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Bollettino Ufficiale n. 52 del 30 / 12 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2004, n. 81-14428

D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000 - modificazioni ed integrazioni

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare le seguenti modifiche relative alla descrizione di alcuni requisiti minimi strutturali e tecnologici generali di cui alla D.C.R. 616-3149 del 22.2.2000 - Allegato 1 e 2A - e relativo manuale di accreditamento:

* CLIMATIZZAZIONE

nuova descrizione del requisito sul manuale di accreditamento:

CSSDEG18

“ L’umidità relativa è compresa nell’intervallo: 40 %-60% per gli impianti realizzati ai sensi della norma UNI 10339 del 1995 e s.m.i.”?

* BARRIERE ARCHITETTONICHE

nuova descrizione del requisito sul manuale di accreditamento:

“Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche o, nelle more della messa a norma, sono previsti accorgimenti tecnologici e gestionali atti a rendere più agevole la visitabilità della struttura , quali risultanti dal combinato disposto della L: 503/96 e s.m.i. e L. 13/89 e s..m.i. ”?

* IMPIANTI ELEVATORI

L’argomento è trattato nella D.C.R. 616/2000 alla lettera m) del capitolo “Requisiti minimi strutturali e tecnologici generali”.

La modifica proposta si rende necessaria al fine di una migliore e più chiara esplicitazione del requisito:

“Negli edifici a più piani devono essere previsti impianti elevatori in numero adeguato ai flussi di traffico. Devono essere comunque garantiti i flussi per lettighe ed ammalati, per visitatori, per materiale pulito e vitto, per materiale sporco. Nelle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti e post-acuti, i collegamenti verticali comunque non potranno essere funzionalmente organizzati con meno di 3 impianti elevatori, di cui almeno 1 per lettighe.

Per le sole strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero a ciclo diurno i collegamenti verticali dovranno essere funzionalmente organizzati con minimo due impianti elevatori, di cui almeno uno per lettighe.

Per tutte le strutture, in riferimento all’utilizzo degli elevatori, deve essere comunque verificato il protocollo igienico-organizzativo-gestionale riferito ed applicato al presidio con l’analisi dei rispettivi flussi di traffico.

La distanza intercorrente tra gli impianti elevatori, di un comparto, dovrà essere non superiore ai 60 metri e comunque nel rispetto della normativa, con particolare riferimento al Decreto Min. Interni 18.09.2002

In tutte le strutture sanitarie almeno un elevatore (ascensore o montalettighe in relazione all’utenza) dovrà avere le caratteristiche adeguate al trasporto di persone portatrici di handicap. Nelle more della messa a norma le strutture sanitarie esistenti potranno adottare accorgimenti tecnologici e gestionali atti a garantire l’accessibilità del/degli elevatori esistenti. Per le strutture sanitarie già esistenti che erogano esclusivamente attività ambulatoriale dovrà essere osservato quanto disposto dal D.M. 236/89, art. 8.1.12 e s.m.i. oppure dovranno essere adottati accorgimenti tecnologici e gestionali atti a garantire l’accessibilità (es. servoscala o piattaforma, etc..)

Conseguentemente i requisiti presenti sul manuale di accreditamento sono modificati nel seguente modo:

CSGTEC52

“Negli edifici a più piani sono previsti impianti elevatori in numero adeguato ai flussi di traffico e comunque sono garantiti i flussi per lettighe ed ammalati, per visitatori, per materiale pulito e vitto, per materiale sporco e la distanza intercorrente tra gli impianti elevatori, di un comparto, è uguale o inferiore ai 60 metri, e comunque nel rispetto della normativa, con particolare riferimento al Decreto Mininistro Interno 18.09.2002"?.

CSGTEC53

“ Nelle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti e post-acuti i collegamenti verticali sono comunque funzionalmente organizzati con minimo 3 impianti elevatori di cui almeno 1 per lettighe, e comunque rispetto all’utilizzo degli elevatori, è verificato il protocollo igienico-organizzativo-gestionale riferito ed applicato al singolo presidio con l’analisi dei rispettivi flussi di traffico”?.

CSGTEC54

“Per le sole strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero a ciclo diurno i collegamenti verticali sono funzionalmente organizzati con minimo due impianti elevatori di cui almeno uno per lettighe, e comunque, rispetto all’utilizzo degli elevatori, è verificato il protocollo igienico-organizzativo-gestionale riferito ed applicato al singolo presidio con l’analisi dei rispettivi flussi di traffico”?.

