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Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 / 12 / 2004

Codice 10.7
D.D. 17 settembre 2004, n. 1004

Comune di Arizzano (VCO). Autorizzazione a favore della Sas Lasincrona ad alienare mq. 706 di terreno com. grav. da uso civico individuato come parte della particella catastale n. 10 del Fg. 5 e a dare in concessione novantanovennale in diritto di servitù mq. 204 di terreno parimenti vincolo e facenti parte dello stesso immobile. Imposizione del vincolo ad us. c. sulla particella catastale n. 5 del Fg. 5. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Arizzano (VCO) a:

1) sdemanializzare il terreno comunale gravato da uso civico di mq. 706 necessario alla costruzione di una centralina idroelettrica individuato al NCT come parte della particella n. 10 del Fg. 5;

2) alienare il terreno di cui il paragrafo precedente alla S.a.s “Lasincrona”, per le motivazioni di cui all’istanza, ad un prezzo non inferiore a Euro 11.022,00 maggiorato del 100% delle variazioni dell’indice ISTAT, relativo al costo della vita, maturante e maturande tra la data della perizia di stima (26/03/2004) e la data dell’atto di vendita.

3) concedere il diritto di servitù a favore della S.a.s “Lasincrona”, per un periodo di anni novantanove, della porzione di mq. 204 dell’immobile individuato al NCT come parte della particella n. 10 del Fg. 5, necessario alla costruzione ed al funzionamento della condotta forzata della sopraccitata centrale idroelettrica, previo pagamento di un indennità che non dovrà essere inferiore a Euro 306,00 (trecentoseieuro,00), rivalutato all’attualità in ragione del 100% della variazioni dell’indice ISTAT relativo al costo della vita a far data dalla perizia di stima (26/03/2004) e la data dell’atto di stipula;

4) imporre il vincolo di uso civico sull’immobile di mq. 120 individuato al NCT del Comune di Arizzano come particella n. 5 del Fg. 5 di proprietà comunale, così come richiesto;

- di dare atto che:

1) l’atto di vendita dell’area necessaria per la realizzazione della centralina idroelettrica e l’atto di concessione di diritto di servitù sull’area necessaria per la relativa condotta forzata, non potranno essere stipulati a condizione economiche inferiore a quanto disposto, eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica a campione disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’approvazione di verifiche demaniali;

2) l’atto di vendita in questione dovrà obbligatoriamente prevedere l’istituzione della servitù prediale di passaggio sulla strada di accesso alla centrale a titolo gratuito ed a favore delle proprietà gravate da uso civico non interessate dall’alienazione;

3) la porzione di terreno oggetto di concessione di diritto di servitù rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere dell’autorizzazione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita alla collettività ripristinata per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario.

Qualora ricorra il caso, un primo intervento di recupero dell’area dovrà essere effettuato al termine dei lavori di realizzazione delle opere;

4) il diritto di servitù sui predetti terreni dovrà essere esercitato garantendo l’utilizzo dell’area interessata dalla posa delle condotte da parte della popolazione uso-civista;

5) l’area di mq. 120 di cui al Fg. 5 mappale n. 5 del Comune di Arizzano:

- verrà gravata da uso civico con destinazione a bosco, pertanto sarà disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE-P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997;

- rimarrà in uso gratuito alla collettività locale secondo la destinazione assegnata (bosco) che sarà mantenuta, e se del caso ripristinata, onde consentire l’esercizio dell’uso civico previsto;

- è assegnata alla categoria “A” ai sensi del capo II, art. 11 della Legge 16/6/1927 n. 1766;

6) il Comune di Arizzano (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

7) il Comune di Arizzano (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e relativa costituzione di servitù che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

8) tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri