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Bollettino Ufficiale n. 51 del 23 / 12 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola - VII Settore - Servizio Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. c) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R dell’estratto del seguente atto: Determinazione n. 311 del 05/11/2004

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. Di assentire alla ditta Impresa Produzione Energia Elettrica di Pesenti Francesco e C. S.n. c. (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, la concessione di derivazione d’acqua dal rio Alfenza e dallo scarico dell’impianto idroelettrico della ditta Edelweiss Facciola S.n. c., in Comune di Crodo, per una portata massima di l/s 160 sino al 31/12/2004 e l/s 250 dal 01/01/2005 e una portata media annua di l/s 128, per produrre sul salto di m 199,52 la potenza nominale media kW 250,38.

2. Di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto e regolarmente sottoscritto in data 21/10/2004 dal legale rappresentante della ditta.

3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 10/07/2003, data di rilascio dell’autorizzazione provvisoria ex art. 50 R.D. 1775/33 e s.m.i. e di subordinare la stessa all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell’allegato disciplinare.

(omissis).

Estratto del disciplinare sottoscritto in data 21/10/2004

(omissis)

Art. 12 - Riserve e garanzie da osservarsi - Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio Alfenza in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario é tenuto all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’articolo 16.

Verbania, 13 dicembre 2004

Il Dirigente
Mauro Proverbio