Bollettino Ufficiale n. 51 del 23 / 12 / 2004
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 878-357652/2004 del 17/11/2004 - Codice univoco: TO-P-10085
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 1018, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 878-357652/2004 del 17/11/2004 - Codice univoco: TO-P-10085
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1) nei limiti di disponibilità dellacqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Ditta Andrioletti Patrizio S.r.l. (omissis) con sede legale in Torino, C.so Galileo Ferraris, 7, la concessione di derivazione dacqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Rivoli - dati catastali di ubicazione dellopera: Fgl 65 n. 35 - in misura di litri/sec massimi 3,3 e medi 0,002 per complessivi metri cubi annui 70 ad uso uso igienico e antincendio, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dellart. 18 della L. 36/1994 alluso igienico, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 17/11/2004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione dacqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva leventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dellimporto corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.
7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, allinteressato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dallart. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.
(omissis)