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Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 / 12 / 2004

Codice 10.7
D.D. 17 settembre 2004, n. 1005

Comune di Briga A. (CN). Mutam. temp. di destin. d’uso con conces. amm. novantanov. a terzi di porz. di compl. mq. 3500 dei terreni di u.c. censiti al NCT Fg. 85 nn. 13 e 14, per la realizzaz. di un rifugio alpino, nonchè concess. amm. novantanov., previa conciliazione e del pregresso, di porzioni di compl. mq. 6400 dei terr. di uso civico censiti al NCT Fg. 85 nn. 10-11-13-14-15-16-17 occupati da una pista agro-silvo-pastorale

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di sanare a titolo gratuito e a favore del Comune di Briga Alta, la costruzione e il passato esercizio della strada di lunghezza km 2,56 e larghezza m 2,50 (6400 mq), in località “Colle dei Signori”, insistente su terreni comunali gravati da uso civico individuati al Foglio 85 del N.C.T., come parte dei mappali n. 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17, in quanto, come evidenziato dal Comune, sin dall’origine il manufatto era ed è tuttora utilizzato prevalentemente a scopo agro-silvo-pastorale, come miglioramento fondiario di detti beni;

di autorizzare il Comune di Briga Alta (CN) a titolo gratuito e a proprio favore, con utilizzo agro-silvo-pastorale (o compatibile sotto il profilo della tutela dell’ambiente) e comunque per un periodo non superiore a 99 (novantanove) anni, all’esercizio della sopraccitata strada in località “Colle dei Signori”;

di autorizzare il Comune di Briga Alta (CN) a mutare la destinazione d’uso per un periodo di 99 (novantanove) anni, eventualmente rinnovabile, dell’area di mq. 3.500 dei terreni comunali gravati da uso civico, individuati al foglio 85 del N.C.T., come parte dei mappali n. 13 e 14, per gestirla in proprio o darla eventualmente in concessione amministrativa a terzi, con relativa costituzione di diritto di superficie su mq. 220, affinchè possa essere realizzato di un rifugio alpino.

che il Comune di Briga Alta (CN) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli eventuali atti di concessione e relativa costituzione di diritto di superficie che dovessero venire stipulati con associazioni pubbliche o con privati relativamente all’istanza di cambio di destinazione di cui sopra, per la realizzazione del rifugio alpino, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Comune o l’eventuale Concessionario di cui sopra non potranno operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere dell’autorizzazione (e ove prevista dell’eventuale concessione), salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite alla collettività usocivista locale ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Comune o dell’eventuale concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area, al termine dei lavori di realizzazione delle opere;

- l’uso dell’area di mq. 3.500 di cui al foglio 85 del N.C.T., mappali n. 13 e 14, da parte del “Comune” non potrà essere effettuato se non previo accantonamento, a favore della collettività usocivista locale, della somma Euro 7.036,00, da rivalutarsi in ragione del 100% delle eventuali variazioni dell’ISTAT;

- l’eventuale concessione a terzi della stessa area di cui al foglio 85 del N.C.T., mappali n. 13 e 14, non potrà essere stipulata se non previo versamento della medesima somma di Euro 7.036,00, parimenti da rivalutarsi in ragione del 100% delle eventuali variazioni dell’ISTAT;

- che il 20% della predetta somma sarà versato al Comune di Triora, come previsto dalla Delibera Consiliare di Briga Alta n. 30 del 14/11/2002, (che richiama i criteri fissati con D.C.C. n. 3 del 1.2.1995 a suo tempo approvata e fatta propria da questa Amministrazione con D.G.R. n. 110-2655 del 30.10.1995), mentre il rimanente 80% sarà incamerato dal Comune di Briga Alta;

- i Comuni di Briga Alta (CN) e di Triora (IM), per quanto di competenza, dovranno destinare tutti gli importi accantonati o eventualmente percepiti in virtù del presente atto, alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stessi ma con vincolo a favore delle rispettive Regioni di appartenenza per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte delle stesse Amministrazioni Regionali, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono, nel caso di concessione, a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri