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Bollettino Ufficiale n. 52 del 30 / 12 / 2004
Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 39.
Costituzione dellAzienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte, considerato lalto valore sociale dellattività sanitaria svolta dallEnte ospedaliero Ordine Mauriziano di Torino, disciplina, ai sensi dellarticolo 1, del decreto-legge 19 novembre 2004 n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dellEnte Ordine Mauriziano di Torino), il suo inserimento nellordinamento giuridico sanitario regionale.
Art. 2.
(Costituzione Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino)
1. Ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e dellarticolo 5 della legge regionale 28 settembre 1994, n. 39 (Individuazione delle aziende sanitarie regionali), con decreto del Presidente della Giunta regionale, lEnte ospedaliero Ente Ordine Mauriziano di Torino, di cui allarticolo 1 del decreto-legge 277/2004 è costituito in Azienda sanitaria ospedaliera (ASO) con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, denominata Ordine Mauriziano di Torino.
2. Fino alladozione, a norma dellarticolo 3 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, dellatto di organizzazione aziendale, continuano ad essere svolte le funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero, già esercitate in forza delle convenzioni esistenti alla data della legge. Latto di organizzazione aziendale connota lordinamento dellente nel pieno rispetto delle peculiarità storico-sociali dello stesso.
3. Dalla data della sua costituzione lASO assume a proprio carico ogni onere di gestione. La gestione e i conseguenti e derivanti oneri economici di tutte le controversie relative a rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale relativi ai periodi antecedenti alla costituzione dellASO di cui al comma 1, ivi comprese le liti attive e passive, rimangono a carico della Fondazione Ordine Mauriziano di cui allarticolo 2 del decreto-legge 277/2004.
4. Il rapporto di lavoro del personale dipendente in servizio presso i presidi di cui al comma 1 prosegue, senza soluzioni di continuità, con lAzienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. La Fondazione Ordine Mauriziano provvede, con oneri a proprio carico, alla chiusura di tutte le competenze dovute sino alla data di costituzione dellASO di cui al comma 1.
Art. 3.
(Nomina commissario)
1. Dalla data di costituzione dellAzienda sanitaria ospedaliera di cui allarticolo 2, comma 1, la Giunta regionale nomina un Commissario che rimane in carica fino alla conclusione delle attività necessarie allavvio a regime della nuova Azienda sanitaria ospedaliera e comunque fino alla nomina del Direttore generale, che avviene entro e non oltre dodici mesi dalla data di nomina del Commissario, salvo proroga motivata.
2. Al Commissario è affidata la gestione dellAzienda con tutti i poteri previsti per il Direttore generale, fatte salve le eventuali limitazioni previste nel provvedimento di nomina o in successivi provvedimenti della Giunta regionale.
3. Il Commissario è affiancato da due vice Commissari di cui uno per la componente sanitaria e laltro per la componente amministrativa, da lui stesso nominati con le modalità ed i criteri previsti per la nomina dei Direttori sanitari e amministrativi di Azienda sanitaria regionale. I vice Commissari cessano dalle loro funzioni al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e comunque alla data di nomina del Direttore generale.
4. Al Commissario ed ai due vice Commissari si applica la disciplina di cui allarticolo 3 bis, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed è riconosciuto il trattamento economico rispettivamente previsto per i Direttori generali e per i Direttori sanitari e amministrativi di Azienda sanitaria regionale.
Art. 4.
(Presidi ospedalieri di Lanzo e Valenza)
1. I beni immobili, i beni mobili, le immobilizzazioni immateriali e le scorte che dalle scritture inventariali risultano destinati allesercizio delle attività sanitarie nei presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già stati trasmessi a titolo di comodato alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, sono definitivamente attribuiti, a titolo non oneroso, al patrimonio delle Aziende sanitarie locali medesime.
2. Le Aziende sanitarie locali, in coerenza con le indicazioni di programmazione regionale, provvedono allintegrazione delle funzioni svolte dai presidi allinterno della propria organizzazione attraverso le necessarie variazioni ai propri atti di organizzazione assunti a norma dellarticolo 3 del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni.
3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente in servizio presso i presidi di cui al comma 1 prosegue, senza soluzioni di continuità, con le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti. La Fondazione Ordine Mauriziano provvede, con oneri a proprio carico, alla chiusura di tutte le competenze fino alla data di definitivo trasferimento del personale. Sono fatti salvi gli atti di trasferimento di personale già efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Dalla data dei provvedimenti di acquisizione dei beni di cui al comma 1, le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti assumono a proprio carico ogni onere di gestione. La gestione e i conseguenti e derivanti oneri economici di tutte le controversie relative a rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale relativi ai periodi antecedenti, ivi comprese le liti attive e passive, rimangono a carico della Fondazione Ordine Mauriziano di cui allarticolo 2 del decreto-legge 277/2004.
Art. 5.
(Assegnazioni in conto capitale)
1. Le assegnazioni di fondi in conto capitale utilizzate per interventi programmati o in corso di esecuzione conservano la loro destinazione originaria e con deliberazione di Giunta regionale sono attribuite alle Aziende sanitarie regionali che acquisiscono i presidi ospedalieri cui gli interventi si riferiscono. Tali Aziende sanitarie provvedono al completamento degli interventi e apportano gli aggiornamenti e le modificazioni ritenute necessarie.
