Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 52 del 30 / 12 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 704-242795 del 13/9/204

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 704-242795 del 13/9/204

“II Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in via di sanatoria alla Grell s.r.l. con sede legale in Villanova Canavese Via Ines Magnoni n. 49/1, la concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Stura di Lanzo a mezzo del canale Nole-Villanova in Comune di Mathi in misura di mod. max 20.00 (2.000 l/s) e mod. medi 19.66 (1.966 l/s), per la produzione nell’impianto denominato S. Massimo, sul salto di metri 10.50, di una potenza nominale media pari a kW 202.38;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 5.6.1991 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d’atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;

5) che la concessione rimanga comunque subordinata, sia dal punto di vista della entità del prelievo che dal punto di vista della sua durata, ai termini che verranno stabiliti nel provvedimento di concessione della grande derivazione del canale di Nole-Villanova;

6) che il concessionario non possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo nei confronti dell’Enel per la variazione dei deflussi disponibili conseguenti alla eventuale utilizzazione idroelettrica da parte di detta Società delle acque dei Torrenti Stura di Ala e Stura di Valgrande, come da domanda presentata in data 10.9.1981 al Ministero dei LL.PP.;

7) di assegnare all’opera di captazione, ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, il seguente codice identificativo univoco: TO-A-10041; entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell’opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo univoco dell’opera; il titolare ha l’obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all’opera di captazione.

Il titolare dell’opera di captazione è inoltre responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

8) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della

sua adozione, all’interessato, nonché alla Agenzia delle Entrate ed alla

Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai

soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

9) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le

disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 26.9.2002:

(omissis)

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il concessionario terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. A carico del concessionario sarà l’apposizione ed il mantenimento dei

capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

(omissis)