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Bollettino Ufficiale n. 52 del 30 / 12 / 2004
Decreto - legge 19 novembre 2004, n. 277 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 274 del 22 novembre 2004)
Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dellEnte Ordine Mauriziano di Torino
Art. 1.
Vigilanza sullEnte Ordine Mauriziano
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto lEnte Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: Ente, e conservato come ente ospedaliero fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica e linserimento nellordinamento giuridico sanitario della regione.
2. LEnte e costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).
3. Fino allemanazione di specifiche norme da parte della regione Piemonte, lEnte continua a svolgere le proprie attività nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.
Art. 2.
Costituzione della Fondazione Mauriziana
1. E costituita la Fondazione Mauriziana con sede in Torino, di seguito denominata: Fondazione.
2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dellEnte, con esclusione dei presidi ospedalieri di cui allarticolo 1, comma 2, e trasferito alla Fondazione di cui al comma 1.
3. La Fondazione succede allEnte nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso e titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dallEnte in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. LEnte prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi allesercizio delle attività svolte nei presidi di cui allarticolo 1, comma 2, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonche di operare per il risanamento del dissesto finanziario dellEnte, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dallarticolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice stesso.
5. La Fondazione partecipa, mediante il conferimento in uso dei beni indicati nellallegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, ad altra Fondazione costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, alla quale partecipano il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonche altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati.
6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, sono sottoposti alla tutela prevista dallarticolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 7. Con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con i Ministri delleconomia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, e approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1.
Art. 3.
Provvedimenti urgenti per il risanamento
dellOrdine Mauriziano
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di ventiquattro mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dellEnte, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per lopposizione giudiziale da parte dellOrdine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benche proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente già eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini della Fondazione e le finalità di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto non producono interessi, ne sono soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dellindebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede allaccertamento della massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nellambito di tale gestione separata e, altresì, formata la massa attiva con limpiego anche del ricavato dallalienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate per legge o per destinazione, per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede lesclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro dellinterno, che si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione e autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dellaccettazione della transazione.
2. Nelle more delladozione dello statuto della Fondazione e dellinsediamento dei relativi organi ordinari, le attività previste dallarticolo 2 e le funzioni di cui al comma 1, lettere e), f) e g), sono esercitate dal Commissario straordinario dellEnte, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella A
(prevista dallart. 2, comma 5)
1) La palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di Stupinigi e gli archivi storici relativi a Stupinigi, il giardino retrostante ricompreso allinterno delle mura di cinta circolari, nonche le Esedre di Ponente e di Levante antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato Castelvecchio.
2) Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.
3) Il complesso monastico cistercense dellAbbazia di Staffarda, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.
La legge della Regione Piemonte indicata allarticolo 1 comma 1 del decreto
- legge testè riportato è pubblicata, quale legge regionale 24 dicembre
2004, n. 39, su questo Bollettino Ufficiale, parte I, nellapposita sezione.
Verrà
fornita, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, tempestiva informazione
circa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
della legge di conversione del decreto - legge n. 277/2004 sopra pubblicato
(ndr).