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Bollettino Ufficiale n. 51 del 23 / 12 / 2004

Tribunale ordinario di Torino Sezione prima civile

Ordinanza n. 938 del 23 marzo 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22-10-2004) emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Azienda Agri-Turistico Venatoria c/Regione Piemonte (Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 25 della Legge 11 marzo 1953 n. 87)

Il Giudice istruttore in funzione di Giudice unico

Dott.ssa Roberta Dotta

ha pronunziato la seguente

ordinanza

Nella causa civile iscritta al n. 10690/2001

Promossa da:

Azienda Agri-Turistico Venatoria (omissis), in persona del Direttore Concessionario elettivamente domiciliato in Torino Via Bligny n. 11 presso lo studio dell’avv. Daniela Sannazzaro e difeso dagli avv. Claudio Simonelli e Vincenzo Giovinazzo del foro di Alessandria per delega a margine dell’atto di citazione.

ATTRICE

CONTRO

Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in Torino Piazza Castello 165 presso lo studio dell’Avv. Giulietta Magliona che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione.

CONVENUTA

FATTO - Con atto di citazione regolarmente notificato in data 23.10.2001 l’azienda Agri-Turistico (omissis) citava in giudizio la Regione Piemonte chiedendone: a) la condanna alla ripetizione a favore della parte attrice delle somme che assumeva essere state indebitamente percette a titolo di soprattassa a decorrere dal 31.1.1992 pari a lire 52.315.000 oltre gli interessi legali fino al saldo; b)in subordine la condanna alla ripetizione a favore della parte attrice delle somme indebitamente percette entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento (art. 13 del DPR 641/72) a titolo di soprattasse pari a lire 44.296.000 oltre gli interessi legali fino al saldo; c) in ulteriore subordine dichiarare non manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale aventi ad oggetto la normativa disciplinante la soprattassa.

Esponeva a fondamento delle sue domande quanto segue:

- di essere stata sottoposta a decorrere dal 31.1.1992 al pagamento della soprattassa di cui al n. 16 della Tariffa allegata al D.lgs n. 230/1991 recante “approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della legge n. 281/1970 come sostituito dall’art. 4 1. 158/1990;

- che sulla base del citato disposto normativo la Regione Piemonte ha promulgato la legge n. 70 del 1996 che ai nn. 16 e 17 dell’annessa tabella A richiamata dall’art. 54 secondo comma prevede che “per le aziende agri-turistico venatorie e per le aziende faunistico venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100 che dovrà essere versata contestualmente alla tassa”.

- che tale tassa non è legittima in quanto imposta anche a chi non ha violato alcun obbligo in materia di pagamento di tasse e quindi in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 70, 76 , 117 e 119.

Si costituiva la Regione Piemonte la quale contestava tutti gli assunti avversari e in particolare le censure di illegittimità costituzionale e chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice.

Dopo le udienze ex art. 180 e 183 c.p.c. non veniva svolta attività istruttoria.

All’udienza del 5.11.2003 le parti precisavano le conclusioni così come in epigrafe trascritte. Quindi la causa veniva trattenuta a decisione con l’assegnazione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica.

DIRITTO.- 1. L’attrice, in origine azienda faunistico-venatoria, è stata successivamente trasformata nell’anno 1999 in Azienda agri-turistico venatoria.

A far tempo dal 31.1.1992 stata sottoposta al pagamento della soprattassa di cui al n. 16 della Tariffa allegata al D.lgs n. 230 /1991 recante “approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della legge 281/1970, come sostituito dall’art. 4 legge 14.6.1990 n. 158".

Sulla base di tale disposto la Regione Piemonte ha approvato la legge n. 70 del 1996 che ai nn. 16 e 17 dell’annessa tabella A richiamata dall’art. 54 comma due prevede che per le aziende agri-turistico venatorie e per le aziende faunistico venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100 che dovrà essere versata contestualmente alla tassa".

Sostiene l’attrice che la legge delega all’art. 3 281/70, così’ come modificato dall’art. 4 n. 158/1990 non fa alcun riferimento alla c.d. soprattassa che è prevista dal citato d.lgs 230/91 nella tabella al n. 16 e dalle leggi regionali di attuazione in modo illegittimo mediante l’inserimento nell’annessa Tariffa di una nota.

Il legislatore regionale con legge 70/96 ha riprodotto la stessa formulazione nell’annessa Tabella A nn. 16 e 17 richiamata dall’art. 54 comma due estendendo l’imposizione della soprattassa anche alle aziende agri turistico venatorie oltre che alle aziende faunistico venatorie.

La regione Piemonte ha pertanto imposto all’attrice il pagamento della soprattassa in virtù del citato D.lgs 230/1991 prima come azienda faunistico venatoria e poi dal 1996 come azienda agri - turistico venatoria in forza della legge regionale n. 70 del 1996.