Art. 6.
(Obblighi di informazione)
1. Entro un anno dallentrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che ne espliciti il livello di attuazione ed evidenzi gli interventi organizzativi assunti e le prestazioni sanitarie erogate dai presidi ospedalieri oggetto della presente legge.
Art. 7.
(Applicazione dellarticolo 5 comma 3 del d.lgs. 502/1992)
1. Ai beni disciplinati dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui allarticolo 5, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.
Art. 8.
(Modificazioni a leggi regionali)
1. Lallegato B della legge regionale 22 settembre 1994, n. 39 è sostituito dal seguente:
Allegato B.
Aziende ospedaliere
a) Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
Presidi ospedalieri afferenti:
1)Umberto I di Torino
2) Istituto per la ricerca a la cura del cancro (IRCC) di Candiolo
b) Azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino
Presidi ospedalieri afferenti:
1) San Giovanni Battista - Molinette di Torino
2) San Giovanni antica sede di Torino
3) Dermatologico San Lazzaro di Torino
4) San Vito di Torino
c) Azienda ospedaliera C.T.O./C.R.F. Maria Adelaide di Torino
Presidi ospedalieri afferenti:
1) Centro traumatologico ortopedico di Torino
2) Istituto ortopedico Maria Adelaide di Torino
3) Centro Rieducazione funzionale di Torino
d) Azienda ospedaliera O.I.R.M./S. Anna di Torino
Presidi ospedalieri afferenti:
1) Infantile Regina Margherita di Torino
2) S. Anna di Torino
e) Azienda ospedaliera San Luigi di Orbassano
Presidi ospedalieri afferenti:
1) San Luigi di Orbassano
f) Azienda ospedaliera Maggiore della Carità di Novara - Maggiore della Carità
Presidi ospedalieri afferenti:
1) Maggiore della Carità di Novara
g) Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo
Presidi ospedalieri afferenti:
1) S. Croce
2) Carle di Cuneo
h) Azienda ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria
Presidi ospedalieri afferenti:
1) SS. Antonio e Biagio di Alessandria
2) Infantile C. Arrigo di Alessandria .
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed entra in vigore in via subordinata alla conversione in legge del decreto-legge 277/2004 ed in coerenza con le previsioni di tale legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 dicembre 2004
Enzo Ghigo
Il decreto - legge 19 novembre 2004, n. 277, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, serie generale, n. 274 del 22 novembre 2004, indicato allarticolo
9 della legge regionale testè riportata, è pubblicato, quale ausilio per
la consultazione del medesimo, su questo Bollettino Ufficiale, Parte II,
Leggi dello Stato.
Verrà fornita, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte, tempestiva informazione circa la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana della legge di conversione del decreto
- legge n. 277/2004 prima citato (ndr).
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 676
- Presentato dalla Giunta regionale il 23 novembre 2004.
- Assegnato alla IV Commissione in sede referente e, alla I Commissione in sede consultiva, il 24 novembre 2004.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 6 dicembre 2004 con relazione di Luca Pedrale.
- Approvato in Aula il 21 dicembre 2004, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli, 12 astenuti e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 1.
- Il testo dellarticolo 1 del decreto-legge 277/2004 è il seguente:
Art. 1. (Vigilanza sullEnte Ordine Mauriziano)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto lEnte Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: Ente, è conservato come ente ospedaliero fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica e linserimento nellordinamento giuridico sanitario della regione.
2. LEnte è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).
3. Fino allemanazione di specifiche norme da parte della regione Piemonte, lEnte continua a svolgere le proprie attività nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.".
- Il decreto-legge 277/2004 è pubblicato sulla GU 22 novembre 2004, n. 274 ed è in attesa di conversione in legge.
Note allarticolo 2.
- Il testo dellarticolo 5 della l.r 39/1994 è il seguente:
Art. 5. (Costituzione)
1. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale sono costituiti in azienda ospedaliera con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica i presidi ospedalieri individuati nellAllegato B che fa parte integrante della legge.".
- Il testo dellarticolo 1 del decreto-legge 277/2004 è riportato in nota allarticolo 1.
- Il testo dellarticolo 2 del decreto-legge 277/2004 è il seguente:
Art. 2. (Costituzione della Fondazione Mauriziana)
1. È costituita la Fondazione Mauriziana con sede in Torino, di seguito denominata: Fondazione.
2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dellEnte, con esclusione dei presidi ospedalieri di cui allarticolo 1, comma 2, è trasferito alla Fondazione di cui al comma 1.
3. La Fondazione succede allEnte nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dallEnte in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. LEnte prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi allesercizio delle attività svolte nei presidi di cui allarticolo 1, comma 2, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il risanamento del dissesto finanziario dellEnte, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dallarticolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice stesso.
5. La Fondazione partecipa, mediante il conferimento in uso dei beni indicati nellallegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, ad altra Fondazione costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, alla quale partecipano il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati.
6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, sono sottoposti alla tutela prevista dallarticolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
7. Con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con i Ministri delleconomia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, è approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1.".
Note allarticolo 4.
- Il testo dellarticolo 2 del decreto-legge 277/2004 è riportato in nota allarticolo 2.