvio del procedimento ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e della legge Regionale 25.07.94 n. 27 art. 12 e 13.

Visti i pareri acquisiti nell’ambito del procedimento di definizione dell’accordo di programma da parte del responsabile del procedimento ed elencati al paragrafo 22 c) delle premesse del testo dell’accordo;

Vista la comunicazione n. 16258/28.1 del 2 novembre 2004 con la quale il Dirigente del Settore programmazione Sanitaria ha trasmesso alla Giunta Regionale la relazione a cura del Responsabile del Procedimento riguardante i contenuti dell’iniziativa dell’ Accordo di Programma;

Vista la documentazione progettuale, urbanistica ed amministrativa, riferita all’iniziativa oggetto dell’Accordo di Programma, descritta dettagliatamente al paragrafo 22 a) , 22 b) e 22 c) delle premesse del medesimo;

Preso atto che gli impegni assunti dalle parti nell’ambito dell’ Accordo di programma hanno validità per cinque anni, eventualmente prorogabili su richiesta delle parti, valutati dal Collegio di Vigilanza;

preso atto che l’ Accordo di Programma oggetto del presente Decreto, in quanto promosso dalla Regione Piemonte, osserva le specifiche direttive assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 27-23223 del 24.11.1997, in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma;

preso atto che non sussistendo variazione urbanistica nell’ambito dell’accordo di programma, essendo il progetto già conforme al piano regolatore vigente del Comune di Venaria Reale, non risulta necessario procedere alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Venaria Reale, dell’adesione del Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo di programma, così come previsto dall’art. 34 del D.lgs. n. 267/00;

preso atto che il presente Decreto di adozione dell’accordo di programma, prevede l’individuazione dei legali rappresentanti degli Enti firmatari, facenti parte del Collegio di Vigilanza previsto dall’art. 34 del D.lgs. 267/00, nonché dei funzionari dei singoli Enti firmatari dell’accordo, facenti parte della struttura di supporto alla funzionalità del Collegio di Vigilanza;

preso atto dell’accordo di programma stipulato dalla Regione Piemonte, dal Comune di Venaria Reale e dall’Azienda Sanitaria locale n. 6 di Ciriè , in data 10.novembre 2004, i cui atti allegati e elencati al paragrafo 22 delle premesse, validati dal responsabile del procedimento, legittimano gli effetti giuridici del suo contenuto amministrativo;

Visti:

l’art.34 del Decreto legislativo 18. agosto 2000 n. 267

La D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997 “ assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R. 51/97 art. 17".

Il Presidente della Regione Piemonte ai sensi del comma 4 dell’art. 34 del D.lgs 18.08.2000 n. 267

decreta

ART.1

E’ adottato, ai sensi del 4° e 5° comma dell’art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, l’accordo di programma e i relativi allegati amministrativi, progettuali ed urbanistici, elencati al paragrafo n. 22 delle premesse del medesimo, stipulato in data 10.11.2004, nella sede del Consiglio Comunale di Venaria Reale, Piazza Martiri della libertà n. 1, tra la Regione Piemonte, il Comune di Venaria Reale e l’Azienda Sanitaria locale n. 6 di Ciriè, avente per oggetto, nell’ambito della riorganizzazione e ricollocazione dei servizi sanitari, la realizzazione di un Ospedale di Distretto con annesso poliambulatorio, nel Comune di Venaria Reale;

ART.2

L’adozione dell’accordo di programma con il presente Decreto:

a) costituisce approvazione del progetto preliminare coerentemente con quanto espresso nella Conferenza di Servizi del 05.04.2004 ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n. 267/2000;

b) regolamenta gli impegni dei soggetti firmatari dell’accordo di programma specificati dettagliatamente nel dispositivo dell’accordo di programma;

c) prende atto della conformità dell’intervento al Piano regolatore generale vigente del Comune di Venaria, sul presupposto della variante approvata dal C.C. di Venaria Reale con Delibera n. 165 del 29.09.2003 con procedura ordinaria riguardante la modificazione al PRGC ai sensi dell’art.17 comma VIII lettera g ) della legge regionale n. 56/77 e s.m.i., e contestuale variante al piano di zona per l’edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art.8 della legge 18.04.1962 n. 167;