Per contro la Regione Piemonte ribadisce che la soprattassa di cui al citato d.lgs e alle leggi regionali di attuazione non è stata arbitrariamente introdotta dalla suddetta legislazione nazionale e regionale non essendo in realtà mai venuta meno nell’ordinamento italiano nel quale era prevista dall’art. 91 del RD n. 1016/1939 per le bandite e le riserve di caccia.

Richiama infatti la sentenza n. 271 del 1996 della Corte Costituzionale secondo la quale le aziende faunistico venatorie sono perfettamente assimilabili alle riserve di caccia e siffatta assimilazione opera soprattutto sul piano fiscale ove le aziende e le riserve erano entrambe soggette a tasse regionali ai sensi dell’art. 24 della legge 968/1977; l’art. 36 della citata legge conservava infatti in via transitoria le riserve e ne prevedeva la trasformazione in A.F.V in caso di rilevante interesse naturalistico faunistico.

Le stesse considerazioni valgono anche le aziende agri-turistiche venatorie introdotte solo dalla L.R. 70/96 all’art. 20.

2. La soprattassa di cui si chiede in questa sede la restituzione è stata dunque corrisposta fino al 1996 in forza del decreto legislativo n. 230/1991 e dal 1996 in forza anche della legge regionale n. 70/1996. Ad avviso di questo Tribunale non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte attrice, sia rispetto alla disposizione di cui al n. 16 della Tariffa annessa al d.lgs 22.6.1991 n. 230 in relazione all’art. 76 della Costituzione per eccesso di delega, sia rispetto alle disposizioni di cui ai nn. 16 e 17 della Tabella A annessa alla legge della Regione Piemonte n. 70 del 1996, richiamata dall’art. 54 comma due, in relazione all’art. 119 della Costituzione.

In effetti la tariffa allegata al decreto legislativo n. 230 nel prevedere alla nota n. 16 la soprattassa di lire 100 per ogni 100 lire di tassa per le aziende faunistico venatorie pare contrastare con la legge delega e cioè con l’art. 3 delle legge 281/1970 come sostituito dall’art. 4 della legge 158/1990 che demanda al governo l’approvazione della tariffa in materia di tasse di concessioni regionali ma non prevede la possibilità di istituire una soprattassa sulle stesse. Pertanto tale nota violerebbe indirettamente l’art. 76 della Costituzione che subordina la validità del decreto legislativo al rispetto dei limiti della legge delega.

Parimenti, si pongono in contrasto con la citata legge delega n. 158/1990 e quindi indirettamente dell’art. 119 della Costituzione anche le voci 16 e 17 della tabella A richiamata dall’art. 54 della legge Regione Piemonte n. 70 del 1996, nella parte in cui prevedono l’applicazione della soprattassa citata per le aziende faunistico venatorie e per le aziende agri turistico venatorie oltre i limiti consentiti dall’art. 4 comma 5 della legge delega che consente alla legge regionale solo di disporre aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci in misura non superiore al 20% degli importi determinati per il periodo precedente ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative. D’altra parte non pare fondato l’assunto della Regione Piemonte per il quale in realtà la sovrattassa era già prevista nel nostro ordinamento in forza dell’art. 61 del R.D n. 1016/1939, e pertanto non sarebbe stato introdotto dalle citate norme sospette di illegittimità costituzionale, in quanto in primo luogo tale soprattassa era prevista per le bandite private e per le riserve, in secondo luogo le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939 n. 1016 sono state prima modificate dalle leggi 968/1977 e 157/1992, nonché abrogate dalla entrata in vigore delle legge regionali in materia di caccia.

Tutto ciò premesso il Tribunale, ritenutane la rilevanza ai fini del decidere e la non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimità costituzionale della nota alla voce 16 della tariffa allegata al d.P.R. 22.6.1991 n. 230 per contrasto con l’art. 76 Cost. e delle voci 16 e 17 della tabella A richiamata dall’art. 54 della legge Regione Piemonte n. 70 del 1996 per contrasto con l’art. 119 Cost., nei limiti di cui in motivazione e sospeso il giudizio in corso rimette gli atti alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 134 cost., dell’art. 1 l.cost. 9.2.1948 n. 1 e dell’art. 23 l. 1 marzo 1953 n. 87.

P.Q.M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità della nota alla voce 16 della tariffa allegata al d.P.R. 22.6.1991 n. 230, per contrasto con l’art. 76 Cost. e delle voci 16 e 17 della tabella A richiamata dall’art. 54 della legge Regione Piemonte n. 70 del 1996 per contrasto con l’art. 119 Cost. nei limiti di cui in motivazione.

Sospende il giudizio in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte Costituzionale, previa notifica a cura della cancelleria di questo provvedimento alle parti interessate, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al presidente della Giunta della Regione Piemonte e comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte.

Così deciso dalla prima sezione civile in data 18.3.2004.

Il Giudice Unico
Roberta Dotta