CSGTEC55

“In tutte le strutture sanitarie almeno un elevatore (ascensore o montalettighe in relazione all’utenza) ha le caratteristiche adeguate al trasporto di persone portatrici di handicap. Nelle more della messa a norma le strutture sanitarie esistenti possono adottare accorgimenti tecnologici e gestionali atti a garantire l’accessibilità del/degli elevatori esistenti. Per le strutture sanitarie già esistenti che erogano esclusivamente attività ambulatoriale è osservato quanto disposto dal D.M. 236/89, art. 8.1.12 e s.m.i. oppure sono adottati accorgimenti tecnologici e gestionali atti a garantire l’accessibilità (es. servoscala o piattaforma, etc..) ”?.

* SERVIZI IGIENICI

Al capitolo “Area di degenza” , nel sotto capitolo “requisiti minimi strutturali”, nel punto ove si prevede il bagno assistito è aggiunta l’integrazione “ad esclusione dei reparti per acuti, ove se ne prevede uno fino a 100 posti letto”.

Il relativo requisito presente sul manuale di accreditamento è così modificato:

CSGDEG05b

“ La dotazione minima per gli ambienti di degenza prevede: a) un locale per visita e medicazioni dotato di lavabo con comandi non manuali; b) un locale di lavoro, presente in ogni piano di degenza, per il personale di assistenza diretta; c) spazio per capo-sala; d) un locale, presente in ogni piano di degenza, per il materiale sporco, e dotato di vuotatoio e lavapadelle; e) una cucina di reparto; f) servizi igienici per il personale; g) un bagno assistito ( ad esclusione dei reparti per acuti ove se ne prevede uno ogni max 100 posti letto) ”?.

Inoltre, per quanto concerne quanto disposto per i servizi igienici in caso di nuova realizzazione o ristrutturazione, il testo della D.C.R. 616/2000 è così modificato:

“ - Servizi igienici: in caso di nuova realizzazione o ristrutturazione devono essere dimensionati e attrezzati per consentire l’accessibilità o l’agevole adattabilità all’uso dell’utenza anche temporaneamente disabile, presente nell’area di degenza; inoltre devono essere asserviti alle camere di degenza direttamente (fino a 2 p.l.) o tramite antibagno (fino a 4 p.l.). Deve essere assicurata comunque la presenza di un bagno accessibile in almeno il 20% delle camere.”

Il relativo requisito presente sul manuale di accreditamento è così modificato :

CSSDEG06

“Per le strutture di nuova realizzazione o ristrutturazione la dotazione minima per gli ambienti di degenza, ad eccezione di quella relativa all’area di degenza di recupero e rieducazione funzionale, prevede servizi igienici dimensionati e attrezzati per consentire l’accessibilità o l’agevole adattabilità all’uso dell’utenza anche temporaneamente disabile, presente nell’area di degenza? Sono inoltre asserviti alle camere di degenza direttamente (fino a 2 p.l.) o tramite antibagno (fino a 4 p.l.) ?. E’ comunque è assicurata la presenza di un bagno accessibile in almeno il 20% delle camere ”?.

* CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Al capitolo “Area di degenza”, sottocapitolo “requisiti minimi strutturali”, al termine del punto che tratta i requisiti della camera di degenza, è inserita la seguente dicitura “......................La camera, inoltre, deve essere dotata di specifici dispositivi di allarme, di chiamata del personale a ciascun letto, e di pavimentazione antiscivolo ai sensi del D.M. 236/89, art. 8.1.2ed art. 8.2.2".

Il relativo requisito presente sul manuale di accreditamento è così modificato :

CSSDEG04b

“La camera è dotata di pavimentazione antiscivolo ai sensi del D.M. 236/89, art. 8.1.2 ed art. 8.2.2 ”?

* IMPIANTI CENTRALIZZATI DI OSSIGENO

Nelle strutture già esistenti, nelle more della realizzazione dell’impianto centralizzato nei tempi di adeguamento previsti dalla D.C.R. 616/2000, e comunque per garantire l’emergenza, può essere consentita l’utilizzazione di dispositivi mobili con carrelli all’uopo predisposti, atti ad assicurare la stabilità dei recipienti dei gas medicali compressi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)