d) determina le modalità per il conferimento dell’area da parte del Comune di Venaria Reale all’Azienda Sanitaria locale n. 6 di Ciriè con le condizioni e gli adempimenti esplicitati nel dispositivo dell’accordo di programma;

e) determina le ulteriori azioni amministrative d’attuarsi nell’ambito della successiva appendice all’accordo di programma; in particolare determina la definizione di uno studio di fattibilità sul futuro utilizzo dell’attuale struttura ospedaliera ubicata in Piazza Annunziata, finalizzato alla successiva individuazione delle possibili destinazione d’uso necessarie alla formazione delle future varianti urbanistiche d’approvarsi nell’ambito dell’accordo di programma;

ART.3

L’approvazione del progetto definitivo in sede di Conferenza di Servizi ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 14 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., così come concordato tra le parti all’atto della sottoscrizione dell’accordo, ovvero in applicazione dell’appendice dell’accordo di programma, comporta l’applicazione della condizione sostitutiva al rilascio del permesso di costruire a titolo gratuito al legale rappresentante dell’Azienda Sanitaria locale n. 6 di Ciriè, previa specifico consenso del Consiglio Comunale di Venaria Reale ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n. 267/2000;

Il diritto ad edificare potrà essere esercitato dall’ASL. n. 6 di Ciriè solo all’atto dell’avvenuto conferimento dell’area da parte del Comune di Venaria Reale, in ottemperanza degli impegni reciproci dei rispettivi Enti, precisati all’art. 2 del dispositivo dell’accordo di programma;

ART.4

Gli impegni, le modalità attuative e gli accordi assunti dalle parti per l’attuazione delle opere previste in questa prima fase dell’accordo e di quelle previste nell’appendice dell’accordo medesimo, obbligano i soggetti firmatari all’osservanza dei relativi adempimenti nei tempi designati dal cronoprogramma allegato al progetto preliminare e al successivo progetto definitivo. Il Collegio di Vigilanza istituito all’art. 7 del presente decreto ha il compito di verificare periodicamente la corretta attuazione dell’accordo, l’osservanza degli impegni delle parti, la legittimità degli atti e delle azioni intraprese dal soggetto attuatore in attuazione dell’accordo di programma;

ART. 5

Le eventuali varizazioni o modifiche in corso d’opera degli interventi oggetto dell’accordo di programma sono consentite con le modalità specificate al capitolo “modifiche del dispositivo dell’accordo di programma;

ART. 6

L’accordo di programma adottato con il presente decreto, come concordato dalle parti, ha validità quinquennale con decorrenza dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente decreto;

ART. 7

La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma gli eventuali interventi sostitutivi previsti dall’art. 34 D.Lgs 267/2000, è svolta con le modalità definite al capitolo “vigilanza e poteri sostitutivi” del dispositivo dell’accordo di programma e all’art. 4 del dispositivo del presente decreto, da un Collegio di Vigilanza così composto:

- Presidente della Regione Piemonte o suo delegato, in qualità di Presidente del Collegio;

- Sindaco del Comune di Venaria Reale o suo delegato;

- Direttore Generale dell’ASL n. 6 di Ciriè o suo delegato.

La funzionalità tecnico amministrativa del Collegio di Vigilanza è assicurata dalla partecipazione alle singole sedute del responsabile del procedimento con funzioni di coordinatore e dei funzionari competenti per materia dei rispettivi Enti.

E’ dato incarico al responsabile del procedimento di trasmettere ai soggetti firmatari, copia conforme del presente decreto, unitamente al testo dell’accordo di programma e alla documentazione allegata al medesimo.

Il presente decreto è stato redatto dal responsabile del procedimento Arch. Claudio Fumagalli coadiuvato dalla Sig.ra Maria Laganà.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Enzo Ghigo

Allegato