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Bollettino Ufficiale n. 51 del 23 / 12 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2004, n. 1-14351

Art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi alle opere temporanee per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

A relazione del Presidente Ghigo e del Vicepresidente Casoni:

Premesso che:

In data 9 ottobre 2000 è stato approvata la legge n. 285 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", modificata e integrata con la legge n. 48 del 26 marzo 2003.

Con D.G.R. 9 aprile 2001, n. 45 - 2741, è stata approvata la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che si caratterizza come un processo che governa la realizzazione del piano degli interventi nonché delle Opere Connesse per i Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006, dalla fase programmatoria e di studio a quella di approvazione dei progetti nell’ambito delle conferenze di servizi, a quella esecutiva e di utilizzo e gestione delle opere, anche nella fase post-olimpica, qualificandosi altresì quale sistema in cui confluiscono e si armonizzano i vari settori di intervento per il raggiungimento degli obiettivi ambientali integrati.

Con DGR n. 42-4336 del 5 novembre 2001 “Art. 9 della legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", modificata con DGR n. 41-7279 del 7 ottobre 2002 e con DGR n. 44-7807 del 25 novembre 2002 si sono precisate le modalità ed i tempi delle procedure per l’approvazione dei progetti per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006.

Dato atto che le attività connesse alla Conferenza di Servizi prevista dall’art.9 della L. 285/2000 sono ricondotte alla responsabilità gestionale della Direzione regionale Trasporti, in quanto struttura di riferimento dell’Assessore delegato dal Presidente della Giunta Regionale alle infrastrutture olimpiche, fatto salvo il coordinamento della Struttura Speciale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, anche al fine dell’eventuale affidamento ad altre direzioni dell’effettuazione della conferenza, in relazione alle materie trattate, nei casi di particolare necessità.

Considerata la nota della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica prot. 1538/19 del 5 febbraio 2004, che richiamava quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) e dalla L.R. 56/77 in tema di trasformazioni urbanistiche riguardanti le cosiddette “opere temporanee”.

Considerata la nota della Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega prot. 3160/5/5.8 del 3 marzo 2004, che entrava nel merito legale circa l’assoggettabilità delle opere temporanee al regime autorizzatorio previsto dalla L.285/00 e s.m.i.

Tenuto conto che la legge 285/00 e ss.mm.ii individua negli allegati 1, 2, 3 gli elenchi degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e delle infrastrutture viarie, come elenchi indicativi del quadro complessivo degli interventi.

Considerata che la finalità della legge 285/00 e ss.mm.ii. è quella di fornire una disciplina speciale diretta a garantire l’esecuzione degli interventi in tempo utile per l’avvenimento sportivo.

Tenuto conto che la realizzazione delle opere temporanee, anche se non espressamente menzionate, rientrano nella predetta finalità della legge, e che pertanto si ritengono applicabili anche alle opere temporanee le modalità ed i tempi previsti dalle procedure per l’approvazione dei progetti per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 così come definite dall’art. 9 della legge n. 285/2000 e s.m.i.

Vista la Legge n.285/2000 e s.m.i. “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006";

vista la Legge Regionale 40/98;

vista la Legge 109/1994 e ss.mm.ii;

visto il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia);

la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nei modi di legge

delibera

- di applicare anche alle opere temporanee le modalità ed i tempi previsti dalle procedure per l’approvazione dei progetti per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 così come definite dalla DGR n. 42-4336 del 5 novembre 2001 “Art. 9 della legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", e modificate dalla DGR n. 41-7279 del 7 ottobre 2002 e dalla DGR n. 44-7807 del 25 novembre 2002.

- di stabilire che la Conferenza di Servizi dovrà essere comunque attivata nel caso di opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 10 e 12 L.R. 40/98 o della Dgr n.45-2741 del 9 aprile 2001, o alla valutazione di incidenza ex DPR n. 357/97, ovvero comporti la variazione degli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell’art. 17 commi 4 e 6 della L.R. 5 dicembre 1977, n.56.

- di confermare che le attività connesse alla Conferenza di Servizi prevista dall’art.9 della L. 285/2000 sono ricondotte alla responsabilità gestionale della Direzione regionale Trasporti, in quanto struttura di riferimento dell’Assessore delegato dal Presidente della Giunta Regionale alle infrastrutture olimpiche, fatto salvo il coordinamento della Struttura Speciale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, anche al fine dell’eventuale affidamento ad altre direzioni dell’effettuazione della conferenza, in relazione alle materie trattate, nei casi di particolare necessità.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

(omissis)